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GuidaDiritto penale · Esecuzione della pena

L'affidamento in prova al servizio sociale

È la misura alternativa più ampia: la pena si sconta fuori dal carcere, seguendo le prescrizioni del tribunale di sorveglianza e i colloqui con l'ufficio di esecuzione penale esterna. Vale per pene fino a tre anni, quattro se nell'anno precedente la condotta è stata buona, e sei per chi ha una dipendenza e un programma terapeutico. Se la prova finisce bene, la pena è estinta; se il comportamento è incompatibile, si torna in carcere e per un periodo non si ottengono altre misure.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Limiti: pena da espiare fino a 3 anni; fino a 4 con buona condotta nell'anno precedente (art. 47, c. 3-bis, o.p.); fino a 6 per tossicodipendenti e alcoldipendenti con programma (art. 94 D.P.R. 309/1990).
  • Come: istanza al tribunale di sorveglianza, dalla libertà entro 30 giorni dall'ordine di esecuzione sospeso, o dal carcere (con applicazione provvisoria del magistrato di sorveglianza).
  • Prescrizioni: colloqui con l'UEPE, dimora, orari, lavoro o volontariato, vittima, famiglia; modificabili.
  • Revoca solo per condotta incompatibile; poi divieto di nuove misure per metà della pena residua, max 3 anni (Corte cost. 149/2026).
  • Esito positivo: pena estinta con ogni effetto penale, salvo le pene accessorie perpetue.

Chi può chiederlo e come

Art. 47, commi 1, 2 e 3-bis, L. 354/1975 — Affidamento in prova al servizio sociale

«Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. […] Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto è recluso, e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se l'istanza è proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. […] L'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2».

SituazioneLimite di penaRegola
Affidamento ordinario3 anni, anche residuoPena da espiare in concreto, al netto di custodia cautelare, pene espiate e cause estintive (Corte cost. 386/1989; art. 14-bis D.L. 306/1992)
Affidamento «allargato» (c. 3-bis)4 anni, anche residuoBuona condotta almeno nell'anno precedente la richiesta, in carcere, in misura cautelare o in libertà
Da una pena sostitutiva (c. 3-ter)Semilibertà o detenzione domiciliare sostitutivaDopo almeno metà della pena, se l'affidamento appare più idoneo
Affidamento terapeutico (art. 94 D.P.R. 309/1990)6 anni (4 con reati dell'art. 4-bis)Tossicodipendenza o alcoldipendenza certificata da struttura pubblica o accreditata, programma concordato; in ogni momento
Detenzione domiciliare terapeutica (art. 94-ter, dal 21/8/2026)8 anni (4 con reati dell'art. 4-bis)Quando mancano i presupposti dell'affidamento: comunità residenziale o programma semiresidenziale in luogo idoneo
Esclusioni—Reati dell'art. 4-bis senza collaborazione; evasione e revoca di una misura alternativa (art. 58-quater) per il periodo di divieto; gli stranieri irregolari non sono esclusi per il solo soggiorno (Corte cost. 78/2007)

L'istanza si propone al tribunale di sorveglianza competente per il luogo di esecuzione (c. 4). Chi è libero la presenta entro 30 giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione sospeso: il tribunale decide tra il trentesimo e il quarantacinquesimo giorno e, per pene fino a un anno e sei mesi, con il rito semplificato del magistrato relatore. Chi è già detenuto la presenta dal carcere e, se la protrazione della detenzione produce un grave pregiudizio e non c'è pericolo di fuga, può chiedere al magistrato di sorveglianza l'applicazione provvisoria: il magistrato dispone la liberazione con ordinanza, che vale fino alla decisione del tribunale, da adottare entro 60 giorni. La decisione si fonda sull'osservazione della personalità: almeno un mese in istituto per il detenuto, l'indagine dell'UEPE per chi è libero, oppure senza osservazione se la condotta tenuta dopo il reato basta al giudizio (c. 3). Chi non ha un lavoro può essere ammesso a un servizio di volontariato o ad attività di pubblica utilità non retribuite (c. 2-bis).

Prescrizioni, revoca ed esito

  1. Il verbale (c. 5-7): rapporti con il servizio sociale, dimora, libertà di locomozione, locali vietati, lavoro; eventuale obbligo o divieto di soggiorno in determinati comuni e divieto di attività e rapporti che possono portare a nuovi reati; l'obbligo di adoperarsi per la vittima e di adempiere agli obblighi di assistenza familiare.
  2. Durante la prova (c. 8-10): il magistrato di sorveglianza modifica le prescrizioni su richiesta; il direttore dell'UEPE autorizza deroghe temporanee urgenti; il servizio sociale controlla, aiuta e riferisce periodicamente.
  3. Revoca (c. 11): se il comportamento, contrario alla legge o alle prescrizioni, appare incompatibile con la prosecuzione della prova; il tribunale determina la pena residua tenendo conto delle limitazioni patite e del comportamento nel periodo trascorso (Corte cost. 343/1987). Dopo la revoca l'art. 58-quater vieta nuove misure alternative, permessi e lavoro esterno: per tre anni secondo il testo, ma la Corte costituzionale (sent. 149/2026) ha ridotto il divieto a metà della pena residua e comunque non oltre tre anni. Lo stesso divieto colpisce il condannato per evasione.
  4. Esito positivo (c. 12): estingue la pena detentiva e ogni altro effetto penale, salvo le pene accessorie perpetue; si valuta anche il programma di giustizia riparativa; il tribunale può estinguere la pena pecuniaria non riscossa per chi è in disagiate condizioni economiche. L'affidato con concreto recupero sociale ottiene anche la liberazione anticipata (c. 12-bis).
  5. Impugnazioni: l'ordinanza del tribunale di sorveglianza, di concessione, diniego o revoca, si impugna con ricorso per cassazione; una nuova istanza è possibile su elementi nuovi.

Rispetto alla detenzione domiciliare (due anni per chiunque, quattro per madri, malati e ultrasessantenni inabili) e alla semilibertà, l'affidamento è la misura più ampia e quella che, a fine prova, cancella la pena: per questo il tribunale la concede quando il condannato dimostra un percorso già avviato, non solo l'assenza di precedenti. Chi non ha i requisiti in giudizio può aver ottenuto già in sentenza una pena sostitutiva (semilibertà o detenzione domiciliare sostitutiva fino a 4 anni, lavoro di pubblica utilità fino a 3), che si esegue senza passare dal tribunale di sorveglianza; chi ha una dipendenza si rivolge all'affidamento terapeutico.

Domande frequenti

Ho una condanna a 3 anni e 6 mesi: posso chiedere l'affidamento in prova?

Sì, se ha tenuto un comportamento tale da consentire il giudizio favorevole almeno nell'anno precedente la richiesta, trascorso in espiazione di pena, in misura cautelare o in libertà (art. 47, c. 3-bis: limite di quattro anni). Il limite si calcola sulla pena da espiare in concreto: dalla pena inflitta si tolgono la custodia cautelare, le pene già espiate, le cause estintive e la liberazione anticipata già riconosciuta (45 giorni per semestre), quindi una condanna nominalmente superiore può rientrare. Restano esclusi i reati dell'art. 4-bis (mafia, terrorismo, tratta, violenza sessuale di gruppo, sequestro estorsivo, associazione per traffico di droga) salvo collaborazione, e chi è stato condannato per evasione o ha subito la revoca di una misura alternativa, per il periodo di divieto.

Che cosa devo mettere nell'istanza per avere buone probabilità?

Il tribunale valuta la personalità e formula una prognosi: che l'affidamento contribuisca alla rieducazione e prevenga altri reati. Servono elementi concreti: un lavoro (contratto o dichiarazione di disponibilità del datore), o in mancanza un'attività di volontariato o di pubblica utilità (c. 2-bis); una dimora stabile; il contesto familiare; il tempo trascorso dal reato senza nuove denunce; il risarcimento o le scuse alla vittima; per le dipendenze, la certificazione del SerD e il programma. L'UEPE svolge l'indagine socio-familiare e riferisce al tribunale. L'istanza dalla libertà va presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione sospeso; dal carcere, al tribunale di sorveglianza del luogo di detenzione, chiedendo al magistrato di sorveglianza l'applicazione provvisoria se la detenzione produce un grave pregiudizio.

Quali sono le prescrizioni tipiche e che cosa succede se le violo?

Il verbale di affidamento fissa i rapporti con l'UEPE (colloqui periodici), la dimora, gli orari in cui restare a casa, il divieto di frequentare certi locali o persone, l'obbligo di lavorare, di adoperarsi per la vittima e di mantenere la famiglia; può vietare di soggiornare in determinati comuni. Le prescrizioni si possono modificare chiedendolo al magistrato di sorveglianza e, per urgenze, il direttore dell'UEPE autorizza deroghe temporanee. Una violazione non comporta la revoca automatica: il tribunale revoca solo se il comportamento, contrario alla legge o alle prescrizioni, appare incompatibile con la prosecuzione della prova (c. 11), e in quel caso determina la pena residua tenendo conto del periodo già trascorso in affidamento (Corte cost. 343/1987). Dopo la revoca non si ottengono altre misure alternative per metà della pena residua, e comunque non oltre tre anni (Corte cost. 149/2026).

Alla fine dell'affidamento la pena è cancellata?

L'esito positivo estingue la pena detentiva e ogni altro effetto penale, tranne le pene accessorie perpetue (c. 12): il tribunale di sorveglianza lo dichiara valutando anche l'eventuale programma di giustizia riparativa, e può dichiarare estinta la pena pecuniaria non ancora riscossa se il condannato è in disagiate condizioni economiche. La condanna resta però iscritta nel casellario, e per cancellarne gli effetti ulteriori occorre la riabilitazione. All'affidato può essere riconosciuta anche la liberazione anticipata (c. 12-bis), che accorcia il periodo di prova.

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Fonti normative

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