Reati contro l'amministrazione della giustizia
Calunnia, falsa testimonianza, favoreggiamento, evasione, esercizio arbitrario, frode processuale.
- La calunnia (art. 368 c.p.)La calunnia: incolpare di un reato chi si sa innocente, pena da 2 a 6 anni con aggravanti, differenza con la simulazione di reato e la diffamazione.
- La simulazione di reato (art. 367 c.p.)Denunciare un furto o una rapina mai avvenuti, anche contro ignoti: da 1 a 3 anni, reato di pericolo (Cass. 17461/2019), ritrattazione utile solo subito, art. 642.
- La falsa testimonianza (art. 372 c.p.)La falsa testimonianza: mentire, negare il vero o tacere davanti al giudice, 2-6 anni, ritrattazione entro la chiusura del dibattimento.
- Il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)Aiutare qualcuno a eludere indagini o ricerche: fino a 4 anni, familiari non punibili (art. 384), mentire alla polizia, differenza con concorso e favoreggiamento reale.
- L'evasione (art. 385 c.p.)Pena da 1 a 3 anni, aggravata con violenza o effrazione; ogni allontanamento dai domiciliari è evasione, rientro spontaneo irrilevante; tenuità, revoca dei domiciliari.
- L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392-393 c.p.)Farsi giustizia da sé: quando riprendersi un bene, cambiare la serratura o minacciare un debitore è reato (artt. 392-393 c.p.), pene, differenza con estorsione.
- La mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudiceAtti fraudolenti per non eseguire il provvedimento, elusione su affidamento dei figli e misure cautelari, beni pignorati, debitore reticente: pene e querela.
- La frode processuale (art. 374 c.p.)Modificare luoghi, cose o persone per ingannare il giudice o il perito: pena da 1 a 5 anni, anche prima del processo penale, incidenti e infortuni, l'art. 384.
- L'intralcio alla giustizia e le pressioni sui testimoniOffrire denaro o minacciare un testimone, un perito o chi parla con il PM: pene dell'art. 377 e induzione a non rendere dichiarazioni (art. 377-bis).
- L'omessa denuncia di reato e l'omissione di refertoArtt. 361-365 c.p.: pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, sanitari e referto in 48 ore; il privato non è obbligato, salvo rari delitti contro lo Stato.
- Violazione dei provvedimenti di allontanamento e del divieto di avvicinamento (art. 387-bis c.p.)Reato di chi viola le misure degli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p. o un ordine di protezione: 6 mesi-3 anni e 6 mesi, arresto anche differito, 1.000 metri, difesa.