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ReatoDiritto penale · Reati stradali

La guida sotto l'effetto di stupefacenti (art. 187 CdS) dopo la riforma 2024

Dal dicembre 2024 l'art. 187 punisce chi guida «dopo aver assunto» stupefacenti, senza che la legge chieda più la prova dell'alterazione; la Corte costituzionale ha salvato la norma a una condizione: la sostanza trovata deve essere in quantità idonea ad alterare un guidatore medio, non una traccia di giorni prima. Le conseguenze restano pesanti: arresto, sospensione da uno a due anni, revoca con incidente o recidiva, tre anni senza patente, confisca dell'auto.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Riforma 2024 (L. 177/2024): è reato guidare «dopo aver assunto» stupefacenti, senza prova dell'alterazione; Corte cost. 10/2026: punibile solo con quantità di sostanza idonee ad alterare un assuntore medio.
  • Pene: arresto 6 mesi-1 anno e ammenda 1.500-6.000 euro (+1/3-1/2 per under 21, neopatentati, professionali e di notte; raddoppio con incidente); confisca del veicolo.
  • Patente: sospensione 1-2 anni; revoca con incidente, recidiva nel triennio o conducenti professionali, 3 anni senza patente; ritiro cautelare fino a 10 giorni; visita medica in 60 giorni; under 21 senza patente fino a 24 anni.
  • Rifiuto del test = reato con le pene dell'art. 186 c. 7 (arresto 6 mesi-1 anno, sospensione 6 mesi-2 anni, confisca).
  • Lavori di pubblica utilità con programma terapeutico al posto della pena (non con incidente); tribunale monocratico.

Il reato dopo la riforma e la Consulta

Norma
Art. 187 CdS (L. 177/2024, in vigore dal 14 dicembre 2024)
Pena
Ammenda 1.500-6.000 euro e arresto 6 mesi-1 anno; aumento da un terzo alla metà per i conducenti dell'art. 186-bis (under 21, neopatentati, professionali) e dell'ammenda per la guida tra le 22 e le 7; pene raddoppiate con incidente (c. 1-bis)
Sanzioni accessorie
Sospensione della patente 1-2 anni (raddoppiata se il veicolo è di terzi); revoca con incidente, recidiva nel triennio, conducenti professionali; nuova patente dopo 3 anni; confisca del veicolo
Procedibilità
D'ufficio; giudizio davanti al tribunale monocratico; decreto penale possibile
Arresto in flagranza
Non consentito (contravvenzione); ritiro cautelare della patente fino a 10 giorni e fermo del veicolo
Sostituzione
Lavori di pubblica utilità con programma terapeutico (c. 8-bis), esclusi in caso di incidente
Prescrizione
4 anni (5 con interruzioni)
Art. 187, comma 1, CdS — Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti (estratto)

«Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. […] La patente di guida è sempre revocata […] quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato».

Fino al 2024 il reato richiedeva la guida «in stato di alterazione psico-fisica» dovuta alla droga, e la prova dell'alterazione (sintomi annotati dagli agenti, visita medica) era il punto debole delle accuse; la L. 177/2024 ha cancellato quelle parole e punisce chi guida «dopo aver assunto» sostanze, accertate con i nuovi test salivari analitici. Quattordici giudici hanno sollevato la questione di costituzionalità e la Corte costituzionale, con la sentenza 10/2026 (decisa il 1° dicembre 2025, depositata il 29 gennaio 2026), l'ha respinta ma con un'interpretazione vincolante: non basta l'assunzione in sé, né occorre provare l'alterazione concreta del singolo conducente; serve accertare «la presenza nei liquidi corporei del conducente di quantitativi di sostanze stupefacenti» che risultino «generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un'alterazione delle condizioni psico-fisiche». Il reato è quindi di pericolo e si misura sul principio attivo presente, non sui metaboliti che restano per giorni o settimane; la circolare congiunta Interno-Salute dell'11 aprile 2025 già indicava il prelievo salivare come metodo per rilevare l'assunzione recente. Restano fuori, con difese fondate, il consumatore di giorni prima con sola traccia di metaboliti, il paziente con farmaci prescritti a dosi terapeutiche (da provare con la prescrizione), la cannabis a basso THC.

Che cosa succede al controllo e dopo

  1. Accertamento (c. 2 e 2-bis): test qualitativo non invasivo con apparecchio portatile; se positivo, o se c'è ragionevole motivo di ritenere l'assunzione, prelievo di saliva analizzato da laboratori certificati con metodi forensi; se il prelievo non è possibile o è rifiutato, accompagnamento in struttura sanitaria per sangue o urine (c. 3); dopo un incidente, accertamenti anche in ospedale (c. 4).
  2. Ritiro cautelare (c. 5-bis e 5-ter): con il test qualitativo positivo e l'esito analitico non immediato, gli agenti ritirano la patente fino a 10 giorni e impediscono di proseguire, con il veicolo affidato ad altri o trasportato in autorimessa a spese del conducente; il prefetto ordina comunque la visita medica entro 60 giorni e la revoca se l'inidoneità è accertata.
  3. Prefetto (c. 6): con l'esito positivo, sospensione cautelare della patente fino all'esame di revisione, visita medica in commissione entro 60 giorni, revoca in caso di inidoneità con divieto di nuova patente per tre anni; patente riottenuta con validità di un anno, poi tre, poi cinque (c. 6-quater).
  4. Giovani e chi non ha la patente (c. 6-bis e 6-ter): il minore di 21 anni non ancora patentato non può conseguirla fino ai 24; chi guida senza patente subisce il divieto di conseguirla per uno-due anni in via cautelare e per la durata della sospensione o tre anni al posto della revoca.
  5. Rifiuto (c. 8): rifiutare i test qualitativi, salivari o i prelievi è reato punito come l'ebbrezza grave (arresto 6 mesi-1 anno, ammenda 1.500-6.000), con sospensione da sei mesi a due anni, confisca e visita medica; è la scelta peggiore, perché elimina la difesa sulla quantità.
  6. Processo: tribunale monocratico, spesso con decreto penale; patteggiamento e sospensione condizionale ammessi; lavori di pubblica utilità con partecipazione a un programma terapeutico al posto dell'arresto e dell'ammenda (c. 8-bis), esclusi se c'è stato un incidente; il buon esito estingue il reato, dimezza la sospensione e revoca la confisca, salvo la revoca della patente quando prevista.

Incidenti, uso personale, difese

Con un incidente le pene raddoppiano, la patente è sempre revocata (c. 1-bis) e i lavori di pubblica utilità sono esclusi; se vi sono morti o feriti scattano l'omicidio o le lesioni stradali aggravate dalla guida sotto stupefacenti (artt. 589-bis e 590-bis, c. 2), con pene da otto a dodici anni per la morte, l'arresto obbligatorio e la revoca con divieto di nuova patente per quindici o venti anni (art. 222). La condanna per l'art. 187 non è di per sé una condanna per droga: la detenzione della sostanza trovata addosso segue le sue regole, con la segnalazione al prefetto per uso personale o il reato di spaccio secondo la quantità. La difesa si concentra sulla regolarità degli accertamenti (avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore, art. 114 disp. att. c.p.p., a pena di nullità; catena di custodia dei campioni; laboratorio certificato; metodo analitico), sui valori rilevati (principio attivo e soglie, alla luce della sentenza 10/2026), sull'assunzione lontana o terapeutica, sulle aggravanti e sulla titolarità del veicolo per la confisca; la sanzione del prefetto si impugna con ricorso al prefetto stesso o opposizione al giudice di pace nei termini ordinari, ma i tempi della sospensione decorrono comunque. Per chi ha una dipendenza, il programma terapeutico avviato subito pesa sulla pena, sui lavori sostitutivi e sull'esito della visita medica.

Domande frequenti

Ho fumato uno spinello due giorni fa e sono risultato positivo: è reato?

Dopo la sentenza della Corte costituzionale 10/2026 la risposta dipende dalla quantità di sostanza attiva trovata: la norma si applica solo se nei liquidi corporei c'è un quantitativo generalmente idoneo, secondo la scienza, ad alterare un guidatore medio, non una traccia residua di un'assunzione lontana. Il test salivare analitico, che rileva il principio attivo e non i metaboliti, è lo strumento che fa la differenza, e la sua lettura è il terreno della difesa.

Che cosa succede subito al posto di blocco?

Test qualitativo con apparecchio portatile; se positivo, prelievo di saliva per l'analisi in laboratorio o accompagnamento in ospedale per il prelievo; gli agenti possono ritirare la patente fino a 10 giorni in attesa dell'esito e impedire di proseguire alla guida, con l'auto affidata a un'altra persona o portata in deposito a spese del conducente. Il rifiuto del test è reato a sé, con le stesse pene dell'ubriachezza grave. Con l'esito positivo scattano la denuncia, la sospensione da parte del prefetto e la visita medica.

Perdo la patente?

Sospensione da uno a due anni in ogni caso (raddoppiata se l'auto è di un'altra persona), revoca se avete causato un incidente, se siete recidivi nel triennio o se siete conducenti professionali, con impossibilità di riprenderla prima di tre anni; il prefetto ordina la visita medica in commissione entro 60 giorni e la patente riottenuta dura un anno, poi tre, poi cinque. Chi ha meno di 21 anni e non ha ancora la patente non può conseguirla fino ai 24 anni.

Posso evitare il carcere?

Sì, nella maggior parte dei casi: le pene si possono sostituire con i lavori di pubblica utilità e un programma terapeutico (art. 187, comma 8-bis), anche con decreto penale, salvo che abbiate causato un incidente; il buon esito estingue il reato e dimezza la sospensione della patente, ma la revoca resta se prevista. Sono ammessi la sospensione condizionale e il patteggiamento; la confisca del veicolo è invece sempre disposta, salvo che appartenga a un terzo estraneo.

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Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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