Offerta di lancioAvvocati: Pro a vita gratis · Lifetime da 199 €Pro a vita gratis per avvocati 10 postiRichiedi il postoRichiedi

GuidaDiritto tributario · Imposte e situazioni particolari

L'agevolazione prima casa: requisiti e decadenza

Comprare la prima casa costa il 2% di registro invece del 9%, o il 4% di IVA invece del 10%, con le ipocatastali fisse: un risparmio di migliaia di euro che si ottiene con tre dichiarazioni nell'atto e si perde con altrettanta facilità. Le regole sono nella nota II-bis alla tariffa dell'imposta di registro: residenza nel comune entro diciotto mesi, nessuna altra abitazione nello stesso comune, nessuna altra casa comprata con il bonus in tutta Italia salvo venderla entro due anni; e il divieto di rivendere prima di cinque anni senza ricomprare entro un anno. Chi sbaglia paga la differenza, il 30% in più e gli interessi; chi si accorge in tempo può rinunciare senza sanzione.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 9 min

In breve

  • Vantaggio: registro 2% (invece del 9%) sul prezzo-valore con ipocatastali di 50 euro, o IVA 4% (invece del 10%) con imposte fisse di 200 euro; esclusi A/1, A/8, A/9.
  • Tre condizioni dichiarate in atto (nota II-bis): residenza nel comune entro 18 mesi (o lavoro nel comune); nessuna altra casa nel comune, da soli o con il coniuge; nessuna altra casa agevolata in Italia, salvo venderla entro 2 anni (dal 2025).
  • Decadenza: dichiarazioni false, mancata residenza, mancata vendita della preposseduta, vendita o donazione entro 5 anni senza riacquisto entro 1 anno → imposta ordinaria + 30% + interessi, entro 3 anni dall'evento.
  • Rimedi: rinuncia prima della decadenza senza sanzione; forza maggiore solo per eventi imprevedibili; credito d'imposta sul riacquisto (art. 7 L. 448/1998).

Che cosa si risparmia

Chi compra da un privato paga l'imposta di registro del 2% invece del 9%, calcolata sul valore catastale con il prezzo-valore (rendita rivalutata del 5% per 110 invece che per 120), con un minimo di 1.000 euro, e le imposte ipotecaria e catastale fisse di 50 euro ciascuna (art. 10 c. 3 D.Lgs. 23/2011). Chi compra dall'impresa con IVA paga il 4% invece del 10% (o del 22% per gli immobili di lusso), con registro, ipotecaria e catastale fisse di 200 euro ciascuna. Le stesse agevolazioni valgono per le pertinenze, una per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche comprate con atto separato (nota II-bis c. 3), e, nelle successioni e donazioni, per le imposte ipotecaria e catastale (fisse invece del 3% complessivo) se almeno un beneficiario ha i requisiti. Sono escluse le abitazioni di categoria A/1 (signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli), qualunque sia il prezzo. Per un appartamento da 250.000 euro con rendita di 800 euro, la differenza tra il regime ordinario e quello agevolato è di oltre 7.000 euro; per l'acquisto dal costruttore è di 15.000 euro.

I tre requisiti

Nota II-bis, comma 1, all'art. 1 della Tariffa parte I del DPR 131/1986 (estratto)

«Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso [...] devono ricorrere le seguenti condizioni: a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare; c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni [...].»

RequisitoRegolaNote e casi
a) Residenza o lavoro nel comuneResidenza già nel comune, o trasferita entro 18 mesi dall'atto, oppure comune in cui si svolge l'attività lavorativa (anche non retribuita, secondo la prassi); per chi si è trasferito all'estero per lavoro dopo almeno 5 anni in Italia, il comune di nascita o di precedente residenza o lavoro (DL 69/2023, che ha sostituito la vecchia regola per gli emigrati)Conta la residenza anagrafica, con la data della richiesta al comune; la dichiarazione di voler trasferire la residenza va resa nell'atto a pena di decadenza; il personale delle Forze armate e delle forze di polizia è esonerato dal requisito della residenza (art. 66 L. 342/2000)
b) Nessun'altra casa nel comuneNon essere titolare, da soli o in comunione con il coniuge, di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa nel comune dell'acquistoNon rileva la nuda proprietà; non rileva la casa in comproprietà con persone diverse dal coniuge; la casa preposseduta inidonea all'abitazione (inagibile, troppo piccola per la famiglia) non è di ostacolo secondo la Cassazione, salvo che sia stata comprata con il bonus (Cass. 24478/2025)
c) Nessun'altra casa agevolata in ItaliaNon essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà di altra casa comprata con le agevolazioni prima casa, dal 1982 in poiDeroga del c. 4-bis: si può comprare con il bonus anche possedendo una casa agevolata, purché la si venda entro due anni dal nuovo atto (un anno fino al 2024); qui rileva anche la nuda proprietà
Categoria catastaleNon A/1, A/8, A/9Dal 2014 non contano più le caratteristiche «di lusso» del DM 1969 ma solo la categoria
DichiarazioniNell'atto; nelle vendite con IVA anche nel preliminare (c. 2); per le pertinenze anche in atto separato (c. 3)L'omissione della dichiarazione si può rimediare con atto integrativo prima dell'accertamento, secondo la prassi

I coniugi in comunione legale acquistano insieme anche se firma uno solo: il requisito della residenza deve essere soddisfatto da ciascuno per la propria metà, e parte della giurisprudenza considera sufficiente la residenza della famiglia nel comune; la prepossidenza di una casa in comunione nel comune esclude entrambi. Il minore e l'incapace acquistano con il bonus tramite i genitori o il tutore. Chi eredita o riceve in donazione una casa con le imposte ipocatastali fisse non consuma il beneficio ai fini del requisito c), secondo la prassi dell'Agenzia, perché l'agevolazione riguarda solo le imposte ipotecaria e catastale; la casa ereditata nel comune conta però per il requisito b).

La decadenza e le sue cause

Nota II-bis, comma 4, primo periodo

«In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.»

Si decade in quattro casi. La dichiarazione mendace: si è dichiarato di non possedere altre case, o di avere la residenza, e non era vero; l'ufficio recupera la differenza e la sanzione del 30%, entro tre anni dalla registrazione. Il mancato trasferimento della residenza entro i diciotto mesi: la decadenza si verifica alla scadenza, e da lì decorrono i tre anni dell'ufficio (art. 76 c. 2). La mancata vendita della casa agevolata preposseduta entro i due anni dal nuovo acquisto (c. 4-bis): decadenza sul nuovo atto alla scadenza. La vendita o la donazione della casa agevolata prima di cinque anni dall'acquisto (c. 4): la decadenza è evitata se entro un anno dalla vendita si acquista, a qualsiasi titolo (anche in donazione, anche all'estero secondo la giurisprudenza), un altro immobile da adibire a propria abitazione principale, che non deve avere i requisiti del bonus ma deve essere effettivamente abitato; secondo la Cassazione basta anche la costruzione su terreno proprio, purché completata nell'anno. La vendita della sola quota o della nuda proprietà è comunque trasferimento; l'espropriazione e la divisione tra coniugi in sede di separazione non lo sono; la permuta sì, ma con contestuale riacquisto. Le conseguenze: per gli atti con registro, la differenza tra il 9% (calcolato sul valore dichiarato nell'atto, non sul prezzo-valore con il coefficiente 110 ma con quello 120) e il 2%, più il 30% e gli interessi; per gli acquisti con IVA, la differenza tra il 10% e il 4% con sanzione del 30% e interessi (c. 4, secondo periodo). Sulle pertinenze e sugli atti collegati la decadenza segue l'atto principale.

Forza maggiore, rinuncia, credito d'imposta

La giurisprudenza ammette che la forza maggiore impedisca la decadenza per il mancato trasferimento della residenza o il mancato riacquisto, ma la definisce in modo stretto: un evento imprevedibile, esterno, oggettivo e non imputabile, sopravvenuto all'acquisto, che rende impossibile e non solo difficile l'adempimento. Non lo sono il ritardo dei lavori di ristrutturazione, la scoperta di reperti archeologici che li blocca (Cass. 29069/2025), l'inquilino che non lascia l'immobile comprato locato (Cass. 2487/2026), le lungaggini del comune, la crisi economica; lo sono, nei precedenti favorevoli, l'inagibilità sopravvenuta per terremoto o alluvione, la malattia grave documentata, il sequestro dell'immobile, e lo è stata l'emergenza pandemica per i termini sospesi dalla legge (DL 23/2020). Chi capisce di non farcela ha una via d'uscita: la rinuncia. Con un'istanza all'ufficio dell'Agenzia presso cui è registrato l'atto, prima che scadano i diciotto mesi (o prima dell'accertamento, secondo la prassi più recente estesa anche agli altri casi), il contribuente dichiara di rinunciare, paga la differenza d'imposta e gli interessi e non subisce il 30%; dopo la decadenza, invece, la sovrattassa è dovuta e può solo essere ridotta con il ravvedimento operoso. Il credito d'imposta dell'art. 7 L. 448/1998 chiude il sistema: chi ha venduto la casa agevolata e ne compra un'altra entro un anno con il bonus, o chi compra prima e vende la preposseduta entro due anni, ha un credito pari all'imposta di registro o all'IVA pagata sul primo acquisto (nel limite dell'imposta dovuta sul secondo), da usare in diminuzione del registro sul nuovo atto, o dell'IRPEF in dichiarazione, o in compensazione; il credito non dà rimborsi e spetta una sola volta per catena di acquisti. Dal 2027 la disciplina passa nel testo unico delle imposte di registro (D.Lgs. 123/2025), che abroga anche l'art. 7, riproducendone il contenuto.

Come si evita di sbagliare

  1. Prima del rogito: verificare con visura nazionale tutte le case possedute, anche per quote e in nuda proprietà, e chiedersi per ciascuna se fu comprata con il bonus; controllare la categoria dell'immobile da comprare.
  2. Residenza: se non si è già nel comune, chiedere la residenza al comune subito dopo il rogito e conservare la ricevuta; i diciotto mesi decorrono dall'atto e conta la data della richiesta accolta.
  3. Casa preposseduta: metterla in vendita subito; i due anni passano in fretta e la decadenza colpisce il nuovo atto.
  4. Prima di rivendere entro i cinque anni: programmare il riacquisto entro un anno (anche con preliminare, ma serve il rogito nell'anno) e calcolare il credito d'imposta; se non si ricomprerà, valutare di attendere i cinque anni o mettere in conto il 30%.
  5. Se qualcosa va storto: istanza di rinuncia prima della scadenza; raccolta delle prove della forza maggiore; ricorso in 60 giorni contro l'avviso con adesione e rateizzazione.
  6. Separazione e divorzio: i trasferimenti tra coniugi nell'accordo non fanno decadere e sono esenti (tasse e separazione).

L'agevolazione prima casa è la più usata e la più contestata delle agevolazioni fiscali sugli immobili: ogni anno gli uffici notificano decine di migliaia di avvisi per residenze non trasferite e vendite anticipate. La regola d'oro è dichiarare in atto solo ciò che si può mantenere e documentare tutto. Le altre imposte dell'acquisto sono descritte nella pagina sull'imposta di registro; le tappe dell'acquisto nella pagina su comprare casa.

Domande frequenti

Ho comprato la casa a gennaio e non riesco a trasferire la residenza entro 18 mesi: che cosa succede?
Decadi dall'agevolazione: devi la differenza tra l'imposta ordinaria (9%, o IVA 10%) e quella pagata, più il 30% di sovrattassa e gli interessi. Se ti accorgi prima della scadenza dei 18 mesi puoi presentare all'ufficio un'istanza di rinuncia e pagare solo la differenza con il ravvedimento, senza il 30%. La forza maggiore evita la decadenza solo per eventi imprevedibili e non imputabili (la Cassazione l'ha negata per i lavori in ritardo e per l'inquilino che non lascia).
Possiedo già una casa comprata con il bonus: posso usarlo di nuovo?
Sì, a condizione di vendere la casa preposseduta entro due anni dal nuovo acquisto (nota II-bis c. 4-bis, termine raddoppiato dalla L. 207/2024 per gli atti dal 2025); se non la vendi, sul nuovo atto si applicano l'imposta ordinaria, il 30% e gli interessi. Se la vendi entro due anni hai anche il credito d'imposta pari all'imposta pagata sul primo acquisto.
Vendo la prima casa dopo tre anni: perdo il bonus?
Lo perdi se entro un anno dalla vendita non compri un'altra casa da adibire ad abitazione principale (non serve che sia nel comune di residenza né che abbia i requisiti del bonus, ma devi andarci a vivere). Se ricompri entro l'anno conservi il beneficio e ottieni il credito d'imposta sul nuovo atto. La regola vale per vendita e donazione; non per la perdita della casa per espropriazione o per la divisione tra coniugi in sede di separazione.
Mia moglie ha già una casa nel comune, in comunione dei beni: posso comprare io con il bonus?
No, se la casa è in comunione legale: il requisito b) richiede di non essere titolare «esclusivo o in comunione con il coniuge» di altra abitazione nel comune, e in comunione legale l'acquisto del nuovo immobile cade per metà anche su di lei. In separazione dei beni puoi comprare tu con il bonus se non possiedi altre case nel comune; se la casa preposseduta era stata comprata con il bonus da lei, il requisito c) è personale e non ti riguarda, salvo la quota in comunione.
Quanto tempo ha l'Agenzia per contestare la decadenza?
Tre anni dal momento in cui si verifica la causa di decadenza: dalla scadenza dei 18 mesi senza residenza, dalla vendita nei 5 anni senza riacquisto entro l'anno, dalla scadenza dei 2 anni senza vendita della casa preposseduta, o dalla registrazione dell'atto per la dichiarazione mendace originaria. L'avviso di liquidazione si impugna in 60 giorni davanti alla Corte di giustizia tributaria.

Domande collegate

Fai la tua domanda: rispondono gratis gli avvocati iscritti

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme