In breve
- Presupposti: gravi indizi di colpevolezza (art. 273) e almeno un'esigenza cautelare concreta e attuale: pericolo per le prove, pericolo di fuga (con pena prevedibile sopra i 2 anni), pericolo di reiterazione di gravi delitti (art. 274), mai desunta dalla sola gravità del reato.
- Limiti di pena: misure coercitive solo per delitti con pena massima sopra i 3 anni; carcere solo con pena massima di almeno 5 anni (art. 280); mai se la pena finale prevedibile non supera 3 anni o sarà sospesa (art. 275, comma 2-bis), con eccezioni.
- Extrema ratio: il carcere solo se ogni altra misura, anche cumulata, è inadeguata, con motivazione specifica sull'inidoneità dei domiciliari con braccialetto (art. 275, commi 3 e 3-bis).
- Interrogatorio: prima della misura, salvo pericolo di inquinamento, fuga o reati gravi (art. 291, comma 1-quater); altrimenti entro 5 giorni dall'esecuzione (art. 294).
- Termini: di fase (3, 6 o 12 mesi nelle indagini) e complessivi (2, 4 o 6 anni); scaduti, scarcerazione (art. 303).
Gravi indizi ed esigenze cautelari
«Le misure cautelari sono disposte: a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini […], in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova […]. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti; b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione […]; c) quando […] sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede».
I gravi indizi non sono la prova piena, ma elementi che rendono altamente probabile la colpevolezza, valutati con le stesse regole del giudizio per chiamate in correità, dichiarazioni de relato e intercettazioni (art. 273, comma 1-bis); nessuna misura se il fatto è giustificato, non punibile o il reato è estinto (comma 2). Le esigenze sono tre: il pericolo per le prove (che non può essere dedotto dal silenzio dell'indagato), il pericolo di fuga e il pericolo di reiterazione, che per i reati «della stessa specie» consente il carcere solo se il reato è punito con almeno cinque anni nel massimo. Dopo la riforma del 2015 tutte devono essere «concrete e attuali» e nessuna può essere desunta «esclusivamente dalla gravità del titolo di reato»: l'ordinanza che motiva con formule di stile o con la sola gravità del fatto è nulla e va annullata dal riesame (art. 309, comma 9). Il silenzio, la mancata confessione e l'assenza di precedenti sono elementi che la difesa usa contro la pericolosità presunta.
Quando il carcere è escluso
- Limiti di pena (art. 280): le misure coercitive richiedono un delitto con pena massima superiore a tre anni; la custodia in carcere un delitto con pena massima non inferiore a cinque anni (o il finanziamento illecito dei partiti), salvo per chi ha trasgredito le prescrizioni di un'altra misura e, dal 2023, per i procedimenti per violazione dei divieti di avvicinamento (387-bis) e per le lesioni aggravate nei contesti familiari.
- Prognosi sulla pena (art. 275, comma 2-bis): niente carcere né domiciliari se il giudice prevede che sarà concessa la sospensione condizionale; niente carcere se prevede una pena detentiva non superiore a tre anni, salvo che si proceda per i reati dei commi 3 e 3.1 (mafia, terrorismo, violenza domestica aggravata), per violazione dei divieti di avvicinamento, incendio boschivo, atti persecutori, revenge porn, furto in abitazione, reati ostativi dell'art. 4-bis ord. pen., o quando i domiciliari sono impossibili per mancanza di un luogo idoneo.
- Extrema ratio (art. 275, comma 3): il carcere «può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate», e il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui i domiciliari con braccialetto elettronico sono inidonei (comma 3-bis). La regola si rovescia per i reati di mafia e terrorismo, dove il carcere è presunto salvo prova dell'assenza di esigenze, e per un elenco di reati gravi (omicidio, violenza sessuale, prostituzione e pornografia minorile, reati dell'art. 51, comma 3-bis) dove il carcere è presunto salvo prova che le esigenze possono essere soddisfatte altrimenti; per i delitti di violenza domestica e di genere aggravati il comma 3.1 prevede una presunzione analoga.
- Condizioni personali (art. 275, commi 4-4-quater): niente carcere, salvo esigenze di eccezionale rilevanza, per la donna incinta e la madre di figli fino a sei anni conviventi (o il padre se la madre manca), per chi ha superato i settant'anni; né disposta né mantenuta per chi ha l'AIDS conclamata o una malattia particolarmente grave incompatibile con la detenzione. Per le madri di figli fino a sei anni la custodia può essere eseguita in un istituto a custodia attenuata (ICAM), che è l'unico luogo possibile per le donne incinte e le madri di bambini sotto l'anno (art. 285-bis).
L'ordinanza e l'interrogatorio
La misura è chiesta dal pubblico ministero e disposta dal giudice con ordinanza che deve contenere, a pena di nullità, la descrizione del fatto, l'esposizione e l'autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze, tenuto conto del tempo trascorso dal reato, i motivi per cui gli elementi della difesa non sono rilevanti e, per il carcere, le ragioni per cui le altre misure non bastano (art. 292). Dalla riforma Nordio (L. 114/2024), «prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini» (art. 291, comma 1-quater): l'interrogatorio preventivo è la regola, salvo che ci sia pericolo per le prove o di fuga, o pericolo di reiterazione per i reati gravi dell'art. 407, comma 2, lett. a), per i delitti di violenza domestica dell'art. 362, comma 1-ter, e per i gravi delitti con armi o violenza; senza interrogatorio, dove dovuto, l'ordinanza è nulla (art. 292, comma 3-bis). Negli altri casi l'imputato è arrestato di sorpresa, riceve copia dell'ordinanza e la comunicazione scritta dei diritti (art. 293: difensore, silenzio, interprete, accesso agli atti, avviso ai familiari, assistenza medica, giudice entro cinque giorni), e il giudice procede all'interrogatorio di garanzia «immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia» (art. 294; dieci giorni per le altre misure, quarantotto ore se lo chiede il pubblico ministero), alla presenza obbligatoria del difensore: è l'occasione per contestare indizi ed esigenze e chiedere la revoca o la sostituzione; se l'interrogatorio non avviene nel termine, la custodia perde efficacia (art. 302).
I termini di durata
| Fase | Reati con pena massima fino a 6 anni | Reati con pena massima oltre 6 anni | Ergastolo, pena massima di almeno 20 anni, reati art. 407 c. 2 lett. a |
|---|---|---|---|
| Indagini (fino al rinvio a giudizio) | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno |
| Primo grado (fino alla sentenza) | 6 mesi | 1 anno | 1 anno e 6 mesi (+6 mesi per i reati 407) |
| Appello e cassazione (in base alla pena inflitta in primo grado) | 9 mesi per grado se la condanna non supera 3 anni; 1 anno se non supera 10 anni; 1 anno e 6 mesi per l'ergastolo o oltre 10 anni | ||
| Durata complessiva massima | 2 anni | 4 anni | 6 anni |
I termini di fase (art. 303) sono autonomi: scaduto quello delle indagini senza rinvio a giudizio, o quello del primo grado senza sentenza, la custodia perde efficacia e l'imputato è scarcerato, anche se il processo continua; il tempo non utilizzato in una fase non si riporta, salvo le regole sulle proroghe per i reati gravi (art. 305) e le sospensioni per le perizie sull'imputato, per il dibattimento particolarmente complesso e per i rinvii chiesti dalla difesa (art. 304). Dopo la condanna di primo grado i termini dei gradi successivi dipendono dalla pena inflitta (art. 303, comma 1, lett. c-d), e in ogni caso, anche con le sospensioni, la custodia non può superare il doppio dei termini di fase né, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena prevista per il reato (art. 304, comma 6). Le misure diverse dalla custodia durano il doppio (art. 308). Chi è in custodia oltre i termini chiede la scarcerazione al giudice che procede; contro il rifiuto c'è l'appello cautelare.
Revoca, sostituzione, impugnazioni
La misura è «immediatamente revocata» quando vengono meno indizi o esigenze, anche per fatti sopravvenuti, e sostituita con una meno grave quando le esigenze si attenuano o la misura non è più proporzionata (art. 299): la richiesta si presenta al giudice che procede in ogni momento, con documenti nuovi (un lavoro, un domicilio idoneo, il decorso del tempo), e il giudice decide entro cinque giorni sentito il pubblico ministero; nei reati con violenza alla persona la richiesta va notificata anche alla persona offesa. Contro l'ordinanza che dispone la custodia si propone il riesame entro dieci giorni; contro i provvedimenti di rigetto della revoca, l'appello; contro le decisioni del tribunale, il ricorso per cassazione. La custodia subita si computa nella pena (art. 285, comma 3) e chi è poi assolto, o ha subito una custodia illegittima, ha diritto alla riparazione fino a 516.456,90 euro, da chiedere entro due anni (artt. 314-315).
Domande frequenti
Per quali reati si può finire in carcere prima del processo?
Solo per delitti puniti con la reclusione massima di almeno cinque anni (art. 280, comma 2), salvo chi ha violato una misura meno grave e i casi di violenza domestica dell'art. 280, comma 3-bis; e mai se il giudice prevede che la pena finale non supererà tre anni o potrà essere sospesa condizionalmente (art. 275, comma 2-bis), con eccezioni per maltrattamenti, stalking, revenge porn, furto in abitazione, violazione dei divieti di avvicinamento, mafia e quando i domiciliari sono impossibili per mancanza di un luogo.
Quanto può durare la custodia cautelare?
Dipende dalla gravità del reato e dalla fase: nelle indagini tre mesi (reati fino a 6 anni), sei mesi (oltre 6 anni) o un anno (ergastolo, pena massima di almeno 20 anni, reati dell'art. 407, comma 2, lett. a); poi nuovi termini per il giudizio di primo grado, l'appello e la cassazione; complessivamente non oltre due, quattro o sei anni (art. 303). Scaduto il termine di fase la custodia perde efficacia e l'imputato va scarcerato.
Che cosa succede subito dopo l'arresto in esecuzione dell'ordinanza?
Consegna dell'ordinanza e della comunicazione scritta dei diritti (art. 293), avviso al difensore, conduzione in carcere. Entro cinque giorni il giudice deve interrogare l'imputato (interrogatorio di garanzia, art. 294), salvo che lo abbia già fatto prima di decidere la misura; senza interrogatorio nel termine la custodia perde efficacia. Nei dieci giorni dall'esecuzione si può chiedere il riesame.
Il tempo passato in custodia viene scontato?
Sì: la custodia cautelare subita si computa nella pena da eseguire (art. 285, comma 3, e art. 657), anche quella sofferta agli arresti domiciliari e all'estero per estradizione. Chi viene poi assolto ha diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, se non ha causato la misura con dolo o colpa grave (art. 314).
Domande collegate
Fonti normative
- Art. 273 c.p.p. — Condizioni generali di applicabilità delle misure
- Art. 274 c.p.p. — Esigenze cautelari
- Art. 275 c.p.p. — Criteri di scelta delle misure
- Art. 280 c.p.p. — Condizioni di applicabilità delle misure coercitive
- Art. 294 c.p.p. — Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare
- Art. 303 c.p.p. — Termini di durata massima della custodia cautelare
- Art. 299 c.p.p. — Revoca e sostituzione delle misure
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Arresto e misure cautelariGli arresti domiciliari e il braccialetto elettronicoGli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.): luogo, comunicazioni, permessi per lavoro e necessità, braccialetto elettronico, controlli, computo nella pena, revoca.
- Arresto e misure cautelariIl riesame contro la misura cautelare (e l'appello)Il riesame (art. 309 c.p.p.): richiesta entro 10 giorni, tribunale della libertà, decisione in 10 giorni e perdita di efficacia per ritardo.
- Arresto e misure cautelariL'arresto in flagranza e l'udienza di convalidaL'arresto in flagranza (artt. 380-391 c.p.p.): obbligatorio o facoltativo, flagranza differita, diritti dell'arrestato, le 96 ore, udienza di convalida, direttissimo.
- Arresto e misure cautelariIl fermo di indiziato di delittoGravi indizi, pericolo di fuga concreto, reati con minimo 2 e massimo oltre 6 anni; fermo del PM o della polizia, 24 ore, convalida entro 96 ore, diritti del fermato.
- Arresto e misure cautelariLa riparazione per ingiusta detenzioneLa riparazione per ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.): chi ne ha diritto, colpa grave che la esclude, calcolo (235,82 euro al giorno, massimo 516.456 euro).
- Il procedimento penaleL'interrogatorio dell'indagato: diritti, silenzio, dichiarazioniL'interrogatorio: gli avvertimenti obbligatori, la facoltà di non rispondere, la contestazione del fatto, l'invito a presentarsi.
- Il procedimento penaleDifensore di fiducia e difensore d'ufficioIl difensore nel processo penale: nomina di fiducia (fino a due), difensore d'ufficio dall'elenco nazionale e chi lo paga, poteri, revoca e rinuncia.
- Arresto e misure cautelariIl divieto di avvicinamento alla persona offesaDivieto di avvicinamento alla persona offesa: distanza minima di 1.000 metri, braccialetto elettronico, divieto di comunicare, violazione (art. 387-bis c.p.).
- Arresto e misure cautelariL'obbligo di presentazione alla polizia giudiziariaArt. 282 c.p.p.: la misura cautelare più lieve, giorni e orari, violazioni e aggravamento (art. 276), durata, revoca, riesame, nessuno sconto di pena.