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GuidaDiritto penale · Esecuzione della pena

L'ordine di esecuzione: quando si va in carcere dopo la condanna

La condanna diventa definitiva e il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione. Se la pena da scontare non supera i quattro anni, l'ordine viene sospeso e il condannato riceve a casa, insieme al difensore, un avviso: ha trenta giorni per chiedere al tribunale di sorveglianza una misura alternativa al carcere. Se non lo fa, o se la richiesta è respinta, la carcerazione ha corso. Chi è condannato per i reati più gravi, chi è già detenuto e chi ha già consumato una sospensione entra direttamente.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Con la condanna definitiva il PM emette l'ordine di esecuzione (art. 656 c.p.p.), indicando la pena da scontare al netto della custodia cautelare e della liberazione anticipata.
  • Pena da espiare fino a 4 anni (Corte cost. 41/2018), 6 per tossicodipendenti e alcoldipendenti, 8 per la detenzione domiciliare terapeutica (L. 140/2026): l'ordine è sospeso e si hanno 30 giorni per chiedere una misura alternativa; si resta liberi fino alla decisione del tribunale di sorveglianza (30-45 giorni).
  • Niente sospensione per i reati dell'art. 4-bis o.p., furto in abitazione, incendio boschivo doloso, per chi è in custodia in carcere e per chi l'ha già avuta.
  • Istanza non presentata o respinta: il PM revoca il decreto e la carcerazione ha corso.
  • Errori sul titolo o sul calcolo: incidente di esecuzione (art. 666); multa non pagata: ingiunzione a 90 giorni e conversione.

La sospensione dell'ordine di esecuzione

Art. 656, comma 5, c.p.p. — Esecuzione delle pene detentive

«Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 o otto anni nei casi di cui all'articolo 94-ter del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione».

Il limite di tre anni scritto nel comma 5 è superato: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 41 del 2018, lo ha dichiarato illegittimo «nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l'esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni», per allinearlo all'affidamento in prova dell'art. 47, c. 3-bis, o.p. Il limite si calcola sulla pena da espiare in concreto: il PM scomputa la custodia cautelare e le pene espiate senza titolo (art. 657) e, se il residuo rientra nei limiti, trasmette prima gli atti al magistrato di sorveglianza per la liberazione anticipata (c. 4-bis); l'ordine indica sia la pena con le detrazioni sia quella senza (c. 10-bis). Dal 21 agosto 2026 la L. 140/2026 ha aggiunto al testo unico stupefacenti l'art. 94-ter, la detenzione domiciliare terapeutica per tossicodipendenti e alcoldipendenti con pena fino a otto anni (quattro per i reati dell'art. 4-bis, salvo rapina ed estorsione aggravate), con sospensione dell'ordine e trasmissione al magistrato di sorveglianza, che decide entro 45 giorni.

Pena da espiareSospensioneMisura che si può chiedere
Fino a 4 anni (anche residuo)Sì (Corte cost. 41/2018)Affidamento in prova (3 anni; 4 con buona condotta nell'anno precedente, art. 47 c. 3-bis); detenzione domiciliare (2 anni per chiunque, c. 1-bis; 4 per madri, padri soli, malati gravi, ultrasessantenni inabili, under 21, c. 1); semilibertà (arresto e reclusione fino a 6 mesi, art. 50 c. 1)
Fino a 6 anni, tossicodipendente o alcoldipendenteSìAffidamento terapeutico (art. 94 D.P.R. 309/1990) con certificazione e programma; sospensione della pena per programma già concluso con esito positivo (art. 90)
Fino a 8 anni, tossicodipendente o alcoldipendente senza i presupposti dell'affidamentoSì (dal 21/8/2026)Detenzione domiciliare terapeutica in comunità o, con programma semiresidenziale, in altro luogo idoneo (art. 94-ter); 4 anni se c'è un reato dell'art. 4-bis
Qualsiasi, reati dell'art. 4-bis o.p., furto in abitazione, incendio boschivo dolosoNo (c. 9, lett. a)Misure alternative solo dal carcere, con i limiti dell'art. 4-bis; eccezione: chi è ai domiciliari per tossicodipendenza (art. 89 D.P.R. 309/1990)
Qualsiasi, condannato in custodia cautelare in carcereNo (c. 9, lett. b)Istanza dal carcere; liberazione anticipata decisa subito (c. 4-ter)
Condannato agli arresti domiciliariOrdine sospeso, atti subito al tribunale di sorveglianza (c. 10)Resta ai domiciliari fino alla decisione, tempo computato come pena
Seconda richiesta per la stessa condannaNo (c. 7)Una sola sospensione per condanna, anche se si chiede una misura diversa

Che cosa succede dopo la notifica

  1. Notifica dell'ordine e del decreto di sospensione al condannato e al difensore della fase esecutiva o del giudizio, con l'avviso dei 30 giorni, della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e, per chi è stato processato in assenza, dei 30 giorni per chiedere la restituzione nel termine o la rescissione del giudicato; se il condannato non ha avuto effettiva conoscenza dell'avviso, il PM può rinnovare la notifica (c. 8-bis).
  2. Istanza entro 30 giorni al PM, dal condannato o dal difensore, con le indicazioni e i documenti (lavoro, alloggio, famiglia, salute, certificazione della dipendenza e programma terapeutico, relazione dell'UEPE se già in contatto); i documenti mancanti si depositano in cancelleria fino a cinque giorni prima dell'udienza, e il tribunale può acquisirli d'ufficio (c. 6).
  3. Decisione del tribunale di sorveglianza non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione, in camera di consiglio con difensore e PM (artt. 666 e 678); per pene fino a un anno e sei mesi il presidente designa un magistrato relatore che può applicare la misura con ordinanza senza formalità (art. 678, c. 1-ter); l'ordinanza è ricorribile per cassazione.
  4. Revoca: se l'istanza non è presentata nei termini, è inammissibile o è respinta, il PM revoca immediatamente il decreto e l'ordine di carcerazione è eseguito (c. 8); per il tossicodipendente, la revoca scatta anche se il programma non è iniziato entro cinque giorni dall'istanza o è interrotto.
  5. Casi particolari: ultrasettantenni con residuo tra due e quattro anni e condannati ai domiciliari per gravissimi motivi di salute ottengono dal magistrato di sorveglianza la detenzione domiciliare provvisoria, in attesa del tribunale (c. 9-bis e 9-ter); per le madri di minori l'ordine è comunicato al PM presso il tribunale per i minorenni (c. 3-bis).

La pena pecuniaria segue una strada diversa (art. 660): il PM ingiunge il pagamento entro 90 giorni, in unica soluzione o nelle rate mensili fissate dal giudice, con l'avviso che in mancanza la multa o l'ammenda saranno convertite in semilibertà sostitutiva o, se l'insolvibilità è accertata, in lavoro di pubblica utilità o detenzione domiciliare sostitutiva; entro 20 giorni si può chiedere la rateizzazione al magistrato di sorveglianza. Gli errori sull'ordine (condanna non definitiva, notifica nulla, pena già espiata, custodia cautelare non scomputata, cumulo sbagliato) si fanno valere con l'incidente di esecuzione davanti al giudice che ha emesso la sentenza (art. 666), che decide con ordinanza dopo un'udienza in camera di consiglio con avviso di almeno dieci giorni; la sospensione condizionale già concessa, invece, impedisce a monte l'esecuzione, salvo revoca (sospensione condizionale). Chi ha lasciato passare i termini per l'appello perché non sapeva del processo ha 30 giorni dalla conoscenza della sentenza per chiedere la restituzione nel termine o la rescissione del giudicato: l'ordine di esecuzione è spesso il momento in cui la scopre.

Domande frequenti

Ho ricevuto l'ordine di esecuzione con il decreto di sospensione: che cosa devo fare nei 30 giorni?

Presentare al pubblico ministero, tramite il difensore, l'istanza per una misura alternativa: affidamento in prova al servizio sociale (pena fino a 3 anni, o 4 con buona condotta nell'anno precedente), detenzione domiciliare (fino a 2 anni per chiunque, fino a 4 per madri di figli sotto i dieci anni, malati gravi, ultrasessantenni inabili, under 21), semilibertà, oppure l'affidamento terapeutico o la detenzione domiciliare terapeutica se c'è una dipendenza certificata. L'istanza va corredata dai documenti (contratto di lavoro, disponibilità dell'abitazione, certificazione del SerD e programma, relazioni), che possono essere integrati fino a cinque giorni prima dell'udienza. Il PM trasmette tutto al tribunale di sorveglianza, che decide tra il trentesimo e il quarantacinquesimo giorno; nel frattempo lei resta libero. Se non presenta nulla, il decreto viene revocato e si va in carcere.

La mia condanna è di 3 anni e 8 mesi: la sospensione spetta?

Sì. Il testo dell'art. 656, c. 5, parla di tre anni, ma la Corte costituzionale (sent. 41/2018) lo ha dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede quattro anni, per allinearlo al limite dell'affidamento in prova «allargato» dell'art. 47, c. 3-bis, o.p.; il limite è dunque quattro anni di pena da espiare in concreto, calcolata scomputando la custodia cautelare già sofferta e, prima dell'ordine, la liberazione anticipata riconosciuta dal magistrato di sorveglianza (45 giorni per ogni semestre di pena espiata). Restano esclusi i condannati per i reati dell'art. 4-bis (mafia, terrorismo, violenza sessuale di gruppo, tratta, sequestro estorsivo, traffico di droga associativo), per furto in abitazione e incendio boschivo doloso, chi era in custodia cautelare in carcere quando la sentenza è diventata definitiva e chi ha già avuto una sospensione per la stessa condanna.

Sono agli arresti domiciliari e la sentenza è passata in giudicato: vado in carcere?

No, se la pena residua rientra nei limiti della sospensione: l'art. 656, c. 10, prevede che il PM sospenda l'ordine di carcerazione e trasmetta subito gli atti al tribunale di sorveglianza per l'eventuale misura alternativa; fino alla decisione lei resta agli arresti domiciliari e quel tempo conta come pena espiata. Chi invece si trova in custodia cautelare in carcere non ha diritto alla sospensione (c. 9, lett. b): l'ordine viene eseguito e le misure alternative si chiedono dal carcere. Per gli ultrasettantenni con residuo tra due e quattro anni e per chi è ai domiciliari per gravissimi motivi di salute il magistrato di sorveglianza applica in via provvisoria la detenzione domiciliare (c. 9-bis e 9-ter).

L'ordine contiene un errore sul calcolo della pena o riguarda una condanna già scontata: come si contesta?

Con l'incidente di esecuzione (art. 666 c.p.p.) davanti al giudice dell'esecuzione, cioè il giudice che ha emesso la sentenza: si contestano il titolo (condanna non definitiva, notifica nulla, pena già espiata, amnistia o indulto), il computo della custodia cautelare e delle pene fungibili (art. 657) e il cumulo delle pene; il giudice decide in camera di consiglio con ordinanza, ricorribile per cassazione. La richiesta non sospende automaticamente l'esecuzione, ma il giudice può sospenderla. Sul rifiuto delle misure alternative, invece, decide il tribunale di sorveglianza con ordinanza impugnabile in cassazione.

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