In breve
- Separazione: la convivenza stabile del beneficiario (anche senza coabitazione, con progetto di vita comune) fa cessare l'assegno di mantenimento (Cass. 14358/2025); prova a carico dell'obbligato.
- Divorzio: nuove nozze = cessazione per legge (art. 5 c. 10); convivenza = cade la componente assistenziale, può restare quella compensativa (SU 32198/2021).
- Casa familiare: revoca prevista (art. 337-sexies c.c.) ma non automatica: conta l'interesse dei figli (Corte cost. 308/2008).
- Reversibilità e TFR: si perdono con le nuove nozze o se l'assegno viene revocato; la convivenza da sola non li tocca.
- Serve sempre il ricorso di modifica: revoca dalla domanda, niente restituzioni; mai smettere di pagare da soli.
Le regole, voce per voce
«L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze».
«Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio».
| Diritto | Nuove nozze del beneficiario | Convivenza stabile del beneficiario | Fonte |
|---|---|---|---|
| Assegno di mantenimento (separazione) | Non possibile senza divorzio | Cessa: viene meno il dovere di assistenza materiale; anche senza coabitazione se c'è un progetto di vita comune con risorse condivise | Cass. 14358/2025; art. 156 c.c. |
| Assegno divorzile | Cessa per legge | Cade la componente assistenziale; resta, se provata, quella compensativa-perequativa, anche ridotta o a tempo | Art. 5 c. 10 L. 898; SU 32198/2021; Cass. 11610/2025 |
| Casa familiare assegnata | Revoca prevista, non automatica | Revoca prevista, non automatica: prevale l'interesse dei figli | Art. 337-sexies c.c.; Corte cost. 308/2008 |
| Pensione di reversibilità | Persa | Conservata, salvo revoca dell'assegno (che ne è presupposto) | Art. 9 c. 2-3 L. 898 |
| Quota di TFR (40% per gli anni di matrimonio) | Persa | Conservata, salvo revoca dell'assegno | Art. 12-bis L. 898 |
| Mantenimento dei figli | Invariato | Invariato; il nuovo compagno non ha obblighi | Art. 337-ter c.c. |
| Assegno dovuto dall'obbligato che convive | Invariato | Invariato; i redditi del nuovo partner non contano; nuovi figli solo se incidono sulle capacità economiche | Art. 5 c. 6 L. 898; art. 337-ter c.c. |
La differenza tra separazione e divorzio non è un dettaglio. Nella separazione il vincolo esiste ancora e l'assegno serve a mantenere il tenore di vita: se il coniuge trova altrove una solidarietà stabile, la ragione dell'assegno sparisce e la Cassazione lo fa cadere per intero, senza distinguere componenti. Nel divorzio l'assegno ha invece, dopo le Sezioni Unite del 2018 e del 2021, due anime: quella assistenziale, che la nuova convivenza fa venir meno, e quella compensativa, che ripaga chi ha rinunciato alla carriera o ha lavorato per la famiglia e che sopravvive alla nuova relazione, perché il nuovo compagno non deve nulla per i sacrifici fatti nel matrimonio precedente. Per questo la revoca nel divorzio richiede un doppio accertamento: la convivenza, provata da chi la invoca, e l'esistenza o meno di un contributo compensativo, provato da chi vuole conservare l'assegno. Le guide sull'assegno di mantenimento e sull'assegno divorzile spiegano i criteri; quella sulla casa coniugale il rapporto con i figli; quella su TFR e reversibilità gli effetti sui diritti che presuppongono l'assegno.
Come si fa valere
- Raccogliere la prova della convivenza: residenza o domicilio comune, stato di famiglia, convivenza registrata, utenze e contratti, presenza stabile documentata (testimoni, social, eventuale investigatore nei limiti della privacy), condivisione delle spese; per la convivenza «senza coabitazione» serve la prova di un progetto comune con risorse messe in comune.
- Tentare un accordo: modifica consensuale con ricorso congiunto, negoziazione assistita o, senza figli non autonomi, accordo davanti al sindaco; spesso il beneficiario preferisce una riduzione concordata alla causa.
- Ricorso di modifica al tribunale (art. 473-bis.29 c.p.c.; art. 9 L. 898/1970 per il divorzio): fatti nuovi, prove, richiesta di revoca o riduzione e, nel divorzio, contestazione della componente compensativa; eventuale richiesta sulla casa.
- Decorrenza: la revoca opera di regola dalla domanda; gli assegni versati prima non si recuperano; continuare a pagare fino al provvedimento evita esecuzioni e denunce (art. 570-bis c.p.).
- Dopo: verificare gli effetti a catena su reversibilità e TFR; aggiornare eventuali polizze e testamenti; per i figli, nulla cambia se non con un'autonoma revisione.
Chi riceve l'assegno e inizia una nuova relazione dovrebbe sapere che non esiste una soglia di durata o di intensità fissata dalla legge: la giurisprudenza guarda alla stabilità e alla condivisione di un progetto di vita, non al numero di notti; una relazione sentimentale, anche lunga, senza convivenza né messa in comune delle risorse non basta, ma la prova contraria diventa difficile quando ci sono figli in comune, un acquisto insieme o una casa condivisa. Chi vuole conservare la componente compensativa dell'assegno divorzile deve prepararne la prova prima che arrivi il ricorso: documenti sulla carriera lasciata, sul lavoro prestato nell'impresa familiare, sui redditi dell'ex durante il matrimonio. Per la procedura di revisione e per i rimedi contro il mancato pagamento rinviamo alle guide dedicate; la convivenza di fatto ha poi regole proprie tra i nuovi conviventi, compreso l'obbligo alimentare alla sua fine.
Domande frequenti
Siamo separati e la mia ex convive da un anno con il nuovo compagno: posso smettere di pagarle il mantenimento?
Non da solo, ma può chiedere al tribunale la revoca con buone probabilità. La Cassazione (ord. 29 maggio 2025, n. 14358) ha confermato che, nella separazione, la convivenza stabile e continuativa del coniuge beneficiario, o anche un progetto di vita comune con condivisione delle risorse pur senza coabitazione, fa cessare il dovere di assistenza materiale e quindi l'assegno di mantenimento: la solidarietà è ormai assicurata dal nuovo nucleo. Deve però provarlo lei, e con maggiore rigore se i due non vivono sotto lo stesso tetto: residenza, utenze, testimoni, social, eventuale convivenza registrata, se del caso un'investigazione. Il rimedio è il ricorso di modifica delle condizioni (art. 473-bis.29 c.p.c.); la revoca decorre di regola dalla domanda, non dall'inizio della convivenza, e gli assegni già pagati non si restituiscono. Sospendere i pagamenti prima del provvedimento espone all'esecuzione e al reato dell'art. 570-bis c.p. Il mantenimento dei figli, invece, non cambia.
Siamo divorziati e le pago l'assegno divorzile: la convivenza lo azzera?
Solo in parte, salvo che si risposi: con le nuove nozze l'assegno cessa per legge (art. 5, c. 10, L. 898/1970). Per la convivenza le Sezioni Unite (5 novembre 2021, n. 32198) hanno escluso l'automatismo: la convivenza stabile fa venir meno la componente assistenziale dell'assegno, perché l'ex non ha più bisogno di essere mantenuto, ma non quella compensativa, cioè la parte che ripaga i sacrifici fatti durante il matrimonio (carriera abbandonata, lavoro nell'impresa dell'altro) e che l'ex deve provare in concreto; il giudice può quindi ridurre l'assegno, limitarlo nel tempo o azzerarlo se la componente compensativa non c'è. La Cassazione lo ha ribadito nel 2025 (ord. n. 11610). Anche qui serve il ricorso di modifica ex art. 9 L. 898/1970 e la prova della convivenza spetta a chi la invoca. Attenzione all'effetto a catena: se l'assegno viene revocato del tutto, l'ex perde anche la pensione di reversibilità e la quota di TFR, che presuppongono la titolarità dell'assegno.
Il nuovo compagno della mia ex si è trasferito nella casa che era stata assegnata a lei con i figli: posso riaverla?
Può chiederne la revoca, ma non è automatica. L'art. 337-sexies c.c. prevede che il diritto al godimento della casa familiare venga meno se l'assegnatario convive more uxorio o si risposa, ma la Corte costituzionale (sentenza 308/2008) ha stabilito che il giudice deve comunque verificare che la revoca risponda all'interesse dei figli, che resta il criterio prioritario dell'assegnazione: se i figli minori vivono lì e la convivenza non pregiudica la loro stabilità, l'assegnazione può restare, mentre la presenza di un nuovo nucleo economicamente autonomo pesa sulla regolazione dei rapporti economici (canone figurativo, riduzione del mantenimento). Il nuovo compagno non acquista alcun diritto sulla casa. Se la casa è di sua proprietà esclusiva e i figli sono maggiorenni e autonomi, o non ci sono figli, l'assegnazione non ha più ragione e la revoca è dovuta.
Sono io ad avere una nuova compagna e un figlio con lei: posso pagare meno alla ex e ai figli del primo matrimonio?
La nuova convivenza non riduce di per sé l'assegno all'ex coniuge né il mantenimento dei figli: il diritto si misura sui suoi redditi, e i redditi della compagna non contano né a favore né contro. La nascita di un altro figlio è un fatto nuovo che può giustificare una revisione del mantenimento dei figli precedenti, ma solo se incide davvero sulle sue capacità economiche complessive, perché tutti i figli hanno pari diritto e il giudice non ammette che il nuovo nucleo sia finanziato a scapito del vecchio; per l'assegno divorzile, la nuova famiglia può rilevare nel giudizio di adeguatezza dei mezzi ma non lo azzera. La guida sulla nuova famiglia entra nel dettaglio. In ogni caso serve il ricorso di modifica: nessuna riduzione può essere decisa da soli.
Domande collegate
- Io e mia moglie non abbiamo figli e vogliamo separarci d'accordo: possiamo farlo in Comune senza avvocato?
- Ci separiamo in Comune: possiamo mettere nell'accordo che la casa intestata a me passi a mia moglie?
- Io e mio marito vogliamo divorziare d'accordo: l'assegno che ricevo dalla separazione continua automaticamente?
Fonti normative
- Art. 5, commi 6 e 10, L. 898/1970 — Assegno divorzile: criteri e cessazione per nuove nozze
- Art. 9 L. 898/1970 — Revisione dell'assegno e pensione di reversibilità all'ex coniuge
- Art. 12-bis L. 898/1970 — Quota del TFR all'ex coniuge
- Art. 337-sexies c.c. — Assegnazione della casa familiare (revoca per convivenza o nuove nozze)
- Art. 473-bis.29 c.p.c. — Revisione dei provvedimenti
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
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