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GuidaDiritto penale · Reati stradali

Ritiro, sospensione e revoca della patente: differenze e ricorsi

Tre parole che si confondono e hanno effetti diversi: il ritiro è la consegna materiale della patente agli agenti, che la mandano al prefetto; la sospensione è il divieto di guidare per un periodo fissato dal prefetto o dal giudice, con la patente restituita alla fine; la revoca cancella l'abilitazione e obbliga a rifare gli esami dopo due, tre o più anni. Ognuna ha i suoi termini e il suo ricorso.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Ritiro: consegna materiale della patente agli agenti; come sanzione per documenti irregolari si riottiene regolarizzando (art. 216); quando è prevista la sospensione, precede l'ordinanza del prefetto (art. 218); per i reati, sospensione provvisoria del prefetto fino a 2 anni (art. 223).
  • Sospensione: durata fissata dal prefetto entro 15 giorni tra minimo e massimo; permesso di guida per lavoro fino a 3 ore al giorno (istanza entro 15 giorni, una volta sola, non con incidente); opposizione al giudice di pace in 30 giorni; sospensione breve di 7 o 15 giorni per chi ha meno di 20 o 10 punti (art. 218-ter).
  • Revoca: cancella l'abilitazione; nuova patente per esame dopo 2 anni (219), 3 per alcol e droga, 5-30 per omicidio e lesioni stradali (222); revoca della Motorizzazione per perdita dei requisiti (130) reversibile.
  • Guidare con patente sospesa: 2.046-8.186 euro, revoca, fermo di 3 mesi (confisca se reiterato); con patente revocata o senza patente: art. 116 (5.100-30.599 euro; reato se recidivo nel biennio).
  • Ricorsi: prefetto e giudice di pace per le accessorie; giudice ordinario per la revoca-sanzione; TAR per requisiti e art. 120.

Le tre misure

RitiroSospensioneRevoca
Che cos'èConsegna del documento agli agenti, che lo trasmettono alla prefettura o alla MotorizzazioneDivieto di guidare per un periodo determinato; la patente resta valida e viene restituitaPerdita dell'abilitazione; nuova patente solo con nuovi esami dopo il periodo di divieto
QuandoDocumento non in regola (art. 216); infrazione che prevede la sospensione (218); reato con accessoria (223); test droga positivo in attesa dell'esito (187, c. 5-bis)Infrazioni con accessoria (velocità, semaforo, cellulare recidivo, ebbrezza…); condanna penale (222); punti sotto 20 (218-ter); cautelare del prefetto dopo un reato (223)Sanzione accessoria (ebbrezza grave recidiva, droga con incidente, omicidio e lesioni stradali, guida con patente sospesa); perdita dei requisiti (130); condanne per droga e misure di prevenzione (120)
Chi decideOrgano accertatorePrefetto (ordinanza entro 15 giorni), giudice penale con la sentenzaPrefetto (sanzione accessoria e art. 120), Motorizzazione (art. 130)
DurataFino alla regolarizzazione o all'ordinanza; 10 giorni max per il test drogaDa 15 giorni a 2 anni (fino a 4 con lesioni e omicidio colposo); 7-15 giorni la sospensione breve2 anni (219); 3 anni per artt. 186, 186-bis, 187; 5, 10, 15, fino a 30 anni per 589-bis e 590-bis (222); art. 130: finché dura la causa
RicorsoCon il ricorso contro il verbale (prefetto o giudice di pace)Opposizione al giudice di pace in 30 giorni (art. 218, c. 5; art. 6 D.Lgs. 150/2011); il ricorso al prefetto contro il verbale si estende all'accessoriaGiudice ordinario per la revoca-sanzione; TAR per artt. 120 e 130
Art. 218, comma 2, CdS — Sanzione accessoria della sospensione della patente (estratto)

«L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di quindici giorni dal ritiro, il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa».

La sospensione, passo per passo

  1. Il ritiro (art. 218, c. 1): l'agente ritira la patente, lo annota nel verbale e rilascia un permesso provvisorio per portare il veicolo nel luogo di custodia indicato; la patente va in prefettura entro 5 giorni con copia del verbale.
  2. L'istanza di permesso entro 15 giorni dal ritiro: per lavoro (impossibilità o estrema gravosità dei mezzi pubblici, documentata dal datore o con orari e distanze) o per assistenza ex L. 104; fasce orarie, massimo 3 ore al giorno, una volta sola, mai con incidente; l'ordinanza indica ore e giorni autorizzati e allunga la sospensione del doppio delle ore complessive.
  3. L'ordinanza entro 15 giorni (30 con istanza): il prefetto fissa la durata entro i limiti di legge in base all'entità del danno, alla gravità della violazione e al pericolo; la decorrenza è dal giorno del ritiro. Se l'ordinanza non arriva in tempo, si può chiedere la restituzione della patente (art. 218, c. 2, ultimo periodo).
  4. L'opposizione: entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza, al giudice di pace del luogo della violazione, con il rito dell'art. 6 D.Lgs. 150/2011 (art. 218, c. 5), chiedendo anche la sospensione dell'esecuzione; il ricorso contro il verbale al prefetto o al giudice di pace si estende all'accessoria e, se il verbale è annullato, la patente torna subito (art. 216, c. 4).
  5. La restituzione alla scadenza dal prefetto (c. 4), comunicata all'anagrafe degli abilitati; per le sospensioni superiori a un anno o legate a ebbrezza e stupefacenti serve la visita medica in commissione prima di riprendere la guida.
  6. La sospensione breve (art. 218-ter, dal 2024): per le violazioni elencate (semaforo rosso, precedenza, sorpasso vietato, cellulare, cinture, velocità, ecc.) chi al momento dell'accertamento ha meno di 20 punti subisce 7 giorni di sospensione, meno di 10 punti 15 giorni, raddoppiati con incidente, applicati direttamente dagli agenti, a cui si somma l'eventuale sospensione ordinaria del prefetto.

La revoca e i ricorsi

Art. 219, commi 3-bis e 3-ter, CdS — Revoca della patente di guida

«L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222».

La revoca-sanzione è disposta dal prefetto del luogo della violazione, su comunicazione dell'organo accertatore entro 5 giorni, con ordinanza e consegna immediata della patente (art. 219, c. 2): scatta, tra l'altro, per la guida in stato di ebbrezza con tasso oltre 1,5 in recidiva biennale o con incidente, per la guida sotto stupefacenti con incidente, recidiva o da parte di conducenti professionali, per la guida con patente sospesa, e con la sentenza per omicidio e lesioni stradali (art. 222), dove i divieti di nuova patente vanno da 5 a 30 anni. Il provvedimento è definitivo e si contesta davanti al giudice ordinario (giudice di pace o tribunale secondo il rito dell'opposizione a sanzione amministrativa), mentre la revoca disposta dalla Motorizzazione per la perdita permanente dei requisiti fisici o psichici o per la revisione negativa (art. 130) e quella del prefetto per le condanne per stupefacenti e le misure di prevenzione (art. 120) sono atti amministrativi discrezionali da impugnare al TAR entro 60 giorni, con eventuale sospensiva; la revoca ex art. 130 non impedisce di riottenere la patente, per esame, appena cessata la causa. Per i conducenti professionali la revoca per alcol e droga è giusta causa di licenziamento (art. 219, c. 3-quater). La patente a punti (art. 126-bis) porta alla revisione, non alla revoca: con la perdita totale del punteggio o con tre violazioni da almeno cinque punti in dodici mesi si è convocati all'esame di idoneità, e non presentarsi comporta la sospensione a tempo indeterminato. Guidare con la patente sospesa costa da 2.046 a 8.186 euro con revoca e fermo del veicolo per tre mesi (confisca se reiterato); guidare con la patente revocata o mai conseguita è la violazione dell'art. 116, c. 15, depenalizzata nel 2016 (sanzione amministrativa da 5.100 a 30.599 euro) ma reato con arresto fino a un anno in caso di recidiva nel biennio. In pratica: conservare copia del verbale, contare i 15 giorni per l'istanza di permesso, verificare la data dell'ordinanza, chiedere i punti residui all'anagrafe, e per le ipotesi penali far coordinare la difesa penale con quella amministrativa, perché la sentenza decide la durata della sospensione e la revoca.

Domande frequenti

Mi hanno ritirato la patente per un'infrazione: quando la riavrò?

Se l'infrazione prevede la sospensione (velocità oltre 40 km/h, cellulare alla guida per i recidivi, ebbrezza, ecc.), gli agenti ritirano la patente e la mandano al prefetto entro 5 giorni; il prefetto emette entro 15 giorni l'ordinanza che fissa la durata tra il minimo e il massimo di legge, decorrente dal giorno del ritiro; se l'ordinanza non arriva nei 15 giorni (30 se avete chiesto il permesso di guida) potete chiedere la restituzione. Alla scadenza la patente viene restituita dalla prefettura. Se invece il ritiro dipende da un documento non in regola (patente scaduta, revisione), la restituzione segue la regolarizzazione (art. 216).

Posso avere un permesso per andare al lavoro?

Sì, entro 15 giorni dal ritiro, con istanza motivata e documentata al prefetto, per fasce orarie e non oltre 3 ore al giorno, se raggiungere il lavoro con mezzi pubblici è impossibile o estremamente gravoso o se ricorrono le condizioni della legge 104; il permesso è concesso una sola volta, non se c'è stato un incidente, e allunga la sospensione di un numero di giorni pari al doppio delle ore autorizzate (art. 218, comma 2). Guidare fuori dalle fasce equivale a guidare con patente sospesa.

Che differenza c'è tra sospensione e revoca?

Con la sospensione la patente resta valida ma non si può guidare per il periodo fissato; alla fine viene restituita. Con la revoca l'abilitazione è cancellata: per riaverla bisogna rifare gli esami, di regola dopo due anni dalla definitività (art. 219), tre anni per alcol e droga, da cinque a trenta anni per omicidio e lesioni stradali (art. 222); la revoca per perdita dei requisiti fisici o psichici (art. 130) consente invece di riottenere la patente appena cessata la causa. Chi guida con la patente sospesa paga da 2.046 a 8.186 euro e subisce la revoca e il fermo del veicolo.

Come si contesta?

Dipende dall'atto: la sospensione accessoria del prefetto si impugna con opposizione davanti al giudice di pace entro 30 giorni (art. 218, comma 5, con il rito dell'art. 6 D.Lgs. 150/2011), e il ricorso al prefetto contro il verbale si estende alla sanzione accessoria; la revoca-sanzione, emessa dal prefetto dopo l'accertamento, si contesta davanti al giudice ordinario; la revoca per inidoneità o la revisione decise dalla Motorizzazione e i provvedimenti dell'art. 120 (condanne per droga) sono atti amministrativi da impugnare al TAR entro 60 giorni; la sospensione decisa dal giudice penale con la sentenza si impugna con la sentenza.

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Fonti normative

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