In breve
- Vietati sempre fuori casa (art. 4, c. 1, L. 110/1975): sfollagente, noccoliere, mazze e bastoni ferrati, storditori elettrici.
- Vietati senza giustificato motivo (c. 2): coltelli e strumenti da punta e taglio, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere, ogni oggetto utilizzabile per offendere nelle circostanze, puntatori laser potenti: arresto 1-3 anni e ammenda 1.000-10.000 euro, sola ammenda nei casi lievi.
- Delitto dal 2023 (art. 4-bis): pugnali, stiletti, lame a due tagli, coltelli a scatto da 5 cm, «a farfalla», lame camuffate: reclusione 1-3 anni, aggravata presso banche, stazioni, parchi, mezzi pubblici.
- Giustificato motivo: lavoro, sport, escursione, caccia e pesca, uso domestico, acquisto; mai la «difesa personale».
- Spray al peperoncino libero se conforme al D.M. 103/2011; sequestro e confisca dell'oggetto; oblazione e tenuità per i casi minori.
- Norme
- Art. 4 L. 110/1975 (commi 1-5, con le pene aggiornate dal D.Lgs. 204/2010 e dal D.L. 123/2023); art. 4-bis L. 110/1975; art. 42 TULPS; art. 585 c.p.
- Pena (art. 4, c. 2-3)
- Contravvenzione: arresto da 1 a 3 anni e ammenda da 1.000 a 10.000 euro; sola ammenda possibile nei casi di lieve entità per gli oggetti atti ad offendere; aumento nelle manifestazioni sportive
- Pena (art. 4-bis)
- Delitto: reclusione da 1 a 3 anni; aumentata da un terzo alla metà se da persone travisate o riunite, sui mezzi di trasporto (art. 61 n. 11-ter c.p.), presso banche, uffici postali, sportelli automatici, parchi, stazioni e fermate
- Riunioni pubbliche (art. 4, c. 4-5)
- Armi: arresto 1-3 anni e ammenda 3.000-20.000 euro con licenza; 3-6 anni e 5.000-20.000 senza; strumenti dei commi 1-2: arresto 1-3 anni e ammenda 2.000-20.000
- Procedibilità e giudice
- D'ufficio; tribunale monocratico; frequente il decreto penale per le contravvenzioni
- Sequestro e confisca
- L'oggetto è sequestrato e confiscato; per le contravvenzioni il giudice può ammettere l'oblazione (art. 162-bis) quando ritiene applicabile la sola ammenda; particolare tenuità per i fatti minimi
- Prescrizione
- 4 anni per le contravvenzioni (5 con le interruzioni); 6 anni per il delitto dell'art. 4-bis (7 e 6 mesi)
Che cosa non si può portare e quando
«Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza […], non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione. Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona […]».
| Oggetto | Regola | Conseguenza |
|---|---|---|
| Sfollagente, manganello, noccoliera (tirapugni), mazza o bastone ferrato, storditore elettrico, taser | Divieto assoluto di porto (c. 1), salvo autorizzazione dell'art. 42 TULPS | Arresto 1-3 anni e ammenda 1.000-10.000 euro |
| Pugnale, stiletto, baionetta, lama a due tagli e punta acuta; coltello a scatto con lama pieghevole da 5 cm, un taglio e punta acuta; coltello «a farfalla»; lama nascosta in bastone, penna, cintura | Delitto (art. 4-bis), senza possibilità di giustificato motivo | Reclusione 1-3 anni; aggravanti dei luoghi |
| Coltello da cucina, da caccia, da sub, serramanico manuale, machete, accetta, cacciavite, punteruolo | Vietati senza giustificato motivo (c. 2) | Arresto 1-3 anni e ammenda; sola ammenda nei casi lievi |
| Mazza da baseball, tubo, catena, fionda, bulloni, sfere metalliche, bastone con puntale | Vietati senza giustificato motivo (c. 2) | Idem |
| Qualsiasi altro oggetto «chiaramente utilizzabile per l'offesa» nelle circostanze (chiave inglese in discoteca, martello allo stadio) | Vietati senza giustificato motivo (c. 2), valutazione del contesto | Idem |
| Coltellino multiuso, temperino con lama corta e senza punta acuminata, forbicine | Di regola non atti a offendere; dipende dalle dimensioni e dal contesto | Nessun reato se non utilizzabile per l'offesa |
| Spray urticante conforme al D.M. 103/2011 | Libero, non è arma | Reato solo se usato per aggredire o se fuori standard |
| Puntatore laser di classe 3b o superiore | Vietato senza giustificato motivo (c. 2) | Contravvenzione |
La norma distingue tre fasce. Nella prima (c. 1) stanno le armi improprie proprie, costruite per offendere e senza uso alternativo: il porto è vietato in assoluto, salvo le autorizzazioni per particolari servizi. Nella seconda (c. 2) stanno gli strumenti atti ad offendere, che hanno una destinazione lecita ma possono ferire: qui tutto ruota intorno al giustificato motivo, che non è definito dalla legge e viene valutato caso per caso con le circostanze di tempo, luogo e modo del porto; la giurisprudenza riconosce il lavoro in corso o il tragitto, lo sport, la pesca e la caccia, l'escursionismo, l'acquisto, l'uso domestico programmato, e nega la «difesa personale», la consuetudine, la dimenticanza in tasca di sera in centro. Chi porta l'oggetto deve indicare il motivo, e il giudice ne verifica la plausibilità: il coltello da cucina nel bagagliaio con la spesa è una cosa, in tasca alla stazione a mezzanotte un'altra. Nella terza fascia, creata dal decreto Caivano nel 2023, stanno le lame per cui non è ammessa licenza (art. 4-bis): pugnali e stiletti, lame a due tagli e punta acuta, coltelli a scatto con lama da almeno 5 cm a un taglio e punta, coltelli a farfalla, lame camuffate; qui non c'è motivo che tenga e il fatto è un delitto. Le pene del c. 2, che il testo storico indica in lire, sono oggi l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro (D.Lgs. 204/2010 e D.L. 123/2023), con la sola ammenda nei casi di lieve entità riferiti ai soli oggetti atti ad offendere.
Il processo e le difese
- Il controllo: la perquisizione personale e del veicolo (art. 4 L. 152/1975 per il sospetto di armi), il sequestro dell'oggetto, l'identificazione; l'arresto in flagranza è facoltativo solo per il delitto dell'art. 4-bis, non per la contravvenzione.
- Il motivo: va dichiarato subito e documentato dopo (busta paga, contratto, iscrizione all'associazione, scontrino, tessera di pesca, itinerario); la coerenza tra oggetto, luogo, orario e modalità di porto è ciò che il giudice valuta, e il silenzio nel verbale pesa.
- La qualificazione: la difesa contesta la natura dell'oggetto (lama corta, non appuntita, strumento di lavoro, coltello a scatto senza le caratteristiche dell'art. 4-bis) e il contesto (custodia chiusa, bagagliaio, tragitto), che spostano il fatto tra delitto, contravvenzione e nessun reato.
- Le uscite: per la contravvenzione l'oblazione con la metà dell'ammenda massima quando il giudice ammette la sola ammenda per lieve entità (art. 162-bis, discrezionale), il decreto penale con la sola ammenda, la particolare tenuità; per il delitto dell'art. 4-bis il patteggiamento con pena sospesa e la messa alla prova. L'oggetto è comunque confiscato.
- Le conseguenze collegate: l'uso dell'oggetto trasforma la contestazione in minaccia aggravata (art. 612, c. 2), lesioni o rapina aggravate dall'arma (art. 585 c.p.: sono armi anche gli strumenti atti ad offendere quando usati); il questore può disporre il DASPO urbano e il foglio di via; per i minorenni il decreto Caivano ha aggiunto l'ammonimento e le segnalazioni.
In pratica: gli attrezzi si portano nella borsa o nel bagagliaio e solo quando servono; il coltello «per sicurezza» è la contestazione più frequente e la peggiore da difendere; lo spray a norma è l'unico strumento di difesa che la legge lascia in tasca a tutti; e dal 2023 il coltello a scatto o a farfalla è un delitto, anche se comprato regolarmente.
Domande frequenti
Mi hanno fermato con un coltello a serramanico da 8 cm in tasca, di sera: che cosa rischio?
Se il coltello si apre a mano e non a scatto, è la contravvenzione dell'art. 4, secondo comma: porto senza giustificato motivo di strumento da punta e taglio atto a offendere, con arresto da uno a tre anni e ammenda da 1.000 a 10.000 euro, ridotta alla sola ammenda nei casi lievi; l'ora notturna, il luogo e il fatto di dire «lo porto per difesa» pesano contro. Se il coltello è a scatto, con lama da almeno 5 cm a un taglio e punta acuta, o a farfalla, dal 2023 è il delitto dell'art. 4-bis: reclusione da uno a tre anni, senza oblazione. Il coltello viene sequestrato e confiscato; per la contravvenzione si può chiedere l'oblazione, quando il giudice ammette la sola ammenda, o la particolare tenuità.
Sono un cuoco, un idraulico, un pescatore: posso portare i miei attrezzi?
Sì: il lavoro, lo sport, l'escursionismo, la pesca e la caccia, l'uso domestico e l'acquisto appena fatto sono i tipici giustificati motivi, purché il porto sia coerente con l'attività nel tempo e nel modo (attrezzi in borsa o nel bagagliaio durante il tragitto, non il coltello da cucina in tasca al bar di notte). L'onere di indicare il motivo è di chi porta l'oggetto, e la prova (contratto, divisa, attrezzatura, scontrino, itinerario) chiude di solito la contestazione. Restano vietati sempre, anche con un motivo, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e mazze ferrate, salvo le autorizzazioni dell'art. 42 TULPS.
Lo spray al peperoncino e il taser sono legali?
Lo spray urticante è libero, senza porto d'armi, se conforme al decreto ministeriale 103/2011: contenitore fino a 20 ml, miscela non oltre il 10 per cento di oleoresin capsicum, gittata non superiore a tre metri, nessuna sostanza infiammabile, prodotto marcato e in vendita al pubblico; usarlo per aggredire resta lesioni o violenza privata. Il taser e gli storditori elettrici sono invece tra gli oggetti a divieto assoluto dell'art. 4, primo comma: portarli fuori casa è reato anche con un motivo, e detenerli in casa richiede le regole delle armi. Le pistole a salve e le repliche vanno portate con il tappo rosso e nella custodia.
Che cosa cambia se il fatto avviene allo stadio o a una manifestazione?
La pena aumenta se il porto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive, e nelle riunioni pubbliche il divieto vale per tutti, anche per chi ha una licenza: portare armi in una riunione pubblica costa l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da 3.000 a 20.000 euro (da tre a sei anni e da 5.000 a 20.000 senza licenza), e portarvi gli strumenti del primo o del secondo comma da uno a tre anni e da 2.000 a 20.000 euro. Si aggiungono il DASPO sportivo e le misure del questore. Le stesse aggravanti dei luoghi (stazioni, parchi, banche, mezzi pubblici) valgono per il delitto dell'art. 4-bis.
Domande collegate
- La liquidazione giudiziale della mia società è arrivata cinque anni dopo i fatti: il reato di bancarotta non è già prescritto?
- Qualcuno si è iscritto a un'app di incontri usando il mio nome e le mie foto: cosa posso fare?
- Mi è arrivato l'ordine di esecuzione con il decreto di sospensione per una condanna a due anni: cosa devo fare per non andare in carcere?
Fonti normative
- Art. 4 L. 110/1975 — Porto di armi od oggetti atti ad offendere
- Art. 4-bis L. 110/1975 — Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio
- Art. 585 c.p. — Circostanze aggravanti (nozione di arma)
- Art. 699 c.p. — Porto abusivo di armi
- Art. 162-bis c.p. — Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative
- D.L. 123/2023 (conv. L. 159/2023) — Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile (nuovo art. 4-bis)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Armi, ordine pubblico e misure di prevenzionePorto e detenzione abusiva di armi (L. 895/1967, artt. 697 e 699 c.p.)Arma comune non denunciata: delitto da 8 mesi a 5 anni e 4 mesi; porto in luogo pubblico da 1 anno e 4 mesi a 6 anni e 8 mesi.
- Reati contro la personaLa minaccia (art. 612 c.p.)Semplice (multa, a querela) e grave (fino a un anno), i modi dell'art. 339, procedibilità, minacce via chat, differenze con stalking ed estorsione.
- Reati contro la personaLe lesioni personali (art. 582 c.p.)Lievi (6 mesi-3 anni, a querela), gravi (3-7 anni) e gravissime (6-12 anni), le aggravanti dell'art. 585, il risarcimento.
- Reati contro il patrimonioLa rapina (art. 628 c.p.)Rapina propria e impropria, pena 3-10 anni e 6-20 aggravata, le aggravanti, arresto obbligatorio e custodia, prescrizione, confini con furto ed estorsione.
- Reati contro la personaLa rissa (art. 588 c.p.)Art. 588 c.p.: almeno tre persone in contesa, multa fino a 2.000 euro, da 6 mesi a 6 anni con morti o feriti, legittima difesa, chi si difende soltanto.
- Armi, ordine pubblico e misure di prevenzioneIl DASPO sportivo e il DASPO urbanoIl DASPO del questore (art. 6 L. 401/1989): da 1 a 5 anni, 5-10 per i recidivi, obbligo di firma convalidato dal GIP, reclusione 1-3 anni se violato; DASPO urbano.
- Il procedimento penaleLa particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)La particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) dopo Cartabia: pena minima fino a 2 anni, offesa tenue, condotta non abituale, reati esclusi, quando si chiede, casellario.
- Il procedimento penaleLa legittima difesaPericolo attuale, offesa ingiusta, necessità e proporzione; difesa in casa e nei negozi dopo la L. 36/2019, eccesso colposo e grave turbamento (art. 55), scriminanti.
- Il procedimento penaleIl decreto penale di condanna e l'opposizioneQuando il PM può chiederlo, pena pecuniaria anche sostitutiva (5-250 euro al giorno), riduzione fino alla metà del minimo, i quindici giorni, pagamento ridotto, opposizione e riti, effetti ed estinzione.
- Il procedimento penaleIl processo penale minorileDPR 448/1988: sotto i 14 anni nessun processo, capacità tra 14 e 18, irrilevanza del fatto, perdono giudiziale, messa alla prova, percorso rieducativo, misure cautelari.