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ReatoDiritto penale · Reati stradali

Le lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p.)

Chi causa un incidente violando le regole della circolazione e provoca a un altro una lesione grave o gravissima commette un delitto autonomo, con pene che vanno da tre mesi nell'ipotesi base a sette anni se guidava ubriaco o drogato. La lesione lieve resta nell'art. 590. Dal 2022 l'ipotesi base è procedibile a querela; le aggravate, d'ufficio, con arresto facoltativo. Alla condanna segue la revoca della patente, che il giudice può sostituire con la sospensione solo nelle ipotesi non aggravate.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Lesione grave (oltre 40 giorni, pericolo di vita, indebolimento permanente) o gravissima (perdita di un senso, di un arto, di un organo, malattia insanabile) causata violando le norme sulla circolazione: reclusione 3 mesi-1 anno e 1-3 anni (art. 590-bis c. 1).
  • Aggravanti: alcol oltre 1,5 o droga 3-5 / 4-7 anni; alcol 0,8-1,5, velocità doppia, rosso, contromano, inversione e sorpasso vietati 1,5-3 / 2-4 anni; niente patente o assicurazione = aumento; fuga: minimo 3 anni (art. 590-ter).
  • Concorso di colpa della vittima: pena fino alla metà; più feriti: fino al triplo, max 7 anni.
  • Querela solo nell'ipotesi base; d'ufficio e arresto facoltativo nelle aggravate.
  • Patente: revoca alla condanna, sostituibile con la sospensione solo senza aggravanti (Corte cost. 88/2019); nuova patente dopo 5 anni.

Il reato e le pene

Norma
Art. 590-bis c.p. (L. 41/2016); art. 590-ter (fuga); art. 590-quater (computo delle circostanze); art. 583 (gravità)
Condotta
Lesione personale colposa grave o gravissima cagionata con violazione delle norme sulla circolazione stradale o della navigazione; anche abbandono di animali su strada con incidente
Pena base
Reclusione da 3 mesi a 1 anno (grave); da 1 a 3 anni (gravissima)
Alcol oltre 1,5 g/l o stupefacenti
Da 3 a 5 anni (grave); da 4 a 7 anni (gravissima); stesse pene con 0,8-1,5 per conducenti professionali, neopatentati e under 21
Alcol 0,8-1,5; velocità doppia (min. 70 km/h) o +50 km/h fuori città; rosso; contromano; inversione a incroci, curve, dossi; sorpasso su strisce o linea continua
Da 1 anno e 6 mesi a 3 anni (grave); da 2 a 4 anni (gravissima)
Altri aumenti e diminuzioni
Aumento senza patente o con patente sospesa o revocata, o veicolo proprio senza assicurazione; diminuzione fino alla metà se l'evento non è conseguenza esclusiva della condotta; più feriti: pena della violazione più grave aumentata fino al triplo, max 7 anni; fuga: aumento da un terzo a due terzi, minimo 3 anni
Circostanze
Le attenuanti (salvo minore età e contributo minimo) non possono essere equivalenti o prevalenti sulle aggravanti dei c. 2-6 e si applicano dopo (art. 590-quater)
Procedibilità
A querela se non ricorre alcuna aggravante (c. 9); d'ufficio negli altri casi
Arresto
Facoltativo in flagranza per le ipotesi dei c. 2-5 (art. 381 c. 2 lett. m-quinquies c.p.p.)
Patente
Revoca con la condanna o il patteggiamento, anche con sospensione condizionale (art. 222 c. 2 CdS); sospensione fino a 2 anni in alternativa nelle ipotesi non aggravate (Corte cost. 88/2019); nuova patente dopo 5 anni, 10 con precedenti per alcol o droga, 12 in caso di fuga (c. 3-ter)
Art. 590-bis, commi 1 e 2, c.p. — Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime

«Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. […] Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope […] cagioni per colpa a taluno una lesione personale è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime».

Il reato è stato creato nel 2016 insieme all'omicidio stradale, staccando dalle lesioni colpose comuni (art. 590) quelle causate sulla strada con esito grave o gravissimo, e costruendo una scala di pene che dipende soprattutto dallo stato del conducente: la fascia più alta per chi guida con oltre 1,5 grammi per litro o sotto droga, quella intermedia per il tasso tra 0,8 e 1,5 e per le manovre più pericolose (velocità doppia, rosso, contromano, inversioni e sorpassi vietati), quella base per ogni altra violazione, dalla precedenza alla distanza di sicurezza. La gravità della lesione si misura con l'art. 583: oltre 40 giorni di malattia o incapacità, pericolo di vita o indebolimento permanente per la lesione grave; perdita di un senso, di un arto, di un organo, della capacità di procreare, malattia insanabile o difficoltà permanente della parola per la gravissima. Sotto i 40 giorni si resta nelle lesioni colpose ordinarie, a querela, con pene molto più basse. Il meccanismo dell'art. 590-quater impedisce alle attenuanti di neutralizzare le aggravanti: le generiche e il risarcimento riducono la pena, ma solo dopo che è stata calcolata sull'ipotesi aggravata.

Processo, patente e risarcimento

  1. Accertamenti: la polizia rileva la dinamica, sottopone i conducenti all'etilometro e agli esami per le droghe (in ospedale, con prelievo; il rifiuto è reato); per le ipotesi aggravate l'arresto in flagranza è facoltativo e il PM può disporre il prelievo coattivo (art. 224-bis c.p.p.); il veicolo può essere sequestrato per la perizia.
  2. Procedibilità: dal 30 dicembre 2022 l'ipotesi base richiede la querela entro tre mesi, remissibile; il risarcimento tramite l'assicurazione porta spesso alla remissione; le ipotesi aggravate sono procedibili d'ufficio.
  3. Riti e pena: citazione diretta davanti al tribunale monocratico; patteggiamento e abbreviato riducono di un terzo; messa alla prova possibile per l'ipotesi base e per quelle con pena massima non superiore a 4 anni; sospensione condizionale entro 2 anni; pene sostitutive; la tenuità del fatto è esclusa quando la lesione gravissima è conseguenza non voluta e in genere incompatibile con le aggravate.
  4. Patente: il prefetto sospende in via provvisoria subito dopo l'incidente (art. 223 CdS); con la condanna o il patteggiamento scatta la revoca, anche con la sospensione condizionale, e il divieto di conseguire una nuova patente per cinque anni (dieci con precedenti per alcol o droga, dodici con la fuga); nelle ipotesi non aggravate il giudice può disporre la sospensione fino a due anni al posto della revoca (Corte cost. 88/2019; guida alla patente).
  5. Risarcimento: la vittima si costituisce parte civile o agisce in sede civile contro conducente, proprietario e assicurazione; il danno biologico si liquida con le tabelle (Milano o TUN per le macropermanenti), più il danno patrimoniale e morale; il risarcimento integrale prima del giudizio è attenuante (art. 62 n. 6) e presupposto delle condotte riparatorie; la guida per l'incidente stradale spiega la procedura.

Le difese ruotano intorno a quattro punti: la gravità della lesione (una prognosi di 40 giorni «a scavalco» o un indebolimento non permanente riportano il fatto nell'art. 590), il nesso tra la violazione contestata e l'evento (la regola cautelare violata deve essere quella che ha causato l'incidente), il concorso di colpa della vittima o di terzi (che riduce la pena fino alla metà) e la regolarità degli accertamenti sull'alcol e sulla droga (avvisi difensivi, modalità del prelievo, taratura dell'etilometro), che nelle ipotesi aggravate fanno la differenza tra tre mesi e quattro anni; per la guida in stato di ebbrezza e sotto stupefacenti, che concorrono con le lesioni, valgono le regole proprie, compresa la confisca del veicolo. Chi scappa aggiunge la fuga e l'omissione di soccorso, e perde la patente per dodici anni.

Domande frequenti

Ho tamponato un'auto e il conducente ha 45 giorni di prognosi: che reato è?

Lesioni personali stradali gravi (art. 590-bis, c. 1, c.p.): la lesione è grave quando la malattia o l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni supera i 40 giorni (art. 583), e la violazione della norma sulla circolazione (distanza di sicurezza, art. 149 CdS) integra la colpa. La pena base va da tre mesi a un anno di reclusione; se era sobrio e rispettava i limiti, l'ipotesi è quella base, procedibile a querela della persona offesa entro tre mesi (c. 9, dopo la riforma Cartabia), che spesso viene rimessa con il risarcimento dell'assicurazione. Sono possibili la messa alla prova, il patteggiamento con sospensione condizionale, le pene sostitutive; alla condanna segue la revoca della patente, ma nelle ipotesi non aggravate il giudice può disporre invece la sospensione fino a due anni (art. 222 CdS; Corte cost. 88/2019). Se la prognosi resta sotto i 40 giorni, il reato è quello dell'art. 590 (lesioni colpose lievi), punito fino a tre mesi o con la multa.

Guidavo con un tasso di 1,7 g/l e il passeggero dell'altra auto ha perso l'uso di una mano: che cosa rischio?

L'ipotesi più grave: lesioni gravissime (perdita dell'uso di un organo o di un arto) causate in stato di ebbrezza con tasso superiore a 1,5 g/l, punite con la reclusione da quattro a sette anni (art. 590-bis, c. 2); con tasso tra 0,8 e 1,5 la pena sarebbe da due a quattro anni (c. 4), e per i conducenti professionali, i neopatentati e gli under 21 anche con 0,8-1,5 si applica la fascia più alta (c. 3). È previsto l'arresto facoltativo in flagranza (art. 381, c. 2, lett. m-quinquies, c.p.p.), la procedibilità d'ufficio, e le attenuanti (comprese le generiche) non possono prevalere né equivalere all'aggravante ma si applicano dopo (art. 590-quater): il minimo resta sostanzialmente quello. La patente è revocata, con divieto di conseguirne una nuova per cinque anni (dieci con precedenti per alcol o droga, dodici in caso di fuga); si aggiungono il reato di guida in stato di ebbrezza e la confisca del veicolo se di proprietà. Il patteggiamento e l'abbreviato riducono di un terzo; il risarcimento integrale è la leva principale sulla pena.

La vittima ha concorso all'incidente (non aveva la cintura, ha attraversato fuori dalle strisce): cambia qualcosa?

Sì, su due piani. Sul piano penale, se l'evento non è conseguenza esclusiva della condotta del colpevole la pena è diminuita fino alla metà (art. 590-bis, c. 7): il concorso di colpa della persona offesa (velocità, mancata cintura, attraversamento imprudente, veicolo senza luci) va provato con la ricostruzione dell'incidente, e pesa anche sulle attenuanti generiche e sulla misura della pena; non esclude però il reato, salvo che la condotta della vittima sia stata l'unica causa o del tutto imprevedibile. Sul piano civile il concorso riduce proporzionalmente il risarcimento (art. 1227 c.c.), e la presunzione di pari responsabilità dell'art. 2054 c.c. opera tra veicoli quando non si prova la dinamica. La consulenza tecnica cinematica e la documentazione della polizia (rilievi, foto, testimoni) sono decisive in entrambe le sedi.

Il conducente è scappato dopo avermi investito: quali reati e come ottengo il risarcimento?

Chi si dà alla fuga dopo aver causato lesioni stradali gravi o gravissime risponde del reato aggravato dall'art. 590-ter (pena aumentata da un terzo a due terzi e comunque non inferiore a tre anni) e dei reati di fuga e omissione di soccorso dell'art. 189 CdS, con arresto e revoca della patente con divieto di riconseguirla per dodici anni; se le lesioni sono lievi, restano i reati dell'art. 189 e le lesioni colpose. Per il risarcimento, se il veicolo è identificato risponde la sua assicurazione RC auto; se resta ignoto o non assicurato, il Fondo di garanzia per le vittime della strada risarcisce i danni alla persona (e, con franchigia, quelli alle cose nel caso di veicolo ignoto con danni gravi alla persona). La denuncia immediata alla polizia e la raccolta di testimoni, telecamere e frammenti del veicolo sono essenziali sia per il processo penale sia per la pratica assicurativa.

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Fonti normative

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