Offerta di lancioAvvocati: Pro a vita gratis · Lifetime da 199 €Pro a vita gratis per avvocati 10 postiRichiedi il postoRichiedi

GuidaDiritto tributario · Imposte e situazioni particolari

La partita IVA forfettaria: requisiti, decadenza, controlli

Il regime forfettario è la partita IVA più diffusa in Italia: imposta sostitutiva del 15%, o del 5% per i primi cinque anni, niente IVA, niente ritenute, niente scritture contabili. La semplicità ha un prezzo: i requisiti vanno verificati ogni anno, le cause ostative sono più insidiose delle soglie, l'uscita può essere immediata e retroattiva, e l'Agenzia delle entrate controlla proprio i requisiti, con sanzioni maggiorate per chi li dichiara in modo infedele. Questa pagina spiega chi può stare nel regime, quando si esce, come si calcola l'imposta e che cosa succede in caso di accertamento, con le novità della legge di bilancio 2025 e del nuovo testo unico delle imposte sui redditi.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  • Requisiti (c. 54): ricavi o compensi dell'anno prima fino a 85.000 euro; spese per dipendenti e collaboratori fino a 20.000 euro.
  • Cause ostative (c. 57): regimi speciali IVA; non residenti extra UE/SEE; partecipazioni in società di persone e controllo di srl con attività collegata; attività prevalente verso l'ex datore di lavoro; redditi da dipendente oltre 30.000 euro (35.000 nel 2025 e 2026).
  • Imposta (c. 64-65): ricavi per coefficiente ATECO, meno contributi; 15%, o 5% per cinque anni; niente IVA, ritenute, scritture.
  • Uscita (c. 71): dall'anno dopo; subito, con IVA, sopra 100.000 euro incassati.
  • Controlli (c. 74): accertamento in 5 anni, sanzione 70% +10% se i requisiti sono dichiarati in modo infedele; dal 2027 la disciplina è negli artt. 232-243 del nuovo TUIR.

Chi può stare nel regime

Art. 1, comma 54, L. 190/2014

«I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente: a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000; b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio [...], per lavoratori dipendenti e per collaboratori [...].»

Il regime è naturale: chi ha i requisiti lo applica senza opzione, e chi inizia lo comunica nella dichiarazione di inizio attività presumendo di averli (c. 56); chi preferisce l'ordinario deve optare, con vincolo triennale (c. 70). I due requisiti si misurano sull'anno precedente: i ricavi o compensi, secondo il criterio di cassa e ragguagliati ad anno per chi ha iniziato in corso d'anno, sommando le attività con codici ATECO diversi (c. 55), e le spese per lavoro dipendente, accessorio e collaborazioni, compresi gli utili agli associati. Le cause ostative del comma 57 sono il vero campo minato. Sono esclusi chi applica regimi speciali IVA (agricoltura, editoria, agenzie di viaggio, beni usati) o forfettari di reddito; i non residenti, tranne i residenti UE o SEE con almeno il 75% del reddito prodotto in Italia; chi cede prevalentemente fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi; chi partecipa contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, e chi controlla, direttamente o indirettamente, srl o associazioni in partecipazione che svolgono attività riconducibili alla propria, dove il controllo si valuta anche con le partecipazioni dei familiari e la riconducibilità con i codici ATECO e i rapporti economici effettivi; chi lavora prevalentemente per il datore di lavoro attuale o dei due periodi d'imposta precedenti, o per soggetti a lui riconducibili, regola nata contro le false partite IVA, che risparmia chi inizia dopo il praticantato obbligatorio e, dall'art. 17 L. 203/2024, i professionisti iscritti ad albi assunti con un part-time tra il 40 e il 50% da datori con più di 250 dipendenti, con domicilio professionale distinto; infine chi nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (pensioni comprese) oltre 30.000 euro, soglia elevata a 35.000 euro per gli anni 2025 e 2026 dall'art. 1 c. 12 L. 207/2024 nel testo prorogato dalla legge di bilancio 2026, e irrilevante se il rapporto è cessato. Le cause ostative vanno rimosse entro l'anno precedente a quello di applicazione: chi vende la quota a dicembre entra nel regime da gennaio.

L'imposta e l'uscita

VoceRegolaComma
Reddito imponibileRicavi o compensi incassati per il coefficiente di redditività del codice ATECO (allegato 4: 78% professioni, 40% commercio e ristorazione, 86% costruzioni e immobiliari, 62% intermediari del commercio, 67% altre attività), meno i contributi previdenziali obbligatori versati; nessun'altra spesa è deducibile64
Imposta sostitutiva15% su IRPEF, addizionali e IRAP; 5% per l'anno di inizio e i quattro successivi con i tre requisiti di novità (nessuna attività nei tre anni prima, non mera prosecuzione di un lavoro precedente, ricavi dell'attività rilevata sotto soglia)64, 65
IVANiente rivalsa in fattura, niente detrazione, esonero da liquidazioni e dichiarazione; reverse charge e operazioni estere con versamento entro il 16 del mese successivo; rettifica della detrazione all'ingresso e all'uscita58-63
RitenuteNessuna ritenuta d'acconto sui compensi, con dichiarazione al cliente; nessun obbligo di operare ritenute come sostituto salvo su dipendenti e assimilati67, 69
AdempimentiEsonero da registrazione e scritture contabili; conservazione di documenti e fatture; fattura elettronica obbligatoria per tutti dal 1° gennaio 2024; dichiarazione Redditi con il quadro LM e gli obblighi informativi al posto degli ISA59, 69, 73
ContributiArtigiani e commercianti: riduzione del 35% su opzione, con accredito proporzionale; professionisti: gestione separata o cassa di categoria senza sconti77-84
Uscita ordinariaDall'anno successivo a quello in cui viene meno un requisito o si verifica una causa ostativa71
Uscita immediataNell'anno stesso se i ricavi o compensi incassati superano 100.000 euro: IVA dovuta dalle operazioni che comportano il superamento, imposte ordinarie su tutto l'anno71
Passaggi di regimeRicavi già tassati nel forfettario non si ritassano; quelli di competenza ma non incassati si tassano dopo; le spese del periodo forfettario non si deducono dopo; perdite pregresse deducibili66, 68, 72
Rilevanza del redditoIl reddito forfettario conta per deduzioni, detrazioni e benefici, anche non tributari, legati al reddito (ISEE, familiari a carico)75

L'uscita è il momento in cui si sbaglia di più. La regola generale rinvia tutto all'anno successivo: chi nel 2026 supera gli 85.000 euro o assume una collaboratrice oltre i 20.000 euro di spesa, o entra in una società di persone, resta forfettario per il 2026 e passa all'ordinario dal 2027. La regola speciale dei 100.000 euro, introdotta dal 2023, è retroattiva all'anno in corso: la fattura che fa superare la soglia va emessa con IVA, e per le operazioni precedenti l'IVA non è dovuta, ma le imposte sui redditi dell'intero anno si calcolano con le regole ordinarie (costi analitici, IRPEF progressiva, IRAP se c'è organizzazione), con l'obbligo di ricostruire la contabilità a posteriori. Il criterio di cassa consente di governare la soglia con la data degli incassi, non delle fatture, ma l'Agenzia contesta gli artifici evidenti, come i pagamenti trattenuti dal cliente su richiesta. Chi rientra nell'ordinario può tornare al forfettario appena i requisiti si ripresentano, salvo l'opzione triennale esercitata volontariamente. Il 5% per le nuove attività si perde definitivamente se l'attività è la prosecuzione, anche di fatto, di un lavoro precedente: stessi clienti, stessa sede, stessi strumenti; la prosecuzione va valutata in concreto e l'Agenzia guarda soprattutto al passaggio da dipendente a partita IVA presso lo stesso soggetto, che è anche una causa ostativa se prevalente.

I controlli

Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso valgono le regole ordinarie delle imposte dirette, dell'IVA e dell'IRAP (c. 74): avviso di accertamento notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, settimo se omessa (art. 43 DPR 600/1973), preceduto dal contraddittorio preventivo obbligatorio dello Statuto del contribuente, con la possibilità di adesione e di ravvedimento. La riduzione di un anno del termine, che il comma 74 riconosceva ai forfettari che fatturavano in elettronico, è stata soppressa con effetto dal periodo d'imposta 2026 dall'art. 21 D.Lgs. 148/2026, ora che la fattura elettronica è obbligatoria per tutti. L'oggetto tipico del controllo non è il reddito, che è forfettario, ma i requisiti: l'Agenzia incrocia le fatture elettroniche con i ricavi dichiarati, verifica le spese per lavoro, le partecipazioni in società attraverso il registro delle imprese e l'anagrafe tributaria, i redditi da lavoro dipendente dell'anno precedente, la prevalenza dei compensi verso l'ex datore di lavoro, il coefficiente ATECO applicato rispetto all'attività realmente svolta e, per il 5%, la novità dell'attività. Se accerta che il regime non spettava, ricalcola le imposte nei modi ordinari, con l'IVA sulle operazioni e la detrazione di quella sugli acquisti documentati, e applica la sanzione per infedele dichiarazione, che dopo la riforma del 2024 è del 70% della maggiore imposta (art. 1 c. 2 D.Lgs. 471/1997), aumentata del 10% quando i dati sui requisiti sono infedeli e il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato (c. 74); il regime cessa dall'anno successivo a quello in cui l'accertamento diventa definitivo. Chi ha omesso la dichiarazione rischia il 120%. Il c. 75 chiude una scappatoia: il reddito forfettario, pur tassato a parte, conta per tutti i benefici legati al reddito, dalle detrazioni per familiari a carico all'ISEE. Dal 1° gennaio 2027 la disciplina è trasfusa negli artt. 232-243 del nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026), con la stessa sostanza e la nuova numerazione: i requisiti nell'art. 232, le esclusioni nel 233, l'imposta nel 235, la cessazione nel 238, i controlli nel 240.

Come restare in regola

  1. A gennaio: verificare ricavi incassati e spese per lavoro dell'anno chiuso, redditi da dipendente, partecipazioni e clienti prevalenti; decidere il regime dell'anno.
  2. Durante l'anno: monitorare gli incassi verso gli 85.000 e i 100.000 euro; non far superare i 20.000 di spese per collaboratori; non entrare in società di persone né acquisire il controllo di srl collegate.
  3. In fattura: dicitura del regime, niente IVA né ritenuta, bollo da 2 euro sopra 77,47 euro, fattura elettronica.
  4. Dichiarazione: quadro LM con il coefficiente corretto, contributi dedotti, obblighi informativi; conservare la documentazione dei requisiti.
  5. Se arriva un controllo: contraddittorio preventivo, verifica dei termini, adesione o ravvedimento per ridurre le sanzioni; contestare la riconducibilità delle partecipazioni e la prevalenza con i numeri.

Il forfettario premia chi lo tratta come un regime con condizioni, non come un'esenzione: le soglie si controllano con gli incassi, le cause ostative con le partecipazioni e i clienti, e l'Agenzia accerta i requisiti con i dati che già possiede. Le regole dell'accertamento sono nella pagina sull'avviso di accertamento; le sanzioni nella pagina sulle sanzioni tributarie; il confine con il lavoro subordinato nella pagina sulle false partite IVA.

Domande frequenti

Ho superato gli 85.000 euro quest'anno: esco subito dal forfettario?
Dipende da quanto. Se i ricavi o compensi incassati nell'anno restano fino a 100.000 euro, il regime cessa dall'anno successivo e l'anno in corso resta forfettario; se superano 100.000 euro, il regime cessa nell'anno stesso e l'IVA è dovuta dalle operazioni che hanno fatto superare la soglia, con le imposte sui redditi calcolate per tutto l'anno nei modi ordinari (art. 1 c. 71). Conviene monitorare gli incassi da ottobre in poi e, se serve, rinviare le fatture o le riscossioni al gennaio successivo, perché conta il criterio di cassa.
Sono dipendente con 32.000 euro di stipendio: posso aprire la partita IVA forfettaria?
Per il 2025 e il 2026 sì, perché la soglia dei redditi di lavoro dipendente e assimilati dell'anno precedente è stata portata da 30.000 a 35.000 euro (art. 1 c. 12 L. 207/2024, prorogato dalla L. 199/2025); dal 2027, salvo nuove proroghe, torna a 30.000. La soglia non conta se il rapporto di lavoro è cessato. Resta invece la causa ostativa se fatturi prevalentemente al tuo datore di lavoro attuale o degli ultimi due anni, con l'unica eccezione dei professionisti iscritti ad albi assunti part-time al 40-50% da datori con oltre 250 dipendenti (art. 17 L. 203/2024).
Posso avere una quota di srl e restare forfettario?
Sì, se non la controlli, direttamente o indirettamente anche con i familiari, oppure se la srl svolge un'attività non riconducibile alla tua; è ostativo il controllo di una srl con attività economica direttamente o indirettamente riconducibile a quella della partita IVA (art. 1 c. 57 lett. d). La partecipazione a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari è invece sempre ostativa se contemporanea all'attività. La causa ostativa va rimossa entro la fine dell'anno precedente a quello in cui si vuole applicare il regime.
Che cosa controlla l'Agenzia delle entrate e che cosa rischio?
I requisiti e le cause ostative, incrociando fatture elettroniche, redditi da lavoro dipendente, partecipazioni e clienti; il corretto coefficiente ATECO; i ricavi incassati. Se accerta che i requisiti mancavano, ricalcola le imposte nei modi ordinari con IVA, IRPEF e addizionali, applica la sanzione per infedele dichiarazione del 70% dell'imposta, aumentata del 10% se il maggior reddito supera del 10% quello dichiarato (c. 74), e il regime cessa dall'anno successivo all'accertamento definitivo. Il termine è il 31 dicembre del quinto anno dopo la dichiarazione; la riduzione di un anno per chi fatturava in elettronico è stata abolita dal 2026. Il contraddittorio preventivo e l'adesione riducono le sanzioni.
Il 5% per le nuove attività vale anche se prima ero dipendente nello stesso settore?
Solo se la nuova attività non è una mera prosecuzione di quella svolta da dipendente o da autonomo: stessi clienti, stesso luogo, stessi mezzi indicano prosecuzione e fanno perdere il 5%, restando il 15% (art. 1 c. 65). Non conta come prosecuzione il periodo di pratica obbligatoria per le professioni. Servono anche l'assenza di attività nei tre anni precedenti e, se si rileva un'attività altrui, ricavi precedenti sotto la soglia.

Domande collegate

Fai la tua domanda: rispondono gratis gli avvocati iscritti

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme