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GuidaDiritto penale · Esecuzione della pena

La detenzione domiciliare

La pena si sconta nella propria casa, o in una struttura di cura o accoglienza, con orari e prescrizioni fissati dal tribunale di sorveglianza. È la misura per le pene brevi quando l'affidamento in prova non è possibile, per le madri di bambini piccoli, per i malati e per gli anziani; per le pene fino a diciotto mesi c'è una corsia più semplice davanti al magistrato di sorveglianza. Chi si allontana senza permesso commette evasione e perde il beneficio.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Pena scontata a casa o in luogo di cura, con orari e prescrizioni del tribunale di sorveglianza (art. 47-ter o.p.).
  • Fino a 2 anni per chiunque se manca l'affidamento (c. 1-bis); fino a 4 anni per madri di figli sotto i 10 anni, padri soli, malati gravi, ultrasessantenni inabili, under 21 (c. 1); senza limiti per gli ultrasettantenni (c. 01) e per chi potrebbe ottenere il rinvio della pena (c. 1-ter).
  • Pene fino a 18 mesi: esecuzione domiciliare decisa dal magistrato di sorveglianza (L. 199/2010), salvo 4-bis, abitualità, pericolo, domicilio inidoneo.
  • Madri: detenzione domiciliare speciale dopo un terzo della pena (art. 47-quinquies).
  • Allontanarsi = evasione (art. 385 c.p.) e revoca; per i genitori solo oltre 12 ore.

Chi può ottenerla

Art. 47-ter, commi 1 e 1-bis, L. 354/1975 — Detenzione domiciliare

«La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette, quando trattasi di: a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente; b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente; e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. […] La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis».

IpotesiLimite di penaCondizioni ed esclusioni
Generica (c. 1-bis)2 anni, anche residuoMancano i presupposti dell'affidamento; misura idonea a evitare altri reati; esclusi i reati 4-bis
Madri, padri soli, malati, ultrasessantenni inabili, under 21 (c. 1)4 anni, anche residuo; arrestoFigli sotto i 10 anni conviventi; salute grave con contatti sanitari; inabilità anche parziale; esigenze documentate degli under 21
Ultrasettantenni (c. 01)Qualunque penaEsclusi reati sessuali, 4-bis, 51 c. 3-bis c.p.p., abituali e professionali; non più la recidiva (Corte cost. 56/2021)
Umanitaria (c. 1-ter)Qualunque pena, a termine prorogabileQuando potrebbe essere disposto il rinvio della pena (artt. 146-147 c.p.): malattia grave, AIDS, gravidanza; anche infermità psichica (Corte cost. 99/2019)
AIDS e grave deficienza immunitaria (art. 47-quater)Oltre i limitiProgramma di cura presso unità di malattie infettive, con certificazione
Speciale per le madri (art. 47-quinquies)Dopo un terzo della pena o 15 anni di ergastoloFigli fino a 10 anni, anche disabili gravi (Corte cost. 18/2020); nessun pericolo di altri reati; convivenza ripristinabile; anche il padre; ICAM o casa; grave pregiudizio del minore = applicazione provvisoria (Corte cost. 30/2022)
Esecuzione domiciliare (L. 199/2010)18 mesi, anche residuoDecide il magistrato di sorveglianza; esclusi 4-bis, abituali, sorveglianza particolare, pericolo di fuga o di reati, domicilio inidoneo
Detenzione domiciliare sostitutiva (art. 56 L. 689/1981)4 anniPena decisa dal giudice della cognizione, non dal tribunale di sorveglianza: almeno 12 ore a casa, 4 di uscita

La detenzione domiciliare «generica» dei due anni è la misura di chiusura del sistema: quando l'affidamento in prova non è concedibile (mancanza di lavoro, prognosi incerta) ma il condannato non è pericoloso, la pena breve si sconta a casa. Le ipotesi del comma 1 alzano il limite a quattro anni per ragioni di tutela dei figli, della salute e dell'età; gli ultrasettantenni e i malati gravi vi accedono senza limiti. Per le pene fino a diciotto mesi la L. 199/2010 ha creato una via più rapida: il magistrato di sorveglianza decide da solo, senza valutare la rieducazione, sulla base della pericolosità e dell'idoneità del domicilio accertata con verbale della polizia, e il PM sospende l'ordine di carcerazione trasmettendogli gli atti. La detenzione domiciliare va distinta dagli arresti domiciliari, misura cautelare del processo, e dalla detenzione domiciliare sostitutiva delle pene sostitutive, decisa in sentenza; per i tossicodipendenti esiste la versione terapeutica fino a otto anni (guida).

Procedura, prescrizioni, revoca

  1. Istanza: dalla libertà, entro 30 giorni dall'ordine di esecuzione sospeso (pene fino a 4 anni nei casi del c. 1, altrimenti fino a 4 anni dopo Corte cost. 41/2018); dal carcere, al tribunale di sorveglianza del luogo di esecuzione, con richiesta di applicazione provvisoria al magistrato in caso di grave pregiudizio (c. 1-quater); per gli ultrasettantenni con residuo tra 2 e 4 anni e per chi è ai domiciliari per gravi motivi di salute, applicazione provvisoria automatica prima dell'ordine (art. 656, c. 9-bis e 9-ter, c.p.p.); per la L. 199, atti trasmessi dal PM al magistrato con il verbale del domicilio.
  2. Documenti: disponibilità del domicilio con consenso dei conviventi, certificati medici, stato di famiglia e documenti dei figli, contratto di lavoro e orari, per gli under 21 le esigenze di studio e famiglia; per i detenuti per reati di mafia il tribunale acquisisce i pareri della procura distrettuale e della DNA (c. 1-quinquies).
  3. Prescrizioni (c. 4): modalità secondo l'art. 284 c.p.p., cioè permanenza nel domicilio con fasce orarie di uscita per lavoro, cure ed esigenze indispensabili, limiti ai contatti, controlli della polizia ed eventuale braccialetto elettronico; interventi dell'UEPE; modifiche del magistrato di sorveglianza del luogo; la misura non è regime penitenziario e non comporta oneri per l'amministrazione (c. 5).
  4. Revoca: comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni incompatibile con la prosecuzione (c. 6); cessazione delle condizioni (c. 7); condanna per evasione salvo lieve entità (c. 9); dopo la revoca, divieto di altre misure per metà della pena residua, massimo tre anni (art. 58-quater; Corte cost. 149/2026).
  5. Evasione (c. 8): chi si allontana dal domicilio risponde dell'art. 385 c.p.; per le madri e i padri del c. 1 lett. a) e b) solo se l'allontanamento supera le dodici ore (Corte cost. 177/2009 e 211/2018); le uscite autorizzate e le emergenze documentate non sono evasione (reato di evasione).

Durante la misura maturano la liberazione anticipata (45 giorni a semestre) e, a certe condizioni, il passaggio ad altre misure: dalla detenzione domiciliare all'affidamento se emergono lavoro e condotta, e dalla semilibertà alla domiciliare per chi non può più lavorare. La scelta del domicilio è spesso decisiva: la polizia verifica l'idoneità e la tutela delle vittime (la casa non può essere quella della persona offesa), e nella L. 199 la mancanza di un domicilio idoneo è causa di esclusione; le case famiglia protette e le strutture di accoglienza sono l'alternativa per chi non ne ha uno. Le decisioni del tribunale di sorveglianza si impugnano per cassazione; quelle del magistrato in via provvisoria sono assorbite dalla decisione definitiva del tribunale (chi decide che cosa).

Domande frequenti

Devo scontare 1 anno e 8 mesi: posso farlo a casa?

Quasi certamente sì, per una di queste vie. La L. 199/2010 prevede che le pene detentive fino a 18 mesi, anche residue, siano eseguite presso il domicilio su decisione del magistrato di sorveglianza, senza giudizio sulla rieducazione, salvo i reati dell'art. 4-bis, l'abitualità, il pericolo di fuga o di nuovi reati e la mancanza di un domicilio idoneo: con 20 mesi si rientra nel limite se la liberazione anticipata o la custodia già sofferta riducono il residuo. In alternativa, la detenzione domiciliare dell'art. 47-ter, c. 1-bis, copre le pene fino a due anni per chiunque, quando mancano i presupposti dell'affidamento in prova e la misura evita il pericolo di altri reati; e l'affidamento in prova stesso, fino a tre anni, resta la prima scelta se ha lavoro e condotta. Ricevuto l'ordine di esecuzione sospeso, ha 30 giorni per l'istanza al tribunale di sorveglianza; per la L. 199 il PM trasmette gli atti al magistrato con il verbale di idoneità del domicilio.

Sono la madre di un bambino di 6 anni e ho una condanna a 3 anni e 6 mesi: quali possibilità ho?

La detenzione domiciliare ordinaria dell'art. 47-ter, c. 1, lett. a): pena fino a quattro anni, anche residua, per la madre di un figlio di età inferiore a dieci anni convivente (e per il padre se la madre è morta o impossibilitata); si può scontare nella propria abitazione, in un luogo di cura o accoglienza o in una casa famiglia protetta, con orari e prescrizioni fissati dal tribunale secondo l'art. 284 c.p.p. La misura cessa se vengono meno le condizioni (c. 7), per esempio quando il figlio compie dieci anni, ma in quel caso può proseguire come detenzione domiciliare speciale (art. 47-quinquies). Se la pena fosse superiore a quattro anni, la detenzione domiciliare speciale è possibile dopo un terzo della pena, anche scontato a casa o in un istituto a custodia attenuata (ICAM), se non c'è pericolo di altri reati e si può ripristinare la convivenza con il figlio; per le madri l'allontanamento dal domicilio è reato solo se supera le dodici ore (Corte cost. 177/2009).

Che cosa posso fare e che cosa non posso fare durante la detenzione domiciliare?

Il tribunale di sorveglianza fissa le modalità richiamando l'art. 284 c.p.p.: di regola l'obbligo di restare nel domicilio, con fasce orarie di uscita autorizzate per il lavoro, le cure, la spesa e le esigenze familiari indispensabili, il divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi salvo autorizzazione, i controlli della polizia e, se disposto, il braccialetto elettronico; le prescrizioni si modificano chiedendolo al magistrato di sorveglianza del luogo (c. 4), che può anche autorizzare uscite straordinarie. Il condannato non è sottoposto al regime penitenziario e l'amministrazione non provvede al mantenimento (c. 5). Chi si allontana senza autorizzazione risponde di evasione (art. 385 c.p., c. 8), e la condanna per evasione revoca la misura salvo che il fatto sia di lieve entità (c. 9); la violazione delle prescrizioni incompatibile con la prosecuzione porta alla revoca (c. 6), con il divieto di nuove misure per metà della pena residua e comunque non oltre tre anni.

Mio padre ha 74 anni ed è stato condannato a 5 anni: può evitare il carcere?

Sì, salvo esclusioni: l'art. 47-ter, c. 01, consente agli ultrasettantenni di espiare qualunque pena a casa o in luogo di cura, purché non siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza (la Corte costituzionale, sent. 56/2021, ha eliminato l'esclusione per la semplice recidiva) e non si tratti dei reati sessuali e di quelli dell'art. 4-bis e 51 c. 3-bis c.p.p. Con una pena residua tra due e quattro anni il magistrato di sorveglianza applica la misura in via provvisoria già prima dell'ordine di esecuzione (art. 656, c. 9-bis, c.p.p.); per pene maggiori l'istanza va al tribunale di sorveglianza, con applicazione provvisoria del magistrato se la detenzione produce un grave pregiudizio (c. 1-quater). Se è anche gravemente malato, la detenzione domiciliare «umanitaria» del c. 1-ter, collegata al rinvio della pena degli artt. 146-147 c.p., si applica senza limiti di pena e con termine prorogabile.

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Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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