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GuidaDiritto tributario · Accertamento

Le sanzioni tributarie dopo la riforma (D.Lgs. 87/2024)

Dal 1° settembre 2024 le sanzioni fiscali sono più basse e più proporzionate: l'infedele dichiarazione costa il 70% dell'imposta invece del 90-180%, l'omesso versamento il 25% invece del 30%, e il giudice e l'ufficio devono ridurle fino a un quarto quando sono sproporzionate. Restano le vie per abbatterle ancora: ravvedimento, adesione, definizione a un terzo, cumulo giuridico. Per le violazioni fino al 31 agosto 2024 valgono le vecchie misure, senza retroattività della riforma.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Dal 1° settembre 2024 (D.Lgs. 87/2024, senza retroattività): omessa dichiarazione 120% (75% se presentata prima dei controlli), infedele 70% (50% con integrativa spontanea), omesso versamento 25% (12,5% entro 90 giorni), fatture e corrispettivi 70%, crediti non spettanti 25%, inesistenti 70%.
  • Proporzionalità: riduzione fino a un quarto se sproporzionata, aumento fino alla metà se grave (art. 7 D.Lgs. 472/1997); recidiva fino al doppio.
  • Cumulo giuridico per più violazioni (art. 12): sanzione più grave +¼ fino al doppio, anche in adesione e conciliazione; non per i versamenti.
  • Non punibilità per incertezza normativa, errore incolpevole, forza maggiore, violazioni formali (art. 6).
  • Riduzioni: ravvedimento 1/10-1/4, adesione e acquiescenza 1/3, PVC 1/6, definizione dell'atto 1/3, conciliazione 40-50%.

Le misure prima e dopo la riforma

Art. 7, commi 1 e 4, D.Lgs. 472/1997 — Criteri di determinazione della sanzione

«La determinazione della sanzione è effettuata in ragione del principio di proporzionalità di cui all'articolo 3, comma 3-bis. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali. […] Se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile. Se concorrono circostanze di particolare gravità della violazione o ricorrono altre circostanze valutate ai sensi del comma 1, la sanzione prevista in misura fissa, proporzionale o variabile può essere aumentata fino alla metà».

ViolazioneFino al 31/8/2024Dal 1/9/2024Norma
Omessa dichiarazione (redditi, IRAP, IVA)120-240% delle imposte, min. 250 euro120%, min. 250 euro; 75% se presentata oltre 90 giorni ma entro i termini di accertamento e prima dei controlli; 250-1.000 euro se non sono dovute imposteArtt. 1 e 5 D.Lgs. 471/1997
Dichiarazione infedele90-180% della maggiore imposta70%, min. 150 euro; 50% con integrativa prima dei controlli; dalla metà al doppio se fraudolenta; ridotta di un terzo se la maggiore imposta è sotto il 3% e 30.000 euroArtt. 1 c. 2-4 e 5 c. 4
Omesso o tardivo versamento30%; 15% entro 90 giorni25%; 12,5% entro 90 giorni; 1/15 al giorno entro 15 giorniArt. 13 c. 1
Crediti non spettanti in compensazione30%25%Art. 13 c. 4-bis
Crediti inesistenti in compensazione100-200%70%; dalla metà al doppio con documenti falsi o artificiArt. 13 c. 5 e 5-bis
Fatture non emesse, corrispettivi non registrati o non trasmessi90-180% dell'imposta70% dell'imposta; 250-2.000 euro se non incide sulla liquidazione; 5% dei corrispettivi per operazioni esenti o non imponibiliArt. 6 c. 1-2-bis
Dichiarazione tardiva entro 30 giorni; violazioni formali—Sanzione a un terzo (art. 7 c. 4-bis); non punibili le violazioni senza concreto pregiudizio ai controlli (art. 6 c. 5-bis)D.Lgs. 472/1997

La riforma del 2024 ha allineato le sanzioni italiane alla proporzionalità richiesta dalla Corte di giustizia UE, abbassando i minimi e trasformando le forbici (90-180%) in misure fisse, con correttivi verso il basso (integrativa spontanea, scostamenti minimi, dichiarazione tardiva) e verso l'alto (frode, recidiva, particolare gravità). Il prezzo di questa scelta è l'assenza di retroattività: l'art. 5 del D.Lgs. 87/2024 riserva le nuove misure alle violazioni dal 1° settembre 2024, in deroga al principio della legge più favorevole, per cui gli accertamenti sui periodi precedenti continuano ad applicare le vecchie percentuali, salvo le riduzioni ordinarie. Per i reati tributari i rapporti con le sanzioni amministrative e il principio del ne bis in idem restano nella guida ai reati tributari.

Come si riducono e come si contestano

  1. Prima dell'accertamento: ravvedimento operoso con riduzioni da un decimo a un quarto secondo il momento; dichiarazione integrativa con il 50% ravvedibile; adeguamento alla prassi con integrativa entro 60 giorni (non punibile).
  2. Nel procedimento: contraddittorio preventivo e osservazioni sullo schema di atto; deduzioni difensive contro l'atto di contestazione entro 60 giorni, con decadenza dell'ufficio che non irroga entro un anno (art. 16 c. 4-7); adesione con sanzioni a un terzo del minimo, adesione al PVC a un sesto, acquiescenza a un terzo; cumulo giuridico da chiedere espressamente.
  3. Definizione delle sole sanzioni: un terzo entro il termine del ricorso, anche a rate (artt. 16 c. 3 e 17 c. 2), compatibile con il ricorso sul tributo.
  4. In giudizio: ricorso entro 60 giorni con i motivi di merito e quelli sulla sanzione (sproporzione ex art. 7 c. 4, incertezza normativa ex art. 6 c. 2, errore, cumulo, decadenza quinquennale ex art. 20, difetto di motivazione ex art. 16 c. 2, onere della prova dell'ufficio); sospensione della riscossione delle sanzioni fino al primo grado (art. 19); conciliazione al 40%, 50%, 60%.
  5. Chi risponde: la persona fisica per le proprie violazioni; per società ed enti con personalità giuridica, solo l'ente (art. 7 D.L. 269/2003); amministratori e consulenti in caso di dolo o colpa grave nei limiti dell'art. 5; sanzioni accessorie (sospensione di licenze e attività) per le violazioni gravi (art. 21).

Nella difesa conviene distinguere le violazioni «sostanziali», che incidono sull'imposta, dalle «formali», che dal 2024 sono punibili solo se arrecano un concreto pregiudizio ai controlli, e quantificare sempre le alternative: un accertamento con imposta di 20.000 euro e sanzione del 70% (14.000) diventa 4.667 con l'adesione, 2.333 con l'adesione al PVC, 5.600 con la conciliazione in primo grado; con la riduzione per sproporzione la base può scendere fino a 3.500. Gli avvisi bonari da controllo automatizzato e formale hanno le loro riduzioni (un terzo e due terzi) nella guida all'avviso bonario; l'errore evidente dell'ufficio si fa correggere con l'autotutela.

Domande frequenti

Ho ricevuto un accertamento per il 2023 con la sanzione del 90%: non dovrebbe essere il 70%?

No. Le nuove misure del D.Lgs. 87/2024 si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (art. 5 del decreto), e la dichiarazione infedele per il 2023, presentata nel 2024 prima di quella data, resta sanzionata con la vecchia misura dal 90% al 180% della maggiore imposta; il principio del favor rei dell'art. 3, c. 3, D.Lgs. 472/1997 è stato derogato dalla stessa riforma; la Cassazione (sent. 17111/2025) ha ritenuto legittima la deroga, mentre alcune corti di merito la disapplicano per contrasto con il diritto europeo, per cui il punto è controverso e va sollevato nel ricorso. Restano però applicabili anche al vecchio regime le riduzioni: adesione o acquiescenza a un terzo del minimo (30%), definizione dell'atto a un terzo, conciliazione al 40% in primo grado, e la riduzione per sproporzione dell'art. 7, c. 4, nella misura in vigore. Per le violazioni dal 1° settembre 2024 l'infedele è del 70% (50% con integrativa spontanea, ridotta di un terzo se la maggiore imposta è sotto il 3% e 30.000 euro), l'omessa del 120% (75% se presentata prima dei controlli) e l'omesso versamento del 25%.

Che cosa sono la proporzionalità e la riduzione fino a un quarto?

La riforma ha scritto nell'art. 3, c. 3-bis, D.Lgs. 472/1997 che la disciplina delle sanzioni è improntata ai principi di proporzionalità e offensività, e nell'art. 7, c. 4, che quando concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione e sanzione, questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista (fissa, proporzionale o variabile); simmetricamente, per particolare gravità può essere aumentata fino alla metà. La riduzione va chiesta all'ufficio nelle deduzioni difensive e nel contraddittorio e al giudice nel ricorso, motivandola con i criteri dell'art. 7, c. 1: gravità concreta, condotta successiva (pagamento, regolarizzazione), personalità e precedenti fiscali, condizioni economiche; il tipico caso è la sanzione proporzionale alta per un errore formale o per un'imposta modesta. Si aggiungono le cause di non punibilità dell'art. 6: obiettiva incertezza della norma, errore incolpevole sul fatto, valutazioni entro il 5%, forza maggiore, violazioni meramente formali senza concreto pregiudizio ai controlli, adeguamento alla prassi con integrativa entro 60 giorni.

Ho commesso la stessa violazione per tre anni: pago tre sanzioni intere?

No, si applica il cumulo giuridico (art. 12 D.Lgs. 472/1997): chi con una sola azione viola più disposizioni, o con più azioni viola la stessa disposizione anche in periodi diversi, è punito con la sanzione per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio; se le violazioni riguardano più tributi, la sanzione più grave è prima aumentata di un quinto, e se riguardano più periodi d'imposta, della metà. Il cumulo non si applica agli omessi versamenti e alle indebite compensazioni, che restano sanzionati singolarmente. Dopo la riforma il cumulo opera anche nell'accertamento con adesione e nella conciliazione, non solo davanti al giudice, e nel ravvedimento si calcola con la percentuale di riduzione della prima violazione. La recidiva, invece, aumenta la sanzione fino al doppio se nei tre anni dalla definitività di un precedente atto si commette una violazione della stessa indole non definita con ravvedimento o adesione al PVC (art. 7, c. 3).

Come si riduce una sanzione già irrogata senza fare causa?

Con la definizione agevolata: entro il termine per il ricorso (60 giorni) si paga un terzo della sanzione irrogata, e comunque non meno di un terzo dei minimi edittali per le violazioni più gravi di ciascun tributo, con possibilità di rateizzare in otto rate trimestrali (art. 16, c. 3, e art. 17, c. 2, D.Lgs. 472/1997); la definizione riguarda solo la sanzione e non impedisce di impugnare il tributo. In alternativa, entro lo stesso termine, si presentano deduzioni difensive all'ufficio (art. 16, c. 4), che deve decidere con atto motivato entro un anno, altrimenti la contestazione decade; oppure si chiede l'accertamento con adesione, che porta le sanzioni a un terzo del minimo con la trattativa sull'imposta. Se si sceglie il ricorso, la riscossione delle sanzioni è sospesa fino alla sentenza di primo grado e la conciliazione in giudizio le riduce al 40% (50% in appello, 60% in cassazione).

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