In breve
- Requisiti (c. 54): ricavi o compensi dell'anno prima fino a 85.000 euro; spese per dipendenti e collaboratori fino a 20.000 euro.
- Cause ostative (c. 57): regimi speciali IVA; non residenti extra UE/SEE; partecipazioni in società di persone e controllo di srl con attività collegata; attività prevalente verso l'ex datore di lavoro; redditi da dipendente oltre 30.000 euro (35.000 nel 2025 e 2026).
- Imposta (c. 64-65): ricavi per coefficiente ATECO, meno contributi; 15%, o 5% per cinque anni; niente IVA, ritenute, scritture.
- Uscita (c. 71): dall'anno dopo; subito, con IVA, sopra 100.000 euro incassati.
- Controlli (c. 74): accertamento in 5 anni, sanzione 70% +10% se i requisiti sono dichiarati in modo infedele; dal 2027 la disciplina è negli artt. 232-243 del nuovo TUIR.
Chi può stare nel regime
«I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente: a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000; b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio [...], per lavoratori dipendenti e per collaboratori [...].»
Il regime è naturale: chi ha i requisiti lo applica senza opzione, e chi inizia lo comunica nella dichiarazione di inizio attività presumendo di averli (c. 56); chi preferisce l'ordinario deve optare, con vincolo triennale (c. 70). I due requisiti si misurano sull'anno precedente: i ricavi o compensi, secondo il criterio di cassa e ragguagliati ad anno per chi ha iniziato in corso d'anno, sommando le attività con codici ATECO diversi (c. 55), e le spese per lavoro dipendente, accessorio e collaborazioni, compresi gli utili agli associati. Le cause ostative del comma 57 sono il vero campo minato. Sono esclusi chi applica regimi speciali IVA (agricoltura, editoria, agenzie di viaggio, beni usati) o forfettari di reddito; i non residenti, tranne i residenti UE o SEE con almeno il 75% del reddito prodotto in Italia; chi cede prevalentemente fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi; chi partecipa contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, e chi controlla, direttamente o indirettamente, srl o associazioni in partecipazione che svolgono attività riconducibili alla propria, dove il controllo si valuta anche con le partecipazioni dei familiari e la riconducibilità con i codici ATECO e i rapporti economici effettivi; chi lavora prevalentemente per il datore di lavoro attuale o dei due periodi d'imposta precedenti, o per soggetti a lui riconducibili, regola nata contro le false partite IVA, che risparmia chi inizia dopo il praticantato obbligatorio e, dall'art. 17 L. 203/2024, i professionisti iscritti ad albi assunti con un part-time tra il 40 e il 50% da datori con più di 250 dipendenti, con domicilio professionale distinto; infine chi nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (pensioni comprese) oltre 30.000 euro, soglia elevata a 35.000 euro per gli anni 2025 e 2026 dall'art. 1 c. 12 L. 207/2024 nel testo prorogato dalla legge di bilancio 2026, e irrilevante se il rapporto è cessato. Le cause ostative vanno rimosse entro l'anno precedente a quello di applicazione: chi vende la quota a dicembre entra nel regime da gennaio.
L'imposta e l'uscita
| Voce | Regola | Comma |
|---|---|---|
| Reddito imponibile | Ricavi o compensi incassati per il coefficiente di redditività del codice ATECO (allegato 4: 78% professioni, 40% commercio e ristorazione, 86% costruzioni e immobiliari, 62% intermediari del commercio, 67% altre attività), meno i contributi previdenziali obbligatori versati; nessun'altra spesa è deducibile | 64 |
| Imposta sostitutiva | 15% su IRPEF, addizionali e IRAP; 5% per l'anno di inizio e i quattro successivi con i tre requisiti di novità (nessuna attività nei tre anni prima, non mera prosecuzione di un lavoro precedente, ricavi dell'attività rilevata sotto soglia) | 64, 65 |
| IVA | Niente rivalsa in fattura, niente detrazione, esonero da liquidazioni e dichiarazione; reverse charge e operazioni estere con versamento entro il 16 del mese successivo; rettifica della detrazione all'ingresso e all'uscita | 58-63 |
| Ritenute | Nessuna ritenuta d'acconto sui compensi, con dichiarazione al cliente; nessun obbligo di operare ritenute come sostituto salvo su dipendenti e assimilati | 67, 69 |
| Adempimenti | Esonero da registrazione e scritture contabili; conservazione di documenti e fatture; fattura elettronica obbligatoria per tutti dal 1° gennaio 2024; dichiarazione Redditi con il quadro LM e gli obblighi informativi al posto degli ISA | 59, 69, 73 |
| Contributi | Artigiani e commercianti: riduzione del 35% su opzione, con accredito proporzionale; professionisti: gestione separata o cassa di categoria senza sconti | 77-84 |
| Uscita ordinaria | Dall'anno successivo a quello in cui viene meno un requisito o si verifica una causa ostativa | 71 |
| Uscita immediata | Nell'anno stesso se i ricavi o compensi incassati superano 100.000 euro: IVA dovuta dalle operazioni che comportano il superamento, imposte ordinarie su tutto l'anno | 71 |
| Passaggi di regime | Ricavi già tassati nel forfettario non si ritassano; quelli di competenza ma non incassati si tassano dopo; le spese del periodo forfettario non si deducono dopo; perdite pregresse deducibili | 66, 68, 72 |
| Rilevanza del reddito | Il reddito forfettario conta per deduzioni, detrazioni e benefici, anche non tributari, legati al reddito (ISEE, familiari a carico) | 75 |
L'uscita è il momento in cui si sbaglia di più. La regola generale rinvia tutto all'anno successivo: chi nel 2026 supera gli 85.000 euro o assume una collaboratrice oltre i 20.000 euro di spesa, o entra in una società di persone, resta forfettario per il 2026 e passa all'ordinario dal 2027. La regola speciale dei 100.000 euro, introdotta dal 2023, è retroattiva all'anno in corso: la fattura che fa superare la soglia va emessa con IVA, e per le operazioni precedenti l'IVA non è dovuta, ma le imposte sui redditi dell'intero anno si calcolano con le regole ordinarie (costi analitici, IRPEF progressiva, IRAP se c'è organizzazione), con l'obbligo di ricostruire la contabilità a posteriori. Il criterio di cassa consente di governare la soglia con la data degli incassi, non delle fatture, ma l'Agenzia contesta gli artifici evidenti, come i pagamenti trattenuti dal cliente su richiesta. Chi rientra nell'ordinario può tornare al forfettario appena i requisiti si ripresentano, salvo l'opzione triennale esercitata volontariamente. Il 5% per le nuove attività si perde definitivamente se l'attività è la prosecuzione, anche di fatto, di un lavoro precedente: stessi clienti, stessa sede, stessi strumenti; la prosecuzione va valutata in concreto e l'Agenzia guarda soprattutto al passaggio da dipendente a partita IVA presso lo stesso soggetto, che è anche una causa ostativa se prevalente.
I controlli
Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso valgono le regole ordinarie delle imposte dirette, dell'IVA e dell'IRAP (c. 74): avviso di accertamento notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, settimo se omessa (art. 43 DPR 600/1973), preceduto dal contraddittorio preventivo obbligatorio dello Statuto del contribuente, con la possibilità di adesione e di ravvedimento. La riduzione di un anno del termine, che il comma 74 riconosceva ai forfettari che fatturavano in elettronico, è stata soppressa con effetto dal periodo d'imposta 2026 dall'art. 21 D.Lgs. 148/2026, ora che la fattura elettronica è obbligatoria per tutti. L'oggetto tipico del controllo non è il reddito, che è forfettario, ma i requisiti: l'Agenzia incrocia le fatture elettroniche con i ricavi dichiarati, verifica le spese per lavoro, le partecipazioni in società attraverso il registro delle imprese e l'anagrafe tributaria, i redditi da lavoro dipendente dell'anno precedente, la prevalenza dei compensi verso l'ex datore di lavoro, il coefficiente ATECO applicato rispetto all'attività realmente svolta e, per il 5%, la novità dell'attività. Se accerta che il regime non spettava, ricalcola le imposte nei modi ordinari, con l'IVA sulle operazioni e la detrazione di quella sugli acquisti documentati, e applica la sanzione per infedele dichiarazione, che dopo la riforma del 2024 è del 70% della maggiore imposta (art. 1 c. 2 D.Lgs. 471/1997), aumentata del 10% quando i dati sui requisiti sono infedeli e il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato (c. 74); il regime cessa dall'anno successivo a quello in cui l'accertamento diventa definitivo. Chi ha omesso la dichiarazione rischia il 120%. Il c. 75 chiude una scappatoia: il reddito forfettario, pur tassato a parte, conta per tutti i benefici legati al reddito, dalle detrazioni per familiari a carico all'ISEE. Dal 1° gennaio 2027 la disciplina è trasfusa negli artt. 232-243 del nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026), con la stessa sostanza e la nuova numerazione: i requisiti nell'art. 232, le esclusioni nel 233, l'imposta nel 235, la cessazione nel 238, i controlli nel 240.
Come restare in regola
- A gennaio: verificare ricavi incassati e spese per lavoro dell'anno chiuso, redditi da dipendente, partecipazioni e clienti prevalenti; decidere il regime dell'anno.
- Durante l'anno: monitorare gli incassi verso gli 85.000 e i 100.000 euro; non far superare i 20.000 di spese per collaboratori; non entrare in società di persone né acquisire il controllo di srl collegate.
- In fattura: dicitura del regime, niente IVA né ritenuta, bollo da 2 euro sopra 77,47 euro, fattura elettronica.
- Dichiarazione: quadro LM con il coefficiente corretto, contributi dedotti, obblighi informativi; conservare la documentazione dei requisiti.
- Se arriva un controllo: contraddittorio preventivo, verifica dei termini, adesione o ravvedimento per ridurre le sanzioni; contestare la riconducibilità delle partecipazioni e la prevalenza con i numeri.
Il forfettario premia chi lo tratta come un regime con condizioni, non come un'esenzione: le soglie si controllano con gli incassi, le cause ostative con le partecipazioni e i clienti, e l'Agenzia accerta i requisiti con i dati che già possiede. Le regole dell'accertamento sono nella pagina sull'avviso di accertamento; le sanzioni nella pagina sulle sanzioni tributarie; il confine con il lavoro subordinato nella pagina sulle false partite IVA.
Domande frequenti
Ho superato gli 85.000 euro quest'anno: esco subito dal forfettario?
Sono dipendente con 32.000 euro di stipendio: posso aprire la partita IVA forfettaria?
Posso avere una quota di srl e restare forfettario?
Che cosa controlla l'Agenzia delle entrate e che cosa rischio?
Il 5% per le nuove attività vale anche se prima ero dipendente nello stesso settore?
Domande collegate
- Mi è arrivata una cartella per una multa di cui non ho mai ricevuto il verbale: posso contestarla?
- Voglio fare ricorso contro un avviso dell'Agenzia delle Entrate: posso farlo da solo, senza un difensore?
- Lavoro all'estero da due anni ma non mi sono mai iscritto all'AIRE: il Fisco mi considera ancora residente in Italia?
Fonti normative
- Art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 — Regime forfetario
- Art. 1, comma 12, L. 207/2024 — Soglia di 35.000 euro per il 2025 e il 2026
- Art. 21 D.Lgs. 148/2026 — Modifica del comma 74 (termine di accertamento)
- Artt. 232-243 D.Lgs. 117/2026 — Regime forfetario nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi (dal 2027)
- Art. 43 DPR 600/1973 — Termine per l'accertamento
- Art. 1 D.Lgs. 471/1997 — Sanzioni per omessa e infedele dichiarazione
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- AccertamentoL'avviso di accertamento: come si legge e che cosa fareContraddittorio preventivo, motivazione e nullità, le tre opzioni nei 60 giorni (acquiescenza, adesione, ricorso), accertamento esecutivo, decadenza 5/7 anni, autotutela obbligatoria, TU dal 2027.
- AccertamentoLe sanzioni tributarie dopo la riforma (D.Lgs. 87/2024)Le sanzioni tributarie dal 1° settembre 2024: omessa dichiarazione 120%, infedele 70%, omesso versamento 25% (12,5% in 90 giorni), fatture 70%, crediti 25% e 70%; cumulo.
- AccertamentoIl ravvedimento operoso: sanzioni ridotte per chi si correggeIl ravvedimento operoso dopo la riforma 2024: sanzioni da 1/10 a 1/4 secondo i tempi, sanzione base 25% (12,5% entro 90 giorni), interessi legali 1,60% nel 2026.
- AccertamentoL'accertamento con adesioneL'accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): istanza entro il termine del ricorso con sospensione di 90 giorni, contraddittorio, sanzioni a un terzo.
- Autonomi, agenti e collaboratoriLe false partite IVA: quando la collaborazione è lavoro subordinatoPartita IVA o co.co.co. che nasconde un dipendente: indici della subordinazione, collaborazioni etero-organizzate (art. 2 D.Lgs. 81/2015), prova.
- AccertamentoIl contraddittorio preventivo obbligatorio (art. 6-bis Statuto)Dal 30 aprile 2024 schema di atto e almeno 60 giorni per le osservazioni prima di ogni atto impugnabile, a pena di annullabilità; atti esclusi, adesione allo schema.