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ReatoDiritto penale · Reati contro l'amministrazione della giustizia

L'evasione (art. 385 c.p.)

Uscire di casa per dieci minuti mentre si è agli arresti domiciliari è evasione come scavalcare il muro di un carcere: la pena è la stessa, da uno a tre anni, e non contano durata, distanza o motivi, salvo lo stato di necessità e i casi di particolare tenuità. Alla condanna si aggiunge quasi sempre la perdita dei domiciliari e, per cinque anni, la difficoltà di riottenerli. Che cosa dice la norma e che cosa resta alla difesa.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Chi risponde: l'arrestato o detenuto «per un reato» che evade dal carcere, dalla camera di sicurezza o durante una traduzione; l'imputato agli arresti domiciliari che si allontana dall'abitazione (art. 385, c. 3); il condannato in detenzione domiciliare (art. 47-ter, c. 8, o.p.) e quello ammesso al lavoro esterno che non rientra.
  • Pena: reclusione da 1 a 3 anni; da 2 a 5 con violenza, minaccia o effrazione; da 3 a 6 con armi o in più persone; diminuita se l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna; procedibile d'ufficio, citazione diretta a giudizio.
  • Condotta: qualsiasi allontanamento non autorizzato, anche di pochi minuti e senza intento di fuga; il rientro spontaneo non esclude il reato; il dolo è generico.
  • Difese: stato di necessità, autorizzazione del giudice, errore sui limiti del provvedimento, particolare tenuità per gli episodi minimi; per la detenzione domiciliare dei genitori conta solo l'assenza oltre 12 ore (Corte cost. 177/2009, 211/2018).
  • Conseguenze immediate: revoca dei domiciliari e carcere salvo lieve entità (art. 276, c. 1-ter, c.p.p.), divieto di nuovi domiciliari per 5 anni (art. 284, c. 5-bis), revoca della detenzione domiciliare (47-ter, c. 9).

La norma

Art. 385 c.p. — Evasione

«Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite. Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale. Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita».

Il presupposto è uno stato di privazione della libertà «legale» e «per un reato»: chi è detenuto per un provvedimento poi annullato risponde comunque se al momento del fatto il titolo era valido; non risponde chi era trattenuto senza titolo o per ragioni diverse da un reato (trattenimento amministrativo dello straniero, TSO). La norma non copre le misure non custodiali: chi viola l'obbligo di dimora, il divieto di espatrio o il divieto di avvicinamento commette altri reati (per gli ordini di protezione e i divieti di avvicinamento, l'art. 387-bis) o subisce l'aggravamento della misura, ma non evade. L'imputato ai domiciliari è equiparato dal terzo comma: l'allontanamento dall'abitazione o dal luogo indicato è evasione anche se dura pochi minuti, se avviene sul pianerottolo o in cortile quando il provvedimento non li comprende, se è motivato da ragioni comprensibili ma non urgenti; la giurisprudenza ammette l'esclusione del reato solo per gli spostamenti autorizzati (art. 284, c. 3, c.p.p.: esigenze indispensabili di vita, indigenza, lavoro), per lo stato di necessità e per gli spazi che il provvedimento include (le pertinenze dell'abitazione se espressamente indicate).

Il dolo è generico: basta la coscienza e volontà di allontanarsi sapendo di essere ristretti; non serve la finalità di sottrarsi definitivamente e non rileva l'assenza di pericolo di fuga. Le forme aggravate riguardano la violenza o minaccia alle persone, l'effrazione (rottura di porte, sbarre, braccialetto) e l'uso di armi o il concorso di più persone. La diminuente dell'ultimo comma richiede che l'evaso si costituisca in carcere, o si consegni a un'autorità obbligata a tradurvelo, prima della condanna: la Cassazione la nega a chi rientra spontaneamente ai domiciliari, perché la norma parla di carcere (Cass. 42312/2024, 6242/2025).

Detenzione domiciliare, misure cautelari, conseguenze

SituazioneRegolaNorma
Imputato agli arresti domiciliariallontanamento = evasione; il giudice revoca la misura e dispone il carcere, salvo lieve entità; stessa regola per manomissione o condotte reiterate contro il braccialettoart. 385, c. 3, c.p.; art. 276, c. 1-ter, c.p.p.
Nuova richiesta di domiciliarivietati a chi è stato condannato per evasione nei 5 anni precedenti, salvo lieve entità del fatto ed esigenze cautelari soddisfabiliart. 284, c. 5-bis, c.p.p.
Condannato in detenzione domiciliareallontanamento = evasione (art. 385) e revoca del beneficio salvo lieve entità; per la detenzione domiciliare dei genitori con figli piccoli (artt. 47-ter, c. 1, lett. a e b, e 47-quinquies) è punibile solo l'assenza oltre 12 ore senza giustificato motivoart. 47-ter, c. 8-9, o.p.; Corte cost. 177/2009 e 211/2018
Semilibertà e lavoro esternoil mancato rientro è evasione per il lavoratore esterno (art. 385, c. 3); per il semilibero l'assenza oltre 12 ore è punita ai sensi dell'art. 385 e comporta la revocaart. 51 o.p.; art. 21 o.p.
Permesso premio o di necessitàrientro in ritardo da oltre 3 fino a 12 ore senza giustificato motivo: sanzione disciplinare; oltre 12 ore: evasione (art. 385, c. 1) con la diminuente per chi si costituisce, e perdita dei beneficiart. 30, c. 3, o.p. (richiamato dall'art. 30-ter, c. 6)
Chi aiutaprocurata evasione: 6 mesi-5 anni, aumentata con violenza o effrazione, diminuita per il prossimo congiunto e per chi fa catturare l'evaso entro 3 mesi; interdizione dai pubblici ufficiart. 386 c.p.

La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è applicabile all'evasione, che ha un minimo di pena compatibile: la Cassazione l'ha riconosciuta per l'imputato uscito in pigiama fino al portone o rimasto nelle immediate vicinanze per pochi minuti, e l'ha esclusa per allontanamenti prolungati, per chi si è fatto trovare lontano da casa o per chi aveva precedenti specifici. La lieve entità conta due volte: per la non punibilità e, sul piano cautelare, per evitare la sostituzione con il carcere. Il processo si celebra con citazione diretta (art. 550, c. 2, c.p.p.) e udienza predibattimentale; il rito abbreviato e il patteggiamento sono i più frequenti, anche perché il fatto è di solito documentato dal verbale di controllo della polizia giudiziaria.

Che cosa fare

  1. Leggere il provvedimento: l'ordinanza indica il luogo (abitazione, altra dimora, comunità) e le eventuali pertinenze o fasce orarie autorizzate; tutto ciò che non è scritto è vietato, e il dubbio si chiarisce con un'istanza al giudice, non con l'interpretazione personale.
  2. Chiedere le autorizzazioni: per lavoro, visite mediche, esigenze familiari o di culto il giudice può autorizzare uscite a orario (art. 284, c. 3); una richiesta scritta protocollata è la migliore difesa contro la contestazione.
  3. Emergenze: in caso di urgenza sanitaria propria o di un convivente, avvisare subito la polizia giudiziaria o il 112 e documentare (pronto soccorso, referti): lo stato di necessità va provato da chi lo invoca.
  4. Dopo un'evasione: presentarsi spontaneamente in carcere o a un'autorità che debba tradurvi consente la diminuente; nel procedimento cautelare insistere sulla lieve entità per evitare il carcere; valutare il patteggiamento con la tenuità o le attenuanti generiche.
  5. Per i familiari: non nascondere né trasportare l'evaso (procurata evasione, favoreggiamento), ma favorirne la presentazione: la diminuente dell'art. 386, n. 2, premia chi procura la cattura o la presentazione entro tre mesi.

Le regole dei domiciliari, del braccialetto e delle loro violazioni sono nella guida sugli arresti domiciliari; la detenzione domiciliare come misura alternativa nella pagina dedicata alla detenzione domiciliare; la violazione dei divieti di avvicinamento nella pagina sull'art. 387-bis.

Domande frequenti

Sono uscito un attimo dai domiciliari per comprare le sigarette: è davvero evasione?
Sì. Per l'art. 385, c. 3, c.p. l'imputato agli arresti domiciliari che si allontana dal luogo indicato nel provvedimento risponde di evasione, e la Cassazione ripete che non rilevano la durata, la distanza né i motivi dell'allontanamento, perché il reato tutela il rispetto della misura, non solo l'impedimento della fuga. Restano lo stato di necessità (art. 54 c.p.: un'urgenza sanitaria propria o di un familiare, provata), l'autorizzazione del giudice per le esigenze di vita o di lavoro (art. 284, c. 3, c.p.p.) e, per gli episodi minimi (pochi minuti, sotto casa, senza pericolo), la particolare tenuità del fatto dell'art. 131-bis c.p., che il giudice può riconoscere anche qui.
Se rientro subito a casa da solo la pena si riduce?
No. La diminuente dell'ultimo comma dell'art. 385 spetta all'evaso che «si costituisce in carcere prima della condanna», cioè che si presenta a un istituto o si consegna a un'autorità obbligata a tradurlo in carcere; il rientro spontaneo nel luogo dei domiciliari non basta (Cass. 42312/2024, 6242/2025), ma pesa nella valutazione della tenuità del fatto e delle attenuanti generiche.
Che cosa succede ai domiciliari dopo un'evasione?
Il giudice, in caso di trasgressione del divieto di allontanarsi dall'abitazione, «dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità» (art. 276, c. 1-ter, c.p.p.), e la stessa regola vale per la manomissione del braccialetto. Chi è stato condannato per evasione nei cinque anni precedenti non può ottenere i domiciliari nel nuovo procedimento, salvo che il giudice ritenga il fatto di lieve entità e le esigenze cautelari comunque soddisfatte (art. 284, c. 5-bis). Per il condannato in detenzione domiciliare l'allontanamento comporta la revoca del beneficio salvo lieve entità (art. 47-ter, c. 9, o.p.).
Chi aiuta un evaso o gli dà ospitalità che cosa rischia?
La procurata evasione (art. 386 c.p.): reclusione da sei mesi a cinque anni per chi procura o agevola l'evasione, aumentata con violenza, minaccia o effrazione, diminuita per il prossimo congiunto e per chi entro tre mesi fa catturare o presentare l'evaso; interdizione dai pubblici uffici. L'ospitalità data dopo l'evasione, senza averla agevolata, può integrare il favoreggiamento personale (art. 378), non punibile per i prossimi congiunti (art. 384).

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Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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