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GuidaFamiglia e minori · Figli, affidamento e mantenimento

Le spese straordinarie per i figli: quali sono e chi le paga

L'assegno mensile copre il quotidiano; tutto ciò che è imprevedibile, occasionale o costoso, dal dentista al campo estivo, si divide a parte, di solito a metà, e da lì nascono la maggior parte delle liti tra genitori separati. Le regole sono in gran parte giurisprudenziali e nei protocolli dei tribunali: per le spese necessarie non serve il consenso dell'altro, per quelle voluttuarie sì, il dissenso va motivato, e per riscuotere il rimborso servono documenti precisi.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Straordinarie = spese imprevedibili, occasionali o rilevanti (mediche non coperte, scolastiche, sportive, viaggi, corsi), fuori dall'assegno; ripartite di regola al 50% o in proporzione ai redditi (art. 337-ter c.c.).
  • Consenso preventivo: non serve per le spese necessarie e urgenti (mediche, scolastiche obbligatorie); serve per quelle voluttuarie e per le attività; il dissenso va motivato e tempestivo.
  • Rimborso con documenti; niente compensazione con l'assegno.
  • Precetto sul titolo di separazione solo con elenco analitico e documenti; per le spese soggette ad accordo, prova del consenso (Cass. 22522/2025); altrimenti decreto ingiuntivo.
  • I protocolli dei tribunali e le linee guida CNF 2017 elencano le voci; scriverle nell'accordo evita le liti.

Che cosa rientra e con quale regola

Art. 337-ter, terzo e quarto comma (primo periodo), c.c. — Provvedimenti riguardo ai figli

«La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. […] Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito».

VoceOrdinaria (nell'assegno) o straordinaria?Consenso preventivo?Documenti per il rimborso
Visite specialistiche, dentista, apparecchi, occhiali, farmaci non coperti, psicoterapiaStraordinaria (medica)No, se necessarie o prescritte; informazione all'altroPrescrizione, fattura, prova del pagamento, eventuale rimborso assicurativo
Tasse e rette scolastiche, libri, materiale obbligatorio, gite obbligatorieStraordinaria (scolastica)No per la scuola già scelta; sì per il cambio di scuola o la privataRicevute della scuola, elenco libri
Mensa, trasporto, cancelleria quotidianaDi regola ordinaria (o forfettizzata)——
Sport, musica, corsi, campi estivi, viaggi studioStraordinaria (ricreativa)Sì, salvo attività già praticate e previste nel titoloPreventivo inviato, consenso o silenzio-assenso, ricevute
Università: tasse, libri, alloggio fuori sedeStraordinaria (scolastica)Scelta condivisa come decisione di maggiore interesseRicevute, contratto di locazione
Patente, motorino, cellulare, computerSecondo il titolo e i protocolli: spesso straordinaria con consensoSìPreventivo e ricevute
Feste, regali, abbigliamento firmatoOrdinaria o voluttuariaSì, se si chiede la quota—

La legge non definisce le spese straordinarie: le distingue la giurisprudenza, che le identifica nelle spese imprevedibili, non quantificabili in anticipo o di importo rilevante rispetto al tenore di vita, e le disciplinano i provvedimenti dei giudici e gli accordi, quasi sempre con il rinvio ai protocolli dei tribunali, che dal 2017 seguono le linee guida del Consiglio nazionale forense con elenchi di voci, percentuali e procedure di consenso. Il principio guida è duplice: le spese necessarie per la salute e l'istruzione del figlio non possono essere bloccate dal genitore che non le ha decise, mentre quelle facoltative richiedono la condivisione, con un dissenso che deve essere espresso in tempo e giustificato nell'interesse del figlio, non nel proprio. La Cassazione ha di recente irrigidito le regole per l'esecuzione forzata (sez. III, n. 22522/2025): il titolo di separazione o divorzio basta per il precetto, ma solo con un elenco analitico delle spese, i documenti a disposizione del debitore e, per le voci soggette a consenso, la prova dell'accordo; in mancanza l'esecuzione è opponibile e la via è il decreto ingiuntivo o la causa. Le guide sul mantenimento dei figli, sul mantenimento non pagato e sulla revisione completano il quadro.

Come si gestiscono senza litigare

  1. Regole scritte nell'accordo o nel provvedimento: elenco delle voci (o rinvio al protocollo del tribunale), percentuali, quali richiedono consenso, forma e termine della richiesta con silenzio-assenso, tetto per le spese autonome, termine per il rimborso, eventuale forfettizzazione delle voci ricorrenti.
  2. Richiesta preventiva per le spese facoltative: e-mail o messaggio con preventivo, motivo e termine; il dissenso deve essere motivato e tempestivo; per le spese necessarie, informazione e documenti.
  3. Rendiconto: fatture e ricevute intestate, prova del pagamento, eventuali rimborsi da assicurazioni o detrazioni; richiesta di rimborso periodica con prospetto; app o cartella condivisa.
  4. Se l'altro non paga: diffida con il prospetto e i documenti; precetto sul titolo con elenco analitico e documenti accessibili (per le voci soggette ad accordo, con la prova del consenso), oppure decreto ingiuntivo; per il debitore, opposizione all'esecuzione se manca la prova; per i disaccordi sulle scelte, ricorso al giudice ex art. 337-ter c. 3.
  5. Se cambiano le esigenze: revisione delle percentuali o della forfettizzazione (art. 337-quinquies); per il figlio maggiorenne, eventuale versamento diretto.

Due questioni fiscali chiudono il quadro. Le detrazioni per le spese mediche, scolastiche, sportive e universitarie spettano al genitore che le ha sostenute, e se sono divise ciascuno detrae la propria quota, con la fattura intestata al figlio e l'annotazione della ripartizione; l'assegno unico per i figli, erogato dall'INPS, si divide a metà tra i genitori separati con affidamento condiviso, salvo diverso accordo, e non incide sulle spese straordinarie. Il mancato rimborso sistematico delle spese dovute, come il mancato pagamento dell'assegno, può integrare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare nella forma dell'art. 570-bis c.p.; le regole dell'affidamento condiviso sulle decisioni di maggiore interesse valgono anche per la scelta delle attività.

Domande frequenti

Ho iscritto nostro figlio a un corso di tennis da 900 euro l'anno senza chiedere al padre, che ora rifiuta di pagare la metà: ha ragione?

Probabilmente sì, se il vostro provvedimento o il protocollo del tribunale prevede il consenso preventivo per le attività sportive e ricreative, come accade nella maggior parte dei casi: le spese non necessarie (sport, corsi, viaggi, feste) vanno concordate prima, di regola per iscritto e con un termine oltre il quale il silenzio vale assenso; chi le decide da solo si assume il rischio del rimborso. Il padre non può però rifiutare in modo pretestuoso: il dissenso deve essere tempestivo e motivato, e in caso di lite il giudice valuta se la spesa era nell'interesse del figlio, coerente con le abitudini della famiglia e sostenibile per i redditi dei genitori; un rifiuto immotivato a un'attività che il figlio già praticava durante la convivenza viene spesso superato. Per le spese necessarie (visite mediche, occhiali, libri, tasse scolastiche obbligatorie) il consenso non serve, basta informare e documentare. Dal punto di vista pratico, mandi la richiesta scritta prima dell'iscrizione con il preventivo e il termine per rispondere, così da avere il silenzio-assenso o un dissenso da far valutare.

Il padre non mi rimborsa da un anno la sua quota di spese mediche e scolastiche: posso fare il pignoramento con la sentenza di separazione?

Sì, alle condizioni fissate dalla Cassazione (sez. III, n. 22522/2025): il provvedimento che stabilisce la ripartizione delle spese straordinarie è titolo esecutivo anche per queste somme, ma il precetto deve indicare analiticamente ogni voce con l'importo e mettere i documenti a disposizione del debitore (allegati o accessibili), perché il credito nasce solo dalla spesa effettivamente sostenuta; per le spese mediche e scolastiche ordinarie, non soggette ad accordo, basta la documentazione (fatture, ricevute, prescrizioni, prova del pagamento e dell'eventuale rimborso da assicurazioni); per quelle che il titolo subordina al consenso serve anche la prova scritta dell'accordo o del silenzio-assenso, altrimenti il padre può opporsi all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) con successo. Se preferisce evitare le contestazioni in sede esecutiva, chieda un decreto ingiuntivo con le prove, che diventa un titolo autonomo; le spese future ricorrenti già previste nel titolo (per esempio una terapia continuativa) si precettano man mano. Il mancato rimborso sistematico può integrare anche il reato dell'art. 570-bis c.p. quando riguarda somme dovute per il mantenimento.

Come evitiamo di litigare su ogni spesa?

Scrivendo le regole nell'accordo di separazione o di divorzio: l'elenco delle voci straordinarie (con il rinvio al protocollo del tribunale, se esiste), la percentuale di ciascuno, le spese che richiedono consenso preventivo e quelle che non lo richiedono, il modo della richiesta (per esempio e-mail o app condivisa) e il termine di risposta con silenzio-assenso, un tetto sotto il quale ciascun genitore può decidere da solo, il termine per il rimborso, e magari la forfettizzazione nell'assegno delle voci ricorrenti (mensa, trasporto, sport abituale). Molti tribunali hanno protocolli con elenchi dettagliati, redatti con gli ordini degli avvocati sulla base delle linee guida del Consiglio nazionale forense del 2017, che i giudici richiamano nei provvedimenti: conoscerli evita discussioni. Un conto corrente dedicato o un'app per la condivisione delle spese e delle ricevute rende il rendiconto trasparente. Se le circostanze cambiano (nuove esigenze del figlio, redditi diversi), la ripartizione si rivede con il ricorso ex art. 337-quinquies c.c.

Nostro figlio ha 20 anni e va all'università fuori sede: l'affitto e le tasse sono spese straordinarie?

Dipende dal provvedimento: di regola le tasse universitarie, i libri e l'alloggio fuori sede rientrano tra le spese straordinarie scolastiche da dividere secondo le percentuali, mentre il mantenimento quotidiano del figlio maggiorenne continua con l'assegno finché non è economicamente autonomo, secondo i criteri della giurisprudenza (età, percorso di studi, impegno). La scelta dell'università e della sede è una decisione di maggiore interesse che i genitori devono condividere, anche con il figlio; il dissenso di un genitore a una scelta ragionevole e coerente con le capacità e le aspirazioni del figlio non lo esonera dalla quota. L'assegno può essere versato direttamente al figlio maggiorenne su richiesta e con decisione del giudice, e le spese straordinarie possono essere regolate direttamente con lui. Le detrazioni fiscali per le tasse universitarie e i canoni dei fuori sede spettano al genitore che le sostiene o si dividono in proporzione. La guida sul mantenimento del figlio maggiorenne spiega quando l'obbligo cessa.

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Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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