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GuidaDiritto penale · Esecuzione della pena

Magistrato e tribunale di sorveglianza: chi decide che cosa

Dopo la condanna definitiva la pena non la gestisce il giudice che l'ha inflitta ma la magistratura di sorveglianza: un magistrato singolo per i provvedimenti quotidiani e un tribunale collegiale, con due esperti accanto ai giudici, per le decisioni che cambiano il modo di scontare la pena. Sapere a chi chiedere che cosa, in quale forma e con quali termini di impugnazione evita istanze inammissibili e mesi persi.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Magistrato di sorveglianza (monocratico, art. 69 o.p.): programma di trattamento, permessi, liberazione anticipata (art. 69-bis), misure di sicurezza, reclami dei detenuti (art. 35-bis) e rimedi per detenzione inumana (art. 35-ter: 1 giorno ogni 10 o 8 euro/giorno), pene pecuniarie, applicazioni provvisorie.
  • Tribunale di sorveglianza (2 magistrati + 2 esperti, art. 70): affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà, liberazione condizionale, rinvio della pena, riabilitazione, revoche, reclami contro il magistrato.
  • Competenza: istituto in cui si è detenuti, altrimenti residenza o domicilio (art. 677 c.p.p.).
  • Procedimento in camera di consiglio con avviso 10 giorni prima, difensore, ordinanza ricorribile in Cassazione in 15 giorni (artt. 666, 678); rito senza udienza per riabilitazione e pene pecuniarie; corsia rapida per pene fino a 18 mesi (art. 678 c. 1-ter).
  • Istanza dal libero sospeso entro 30 giorni dall'ordine di esecuzione; reclamo sulla liberazione anticipata in 10 giorni.

Chi decide che cosa

Art. 70, comma 1, L. 26 luglio 1975, n. 354 — Funzioni e provvedimenti del tribunale di sorveglianza

«In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d'appello è costituito un tribunale di sorveglianza competente per l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare speciale, la semilibertà, la liberazione condizionale, la revoca o cessazione dei suddetti benefici nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale, nonché per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge».

MateriaChi decideForma e impugnazioneNorma
Affidamento in prova (anche terapeutico), detenzione domiciliare, semilibertà, liberazione condizionale; loro revocaTribunale di sorveglianzaOrdinanza in camera di consiglio; ricorso per cassazione in 15 giorni; applicazione provvisoria del magistrato in urgenzaArt. 70 c. 1 o.p.; artt. 47, 47-ter o.p.
Rinvio della pena (malattia grave, gravidanza, madri)Tribunale; provvisoriamente il magistratoOrdinanza; art. 684 c.p.p.Artt. 146-147 c.p.; art. 70 o.p.
Riabilitazione, esito dell'affidamento, estinzione dopo la liberazione condizionaleTribunaleSenza udienza (art. 667 c. 4), opposizione in 15 giorniArt. 678 c. 1-bis c.p.p.; art. 683
Liberazione anticipata (45 giorni a semestre), remissione del debitoMagistrato di sorveglianzaOrdinanza senza udienza; reclamo al tribunale in 10 giorniArt. 69 c. 8, art. 69-bis o.p.
Permessi premio e di necessità, licenze ai semiliberi, modifiche delle prescrizioniMagistratoDecreto; reclamo al tribunaleArt. 69 c. 7, artt. 30, 30-bis, 30-ter o.p.
Programma di trattamento, lavoro all'esterno, vigilanza sugli istitutiMagistratoDecretoArt. 69 c. 1-5 o.p.
Misure di sicurezza, pericolosità, abitualitàMagistrato; appello al tribunaleOrdinanza; appello; cassazioneArt. 69 c. 4, art. 70 c. 2 o.p.
Reclami dei detenuti (disciplina, violazione di diritti), detenzione inumanaMagistratoReclamo giurisdizionale con udienza; reclamo al tribunale in 15 giorni; ottemperanzaArtt. 35-bis, 35-ter, 69 c. 6 o.p.
Pene pecuniarie: rateizzazione, conversione; pene sostitutiveMagistratoSenza udienza; opposizioneArt. 678 c. 1-bis c.p.p.
Istanze del libero sospeso con pena fino a 18 mesiMagistrato relatore, poi tribunale su opposizioneOrdinanza senza formalità; opposizione in 10 giorniArt. 678 c. 1-ter c.p.p.

La logica della ripartizione è semplice: il tribunale, con la presenza degli esperti, decide le misure che sostituiscono o modificano la detenzione e richiedono una valutazione della personalità; il magistrato singolo gestisce la quotidianità dell'esecuzione e i diritti del detenuto, con il tribunale come giudice del reclamo. La riforma della liberazione anticipata del 2024 (art. 69-bis) ha spostato il baricentro: non più un'istanza per ogni semestre, ma un accertamento d'ufficio quando il conteggio serve, con la possibilità di istanze autonome solo per un interesse specifico. La competenza territoriale segue il detenuto (l'istituto in cui si trova) o, per chi è libero, la residenza o il domicilio (art. 677 c.p.p.), e il trasferimento in un altro istituto sposta la competenza per le istanze successive. Le guide sull'ordine di esecuzione, sull'affidamento in prova, sulla detenzione domiciliare e sull'affidamento terapeutico descrivono i singoli benefici; questa spiega a chi chiederli.

Come si presenta un'istanza

  1. Individuare l'organo (tabella sopra) e il territorio: istituto di detenzione o residenza; per il libero sospeso, il tribunale del luogo di residenza entro 30 giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione (art. 656 c. 5 c.p.p.).
  2. Preparare i documenti: disponibilità di un domicilio e di un lavoro, relazioni dei servizi, certificazioni sanitarie, programma terapeutico per l'affidamento in casi particolari, prova dei risarcimenti; il tribunale acquisisce d'ufficio la relazione dell'UEPE e le informazioni di polizia, ma i documenti di parte accelerano.
  3. Depositare tramite il difensore o, per i detenuti, tramite la direzione dell'istituto; una sola istanza chiara con le richieste in subordine (per esempio affidamento, in subordine detenzione domiciliare) evita procedimenti paralleli.
  4. Udienza in camera di consiglio (avviso almeno 10 giorni prima, art. 666 c. 3): partecipazione dell'interessato, anche a distanza, e del difensore; nei riti semplificati decisione senza udienza con opposizione in 15 giorni; nella corsia per pene fino a 18 mesi, ordinanza del relatore con opposizione in 10 giorni.
  5. Impugnare: ricorso per cassazione entro 15 giorni contro le ordinanze del tribunale e del magistrato nei casi previsti, solo per violazione di legge e vizi di motivazione; reclamo al tribunale in 10 giorni per la liberazione anticipata e per i permessi; in caso di rigetto, nuova istanza solo con elementi nuovi.

Chi è detenuto ha anche gli strumenti dell'art. 35 (reclamo generico), dell'art. 35-bis (reclamo giurisdizionale contro i provvedimenti disciplinari e le violazioni dei diritti) e dell'art. 35-ter (rimedi per la detenzione contraria all'art. 3 CEDU): il magistrato di sorveglianza è il giudice dei diritti dentro il carcere, e le sue ordinanze si eseguono anche con l'ottemperanza. Per i condannati a pene brevi la scelta tra pene sostitutive decise dal giudice della cognizione (riforma Cartabia) e misure alternative chieste alla sorveglianza va fatta prima della sentenza definitiva; dopo, resta la seconda. Il ricorso per cassazione contro le ordinanze di sorveglianza segue le regole generali, con il filtro dell'inammissibilità per i motivi di merito.

Domande frequenti

Ho ricevuto l'ordine di esecuzione sospeso per una pena di 2 anni: a chi chiedo l'affidamento in prova?

Al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha la residenza o il domicilio (art. 677, c. 2, c.p.p.), depositando l'istanza tramite il difensore entro trenta giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione con decreto di sospensione (art. 656, c. 5, c.p.p.). L'affidamento in prova, come la detenzione domiciliare e la semilibertà, è competenza del tribunale collegiale (art. 70 o.p.), che decide in camera di consiglio dopo aver acquisito la relazione dell'UEPE e le informazioni di polizia; l'udienza è comunicata almeno dieci giorni prima e lei può partecipare con il difensore. Per le pene fino a un anno e sei mesi esiste una corsia semplificata: il presidente designa un magistrato relatore che può applicare la misura con ordinanza senza formalità, contro la quale il PM o lei potete fare opposizione al tribunale in dieci giorni (art. 678, c. 1-ter). Nell'attesa, se ci sono urgenze, il magistrato di sorveglianza può applicare la misura in via provvisoria. Contro l'ordinanza del tribunale c'è solo il ricorso per cassazione entro quindici giorni.

Sono detenuto e non mi hanno riconosciuto la liberazione anticipata per due semestri: come reclamo?

La liberazione anticipata (45 giorni per ogni semestre di pena scontata con partecipazione all'opera di rieducazione) è decisa dal magistrato di sorveglianza con ordinanza in camera di consiglio, senza udienza, secondo il procedimento dell'art. 69-bis o.p.: dal 2024 il magistrato accerta d'ufficio i semestri maturati quando si presenta un'istanza di misura alternativa o di altro beneficio in cui il conteggio conta, e comunque nei novanta giorni prima del fine pena; un'istanza autonoma è ammessa solo se indica uno specifico interesse diverso, a pena di inammissibilità. Contro l'ordinanza che nega o concede parzialmente, lei, il difensore o il PM potete proporre reclamo al tribunale di sorveglianza entro dieci giorni dalla comunicazione (art. 69-bis, c. 5); il tribunale decide con il procedimento dell'art. 678 e la sua ordinanza è ricorribile in cassazione. I motivi tipici di diniego sono le sanzioni disciplinari e la mancata partecipazione alle attività: conviene allegare le relazioni di sintesi e la documentazione delle attività svolte.

Le condizioni della cella sono inumane (spazio insufficiente, niente riscaldamento): esiste un rimedio?

Sì, due. Il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza (artt. 69, c. 6, lett. b, e 35-bis o.p.) contro l'inosservanza da parte dell'amministrazione delle norme dell'ordinamento penitenziario che le causa un pregiudizio grave e attuale: il magistrato fissa un'udienza, sente l'amministrazione e, se accoglie, ordina di porre rimedio; l'inottemperanza si fa valere con un giudizio di ottemperanza davanti allo stesso magistrato. E il rimedio risarcitorio dell'art. 35-ter: se per almeno quindici giorni ha subito condizioni contrarie all'art. 3 CEDU (per la giurisprudenza europea, spazio individuale sotto i 3 metri quadri e altre carenze), il magistrato riduce la pena ancora da espiare di un giorno ogni dieci giorni di pregiudizio, e se la pena residua non basta, o se il pregiudizio è finito, liquida 8 euro per ogni giorno; chi è già libero chiede il risarcimento al tribunale civile entro sei mesi dalla fine della detenzione. Il reclamo si presenta anche personalmente, tramite la direzione, e il magistrato provvede con ordinanza reclamabile al tribunale di sorveglianza in quindici giorni.

Che differenza c'è tra il giudice dell'esecuzione e il magistrato di sorveglianza?

Il giudice dell'esecuzione è il giudice che ha emesso la sentenza (o il giudice di primo grado, se la sentenza è d'appello) e decide sulle questioni sul titolo: cumulo delle pene, continuazione in esecuzione, revoca della sospensione condizionale, applicazione dell'indulto, estinzione della pena, correzione di errori, con il procedimento dell'art. 666 c.p.p. La magistratura di sorveglianza decide invece su come si sconta la pena: misure alternative, permessi, liberazione anticipata, rinvio per malattia o gravidanza, misure di sicurezza, reclami dei detenuti, riabilitazione. La ripartizione interna segue l'art. 69 (magistrato singolo: provvedimenti individuali e rapidi) e l'art. 70 (tribunale: decisioni che modificano l'esecuzione), con il tribunale che decide anche i reclami contro il magistrato. Un'istanza rivolta all'organo sbagliato viene trasmessa a quello competente ma fa perdere tempo; nel dubbio, il difensore la indirizza al tribunale di sorveglianza, che se occorre la gira al magistrato.

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Fonti normative

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