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GuidaDiritto tributario · Accertamento

Il contraddittorio preventivo obbligatorio (art. 6-bis Statuto)

Prima di notificare un accertamento il fisco deve mostrare le carte: uno «schema di atto» con la pretesa e le ragioni, sessanta giorni per rispondere e per vedere il fascicolo, e l'obbligo di motivare perché le osservazioni non sono state accolte. L'atto emesso senza questo passaggio è annullabile, ma il vizio va sollevato nel ricorso, e non tutti gli atti ne hanno diritto: gli avvisi bonari, le cartelle e i controlli automatizzati restano fuori.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Dal 30 aprile 2024 ogni atto impositivo impugnabile è preceduto da uno schema di atto con almeno 60 giorni per osservazioni e accesso al fascicolo; l'atto non può essere emesso prima e deve motivare sulle osservazioni (art. 6-bis L. 212/2000).
  • Esclusi: atti automatizzati, di pronta liquidazione e controllo formale (DM 24/4/2024), cartelle, avvisi bonari, dinieghi di rimborso, pericolo per la riscossione, crediti inesistenti.
  • Violazione = annullabilità, da dedurre nel ricorso a pena di decadenza (art. 7-bis).
  • Adesione entro 30 giorni dallo schema (art. 6 c. 2-bis D.Lgs. 218/1997), oppure entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso con sospensione di 30 giorni; non due volte.
  • Il termine di decadenza dell'ufficio è prorogato al 120° giorno dopo la fine del contraddittorio.

La norma

Art. 6-bis, commi 1, 3 e 4, L. 27 luglio 2000, n. 212 — Principio del contraddittorio

«Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo. […] Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore complessivamente a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni e, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere».

AttoContraddittorio preventivo?Che cosa vale
Avviso di accertamento (imposte dirette, IVA, registro, tributi locali) e atto di recupero di crediti non spettantiSìSchema di atto, 60 giorni, motivazione rafforzata; adesione entro 30 giorni dallo schema
Accertamento dopo verifica con PVCSìIl vecchio termine di 60 giorni dell'art. 12 c. 7 è abrogato e assorbito
Avviso bonario (36-bis, 36-ter, 54-bis), cartella, intimazioneNo (DM 24 aprile 2024)Chiarimenti nei 60 giorni dell'avviso bonario; ricorso contro la cartella
Atto di recupero di crediti inesistentiNo (art. 7-bis c. 1 D.L. 39/2024)Ricorso ordinario
Diniego di rimborsoNo (art. 7-bis c. 2 D.L. 39/2024)Ricorso contro il diniego o il silenzio
Atti con pericolo per la riscossione (motivato)NoContestazione della motivazione sul pericolo nel ricorso
Liquidazioni automatiche (registro, successioni in casi tipizzati, bollo auto, catasto)NoElenco del DM 24 aprile 2024
Atti emessi prima del 30 aprile 2024Regime precedenteContraddittorio solo nei casi allora previsti (IVA, accessi, art. 12 c. 7)

La riforma del 2023 ha generalizzato ciò che prima esisteva a macchia di leopardo: un contraddittorio obbligatorio per i tributi armonizzati per via della giurisprudenza europea, i sessanta giorni dopo il verbale di verifica, l'invito facoltativo all'adesione. Ora la regola è unica e la sanzione è l'annullabilità, temperata da tre cautele: l'elenco degli atti esclusi, l'onere di dedurre il vizio nel ricorso introduttivo (art. 7-bis) e la proroga dei termini di decadenza dell'ufficio, che evita che il contraddittorio faccia scadere il potere di accertare. Per il contribuente lo schema di atto è un'occasione doppia: correggere l'istruttoria prima che diventi accertamento, e precostituire il motivo di ricorso sulla motivazione, perché l'ufficio deve spiegare perché non accoglie le osservazioni. La guida sull'avviso di accertamento descrive la fase successiva; quella sull'accertamento con adesione il confronto negoziale con le sanzioni ridotte; quella sull'avviso bonario gli atti esclusi.

Che cosa fare nei 60 giorni

  1. Leggere lo schema: periodo d'imposta, imposte, ricostruzione dei fatti, prove richiamate, calcolo; verificare la data di comunicazione e il termine assegnato (almeno 60 giorni complessivi).
  2. Chiedere l'accesso al fascicolo per estrarre copia degli atti su cui si fonda la pretesa (verbali, dati di terzi, questionari), che l'ufficio deve consentire nel termine.
  3. Scegliere la strategia: osservazioni scritte documentate (errori, prove, prescrizione, norme e prassi) oppure istanza di adesione entro 30 giorni dallo schema se c'è margine di accordo, sapendo che l'istanza non è ripetibile dopo la notifica; possibile anche l'adesione di comune accordo dopo le osservazioni.
  4. Inviare e conservare la prova (PEC, protocollo); annotare la scadenza del termine di decadenza dell'ufficio come prorogata.
  5. Alla notifica dell'avviso: verificare che sia stato rispettato il termine, che motivi sulle osservazioni e che non contenga elementi nuovi non anticipati; entro 60 giorni ricorso (o entro 15 giorni istanza di adesione con sospensione di 30 giorni); i vizi del contraddittorio vanno nel ricorso introduttivo.

Una cautela sull'uso strategico dello schema. Le osservazioni sono utili quando hanno contenuto: un contribuente che risponde con documenti e argomenti costringe l'ufficio a una motivazione puntuale, e ogni omissione diventa un motivo di annullamento; chi invece tace o risponde genericamente lascia all'ufficio la strada libera e si ritrova a contestare in giudizio, dove le prove nuove sono ammesse ma la partita è più costosa. Il contraddittorio non sospende i termini per gli adempimenti né per il ravvedimento, che resta possibile finché non è notificato l'atto; e non sostituisce l'autotutela, che dopo la notifica dell'avviso è obbligatoria per gli errori manifesti. Per gli aspetti processuali, la guida sul ricorso tributario.

Domande frequenti

Ho ricevuto uno «schema di atto» dall'Agenzia delle entrate con 60 giorni per rispondere: è già un accertamento? Devo fare ricorso?

No, non è un atto impugnabile: è la comunicazione preventiva prevista dall'art. 6-bis dello Statuto, con cui l'ufficio le anticipa la pretesa e le ragioni prima di emettere l'avviso di accertamento. Ha tre strade, da usare entro i sessanta giorni: presentare osservazioni scritte con documenti (errori di fatto, calcoli, elementi non considerati, interpretazioni), chiedendo se serve l'accesso al fascicolo; chiedere entro trenta giorni dalla comunicazione l'accertamento con adesione (art. 6, c. 2-bis, D.Lgs. 218/1997), che sposta il confronto in un contraddittorio orale con le sanzioni ridotte a un terzo in caso di accordo; oppure non rispondere, lasciando che l'ufficio adotti l'atto. L'ufficio non può emettere l'accertamento prima della scadenza del termine e, quando lo emette, deve motivare sulle osservazioni che non accoglie: un avviso che le ignora è annullabile per difetto di motivazione, ma il vizio va fatto valere nel ricorso entro 60 giorni dalla notifica. Attenzione al calendario: se il termine di decadenza dell'ufficio cadeva nei 120 giorni successivi, la comunicazione dello schema lo proroga al centoventesimo giorno dopo la scadenza del termine per le osservazioni.

Mi è arrivato direttamente un avviso di accertamento senza schema: è nullo?

È annullabile, se l'atto rientrava nell'obbligo. L'art. 6-bis impone il contraddittorio «a pena di annullabilità» per tutti gli atti impositivi autonomamente impugnabili emessi dal 30 aprile 2024, e l'art. 7-bis dello Statuto chiarisce che gli atti sono annullabili per violazione delle norme sul procedimento e sulla partecipazione del contribuente: il motivo va dedotto nel ricorso introduttivo, a pena di decadenza, e il giudice non può rilevarlo d'ufficio. Verifichi però le esclusioni: non hanno diritto al contraddittorio gli atti automatizzati e di controllo formale elencati dal decreto del MEF del 24 aprile 2024 (avvisi bonari, cartelle, intimazioni, recuperi da controllo automatizzato, liquidazioni automatiche di registro e successioni, tributi automatici), i dinieghi di rimborso e gli atti motivati da fondato pericolo per la riscossione, oltre agli atti per cui esistono altre forme di interlocuzione; per gli accertamenti da verifica con PVC, il vecchio termine di 60 giorni dell'art. 12, c. 7, è stato abrogato e assorbito dal nuovo contraddittorio. Nel ricorso conviene comunque indicare le osservazioni che avrebbe svolto, per superare ogni obiezione sulla «prova di resistenza».

Che cosa scrivo nelle osservazioni per farle contare?

Cose verificabili. Le osservazioni devono mettere l'ufficio di fronte a fatti e documenti che, se ignorati, rendono l'atto viziato: ricevute di versamenti non considerati, fatture e contratti che giustificano costi o ricavi, dichiarazioni integrative, dati di terzi errati, calcoli sbagliati, prescrizione o decadenza, errori di soggetto o di periodo, incoerenze tra lo schema e gli elementi in possesso dell'ufficio, e sul piano giuridico la norma applicata male, la prassi favorevole (circolari, risposte a interpello), la giurisprudenza. Chieda l'accesso al fascicolo per vedere su quali elementi si fonda la pretesa e conservi la prova dell'invio delle osservazioni nei termini. Eviti di produrre elementi che aggravano la posizione: lo schema è una fotografia dell'istruttoria e l'ufficio può integrarla; e non usi le osservazioni per contestare tutto in blocco senza prove, perché una motivazione sintetica di rigetto sarebbe sufficiente. Se emergono margini di accordo, l'adesione «di comune accordo» resta possibile anche dopo le osservazioni (art. 6, c. 2-ter, D.Lgs. 218/1997).

Il contraddittorio vale anche per il comune (IMU, TARI) e per le cartelle dell'agente della riscossione?

Per gli atti impositivi degli enti locali sì: l'art. 6-bis riguarda tutti gli atti autonomamente impugnabili davanti alla giustizia tributaria che contengono una pretesa impositiva, e quindi anche gli avvisi di accertamento IMU, TARI e degli altri tributi comunali e regionali emessi dal 30 aprile 2024, con le esclusioni del decreto ministeriale per gli atti automatizzati (per esempio le liquidazioni automatiche del bollo auto e gli atti di pronta liquidazione). Le cartelle di pagamento, le intimazioni e gli atti dell'agente della riscossione che non contengono una pretesa impositiva nuova restano fuori, come gli avvisi bonari, perché derivano da controlli automatizzati o riscuotono pretese già definite; per questi valgono i chiarimenti e i rimedi propri. Gli enti locali che notificano accertamenti senza schema espongono l'atto all'annullamento, e la giurisprudenza tributaria di merito ha già cominciato ad applicare la regola; il vizio va sempre dedotto nel ricorso introduttivo.

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Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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