In breve
- Quattro pene sostitutive (art. 20-bis c.p.): semilibertà e detenzione domiciliare sostitutive fino a 4 anni; lavoro di pubblica utilità fino a 3 anni; pena pecuniaria fino a 1 anno (5-2.500 euro al giorno).
- Le decide il giudice del processo in sentenza, patteggiamento o decreto penale, con il consenso dell'imputato (art. 545-bis c.p.p.): udienza entro 60 giorni e programma dell'UEPE.
- Alternative alla sospensione condizionale, non cumulabili; escluse per i reati dell'art. 4-bis o.p. e per chi ha subito una revoca nei 3 anni.
- Prescrizioni comuni: niente armi, passaporto ritirato, ambito regionale, divieto di frequentare pregiudicati.
- Revoca per violazioni gravi o reiterate: il residuo torna pena detentiva (art. 66).
Le quattro pene e i limiti
«Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56-quater».
| Pena sostitutiva | Pena detentiva sostituibile | Contenuto |
|---|---|---|
| Semilibertà sostitutiva (art. 55) | Fino a 4 anni | Almeno 8 ore al giorno in istituto (sezione autonoma vicino a casa o al lavoro), il resto in attività di lavoro, studio o formazione secondo il programma dell'UEPE approvato dal giudice |
| Detenzione domiciliare sostitutiva (art. 56) | Fino a 4 anni | Almeno 12 ore al giorno in casa, in comunità o in luogo di cura, con almeno 4 ore di uscita per le esigenze di vita e salute; braccialetto elettronico possibile; il luogo deve tutelare la vittima e non essere occupato abusivamente; l'UEPE trova soluzioni abitative a chi non ha casa |
| Lavoro di pubblica utilità sostitutivo (art. 56-bis) | Fino a 3 anni (1 anno nel decreto penale) | Attività non retribuita presso Stato, enti locali, enti di assistenza o volontariato, di regola nella regione di residenza; da 6 a 15 ore a settimana (di più su richiesta), massimo 8 al giorno; 2 ore di lavoro = 1 giorno di pena; nel patteggiamento e nel decreto penale, con il risarcimento, revoca della confisca facoltativa |
| Pena pecuniaria sostitutiva (art. 56-quater) | Fino a 1 anno | Valore giornaliero da 5 a 2.500 euro, pari alla quota di reddito impiegabile, moltiplicato per i giorni di pena; rateizzabile (art. 133-ter c.p.); resta pena pecuniaria a ogni effetto |
I limiti si misurano sulla pena che il giudice ritiene di dover irrogare in concreto, compreso l'aumento per la continuazione (art. 53, ultimo comma); nel patteggiamento la sostituzione entra nell'accordo, nel decreto penale l'indagato può chiedere il lavoro di pubblica utilità al posto della pena pecuniaria. Semilibertà, detenzione domiciliare e lavoro di pubblica utilità durano quanto la pena sostituita e valgono come pena detentiva della stessa specie (art. 57); tutte e tre comportano le prescrizioni comuni dell'art. 56-ter: divieto di detenere e portare armi anche con licenza, divieto di frequentare abitualmente pregiudicati o persone sottoposte a misure, obbligo di restare nell'ambito territoriale (di regola la regione) fissato nel provvedimento, ritiro del passaporto e sospensione dei documenti per l'espatrio, obbligo di portare con sé il provvedimento, ed eventuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Al condannato a una pena sostitutiva non si applica l'art. 120 del codice della strada, cioè il diniego o la revoca della patente per mancanza dei requisiti morali.
Come si decide, chi è escluso, che cosa succede dopo
- In udienza (art. 545-bis c.p.p.): subito dopo la lettura del dispositivo il giudice, sentite le parti e con il consenso dell'imputato (personale o tramite procuratore speciale, necessario per le tre pene non pecuniarie), integra il dispositivo con la pena sostitutiva e le prescrizioni; se servono accertamenti, fissa un'udienza entro 60 giorni e sospende il processo, chiedendo all'UEPE le informazioni sulle condizioni di vita e il programma di trattamento e, per le dipendenze, la certificazione e il programma terapeutico. Le parti depositano documenti all'UEPE e memorie fino a cinque giorni prima.
- La scelta (art. 58): criteri dell'art. 133 c.p.; la pena sostitutiva si applica se non è concessa la sospensione condizionale, se è più idonea alla rieducazione e se le prescrizioni assicurano la prevenzione di altri reati; tra le pene, quella con il minor sacrificio della libertà, con motivazione specifica quando si sceglie la semilibertà o la detenzione domiciliare invece del lavoro di pubblica utilità o della pena pecuniaria; conta la situazione di età, salute, maternità e paternità, dipendenze certificate, AIDS. Se ci sono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute, niente sostituzione.
- Esclusioni (art. 59): reato commesso entro tre anni dalla revoca di una pena sostitutiva o durante la sua esecuzione (salva una pena più grave); pena pecuniaria negata a chi nei cinque anni non ha pagato una pena pecuniaria; imputato cui va applicata una misura di sicurezza personale; reati dell'art. 4-bis o.p., salvo l'attenuante dell'art. 323-bis c. 2 c.p. per i reati contro la P.A. Nessuna esclusione per i minorenni.
- Esecuzione: per semilibertà e detenzione domiciliare il PM trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza del domicilio, che entro 45 giorni conferma o adatta le prescrizioni con ordinanza inviata alla polizia e all'UEPE (art. 62); il lavoro di pubblica utilità parte con la sentenza irrevocabile, con l'ingiunzione della polizia a presentarsi all'UEPE (art. 63); le prescrizioni si modificano per comprovati motivi, tramite l'UEPE (art. 64), tranne quelle comuni su armi, pregiudicati, passaporto e documento; i controlli spettano a polizia, carabinieri e polizia penitenziaria dell'UEPE (art. 65).
- Revoca e passaggio: mancata esecuzione o violazione grave o reiterata = revoca e conversione del residuo nella pena detentiva o in una sostitutiva più grave, decisa con il rito dell'art. 666 c.p.p. (art. 66); la pena pecuniaria non pagata si converte in semilibertà o detenzione domiciliare, e in lavoro di pubblica utilità se l'insolvenza è accertata (art. 71). In senso opposto, dopo metà della semilibertà o della detenzione domiciliare sostitutiva si può chiedere l'affidamento in prova (art. 47, c. 3-ter, o.p.).
Per l'imputato la pena sostitutiva è utile quando la sospensione condizionale non spetta e l'alternativa sarebbe attendere l'ordine di esecuzione e chiedere una misura al tribunale di sorveglianza, con mesi di incertezza; il lavoro di pubblica utilità, in particolare, chiude la vicenda con qualche ora a settimana e in certi casi fa revocare la confisca. È diverso dalla messa alla prova, che si chiede prima della condanna e, se riesce, estingue il reato senza iscrizione di una condanna, e dal lavoro di pubblica utilità previsto per la guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti, che segue regole proprie del codice della strada.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra pena sostitutiva e misura alternativa?
La pena sostitutiva la decide il giudice del processo, in sentenza, con il patteggiamento o con il decreto penale, e si esegue subito, senza passare dal tribunale di sorveglianza: la semilibertà e la detenzione domiciliare sostitutive vengono solo confermate o adattate dal magistrato di sorveglianza entro 45 giorni (art. 62 L. 689/1981), il lavoro di pubblica utilità parte con la sentenza irrevocabile (art. 63). Le misure alternative (affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà dell'ordinamento penitenziario) si chiedono invece dopo la condanna definitiva, al tribunale di sorveglianza, entro 30 giorni dall'ordine di esecuzione sospeso. I limiti sono simili (4 anni), ma la pena sostitutiva evita il passaggio in sorveglianza e l'incertezza dei tempi; in cambio richiede il consenso e comporta prescrizioni fisse (armi, passaporto, ambito regionale).
Il giudice può darmi la pena sostitutiva insieme alla sospensione condizionale?
No: l'art. 58 dice che il giudice applica le pene sostitutive «se non ordina la sospensione condizionale della pena». Sono alternative, e tra le due la sospensione condizionale è più favorevole perché non comporta alcuna esecuzione; la pena sostitutiva entra in gioco quando la sospensione non spetta (per precedenti, per pena oltre i due anni) o quando l'imputato preferisce una pena eseguita subito che si esaurisce, come il lavoro di pubblica utilità. Non è cumulabile nemmeno con la messa alla prova, che opera prima della condanna e, se riesce, estingue il reato.
Quanto costa la pena pecuniaria sostitutiva?
Il giudice fissa un valore giornaliero tra 5 e 2.500 euro, pari alla quota di reddito giornaliero che l'imputato può destinare al pagamento tenendo conto delle condizioni economiche, patrimoniali e di vita sue e della famiglia, e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva sostituita (art. 56-quater): sei mesi a 20 euro al giorno fanno 3.600 euro. Si può chiedere la rateizzazione (art. 133-ter c.p.). Se non si paga entro i 90 giorni dell'ordine di esecuzione, o si salta una rata, la pena pecuniaria è revocata e convertita in semilibertà o detenzione domiciliare sostitutiva; se il mancato pagamento dipende da impossibilità economica, in lavoro di pubblica utilità (art. 71). Chi nei cinque anni precedenti non ha pagato una pena pecuniaria non può ottenerla (art. 59, lett. b).
Che cosa succede se violo le prescrizioni della detenzione domiciliare sostitutiva?
La mancata esecuzione della pena sostitutiva o la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ne comporta la revoca: la parte residua si converte nella pena detentiva sostituita o in una pena sostitutiva più grave (art. 66). Polizia, direttore dell'istituto e UEPE segnalano ogni violazione al magistrato di sorveglianza, che decide con il procedimento dell'art. 666 c.p.p. (udienza in camera di consiglio, difensore, ricorso per cassazione); per il lavoro di pubblica utilità decide il giudice che lo ha applicato. Chi subisce la revoca non può ottenere una nuova pena sostitutiva per i reati commessi nei tre anni successivi, salvo una di specie più grave (art. 59, lett. a). Le violazioni lievi si gestiscono chiedendo, tramite l'UEPE, la modifica delle prescrizioni (art. 64).
Domande collegate
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Fonti normative
- Art. 20-bis c.p. — Pene sostitutive delle pene detentive brevi
- Art. 53 L. 689/1981 — Sostituzione delle pene detentive brevi
- Artt. 55-56-quater L. 689/1981 — Contenuto delle quattro pene sostitutive
- Art. 58 L. 689/1981 — Potere discrezionale del giudice
- Art. 59 L. 689/1981 — Condizioni soggettive per la sostituzione
- Art. 66 L. 689/1981 — Revoca per inosservanza delle prescrizioni
- Art. 545-bis c.p.p. — Condanna a pena sostitutiva
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Il procedimento penaleLa sospensione condizionale della penaLimiti di pena (2 anni, 3 per i minori, 2 anni e 6 mesi per infra-21 e over-70), prognosi, esclusioni, seconda concessione, obblighi, effetti sul lavoro e sul casellario, revoca, estinzione dopo 5 anni; le sentenze della Consulta del 2026.
- Il procedimento penaleLa messa alla prova: estinguere il reato con il lavoro di pubblica utilitàReati fino a 4 anni e art. 550 c. 2, richiesta e termini, programma UEPE e lavoro di pubblica utilità, durata, esito positivo che estingue il reato, revoca, una sola volta.
- Il procedimento penaleIl patteggiamento: come funziona e quando convienePena fino a 5 anni, riduzione fino a un terzo, esclusioni, termini, effetti su spese, pene accessorie, casellario, giudizi civili e disciplinari, estinzione, patteggiamento in appello.
- Il procedimento penaleIl decreto penale di condanna e l'opposizioneQuando il PM può chiederlo, pena pecuniaria anche sostitutiva (5-250 euro al giorno), riduzione fino alla metà del minimo, i quindici giorni, pagamento ridotto, opposizione e riti, effetti ed estinzione.
- Esecuzione della penaIl lavoro di pubblica utilità: dove, quanto, comeLPU come pena sostitutiva (fino a 3 anni), per ebbrezza e droghe alla guida, piccolo spaccio, messa alla prova, giudice di pace: ore, enti, revoca, estinzione.
- Esecuzione della penaL'ordine di esecuzione: quando si va in carcere dopo la condannaL'ordine di esecuzione dopo la condanna definitiva: sospensione fino a 4 anni (6 e 8 per tossicodipendenti), 30 giorni per chiedere le misure alternative.
- Esecuzione della penaL'affidamento in prova al servizio socialeL'affidamento in prova: pene fino a 3 anni, 4 con buona condotta, 6 per tossicodipendenti; istanza al tribunale di sorveglianza, prescrizioni.
- Esecuzione della penaLa detenzione domiciliareLa detenzione domiciliare: pene fino a 2 anni, 4 per madri, malati, over 60 inabili e under 21, senza limiti per gli ultrasettantenni; 18 mesi (L. 199/2010); revoca.
- Esecuzione della penaLa semilibertà: fuori di giorno, in carcere la notteFuori di giorno, in istituto la notte: subito per pene fino a 6 mesi, dopo metà pena o due terzi negli altri casi, ergastolo dopo 20 anni; semilibertà sostitutiva.
- Esecuzione della penaLa multa penale non pagata: rateizzazione e conversioneArtt. 133-ter c.p., 660 c.p.p., 102-103 L. 689/1981: 90 giorni per pagare, rate da 6 a 60, conversione in semilibertà o lavoro di pubblica utilità, Corte cost. 54/2026.
- Esecuzione della penaMagistrato e tribunale di sorveglianza: chi decide che cosaIl magistrato: permessi, liberazione anticipata, reclami, detenzione inumana (artt. 69, 69-bis, 35-bis, 35-ter o.p.); il tribunale: misure alternative, rinvio.
- Reati stradaliLa guida sotto l'effetto di stupefacenti (art. 187 CdS) dopo la riforma 2024Guida dopo aver assunto droga: reato senza prova dell'alterazione dopo il 2024, Corte cost. 10/2026, test e analisi, pene, sospensione e revoca della patente, difese.