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GuidaDiritto tributario · Accertamento

L'accertamento con adesione

Prima di fare ricorso contro un avviso di accertamento si può provare a trattare: l'istanza di adesione sospende per novanta giorni il termine per il ricorso, apre un contraddittorio con l'ufficio e, se si trova l'accordo, le sanzioni scendono a un terzo del minimo, con la possibilità di pagare in rate trimestrali fino a quattro anni. L'accordo è definitivo e non si impugna; se non si trova, il ricorso resta possibile nei giorni residui. Il vantaggio è certo sulle sanzioni, la trattativa sull'imposta dipende dalla solidità delle contestazioni.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Accordo tra contribuente e ufficio sull'accertamento: sanzioni a un terzo del minimo, imposta trattabile, niente impugnazione dopo (art. 2 D.Lgs. 218/1997).
  • Istanza entro il termine del ricorso: sospende il ricorso per 90 giorni (30 se l'avviso è stato preceduto dal contraddittorio, art. 6); una sola istanza.
  • Invito entro 15 giorni, contraddittorio, atto scritto firmato da entrambi (art. 7).
  • Pagamento entro 20 giorni o in 8 rate trimestrali (16 oltre 50.000 euro); si perfeziona con la prima rata (artt. 8-9).
  • Alternative: adesione al PVC entro 30 giorni con sanzioni a un sesto (art. 5-quater); acquiescenza a un terzo (art. 15); conciliazione; ricorso.

Come funziona e quali termini rispettare

Art. 6, commi 2 e 3, D.Lgs. 218/1997 — Istanza del contribuente

«Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire di cui all'articolo 5 comma 1. L'istanza di adesione è proposta entro il termine di presentazione del ricorso. […] Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell'articolo 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente, salvo quanto previsto dal comma 2-bis, ultimo periodo; […] L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza».

FaseRegolaTermine
Istanza dopo un avviso non preceduto da contraddittorioAl competente ufficio, con recapito; sospende il termine di ricorso e di pagamento IVA per 90 giorni (art. 6 c. 2-3)Entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso
Istanza in caso di contraddittorio preventivo (schema di atto ex art. 6-bis Statuto)Entro 30 giorni dallo schema; oppure nei 15 giorni dopo l'avviso, con sospensione di 30 giorni; l'ufficio valuta solo gli elementi già dedotti nelle osservazioni (art. 6 c. 2-bis; art. 7 c. 1-quater)30 giorni / 15 giorni
Istanza dopo accessi, ispezioni, verificheRichiesta della proposta di accertamento prima dell'avviso (art. 6 c. 1)Prima della notifica dell'avviso
Invito a comparirePeriodi, giorno e luogo, imposte, sanzioni, interessi, motivi (art. 5); anche telefonico o telematicoEntro 15 giorni dall'istanza (art. 6 c. 4)
ContraddittorioUno o più incontri verbalizzati; memorie e documenti; procuratore con procura speciale; scomputo delle perdite (art. 7)Entro i 90 giorni di sospensione
Atto di adesioneScritto, in duplice esemplare, firmato dal contribuente e dal capo dell'ufficio o delegato, con motivazione e liquidazione per tributo (art. 7)—
Pagamento e perfezionamentoIntero importo o prima rata; 8 rate trimestrali, 16 sopra 50.000 euro, interessi legali; quietanza all'ufficio entro 10 giorni; perfezionamento con la prima rata (artt. 8-9)20 giorni dalla firma
Decadenza dalle rateMancato pagamento della prima rata o di una rata entro il termine della successiva: ruolo del residuo con sanzione piena (art. 15-ter DPR 602/1973), salvo lieve inadempimento—

La sospensione di 90 giorni si somma alla sospensione feriale (1-31 agosto) e rinvia anche l'iscrizione provvisoria a ruolo: è il motivo per cui l'istanza viene presentata quasi sempre, anche solo per guadagnare tempo e conoscere le carte dell'ufficio; la giurisprudenza nega però la sospensione quando l'istanza è meramente dilatoria e il contribuente non si presenta. Dopo la riforma del 2024 il contraddittorio preventivo è generalizzato: lo schema di atto contiene anche l'invito all'adesione (art. 1, c. 2-bis), e chi ha già dedotto le sue osservazioni ottiene un'adesione «vincolata» a quegli elementi, con la sospensione ridotta. L'accertamento definito produce effetti anche per l'IVA e per i contributi previdenziali calcolati sul maggior reddito, ma non per gli altri fini extratributari; l'ufficio può ancora accertare per nuovi elementi entro i termini di decadenza nei limiti dell'art. 2, c. 4 (per esempio maggior reddito superiore al 50% e ad almeno 77.468,53 euro).

Sanzioni, alternative e strategia

  1. Sanzioni a un terzo (art. 2 c. 5): del minimo edittale, per le violazioni sui tributi definiti e sul contenuto delle dichiarazioni dello stesso periodo; escluse le sanzioni da liquidazione automatica e quelle per la mancata risposta ai questionari. Con le misure della riforma 2024 (infedele 70%, omessa 120%) l'adesione porta rispettivamente al 23,33% e al 40%.
  2. Adesione al PVC (art. 5-quater): entro 30 giorni dalla consegna del verbale, sull'intero contenuto, anche condizionata alla correzione di errori manifesti; sanzioni ridotte alla metà di quelle dell'adesione (un sesto); atto di definizione dell'ufficio entro 60 giorni; termini di accertamento sospesi.
  3. Acquiescenza (art. 15): pagamento entro il termine del ricorso, rinunciando al ricorso e all'adesione: sanzioni a un terzo senza trattativa sull'imposta; conviene quando l'imposta è corretta e si vuole solo lo sconto.
  4. Conciliazione in giudizio: sanzioni al 40% del minimo in primo grado e al 50% in appello, dopo aver proposto il ricorso (dal 2024 anche su proposta della corte); l'autotutela resta per gli errori evidenti.
  5. Effetti penali: il pagamento integrale a seguito di adesione estingue i reati di omesso versamento e indebita compensazione se avviene prima dell'apertura del dibattimento e, se avviene prima della chiusura del dibattimento di primo grado, riduce fino alla metà la pena per gli altri reati tributari (artt. 13 e 13-bis D.Lgs. 74/2000); il doppio binario resta.

L'adesione conviene quando i rilievi sono in parte fondati o si reggono su presunzioni e stime discutibili (redditometro, studi di settore e ISA, antieconomicità, indagini finanziarie con movimenti da giustificare, valori immobiliari), dove l'ufficio ha margini per ridurre; non conviene quando l'avviso ha vizi che lo fanno annullare (decadenza, motivazione mancante, notifica nulla, omesso contraddittorio) o quando la questione è di puro diritto e la giurisprudenza è favorevole, perché la trattativa non tocca queste ragioni e il tempo speso riduce il margine per preparare il ricorso. Alla trattativa si va con una memoria che ricalcola l'imposta rilievo per rilievo, i documenti che l'ufficio non aveva, i precedenti e una proposta chiara; la firma va data solo con il conteggio delle rate sostenibili, perché la decadenza dalla rateazione restituisce la sanzione piena.

Domande frequenti

Ho ricevuto un avviso di accertamento: entro quando devo chiedere l'adesione e che cosa succede ai termini del ricorso?

Dipende da come è nato l'avviso. Se non è stato preceduto dal contraddittorio preventivo (schema di atto con 60 giorni per le osservazioni, art. 6-bis Statuto), l'istanza si presenta entro il termine per il ricorso, cioè 60 giorni dalla notifica, e sospende quel termine per 90 giorni (art. 6, c. 2 e 3): il ricorso potrà essere depositato nei giorni residui dopo la sospensione, alla quale si somma quella feriale di agosto. Se invece l'avviso è stato preceduto dallo schema di atto, l'istanza andava fatta entro 30 giorni dallo schema, oppure può essere fatta nei 15 giorni dopo la notifica dell'avviso, con una sospensione di soli 30 giorni (c. 2-bis); e in questo caso l'ufficio valuta solo gli elementi già dedotti nelle osservazioni. L'istanza si presenta una sola volta; presentare il ricorso equivale a rinunciarvi.

Quanto si risparmia con l'adesione?

Sulle sanzioni il risparmio è fisso: si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge (art. 2, c. 5); per un'infedele dichiarazione, sanzionata dopo la riforma del 2024 con il 70% dell'imposta, la sanzione in adesione scende a circa il 23%. Sull'imposta il risultato dipende dalla trattativa: l'ufficio può ridurre l'imponibile dove i rilievi si fondano su presunzioni, stime o ricostruzioni contestabili, non dove l'imposta deriva da un errore di diritto netto o da un'omissione documentata. Si aggiungono gli interessi e la possibilità di pagare in 8 rate trimestrali (16 sopra 50.000 euro). L'adesione al PVC entro 30 giorni dalla consegna, accettando tutto il verbale, porta le sanzioni a un sesto (art. 5-quater); l'acquiescenza, cioè pagare l'avviso senza ricorso né adesione, dà un terzo come l'adesione ma senza trattativa sull'imposta (art. 15).

Ho firmato l'atto di adesione ma ho cambiato idea: posso ancora fare ricorso?

Finché non paga, sì. La definizione si perfeziona solo con il versamento dell'intero importo o della prima rata entro 20 giorni dalla firma (art. 9): senza pagamento l'atto di adesione non produce effetti, l'avviso di accertamento resta efficace e il ricorso è ancora possibile se il termine, sospeso di 90 giorni, non è scaduto. Dopo il pagamento, invece, l'accertamento definito «non è soggetto ad impugnazione» e non è modificabile dall'ufficio (art. 2, c. 3), salvo nuovi elementi che consentono un ulteriore accertamento nei limiti dell'art. 2, c. 4. Attenzione alle rate: il mancato pagamento di una rata entro il termine della successiva fa decadere dalla rateazione, con l'iscrizione a ruolo del residuo e la sanzione piena (art. 15-ter DPR 602/1973), salvo il lieve inadempimento.

L'adesione chiude anche il procedimento penale per dichiarazione infedele?

Non da sola. Il pagamento integrale del debito tributario, comprese sanzioni e interessi, a seguito di adesione (o di conciliazione, acquiescenza, ravvedimento) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento estingue i reati di omesso versamento e di indebita compensazione non fraudolenta (art. 13, c. 1, D.Lgs. 74/2000) e, per le dichiarazioni fraudolente, infedele e omessa, opera solo se il ravvedimento o la presentazione avvengono prima di conoscere accessi, ispezioni o l'avvio del procedimento (c. 2); negli altri casi il pagamento integrale prima della chiusura del dibattimento di primo grado è circostanza attenuante fino alla metà, con esclusione delle pene accessorie, e la rateazione in corso sospende il processo (art. 13-bis). L'adesione non vincola il giudice penale sull'accertamento del fatto, ma la definizione e il pagamento pesano molto nella valutazione.

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Fonti normative

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