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Diritto penale

Falso e fede pubblica

Falsità in atti, uso di atto falso, sostituzione di persona, false dichiarazioni, autocertificazioni.

  1. Falsità materiale e ideologica in atto pubblicoArtt. 476-483 c.p.: pubblico ufficiale che forma un atto falso o attesta il falso, privato che falsifica o dichiara il falso; pene, atti fidefacenti, falso grossolano.
  2. Il falso in scrittura privata non è più reato: firma falsa su contratti e assegniDal 2016 il falso in scrittura privata non è reato ma illecito civile con sanzione fino a 12.000 euro; restano reati testamento olografo, cambiali, titoli girabili.
  3. L'uso di atto falsoChi usa un atto pubblico falso senza averlo falsificato: pene ridotte di un terzo, basta esibirlo; contrassegni, patenti, scritture private depenalizzate.
  4. False dichiarazioni sull'identità o sulle qualità personali (artt. 495-496 c.p.)Dare false generalità o un falso stato a un pubblico ufficiale: art. 495 (1-6 anni, minimo 2 per l'indagato), Corte cost. 111/2023, art. 496 residuale.
  5. La sostituzione di persona (art. 494 c.p.)Quando spacciarsi per un altro è reato: profili social con nome altrui, procedibilità d'ufficio, pena fino a un anno, concorso con truffa, artt. 495 e 496, difese.
  6. La falsa autocertificazione: reato, pene, decadenza dai beneficiLa falsa dichiarazione sostitutiva: art. 483 c.p. con pena aumentata da un terzo alla metà (art. 76 DPR 445/2000), decadenza dai benefici e divieto per 2 anni.
  7. Contraffazione e commercio di prodotti con marchi falsiChi falsifica, importa o vende merce con marchi contraffatti: pene, confisca, falso grossolano, ricettazione, sanzione da 300 a 7.000 euro per chi compra.
  8. Certificati medici e titoli di studio falsiIl medico compiacente, il certificato di malattia falso, il diploma comprato: artt. 480-483 e 489 c.p., la pena per il dipendente pubblico, licenziamento e albo.
  9. Banconote false: spendita e introduzione (artt. 453-457 c.p.)Chi spende banconote false rischia da pochi mesi a 12 anni: falsificazione, spendita con o senza concerto, ricevute in buona fede (art. 457), che cosa fare.

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