In breve
- Fuori di giorno per lavoro, studio o attività di reinserimento, rientro la sera in una sezione apposita (art. 48 o.p.).
- Quando (art. 50): subito per pene fino a 6 mesi senza affidamento; dopo metà pena negli altri casi; due terzi per i reati 4-bis; 20 anni per l'ergastolo; prima della metà se manca l'affidamento (reati non 4-bis c. 1).
- Decide il tribunale di sorveglianza; provvisoria dal magistrato in urgenza (Corte cost. 74/2020); licenze premio fino a 45 giorni l'anno (art. 52).
- Revoca in ogni tempo per inidoneità; assenza fino a 12 ore = disciplinare, oltre 12 ore = evasione (art. 51).
- Semilibertà sostitutiva in sentenza per pene fino a 4 anni: almeno 8 ore in istituto (art. 20-bis c.p.; art. 55 L. 689/1981).
Le regole di ammissione
«Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, di almeno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena. […] L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo avere espiato almeno venti anni di pena».
| Situazione | Quando si può chiedere | Chi decide |
|---|---|---|
| Arresto o reclusione fino a 6 mesi, senza affidamento | Subito, anche dall'inizio; anche dopo l'inizio dell'esecuzione se c'è volontà di reinserimento | Tribunale di sorveglianza; magistrato in via provvisoria (Corte cost. 74/2020) |
| Reati comuni | Dopo metà della pena (liberazione anticipata compresa) | Tribunale di sorveglianza |
| Reati comuni con pena fino a 3-4 anni ma senza i presupposti dell'affidamento | Anche prima della metà (non per i reati 4-bis c. 1) | Tribunale di sorveglianza |
| Reati dell'art. 4-bis (c. 1, 1-ter, 1-quater) | Dopo due terzi; per la prima fascia con collaborazione o con gli elementi della riforma 2022 | Tribunale di sorveglianza |
| Ergastolo | Dopo 20 anni (26 con i reati ostativi secondo le regole speciali) | Tribunale di sorveglianza |
| Internati (misure di sicurezza) | In ogni tempo | Magistrato / tribunale |
| Condanna fino a 4 anni nel processo di cognizione | In sentenza, con il consenso dell'imputato: semilibertà sostitutiva | Giudice della cognizione; esecuzione vigilata dal magistrato di sorveglianza |
La semilibertà è la misura più «carceraria» tra quelle alternative: il condannato resta assegnato a un istituto, in sezioni autonome, e ne esce secondo un programma con orari e itinerari; per questo la giurisprudenza la considera adatta a chi ha una pena residua ancora lunga o precedenti che sconsigliano l'affidamento, e la tratta come tappa di un percorso graduale che porta all'affidamento in prova quando la pena residua scende sotto i limiti dell'art. 47 o.p. Il tribunale valuta i progressi del trattamento, il progetto esterno (contratto di lavoro, corso, attività di volontariato), il contesto familiare e i rischi, con le relazioni dell'istituto e dell'UEPE. La liberazione anticipata (45 giorni a semestre) anticipa la metà e i due terzi; le licenze fino a 45 giorni l'anno aggiungono periodi in libertà vigilata. Le guide sull'affidamento in prova, sulla detenzione domiciliare e sul tribunale di sorveglianza completano il quadro delle alternative e della procedura.
Come si chiede e come si conserva
- Verificare i requisiti: pena residua e quota espiata (con la liberazione anticipata riconosciuta), natura del reato (4-bis o no), eventuale affidamento proponibile in alternativa; per il libero sospeso, istanza entro 30 giorni dall'ordine di esecuzione.
- Costruire il progetto: contratto o dichiarazione di disponibilità del datore con orari, iscrizione a corsi, attività di volontariato, domicilio per le licenze; relazione dell'UEPE; per i detenuti, la sintesi dell'osservazione e l'assenza di rapporti disciplinari.
- Istanza al tribunale di sorveglianza (luogo di detenzione o residenza), con richiesta al magistrato di applicazione provvisoria se c'è urgenza; udienza in camera di consiglio con difensore; ordinanza ricorribile in cassazione in 15 giorni.
- In semilibertà: rispetto degli orari e degli itinerari, comunicazione immediata di ogni impedimento, rapporti con l'UEPE e con la direzione; richiesta delle licenze premio; istanze di liberazione anticipata; passaggio all'affidamento quando possibile.
- Se qualcosa va storto: ritardo fino a 12 ore, giustificarlo subito con documenti; oltre 12 ore è evasione, con sospensione e revoca; contro la revoca, ricorso per cassazione; il periodo trascorso resta pena espiata.
Per chi è ancora sotto processo la riforma Cartabia ha aperto una via più diretta: chiedere al giudice, già in sentenza, la semilibertà sostitutiva per condanne fino a quattro anni, con otto ore in istituto e il resto fuori secondo il programma dell'UEPE (art. 55 L. 689/1981), evitando l'attesa della metà della pena e il passaggio dalla sorveglianza; la scelta va fatta con il difensore prima della decisione, perché le pene sostitutive richiedono il consenso dell'imputato e non sono più chiedibili dopo la definitività. Per i condannati stranieri senza permesso, l'espulsione come misura alternativa (art. 16 D.Lgs. 286/1998) per le pene fino a due anni è un'alternativa da valutare; per chi lavora, il lavoro all'esterno ex art. 21 o.p. è il gradino precedente. Il mancato rientro configura l'evasione, punita anche a titolo autonomo; la riabilitazione, dopo la fine della pena, chiude il percorso.
Domande frequenti
Devo scontare 5 anni per rapina e ho già fatto 2 anni e mezzo: posso chiedere la semilibertà?
Sì, se la rapina non rientra tra i reati dell'art. 4-bis o.p. (la rapina aggravata dall'art. 628, c. 3, vi rientra, quella semplice no): per i reati comuni serve l'espiazione di almeno metà della pena (art. 50, c. 2, o.p.), che con la liberazione anticipata di 45 giorni a semestre si raggiunge prima; per i reati dell'art. 4-bis servono due terzi e, per quelli di prima fascia, la collaborazione o gli elementi richiesti dalla riforma del 2022. L'ammissione è decisa dal tribunale di sorveglianza in base ai progressi del trattamento e alla possibilità di un reinserimento graduale (c. 4): conta un progetto concreto (contratto o promessa di lavoro, corso di studi, attività di volontariato) con orari compatibili, l'assenza di sanzioni disciplinari e la relazione favorevole dell'istituto e dell'UEPE. In attesa, il lavoro all'esterno ex art. 21 o.p., approvato dal magistrato di sorveglianza, permette di iniziare a lavorare fuori restando detenuto. Se la pena residua scende sotto i quattro anni con buona condotta, può chiedere direttamente l'affidamento in prova, che è più ampio.
Ho una condanna a 5 mesi di reclusione e non ho i requisiti per l'affidamento: che succede?
Per le pene fino a sei mesi di reclusione e per l'arresto la legge consente di espiare la pena direttamente in semilibertà, senza attendere la metà, quando il condannato non è affidato in prova (art. 50, c. 1, o.p.): è la valvola per chi ha una pena breve ma non ottiene l'affidamento (per precedenti, per assenza di un programma, per una prognosi incerta). La chiede al tribunale di sorveglianza entro trenta giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione sospeso (art. 656, c. 5, c.p.p.), oppure, se è già detenuto, in ogni momento; dopo la sentenza della Corte costituzionale 74/2020 il magistrato di sorveglianza può applicarla in via provvisoria quando c'è urgenza, in attesa della decisione del tribunale (art. 50, c. 6). Da valutare anche la detenzione domiciliare, che per le pene fino a due anni è concessa quando manca l'affidamento, e che non richiede il rientro in istituto. Se il processo è ancora in corso, la strada migliore è la pena sostitutiva chiesta al giudice della cognizione.
Sono rientrato in istituto con tre ore di ritardo per un guasto all'auto: rischio la revoca?
Rischia una sanzione disciplinare e una proposta di revoca, non l'evasione: l'assenza ingiustificata fino a dodici ore è punita in via disciplinare e può portare alla proposta di revoca (art. 51, c. 2, o.p.), mentre oltre le dodici ore scatta il reato di evasione (art. 385 c.p.), con sospensione del beneficio già alla denuncia e revoca in caso di condanna. Il «giustificato motivo» esclude tutto: documenti il guasto (fattura del meccanico, soccorso stradale, foto, testimoni) e avvisi subito l'istituto, perché la tempestività della comunicazione è decisiva nella valutazione. La revoca, comunque, è possibile «in ogni tempo» quando il condannato non si mostra idoneo al trattamento (c. 1): violazioni ripetute degli orari, frequentazioni, alcol, mancata attività lavorativa. Il tempo trascorso in semilibertà resta pena espiata anche in caso di revoca.
Che differenza c'è tra la semilibertà della sorveglianza e la semilibertà sostitutiva decisa dal giudice?
La prima è una misura alternativa concessa dal tribunale di sorveglianza durante l'esecuzione, con i requisiti di pena dell'art. 50 o.p.; la seconda è una pena sostitutiva che il giudice della cognizione applica in sentenza, con il consenso dell'imputato, al posto della reclusione o dell'arresto fino a quattro anni (art. 20-bis c.p.; art. 55 L. 689/1981, dal 30 dicembre 2022): il condannato trascorre almeno otto ore al giorno in un istituto o sezione vicino al comune di residenza o di lavoro e per il resto lavora, studia o svolge le attività del programma predisposto dall'UEPE e approvato dal giudice. Non c'è attesa della metà della pena né istanza alla sorveglianza: si parte con la sentenza definitiva, e l'esecuzione è vigilata dal magistrato di sorveglianza, che in caso di violazioni gravi può convertirla in pena detentiva. In pratica la sostitutiva conviene quando l'affidamento non è proponibile ma c'è un lavoro; chi può ottenere la detenzione domiciliare sostitutiva o il lavoro di pubblica utilità di solito li preferisce. La guida sulle pene sostitutive confronta le quattro opzioni.
Domande collegate
Fonti normative
- Art. 48 L. 354/1975 — Regime di semilibertà
- Art. 50 L. 354/1975 — Ammissione alla semilibertà
- Art. 51 L. 354/1975 — Sospensione e revoca del regime di semilibertà
- Art. 52 L. 354/1975 — Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà
- Art. 20-bis c.p. — Pene sostitutive delle pene detentive brevi
- Art. 55 L. 689/1981 — Semilibertà sostitutiva
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Esecuzione della penaL'affidamento in prova al servizio socialeL'affidamento in prova: pene fino a 3 anni, 4 con buona condotta, 6 per tossicodipendenti; istanza al tribunale di sorveglianza, prescrizioni.
- Esecuzione della penaLa detenzione domiciliareLa detenzione domiciliare: pene fino a 2 anni, 4 per madri, malati, over 60 inabili e under 21, senza limiti per gli ultrasettantenni; 18 mesi (L. 199/2010); revoca.
- Esecuzione della penaLe pene sostitutive: semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità, pena pecuniariaLe pene sostitutive della riforma Cartabia: semilibertà e detenzione domiciliare fino a 4 anni, lavoro di pubblica utilità fino a 3, pena pecuniaria fino a 1.
- Esecuzione della penaMagistrato e tribunale di sorveglianza: chi decide che cosaIl magistrato: permessi, liberazione anticipata, reclami, detenzione inumana (artt. 69, 69-bis, 35-bis, 35-ter o.p.); il tribunale: misure alternative, rinvio.
- Esecuzione della penaL'ordine di esecuzione: quando si va in carcere dopo la condannaL'ordine di esecuzione dopo la condanna definitiva: sospensione fino a 4 anni (6 e 8 per tossicodipendenti), 30 giorni per chiedere le misure alternative.
- Esecuzione della penaLa liberazione anticipata: 45 giorni ogni semestre45 giorni di sconto per ogni semestre di pena scontata (art. 54 o.p.), anche in cautelare e ai domiciliari; accertamento d'ufficio dal 2024, istanza sempre ammessa.
- Esecuzione della penaI permessi premio e i permessi di necessitàCondotta regolare e non pericolosità, 15 giorni per volta e 45 l'anno, dopo 1/4 della pena (metà per il 4-bis, 10 anni per l'ergastolo); permesso di necessità.
- StupefacentiTossicodipendenza e pena: l'affidamento terapeutico e la sospensioneAffidamento terapeutico fino a 6 anni con programma SerD (art. 94 DPR 309/1990), sospensione della pena dopo il programma (art. 90), domiciliare terapeutica (94-ter).
- Reati contro l'amministrazione della giustiziaL'evasione (art. 385 c.p.)Pena da 1 a 3 anni, aggravata con violenza o effrazione; ogni allontanamento dai domiciliari è evasione, rientro spontaneo irrilevante; tenuità, revoca dei domiciliari.
- Il procedimento penaleLa riabilitazione: cancellare gli effetti della condannaLa riabilitazione estingue pene accessorie ed effetti penali: tribunale di sorveglianza dopo 3 anni (8 recidivi, 10 abituali), buona condotta, risarcimento; casellario.
- Esecuzione della penaL'espulsione dello straniero come sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzioneEspulsione al posto di una pena fino a due anni e come alternativa alla detenzione per chi deve scontarne meno di due: esclusioni, opposizione, rientro illegale.