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GuidaDiritto tributario · Imposte e situazioni particolari

Assegni di mantenimento e tasse: deducibilità, tassazione, una tantum

L'assegno che un coniuge versa all'altro dopo la separazione o il divorzio è deducibile dal reddito di chi lo paga e tassato in capo a chi lo riceve; quello per i figli non è né deducibile né tassato; l'una tantum versata in unica soluzione sta fuori dall'IRPEF per entrambi. Le regole sono semplici ma le condizioni contano: serve un provvedimento del giudice o un accordo omologato, il pagamento deve essere periodico e tracciato, e se l'atto non distingue la quota dei figli si presume metà. Gli atti della separazione e del divorzio, compresi i trasferimenti di case, sono esenti da registro e bollo; la casa assegnata al genitore con i figli è esente da IMU come abitazione principale.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  • Assegno al coniuge: deducibile per chi paga, tassato per chi riceve, purché periodico, tracciato e previsto da un provvedimento o accordo omologato (art. 10 c. 1 lett. c e art. 50 c. 1 lett. i TUIR).
  • Assegno per i figli: né deducibile né tassato (art. 3 c. 3 lett. b); se l'atto non distingue, metà si presume per i figli.
  • Una tantum: fuori dall'IRPEF per entrambi, anche se rateizzata (Corte cost. 383/2001).
  • Atti e trasferimenti nella separazione e nel divorzio: esenti da bollo, registro e ogni altra tassa (art. 19 L. 74/1987, Corte cost. 154/1999, Cass. 3110/2016).
  • Casa assegnata al genitore con i figli: abitazione principale ai fini IMU per l'assegnatario, esente salvo categorie di lusso (L. 160/2019 c. 741 e 743).

L'assegno al coniuge: chi deduce e chi paga le imposte

Art. 10, comma 1, lett. c, TUIR

«[Dal reddito complessivo si deducono] gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.»

Il sistema è simmetrico: ciò che il coniuge obbligato deduce, l'altro dichiara come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50 c. 1 lett. i), nel quadro dei redditi assimilati del 730 o del modello Redditi, con le detrazioni dell'art. 13; non c'è ritenuta, perché l'ex coniuge non è sostituto d'imposta, e le addizionali regionale e comunale sono dovute. Le condizioni della deduzione sono quattro. Periodicità: l'assegno mensile o comunque ricorrente; non le somme una tantum, non i versamenti spontanei oltre il dovuto. Titolo giudiziale: sentenza, decreto di omologa della separazione consensuale, provvedimenti presidenziali e temporanei, ordinanze di modifica; sono equiparati gli accordi di negoziazione assistita e quelli davanti al sindaco, che la legge parifica ai provvedimenti giudiziari. Effettività: la separazione deve essere «legale ed effettiva», e la deduzione segue il criterio di cassa, anno per anno, per gli importi effettivamente pagati; gli arretrati versati in un anno successivo si deducono in quello del pagamento. Prova: bonifici o altri mezzi tracciabili con causale, perché i contanti non sono documentabili e l'Agenzia li contesta. L'importo si deduce solo nella misura in cui «risulta» dal provvedimento: ciò che si paga in più è liberalità. Gli adeguamenti ISTAT previsti dal provvedimento rientrano. L'assegno divorzile e quello di separazione seguono le stesse regole; quello per il coniuge dell'unione civile sciolta anche; nulla è deducibile per il mantenimento del convivente di fatto, salvo gli alimenti giudiziali ex art. 433 c.c. (lett. d).

L'assegno per i figli e le detrazioni

L'assegno per i figli è escluso dalla base imponibile del genitore che lo riceve (art. 3 c. 3 lett. b) e non è deducibile per chi lo paga: il legislatore lo considera una destinazione di reddito già tassato, non un trasferimento. Vale anche per il contributo alle spese straordinarie e per l'assegno al figlio maggiorenne non autosufficiente versato direttamente a lui. Quando il provvedimento fissa un unico importo «per il mantenimento del coniuge e dei figli» senza distinguere, l'art. 3 del DPR 42/1988 stabilisce che si considera destinato ai figli per metà: il coniuge obbligato deduce l'altra metà e il beneficiario la dichiara. Per questo conviene che l'accordo o la sentenza distinguano le due quote in modo esplicito, scegliendo la ripartizione fiscalmente più efficiente con l'aiuto dell'avvocato: un assegno al coniuge più alto e uno ai figli più basso sposta reddito dal genitore con aliquota maggiore a quello con aliquota minore. Le detrazioni per i figli a carico, oggi limitate ai figli tra 21 e 30 anni e ai disabili (per i minori c'è l'assegno unico), spettano in caso di separazione al genitore affidatario in mancanza di accordo e, nell'affidamento condiviso, al 50% ciascuno, salvo accordo per attribuirle per intero al genitore con il reddito più alto (art. 12 c. 1 lett. c TUIR); l'assegno unico è ripartito al 50% tra i genitori separati, salvo accordo o affidamento esclusivo. Le spese detraibili sostenute per i figli (mediche, scolastiche, sportive) si detraggono da chi le ha pagate, nella proporzione documentata.

VoceChi pagaChi riceve
Assegno periodico al coniuge (separazione o divorzio)Deducibile per cassa, nei limiti del provvedimento, se tracciatoReddito assimilato al lavoro dipendente, con detrazione art. 13
Assegno per i figli e spese straordinarieNon deducibileEscluso dal reddito
Assegno unico senza distinzioneDeducibile per metàTassato per metà
Una tantum (anche rateizzata)Non deducibileNon tassata
Rata di mutuo, affitto, utenze pagate per l'ex coniugeDeducibili solo se qualificati come mantenimento dal provvedimento, per la quota riferibile al coniugeTassati in misura corrispondente
Arretrati di assegno al coniugeDeducibili nell'anno del pagamentoTassati nell'anno di incasso
Alimenti giudiziali a parenti (art. 433 c.c.)Deducibili se da provvedimento del giudiceTassati
Spese legali della separazioneNon deducibili—

L'una tantum

L'art. 5 c. 8 della legge sul divorzio consente, su accordo delle parti e se il tribunale la ritiene equa, la corresponsione dell'assegno «in unica soluzione», che chiude per sempre ogni pretesa economica. Fiscalmente l'una tantum non è un assegno periodico: chi la paga non la deduce e chi la riceve non la dichiara. La Corte costituzionale (sent. 383/2001) ha ritenuto legittima la differenza di trattamento rispetto all'assegno periodico, perché le due forme sono diverse per natura e il contribuente sceglie. La regola vale anche quando l'una tantum è pagata a rate, purché l'accordo la qualifichi come liquidazione definitiva e non come assegno periodico con scadenza; l'Agenzia contesta le «una tantum» che nella sostanza sono assegni mensili di durata limitata. Per la separazione, dove l'una tantum non è prevista dalla legge, gli accordi che attribuiscono un capitale in luogo dell'assegno seguono per prassi la stessa sorte, ma con maggiore incertezza. La scelta ha un costo fiscale per chi paga: rinuncia a dedurre per anni. Il calcolo va fatto prima di firmare.

Gli atti della separazione e del divorzio

Art. 19 L. 74/1987

«Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.»

La Corte costituzionale (sent. 154/1999) ha esteso l'esenzione alla separazione; la Cassazione (sent. 3110/2016 e successive) ai trasferimenti immobiliari e mobiliari tra coniugi contenuti negli accordi, letti come «negoziazione globale» della crisi coniugale, anche se eseguiti con atto notarile successivo purché collegato; la giurisprudenza di merito, con l'orientamento favorevole dell'Agenzia nei casi in cui il trasferimento è funzionale alla sistemazione della crisi, la applica anche ai trasferimenti a favore dei figli previsti nell'accordo (tra le ultime, CGT Lazio 1345/2026). L'esenzione copre registro, bollo, ipotecaria e catastale e la tassa d'archivio: il coniuge che riceve la casa in sede di separazione non paga imposte sull'atto. Non copre l'IRPEF: la cessione a titolo oneroso nell'ambito dell'accordo non genera di regola plusvalenza tassabile perché non è una vendita, ma la successiva rivendita entro cinque anni segue le regole ordinarie. Il contributo unificato per il ricorso è dovuto (43 euro per i procedimenti congiunti, 98 per quelli contenziosi). Dal 1° gennaio 2027 l'art. 19 è abrogato e la disposizione confluisce nel testo unico delle imposte di registro (D.Lgs. 123/2025), senza cambiamenti di sostanza.

La casa: IMU, TARI, mutuo

La casa familiare assegnata al genitore con cui i figli convivono è, «ai soli fini dell'applicazione dell'imposta», un diritto di abitazione in capo all'assegnatario: la L. 160/2019 la considera abitazione principale (c. 741 lett. c n. 4) e indica come soggetto passivo il genitore assegnatario (c. 743). Il risultato è che la casa è esente da IMU, salvo le categorie A/1, A/8 e A/9 che scontano l'aliquota agevolata con detrazione di 200 euro, e che il proprietario non assegnatario (l'altro coniuge, o entrambi in comproprietà) non paga l'IMU su quella casa, anche se non vi abita e possiede altrove la propria abitazione principale. La regola presuppone un provvedimento del giudice di assegnazione con figli: la casa lasciata a un coniuge senza figli con un semplice accordo resta soggetta all'IMU del proprietario, salvo che l'assegnatario vi risieda ed è proprietario. TARI e utenze sono a carico di chi occupa. Il mutuo resta del mutuatario: gli interessi passivi si detraggono se l'immobile è abitazione principale del contribuente o dei suoi familiari (e il coniuge separato, fino al divorzio, è ancora familiare; dopo il divorzio la detrazione si perde per il coniuge che non vi abita, salvo che vi abitino i figli, secondo la prassi dell'Agenzia).

Come si imposta la parte fiscale dell'accordo

  1. Distinguere sempre nell'accordo o nelle conclusioni la quota per il coniuge e quella per i figli, e prevedere l'adeguamento ISTAT.
  2. Simulare le due aliquote: spostare reddito dal coniuge con aliquota più alta a quello con aliquota più bassa tramite l'assegno al coniuge conviene a entrambi se il beneficiario ha redditi bassi; conviene meno se lavora e perde detrazioni o bonus legati al reddito.
  3. Valutare l'una tantum con il costo della deduzione perduta e con il vantaggio della certezza; qualificarla espressamente come definitiva.
  4. Qualificare i pagamenti indiretti (mutuo, affitto, utenze) come contributo al mantenimento del coniuge se si vuole dedurli, indicando la quota.
  5. Inserire i trasferimenti immobiliari nell'accordo per l'esenzione, con la descrizione catastale, e prevedere l'atto notarile collegato per la trascrizione se necessario.
  6. Pagare con bonifico con causale «assegno di mantenimento coniuge, mese di»; conservare provvedimento e ricevute per la dichiarazione.
  7. Aggiornare ISEE, assegno unico e detrazioni dopo la separazione: l'assegno percepito entra nell'ISEE del beneficiario, l'assegno unico si divide.

La fiscalità della separazione è un capitolo che gli accordi trascurano e che vale, nel tempo, quanto una mensilità l'anno. Le regole sugli assegni sono nelle pagine sull'assegno di mantenimento, sull'assegno divorzile e sul mantenimento dei figli; l'assegnazione della casa nella pagina sulla casa coniugale.

Domande frequenti

Verso 800 euro al mese all'ex moglie, di cui 500 per i figli: quanto deduco?
Solo i 300 euro mensili per il coniuge, 3.600 euro l'anno, che lei dichiara come reddito assimilato; i 500 per i figli non si deducono e lei non li tassa. Se il provvedimento non avesse distinto le due quote, la legge presume che metà sia per i figli: dedurresti 400 al mese. Serve il pagamento tracciato e il provvedimento o l'accordo omologato.
Abbiamo concordato un'una tantum di 60.000 euro invece dell'assegno: è tassata?
No, né per chi la riceve né per chi la paga, anche se rateizzata: non è un assegno periodico ma una liquidazione definitiva (art. 5 c. 8 L. 898/1970), e la Corte costituzionale (383/2001) ha ritenuto legittima la sua indeducibilità. Se invece è a titolo di mantenimento dei figli, vale la stessa esclusione. Attenzione a chi paga: rinuncia alla deduzione annuale.
Pago la rata del mutuo della casa in cui vive l'ex moglie con i figli: deduco qualcosa?
Solo se il provvedimento qualifica quel pagamento come contributo al mantenimento del coniuge, e solo per la parte riferibile a lei (se la casa è in comproprietà, metà della rata, e se la rata copre anche i figli la quota va ripartita). Se paghi la rata perché sei tu il mutuatario e proprietario, non è mantenimento e non si deduce; resta la detrazione degli interessi passivi se la casa è ancora abitazione principale per te, cosa che dopo l'assegnazione di regola non è.
Chi paga l'IMU sulla casa coniugale assegnata a me con i figli, di proprietà di mio marito?
Nessuno, se non è di categoria A/1, A/8 o A/9: la casa familiare assegnata al genitore affidatario con provvedimento del giudice è abitazione principale ai fini IMU e il soggetto passivo è l'assegnatario (L. 160/2019, c. 741 lett. c n. 4 e c. 743), che gode dell'esenzione. Il proprietario non paga per quella casa; paga per le altre. TARI e utenze restano a chi la occupa.
Il trasferimento della casa all'ex moglie previsto nell'accordo di divorzio paga imposte?
No: gli atti relativi al divorzio e alla separazione sono esenti da bollo, registro e ogni altra tassa (art. 19 L. 74/1987, esteso alla separazione dalla Corte cost. 154/1999), e la Cassazione (3110/2016) include i trasferimenti immobiliari tra coniugi previsti nell'accordo come parte della sistemazione globale della crisi; la giurisprudenza di merito lo estende ai trasferimenti ai figli. Il notaio è comunque necessario per la trascrizione se il trasferimento non è contenuto nel verbale omologato o nella sentenza.

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Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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