In breve
- Chi risponde: l'arrestato o detenuto «per un reato» che evade dal carcere, dalla camera di sicurezza o durante una traduzione; l'imputato agli arresti domiciliari che si allontana dall'abitazione (art. 385, c. 3); il condannato in detenzione domiciliare (art. 47-ter, c. 8, o.p.) e quello ammesso al lavoro esterno che non rientra.
- Pena: reclusione da 1 a 3 anni; da 2 a 5 con violenza, minaccia o effrazione; da 3 a 6 con armi o in più persone; diminuita se l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna; procedibile d'ufficio, citazione diretta a giudizio.
- Condotta: qualsiasi allontanamento non autorizzato, anche di pochi minuti e senza intento di fuga; il rientro spontaneo non esclude il reato; il dolo è generico.
- Difese: stato di necessità, autorizzazione del giudice, errore sui limiti del provvedimento, particolare tenuità per gli episodi minimi; per la detenzione domiciliare dei genitori conta solo l'assenza oltre 12 ore (Corte cost. 177/2009, 211/2018).
- Conseguenze immediate: revoca dei domiciliari e carcere salvo lieve entità (art. 276, c. 1-ter, c.p.p.), divieto di nuovi domiciliari per 5 anni (art. 284, c. 5-bis), revoca della detenzione domiciliare (47-ter, c. 9).
La norma
«Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite. Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale. Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita».
Il presupposto è uno stato di privazione della libertà «legale» e «per un reato»: chi è detenuto per un provvedimento poi annullato risponde comunque se al momento del fatto il titolo era valido; non risponde chi era trattenuto senza titolo o per ragioni diverse da un reato (trattenimento amministrativo dello straniero, TSO). La norma non copre le misure non custodiali: chi viola l'obbligo di dimora, il divieto di espatrio o il divieto di avvicinamento commette altri reati (per gli ordini di protezione e i divieti di avvicinamento, l'art. 387-bis) o subisce l'aggravamento della misura, ma non evade. L'imputato ai domiciliari è equiparato dal terzo comma: l'allontanamento dall'abitazione o dal luogo indicato è evasione anche se dura pochi minuti, se avviene sul pianerottolo o in cortile quando il provvedimento non li comprende, se è motivato da ragioni comprensibili ma non urgenti; la giurisprudenza ammette l'esclusione del reato solo per gli spostamenti autorizzati (art. 284, c. 3, c.p.p.: esigenze indispensabili di vita, indigenza, lavoro), per lo stato di necessità e per gli spazi che il provvedimento include (le pertinenze dell'abitazione se espressamente indicate).
Il dolo è generico: basta la coscienza e volontà di allontanarsi sapendo di essere ristretti; non serve la finalità di sottrarsi definitivamente e non rileva l'assenza di pericolo di fuga. Le forme aggravate riguardano la violenza o minaccia alle persone, l'effrazione (rottura di porte, sbarre, braccialetto) e l'uso di armi o il concorso di più persone. La diminuente dell'ultimo comma richiede che l'evaso si costituisca in carcere, o si consegni a un'autorità obbligata a tradurvelo, prima della condanna: la Cassazione la nega a chi rientra spontaneamente ai domiciliari, perché la norma parla di carcere (Cass. 42312/2024, 6242/2025).
Detenzione domiciliare, misure cautelari, conseguenze
| Situazione | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Imputato agli arresti domiciliari | allontanamento = evasione; il giudice revoca la misura e dispone il carcere, salvo lieve entità; stessa regola per manomissione o condotte reiterate contro il braccialetto | art. 385, c. 3, c.p.; art. 276, c. 1-ter, c.p.p. |
| Nuova richiesta di domiciliari | vietati a chi è stato condannato per evasione nei 5 anni precedenti, salvo lieve entità del fatto ed esigenze cautelari soddisfabili | art. 284, c. 5-bis, c.p.p. |
| Condannato in detenzione domiciliare | allontanamento = evasione (art. 385) e revoca del beneficio salvo lieve entità; per la detenzione domiciliare dei genitori con figli piccoli (artt. 47-ter, c. 1, lett. a e b, e 47-quinquies) è punibile solo l'assenza oltre 12 ore senza giustificato motivo | art. 47-ter, c. 8-9, o.p.; Corte cost. 177/2009 e 211/2018 |
| Semilibertà e lavoro esterno | il mancato rientro è evasione per il lavoratore esterno (art. 385, c. 3); per il semilibero l'assenza oltre 12 ore è punita ai sensi dell'art. 385 e comporta la revoca | art. 51 o.p.; art. 21 o.p. |
| Permesso premio o di necessità | rientro in ritardo da oltre 3 fino a 12 ore senza giustificato motivo: sanzione disciplinare; oltre 12 ore: evasione (art. 385, c. 1) con la diminuente per chi si costituisce, e perdita dei benefici | art. 30, c. 3, o.p. (richiamato dall'art. 30-ter, c. 6) |
| Chi aiuta | procurata evasione: 6 mesi-5 anni, aumentata con violenza o effrazione, diminuita per il prossimo congiunto e per chi fa catturare l'evaso entro 3 mesi; interdizione dai pubblici uffici | art. 386 c.p. |
La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è applicabile all'evasione, che ha un minimo di pena compatibile: la Cassazione l'ha riconosciuta per l'imputato uscito in pigiama fino al portone o rimasto nelle immediate vicinanze per pochi minuti, e l'ha esclusa per allontanamenti prolungati, per chi si è fatto trovare lontano da casa o per chi aveva precedenti specifici. La lieve entità conta due volte: per la non punibilità e, sul piano cautelare, per evitare la sostituzione con il carcere. Il processo si celebra con citazione diretta (art. 550, c. 2, c.p.p.) e udienza predibattimentale; il rito abbreviato e il patteggiamento sono i più frequenti, anche perché il fatto è di solito documentato dal verbale di controllo della polizia giudiziaria.
Che cosa fare
- Leggere il provvedimento: l'ordinanza indica il luogo (abitazione, altra dimora, comunità) e le eventuali pertinenze o fasce orarie autorizzate; tutto ciò che non è scritto è vietato, e il dubbio si chiarisce con un'istanza al giudice, non con l'interpretazione personale.
- Chiedere le autorizzazioni: per lavoro, visite mediche, esigenze familiari o di culto il giudice può autorizzare uscite a orario (art. 284, c. 3); una richiesta scritta protocollata è la migliore difesa contro la contestazione.
- Emergenze: in caso di urgenza sanitaria propria o di un convivente, avvisare subito la polizia giudiziaria o il 112 e documentare (pronto soccorso, referti): lo stato di necessità va provato da chi lo invoca.
- Dopo un'evasione: presentarsi spontaneamente in carcere o a un'autorità che debba tradurvi consente la diminuente; nel procedimento cautelare insistere sulla lieve entità per evitare il carcere; valutare il patteggiamento con la tenuità o le attenuanti generiche.
- Per i familiari: non nascondere né trasportare l'evaso (procurata evasione, favoreggiamento), ma favorirne la presentazione: la diminuente dell'art. 386, n. 2, premia chi procura la cattura o la presentazione entro tre mesi.
Le regole dei domiciliari, del braccialetto e delle loro violazioni sono nella guida sugli arresti domiciliari; la detenzione domiciliare come misura alternativa nella pagina dedicata alla detenzione domiciliare; la violazione dei divieti di avvicinamento nella pagina sull'art. 387-bis.
Domande frequenti
Sono uscito un attimo dai domiciliari per comprare le sigarette: è davvero evasione?
Se rientro subito a casa da solo la pena si riduce?
Che cosa succede ai domiciliari dopo un'evasione?
Chi aiuta un evaso o gli dà ospitalità che cosa rischia?
Domande collegate
Fonti normative
- Art. 385 c.p. — Evasione
- Art. 386 c.p. — Procurata evasione
- Art. 284 c.p.p. — Arresti domiciliari
- Art. 276 c.p.p. — Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte
- Art. 47-ter L. 354/1975 — Detenzione domiciliare (commi 8 e 9)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Arresto e misure cautelariGli arresti domiciliari e il braccialetto elettronicoGli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.): luogo, comunicazioni, permessi per lavoro e necessità, braccialetto elettronico, controlli, computo nella pena, revoca.
- Esecuzione della penaLa detenzione domiciliareLa detenzione domiciliare: pene fino a 2 anni, 4 per madri, malati, over 60 inabili e under 21, senza limiti per gli ultrasettantenni; 18 mesi (L. 199/2010); revoca.
- Arresto e misure cautelariLa custodia cautelare in carcere: presupposti e terminiLa custodia cautelare in carcere (artt. 272-308 c.p.p.): gravi indizi, esigenze, pena massima di almeno 5 anni, extrema ratio, esclusioni, interrogatorio.
- Il procedimento penaleLa particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)La particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) dopo Cartabia: pena minima fino a 2 anni, offesa tenue, condotta non abituale, reati esclusi, quando si chiede, casellario.
- Reati contro l'amministrazione della giustiziaViolazione dei provvedimenti di allontanamento e del divieto di avvicinamento (art. 387-bis c.p.)Reato di chi viola le misure degli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p. o un ordine di protezione: 6 mesi-3 anni e 6 mesi, arresto anche differito, 1.000 metri, difesa.
- Esecuzione della penaL'ordine di esecuzione: quando si va in carcere dopo la condannaL'ordine di esecuzione dopo la condanna definitiva: sospensione fino a 4 anni (6 e 8 per tossicodipendenti), 30 giorni per chiedere le misure alternative.
- Esecuzione della penaLa semilibertà: fuori di giorno, in carcere la notteFuori di giorno, in istituto la notte: subito per pene fino a 6 mesi, dopo metà pena o due terzi negli altri casi, ergastolo dopo 20 anni; semilibertà sostitutiva.
- Esecuzione della penaL'affidamento in prova al servizio socialeL'affidamento in prova: pene fino a 3 anni, 4 con buona condotta, 6 per tossicodipendenti; istanza al tribunale di sorveglianza, prescrizioni.