In breve
- Affidamento terapeutico (art. 94 D.P.R. 309/1990): pene fino a 6 anni (4 con reati dell'art. 4-bis), programma con SerD o comunità, certificazione della dipendenza a pena di inammissibilità; istanza in ogni momento, anche dal carcere con applicazione provvisoria.
- Sospensione dell'esecuzione (art. 90): programma già concluso con successo, reato legato alla dipendenza, pena fino a 6 anni: sospesa per 5 anni, poi estinta (art. 93); una sola volta.
- Detenzione domiciliare terapeutica (art. 94-ter, dal 21/8/2026): pene fino a 8 anni in comunità o con programma semiresidenziale, quando manca l'affidamento.
- Ordine di esecuzione sospeso e 30 giorni per l'istanza (art. 656 c. 5 c.p.p.); programma da iniziare entro 5 giorni.
- Cautelare: arresti domiciliari invece del carcere per chi è in programma (art. 89).
Le tre misure a confronto
«Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un'azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. L'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata […] attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato».
| Affidamento terapeutico (art. 94) | Sospensione dell'esecuzione (artt. 90-93) | Detenzione domiciliare terapeutica (art. 94-ter) | |
|---|---|---|---|
| Presupposto | Dipendenza attuale certificata e programma in corso o da iniziare | Programma già concluso con esito positivo; reato commesso in relazione alla dipendenza | Dipendenza certificata, mancano i presupposti dell'affidamento; correlazione tra dipendenza e reato |
| Limite di pena | 6 anni, 4 con reati 4-bis (anche residua) | 6 anni, 4 con reati 4-bis | 8 anni, 4 con reati 4-bis (8 per rapina ed estorsione aggravate); semiresidenziale solo per reati non 4-bis |
| Dove | Fuori dal carcere: SerD (ambulatoriale) o comunità (residenziale) | In libertà | Struttura residenziale accreditata; o luogo idoneo con programma semiresidenziale |
| Chi decide | Tribunale di sorveglianza; magistrato di sorveglianza in via provvisoria dal carcere | Tribunale di sorveglianza | Tribunale di sorveglianza; magistrato entro 45 giorni per l'applicazione provvisoria |
| Esito | Esito positivo = pena estinta; possibile prosecuzione per il reinserimento oltre i limiti dell'art. 47 (c. 6-bis) | Dopo 5 anni senza delitti non colposi con reclusione, pena ed effetti penali estinti (art. 93) | Programma concluso = affidamento o detenzione domiciliare anche oltre i limiti ordinari; pena scontata |
| Revoca | Comportamento incompatibile, abbandono, nuovi reati (art. 47 c. 11 o.p.); divieto di nuove misure per metà del residuo, max 3 anni | Di diritto per delitto non colposo con reclusione nei 5 anni; una sola sospensione | Programma non concluso positivamente, salvo assenza di violazioni; max 2 trasferimenti; revoca entro 5 giorni dalla segnalazione |
Il sistema privilegia la cura ma pretende serietà: il tribunale deve accertare che la dipendenza e il programma «non siano preordinati al conseguimento del beneficio» (art. 94, c. 3), e per questo contano la storia clinica documentata dal SerD, la certificazione con la procedura di accertamento (esami tossicologici, anamnesi), il programma concreto con la struttura che ha dato disponibilità e, dal 2026, la valutazione integrata del servizio pubblico con l'UEPE. Rispetto all'affidamento ordinario il limite di pena è più alto (sei anni invece di tre o quattro) e la misura è ammessa anche per chi ha reati dell'art. 4-bis entro quattro anni; l'esecuzione decorre dal verbale di affidamento, ma se il programma era già in corso il tribunale può fissare una decorrenza più favorevole (c. 4). Per chi ha già completato con successo il percorso, la sospensione dell'art. 90 evita del tutto la pena, con l'estinzione dopo cinque anni; per chi non ha i requisiti dell'affidamento, la detenzione domiciliare terapeutica introdotta dalla L. 140/2026 consente la comunità fino a otto anni di pena.
Procedura e strategia
- Prima della definitività: contattare il SerD, avviare l'accertamento e il programma; in fase cautelare la dipendenza con programma in corso impone gli arresti domiciliari al posto del carcere (art. 89) e, nel processo, orienta verso la messa alla prova con programma terapeutico o le pene sostitutive.
- Ordine di esecuzione: per pene fino a sei anni (otto per l'art. 94-ter) il PM sospende l'ordine e avvisa: 30 giorni per l'istanza con certificazione e programma (guida); il PM revoca la sospensione se il programma non inizia entro cinque giorni dall'istanza o si interrompe (art. 656, c. 8, c.p.p.); per l'art. 94-ter gli atti vanno subito al magistrato di sorveglianza, che decide entro 45 giorni.
- Dal carcere: istanza al magistrato di sorveglianza con richiesta di applicazione provvisoria (art. 94, c. 2), concessa con concrete indicazioni sui presupposti, grave pregiudizio dalla detenzione e assenza di pericolo di fuga; il tribunale decide poi in via definitiva; per i detenuti la comunità accreditata con posto disponibile è spesso la chiave.
- Udienza e prescrizioni: il tribunale di sorveglianza acquisisce gli atti, verifica il programma e la sua idoneità, e con l'ordinanza fissa le prescrizioni (modalità del programma, controlli tossicologici, orari, rapporti con l'UEPE); il responsabile della struttura relaziona e segnala le violazioni.
- Dopo la terapia: se il programma è concluso positivamente ma la pena non lo è, il magistrato può proseguire l'affidamento per il reinserimento sociale anche oltre i limiti ordinari (art. 94, c. 6-bis); nella detenzione domiciliare terapeutica si passa all'affidamento o alla detenzione domiciliare (art. 94-ter, c. 7); l'esito positivo dell'affidamento estingue la pena.
Gli errori tipici sono un programma generico o senza struttura, la certificazione di un servizio non accreditato, l'istanza presentata fuori termine dopo l'ordine sospeso, la ricaduta gestita nascondendola invece di comunicarla al magistrato, che può modificare le prescrizioni. Le misure si applicano ai reati legati alla dipendenza ma anche agli altri, purché il condannato sia dipendente al momento dell'esecuzione; per lo spaccio e la lieve entità il percorso terapeutico è la via più frequente, e il consumatore sanzionato in via amministrativa può a sua volta chiudere il procedimento con il programma.
Domande frequenti
Mio figlio ha una condanna definitiva a 4 anni e 6 mesi per spaccio ed è tossicodipendente: può evitare il carcere?
Sì, se il titolo non comprende reati dell'art. 4-bis (lo spaccio dell'art. 73 non lo è, l'associazione dell'art. 74 sì): l'affidamento terapeutico dell'art. 94 D.P.R. 309/1990 copre pene fino a sei anni, contro i tre o quattro dell'affidamento ordinario. Serve una certificazione del SerD o di una struttura privata accreditata che attesti la dipendenza con la procedura di accertamento, e un programma terapeutico concordato (ambulatoriale con il SerD o residenziale in comunità), con la disponibilità della struttura. Con la condanna definitiva il PM sospende l'ordine di esecuzione e notifica l'avviso: entro 30 giorni si presenta l'istanza con i documenti (art. 656, c. 5, c.p.p.); il tribunale di sorveglianza decide entro 45 giorni e nel frattempo resta libero, purché il programma inizi entro cinque giorni dall'istanza e non si interrompa. Se il tribunale nega l'affidamento, dal 21 agosto 2026 c'è la detenzione domiciliare terapeutica in comunità fino a otto anni (art. 94-ter).
Che cosa succede se abbandona la comunità?
La struttura è obbligata a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni (art. 94, c. 6-ter) e il tribunale di sorveglianza revoca l'affidamento quando il comportamento è incompatibile con la prosecuzione del programma (art. 47, c. 11, o.p.): l'abbandono, le ricadute reiterate non gestite, i nuovi reati. Con la revoca si torna in carcere per la pena residua, determinata tenendo conto del periodo trascorso in affidamento, e per un periodo (metà della pena residua, massimo tre anni, dopo Corte cost. 149/2026) non si possono ottenere altre misure. Una singola ricaduta seguita dalla ripresa del programma non comporta automaticamente la revoca, e il magistrato può modificare le prescrizioni o autorizzare il cambio di struttura; nella detenzione domiciliare terapeutica sono ammessi al massimo due trasferimenti (art. 94-ter, c. 6).
Ho già fatto la comunità e sono pulito da anni, ma ora arriva l'ordine di esecuzione per un vecchio reato: la pena si può sospendere?
Sì, con la sospensione dell'esecuzione dell'art. 90: se il reato è stato commesso in relazione allo stato di tossicodipendenza, la pena non supera sei anni (quattro con reati dell'art. 4-bis) e ha concluso con esito positivo un programma terapeutico e socio-riabilitativo presso una struttura pubblica o autorizzata, il tribunale di sorveglianza sospende l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni, e su richiesta anche di quella pecuniaria se è in condizioni economiche disagiate. L'istanza va presentata nei 30 giorni dall'avviso del PM, con la certificazione della struttura sull'esito del programma (art. 91); la sospensione si ottiene una sola volta ed è esclusa se dopo il programma ha commesso un delitto non colposo. Se nei cinque anni non commette delitti non colposi puniti con la reclusione, la pena e gli effetti penali si estinguono (art. 93); un nuovo delitto con condanna alla reclusione revoca la sospensione di diritto.
In fase cautelare, prima della condanna, la dipendenza conta?
Sì. Se ricorrono i presupposti per la custodia in carcere ma l'imputato è tossicodipendente o alcoldipendente e ha in corso un programma di recupero presso il SerD o una struttura autorizzata, il giudice deve disporre gli arresti domiciliari, salvo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza; per rapina ed estorsione aggravate e nei casi di particolari esigenze la misura è subordinata alla prosecuzione del programma in una struttura residenziale (art. 89, c. 1). Chi è già in custodia in carcere e vuole iniziare un programma può chiedere la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari con il programma (c. 2). Le stesse esigenze contano poi nella scelta della pena: la certificazione della dipendenza orienta il giudice verso le pene sostitutive e, nel processo, verso la messa alla prova con programma terapeutico.
Domande collegate
Fonti normative
- Art. 94 D.P.R. 309/1990 — Affidamento in prova in casi particolari
- Art. 94-ter D.P.R. 309/1990 — Detenzione domiciliare in casi particolari (L. 140/2026)
- Art. 90 D.P.R. 309/1990 — Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva
- Art. 93 D.P.R. 309/1990 — Estinzione del reato. Revoca della sospensione
- Art. 89 D.P.R. 309/1990 — Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti in programma
- Art. 656 c.p.p. — Esecuzione delle pene detentive (comma 5)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Esecuzione della penaL'affidamento in prova al servizio socialeL'affidamento in prova: pene fino a 3 anni, 4 con buona condotta, 6 per tossicodipendenti; istanza al tribunale di sorveglianza, prescrizioni.
- Esecuzione della penaL'ordine di esecuzione: quando si va in carcere dopo la condannaL'ordine di esecuzione dopo la condanna definitiva: sospensione fino a 4 anni (6 e 8 per tossicodipendenti), 30 giorni per chiedere le misure alternative.
- Esecuzione della penaLa detenzione domiciliareLa detenzione domiciliare: pene fino a 2 anni, 4 per madri, malati, over 60 inabili e under 21, senza limiti per gli ultrasettantenni; 18 mesi (L. 199/2010); revoca.
- StupefacentiLo spaccio di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990)Lo spaccio di stupefacenti: 6-20 anni per le droghe pesanti, 2-6 per le leggere, detenzione a fine di spaccio, quantità e prova, arresto, patteggiamento, lieve entità.
- StupefacentiLo spaccio di lieve entità (art. 73, comma 5, DPR 309/1990)La lieve entità: 6 mesi-5 anni, esclusa se continuativa e abituale (DL 23/2026), Corte cost. 90/2025 e messa alla prova, indici di lievità, arresto.
- StupefacentiDetenzione per uso personale: le sanzioni amministrative dell'art. 75 DPR 309/1990La detenzione per uso personale non è reato: convocazione del prefetto, sospensione della patente e del passaporto da 1 a 3 mesi, programma terapeutico, quantità e prova.
- Esecuzione della penaMagistrato e tribunale di sorveglianza: chi decide che cosaIl magistrato: permessi, liberazione anticipata, reclami, detenzione inumana (artt. 69, 69-bis, 35-bis, 35-ter o.p.); il tribunale: misure alternative, rinvio.
- Arresto e misure cautelariLa custodia cautelare in carcere: presupposti e terminiLa custodia cautelare in carcere (artt. 272-308 c.p.p.): gravi indizi, esigenze, pena massima di almeno 5 anni, extrema ratio, esclusioni, interrogatorio.
- Reati stradaliLa guida sotto l'effetto di stupefacenti (art. 187 CdS) dopo la riforma 2024Guida dopo aver assunto droga: reato senza prova dell'alterazione dopo il 2024, Corte cost. 10/2026, test e analisi, pene, sospensione e revoca della patente, difese.
- Il procedimento penaleLa messa alla prova: estinguere il reato con il lavoro di pubblica utilitàReati fino a 4 anni e art. 550 c. 2, richiesta e termini, programma UEPE e lavoro di pubblica utilità, durata, esito positivo che estingue il reato, revoca, una sola volta.