In breve
- Abrogato: il reclamo-mediazione obbligatorio per le liti fino a 50.000 euro (art. 17-bis D.Lgs. 546/1992) non si applica più ai ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 (art. 2, c. 3, D.Lgs. 220/2023); con esso è sparita la maggiorazione del 50% delle spese per chi rifiutava la mediazione (art. 15, c. 2-septies).
- Prima del ricorso restano: il contraddittorio preventivo, l'accertamento con adesione (sanzioni a un terzo, termini sospesi per 90 giorni), l'autotutela, l'acquiescenza.
- Dentro il processo: conciliazione fuori udienza con istanza congiunta (art. 48), in udienza su istanza di una parte entro il termine per le memorie (48-bis), o su proposta del giudice (48-bis.1), in ogni grado compresa la Cassazione.
- Sconto: sanzioni al 40% del minimo in primo grado, 50% in appello, 60% in Cassazione (48-ter); pagamento entro 20 giorni, anche a rate.
- Rischio: chi rifiuta senza giustificato motivo una proposta (della parte o del giudice) e poi ottiene meno paga le spese maggiorate del 50% (art. 15, c. 2-octies).
Che cos'era il reclamo-mediazione e perché non c'è più
«A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) il comma 2-septies dell'articolo 15 e l'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; b) il comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119».
Dal 2012 al 2023 chi voleva impugnare un atto di valore fino a 20.000 euro, poi 50.000, doveva notificare un ricorso che valeva anche come reclamo: per novanta giorni l'ufficio poteva accoglierlo, formulare una proposta di mediazione (con sanzioni al 35% del minimo) o non rispondere, e solo dopo si poteva depositare il ricorso in Commissione. Il filtro chiudeva molte liti minori ma allungava i tempi, era gestito dallo stesso ente che aveva emesso l'atto e produceva un contenzioso parallelo sulla procedibilità. La riforma della giustizia tributaria (L. 130/2022) e la delega fiscale (L. 111/2023) hanno preferito spostare la composizione della lite dentro il processo, davanti a un giudice ormai professionale, e il D.Lgs. 220/2023 ha abrogato l'art. 17-bis con effetto dall'entrata in vigore del decreto, il 4 gennaio 2024: i ricorsi notificati da quel giorno si depositano direttamente, entro trenta giorni dalla notifica, mentre le mediazioni pendenti su ricorsi anteriori sono state completate con le vecchie regole.
La fine del reclamo non ha lasciato un vuoto prima del giudizio. L'accertamento con adesione resta lo strumento principale per trattare con l'ufficio (sanzioni ridotte a un terzo del minimo, sospensione dei termini di ricorso per novanta giorni); l'acquiescenza entro i termini del ricorso riduce anch'essa le sanzioni a un terzo; l'autotutela, oggi obbligatoria nei casi dell'art. 10-quater dello Statuto e con rifiuto impugnabile, permette di far correggere gli errori evidenti; e il contraddittorio preventivo generalizzato dal 2024 anticipa il confronto a prima dell'atto. Per il contribuente la novità pratica è che, se queste strade falliscono, non c'è più un'attesa di novanta giorni: il ricorso va depositato subito e l'accordo si cerca in corso di causa.
La conciliazione: tre porte
«Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione».
| Forma | Come si attiva | Come si perfeziona | Norma |
|---|---|---|---|
| Fuori udienza | accordo raggiunto dalle parti in pendenza del giudizio; istanza congiunta firmata dalle parti o dai difensori, per la definizione totale o parziale | con la sottoscrizione dell'accordo, che indica somme, termini e modalità di pagamento; la corte dichiara cessata la materia del contendere con sentenza (o ordinanza, se parziale) o con decreto del presidente se l'udienza non è fissata | art. 48 |
| In udienza | istanza di una parte entro il termine per le memorie (10 giorni liberi prima dell'udienza, art. 32, c. 2); la corte invita le parti a conciliare e può rinviare | con il processo verbale, titolo per la riscossione e per i rimborsi; sentenza di estinzione | art. 48-bis |
| Proposta dal giudice | la corte formula una proposta «avuto riguardo all'oggetto del giudizio e ai precedenti giurisprudenziali», in udienza o fuori; rinvio a una nuova udienza se una parte lo chiede | con il processo verbale; se l'accordo non si perfeziona si tratta la causa nella stessa udienza; la proposta non è motivo di ricusazione | art. 48-bis.1 |
| In Cassazione | le stesse forme, «in quanto compatibili», anche per le controversie pendenti davanti alla Corte di cassazione | sanzioni al 60% del minimo | art. 48, c. 4-bis; 48-ter, c. 1 |
La conciliazione può riguardare qualsiasi controversia tributaria, senza limiti di valore, e può essere parziale: si definisce una parte della pretesa e si continua a litigare sul resto. L'accordo o il verbale sono titolo esecutivo per entrambe le direzioni, quindi anche per le somme che l'ente deve restituire al contribuente. Le spese si intendono compensate salvo diverso accordo (art. 15, c. 2-octies, secondo periodo). Dal 2024 il giudice ha un ruolo attivo: la proposta della corte, che prima era limitata alle liti soggette a reclamo, vale per tutte le cause, e il suo rifiuto ingiustificato costa il 50% in più di spese a chi poi ottiene meno di quanto gli era stato offerto.
Il pagamento e la decadenza
- Entro 20 giorni dalla firma dell'accordo o dalla redazione del verbale si versano le somme dovute o la prima rata (art. 48-ter, c. 2); la conciliazione è già perfezionata con la firma, quindi il mancato pagamento non la fa venire meno ma apre la riscossione.
- Rate: si applicano le regole dell'adesione (art. 8 D.Lgs. 218/1997): fino a otto rate trimestrali, sedici se l'importo supera 50.000 euro, con interessi legali.
- Decadenza: se una rata, compresa la prima, non è pagata entro il termine della rata successiva, l'ufficio iscrive a ruolo il residuo di imposta, interessi e sanzioni, più la sanzione per omesso versamento dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997 aumentata della metà sul residuo dell'imposta (c. 3).
- Compensazione: il pagamento può avvenire con F24 e con crediti compensabili, secondo le regole ordinarie; l'ufficio rilascia la quietanza e il giudizio si estingue.
- Effetti sui coobbligati: la conciliazione definisce la lite solo per chi la firma; gli altri coobbligati restano nella loro posizione processuale, salvo adesione.
Quando conviene conciliare
La conciliazione è utile quando il ricorso ha ragioni serie ma non certe, quando l'ufficio ha già rettificato in parte la pretesa in adesione senza arrivare a un accordo, o quando il contribuente vuole chiudere con un risparmio sulle sanzioni (dal 40% al 60% del minimo, contro l'intero in caso di soccombenza) senza attendere tre gradi di giudizio. Conviene meno quando il vizio è formale e assorbente (notifica nulla, decadenza dell'ufficio, motivazione mancante), perché in quel caso la sentenza annulla l'atto per intero, o quando la questione è di puro diritto con precedenti favorevoli: proprio i «precedenti giurisprudenziali» che il giudice deve considerare nel formulare la sua proposta. In ogni caso la proposta va valutata con attenzione, perché la maggiorazione del 50% delle spese vale anche per il contribuente che rifiuta e poi vince meno di quanto gli era stato offerto.
Per le liti già pendenti il legislatore ha talvolta previsto definizioni agevolate a percentuali fisse del valore, alternative alla conciliazione; per le regole del giudizio, i termini e i costi, la guida al ricorso tributario; per la misura delle sanzioni dopo la riforma del 2024, la pagina sulle sanzioni tributarie.
Domande frequenti
Ho un avviso sotto i 50.000 euro: devo ancora presentare il reclamo prima del ricorso?
Quanto si risparmia con la conciliazione?
Come e quando si paga?
Il giudice può proporre lui una conciliazione?
Domande collegate
- Torno a vivere in Italia a settembre dopo anni all'estero: pagherò le tasse qui su tutto l'anno?
- Voglio fare ricorso contro un avviso dell'Agenzia delle Entrate: posso farlo da solo, senza un difensore?
- Mi è arrivato un accertamento su redditi di molti anni fa, anche se avevo presentato la dichiarazione: il Fisco è ancora in tempo?
Fonti normative
- Art. 17-bis D.Lgs. 546/1992 — Reclamo e mediazione (abrogato)
- Art. 2 D.Lgs. 220/2023 — Disposizioni di coordinamento e abrogazioni
- Art. 48 D.Lgs. 546/1992 — Conciliazione fuori udienza
- Art. 48-bis D.Lgs. 546/1992 — Conciliazione in udienza
- Art. 48-bis.1 D.Lgs. 546/1992 — Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria
- Art. 48-ter D.Lgs. 546/1992 — Definizione e pagamento delle somme dovute
- Art. 15 D.Lgs. 546/1992 — Spese del giudizio (comma 2-octies)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
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- AccertamentoL'accertamento con adesioneL'accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): istanza entro il termine del ricorso con sospensione di 90 giorni, contraddittorio, sanzioni a un terzo.
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- AccertamentoLe sanzioni tributarie dopo la riforma (D.Lgs. 87/2024)Le sanzioni tributarie dal 1° settembre 2024: omessa dichiarazione 120%, infedele 70%, omesso versamento 25% (12,5% in 90 giorni), fatture 70%, crediti 25% e 70%; cumulo.
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