Offerta di lancioAvvocati: Pro a vita gratis · Lifetime da 199 €Pro a vita gratis per avvocati 10 postiRichiedi il postoRichiedi

ProceduraDiritto tributario · Il processo tributario

La fine del reclamo-mediazione (dal 2024) e la conciliazione

Per quindici anni le liti fiscali fino a 50.000 euro passavano da un reclamo obbligatorio all'ufficio; il D.Lgs. 220/2023 lo ha abrogato dal 4 gennaio 2024. Oggi il ricorso va direttamente alla Corte di giustizia tributaria e l'accordo si cerca dentro il processo, con la conciliazione: sanzioni ridotte al 40% in primo grado, al 50% in appello, al 60% in Cassazione, e una proposta che può venire anche dal giudice.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Abrogato: il reclamo-mediazione obbligatorio per le liti fino a 50.000 euro (art. 17-bis D.Lgs. 546/1992) non si applica più ai ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 (art. 2, c. 3, D.Lgs. 220/2023); con esso è sparita la maggiorazione del 50% delle spese per chi rifiutava la mediazione (art. 15, c. 2-septies).
  • Prima del ricorso restano: il contraddittorio preventivo, l'accertamento con adesione (sanzioni a un terzo, termini sospesi per 90 giorni), l'autotutela, l'acquiescenza.
  • Dentro il processo: conciliazione fuori udienza con istanza congiunta (art. 48), in udienza su istanza di una parte entro il termine per le memorie (48-bis), o su proposta del giudice (48-bis.1), in ogni grado compresa la Cassazione.
  • Sconto: sanzioni al 40% del minimo in primo grado, 50% in appello, 60% in Cassazione (48-ter); pagamento entro 20 giorni, anche a rate.
  • Rischio: chi rifiuta senza giustificato motivo una proposta (della parte o del giudice) e poi ottiene meno paga le spese maggiorate del 50% (art. 15, c. 2-octies).

Che cos'era il reclamo-mediazione e perché non c'è più

Art. 2, comma 3, D.Lgs. 220/2023 — Abrogazioni

«A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) il comma 2-septies dell'articolo 15 e l'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; b) il comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119».

Dal 2012 al 2023 chi voleva impugnare un atto di valore fino a 20.000 euro, poi 50.000, doveva notificare un ricorso che valeva anche come reclamo: per novanta giorni l'ufficio poteva accoglierlo, formulare una proposta di mediazione (con sanzioni al 35% del minimo) o non rispondere, e solo dopo si poteva depositare il ricorso in Commissione. Il filtro chiudeva molte liti minori ma allungava i tempi, era gestito dallo stesso ente che aveva emesso l'atto e produceva un contenzioso parallelo sulla procedibilità. La riforma della giustizia tributaria (L. 130/2022) e la delega fiscale (L. 111/2023) hanno preferito spostare la composizione della lite dentro il processo, davanti a un giudice ormai professionale, e il D.Lgs. 220/2023 ha abrogato l'art. 17-bis con effetto dall'entrata in vigore del decreto, il 4 gennaio 2024: i ricorsi notificati da quel giorno si depositano direttamente, entro trenta giorni dalla notifica, mentre le mediazioni pendenti su ricorsi anteriori sono state completate con le vecchie regole.

La fine del reclamo non ha lasciato un vuoto prima del giudizio. L'accertamento con adesione resta lo strumento principale per trattare con l'ufficio (sanzioni ridotte a un terzo del minimo, sospensione dei termini di ricorso per novanta giorni); l'acquiescenza entro i termini del ricorso riduce anch'essa le sanzioni a un terzo; l'autotutela, oggi obbligatoria nei casi dell'art. 10-quater dello Statuto e con rifiuto impugnabile, permette di far correggere gli errori evidenti; e il contraddittorio preventivo generalizzato dal 2024 anticipa il confronto a prima dell'atto. Per il contribuente la novità pratica è che, se queste strade falliscono, non c'è più un'attesa di novanta giorni: il ricorso va depositato subito e l'accordo si cerca in corso di causa.

La conciliazione: tre porte

Art. 48-ter, comma 1, D.Lgs. 546/1992 — Definizione e pagamento delle somme dovute

«Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione».

FormaCome si attivaCome si perfezionaNorma
Fuori udienzaaccordo raggiunto dalle parti in pendenza del giudizio; istanza congiunta firmata dalle parti o dai difensori, per la definizione totale o parzialecon la sottoscrizione dell'accordo, che indica somme, termini e modalità di pagamento; la corte dichiara cessata la materia del contendere con sentenza (o ordinanza, se parziale) o con decreto del presidente se l'udienza non è fissataart. 48
In udienzaistanza di una parte entro il termine per le memorie (10 giorni liberi prima dell'udienza, art. 32, c. 2); la corte invita le parti a conciliare e può rinviarecon il processo verbale, titolo per la riscossione e per i rimborsi; sentenza di estinzioneart. 48-bis
Proposta dal giudicela corte formula una proposta «avuto riguardo all'oggetto del giudizio e ai precedenti giurisprudenziali», in udienza o fuori; rinvio a una nuova udienza se una parte lo chiedecon il processo verbale; se l'accordo non si perfeziona si tratta la causa nella stessa udienza; la proposta non è motivo di ricusazioneart. 48-bis.1
In Cassazionele stesse forme, «in quanto compatibili», anche per le controversie pendenti davanti alla Corte di cassazionesanzioni al 60% del minimoart. 48, c. 4-bis; 48-ter, c. 1

La conciliazione può riguardare qualsiasi controversia tributaria, senza limiti di valore, e può essere parziale: si definisce una parte della pretesa e si continua a litigare sul resto. L'accordo o il verbale sono titolo esecutivo per entrambe le direzioni, quindi anche per le somme che l'ente deve restituire al contribuente. Le spese si intendono compensate salvo diverso accordo (art. 15, c. 2-octies, secondo periodo). Dal 2024 il giudice ha un ruolo attivo: la proposta della corte, che prima era limitata alle liti soggette a reclamo, vale per tutte le cause, e il suo rifiuto ingiustificato costa il 50% in più di spese a chi poi ottiene meno di quanto gli era stato offerto.

Il pagamento e la decadenza

  1. Entro 20 giorni dalla firma dell'accordo o dalla redazione del verbale si versano le somme dovute o la prima rata (art. 48-ter, c. 2); la conciliazione è già perfezionata con la firma, quindi il mancato pagamento non la fa venire meno ma apre la riscossione.
  2. Rate: si applicano le regole dell'adesione (art. 8 D.Lgs. 218/1997): fino a otto rate trimestrali, sedici se l'importo supera 50.000 euro, con interessi legali.
  3. Decadenza: se una rata, compresa la prima, non è pagata entro il termine della rata successiva, l'ufficio iscrive a ruolo il residuo di imposta, interessi e sanzioni, più la sanzione per omesso versamento dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997 aumentata della metà sul residuo dell'imposta (c. 3).
  4. Compensazione: il pagamento può avvenire con F24 e con crediti compensabili, secondo le regole ordinarie; l'ufficio rilascia la quietanza e il giudizio si estingue.
  5. Effetti sui coobbligati: la conciliazione definisce la lite solo per chi la firma; gli altri coobbligati restano nella loro posizione processuale, salvo adesione.

Quando conviene conciliare

La conciliazione è utile quando il ricorso ha ragioni serie ma non certe, quando l'ufficio ha già rettificato in parte la pretesa in adesione senza arrivare a un accordo, o quando il contribuente vuole chiudere con un risparmio sulle sanzioni (dal 40% al 60% del minimo, contro l'intero in caso di soccombenza) senza attendere tre gradi di giudizio. Conviene meno quando il vizio è formale e assorbente (notifica nulla, decadenza dell'ufficio, motivazione mancante), perché in quel caso la sentenza annulla l'atto per intero, o quando la questione è di puro diritto con precedenti favorevoli: proprio i «precedenti giurisprudenziali» che il giudice deve considerare nel formulare la sua proposta. In ogni caso la proposta va valutata con attenzione, perché la maggiorazione del 50% delle spese vale anche per il contribuente che rifiuta e poi vince meno di quanto gli era stato offerto.

Per le liti già pendenti il legislatore ha talvolta previsto definizioni agevolate a percentuali fisse del valore, alternative alla conciliazione; per le regole del giudizio, i termini e i costi, la guida al ricorso tributario; per la misura delle sanzioni dopo la riforma del 2024, la pagina sulle sanzioni tributarie.

Domande frequenti

Ho un avviso sotto i 50.000 euro: devo ancora presentare il reclamo prima del ricorso?
No. Per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 l'art. 17-bis è abrogato (art. 2, c. 3, D.Lgs. 220/2023): il ricorso si notifica all'ente entro 60 giorni e si deposita entro i 30 successivi, senza attendere i 90 giorni della mediazione. Le mediazioni avviate con ricorsi notificati prima di quella data sono proseguite con le vecchie regole. Prima del ricorso restano disponibili l'accertamento con adesione, che sospende i termini per 90 giorni, l'istanza di autotutela e l'acquiescenza.
Quanto si risparmia con la conciliazione?
Le sanzioni scendono al 40% del minimo di legge se la conciliazione si perfeziona in primo grado, al 50% in appello e al 60% in Cassazione (art. 48-ter, c. 1); l'imposta e gli interessi si trattano nell'accordo, che può ridurre la pretesa. Per confronto, l'adesione prima del ricorso dà sanzioni a un terzo del minimo e l'acquiescenza a un terzo: la conciliazione conviene quando la lite ha un esito incerto o quando la pretesa è in parte fondata e l'ufficio è disposto a ridurla.
Come e quando si paga?
Le somme, o la prima rata, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo o dalla redazione del verbale; le rate seguono le regole dell'accertamento con adesione (fino a 8 rate trimestrali, 16 sopra i 50.000 euro). Se si salta una rata e non si paga entro la scadenza della successiva, l'ufficio iscrive a ruolo il residuo con la sanzione per omesso versamento aumentata della metà (art. 48-ter, c. 3). L'accordo è titolo esecutivo anche per i rimborsi dovuti al contribuente.
Il giudice può proporre lui una conciliazione?
Sì: la Corte di giustizia tributaria, «ove possibile», può formulare alle parti una proposta conciliativa tenendo conto dell'oggetto del giudizio e dei precedenti giurisprudenziali, in udienza o fuori (art. 48-bis.1); la proposta non è motivo di ricusazione. Chi la rifiuta senza giustificato motivo e poi ottiene meno di quanto proposto paga le spese del giudizio maggiorate del 50% (art. 15, c. 2-octies), regola che vale anche per le proposte dell'altra parte.

Domande collegate

Fai la tua domanda: rispondono gratis gli avvocati iscritti

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme