In breve
- 36-bis (automatizzato): errori di calcolo, crediti e detrazioni incoerenti con la dichiarazione, versamenti mancanti; 36-ter (formale): documenti di detrazioni, deduzioni, ritenute.
- Pagamento entro 60 giorni (90 tramite intermediario): sanzione a un terzo (8,33% invece del 25%) o a due terzi per il formale (artt. 2-3 D.Lgs. 462/1997).
- Rate: fino a 20 trimestrali, prima entro 60 giorni; decadenza se si salta una rata oltre la scadenza della successiva, salvo lieve inadempimento (3% e 10.000 euro; 7 giorni sulla prima).
- Chiarimenti entro 60 giorni (CIVIS, PEC): ricalcolo e nuova comunicazione; obbligo dell'invito quando ci sono incertezze (art. 6 c. 5 Statuto).
- Non si impugna l'avviso ma la cartella successiva (60 giorni); senza pagamento la sanzione torna piena.
Che cosa dice la legge
«L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione».
| Controllo automatizzato (36-bis / 54-bis) | Controllo formale (36-ter) | |
|---|---|---|
| Che cosa controlla | Calcoli, riporti di crediti, detrazioni e deduzioni incoerenti con i dati dichiarati, crediti d'imposta, versamenti di acconti, saldi e ritenute | Documenti: ritenute non certificate, detrazioni e deduzioni senza giustificativi, crediti, oneri |
| Quando | Entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni dell'anno successivo | Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione |
| Contraddittorio | Comunicazione dell'esito; invito preventivo obbligatorio se ci sono incertezze rilevanti (art. 6 c. 5 Statuto) | Richiesta di documenti, poi comunicazione motivata dell'esito |
| Termine per pagare | 60 giorni dal ricevimento (90 dalla trasmissione all'intermediario) | 60 giorni dal ricevimento |
| Sanzione ridotta | Un terzo: 8,33% (4,17% per i versamenti entro 90 giorni) | Due terzi: 16,67% |
| Rate | Fino a 20 rate trimestrali di pari importo; prima rata entro 60 giorni; interessi sulle successive; decadenza ex art. 15-ter salvo lieve inadempimento | |
| Se non si paga | Iscrizione a ruolo a titolo definitivo e cartella con sanzione piena (25%) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla dichiarazione | Cartella entro il 31 dicembre del quarto anno successivo |
| Contestazione | Chiarimenti e autotutela nei 60 giorni; ricorso contro la cartella entro 60 giorni dalla notifica | |
L'avviso bonario è la forma più diffusa di rapporto con il fisco e la più sottovalutata. Non è un accertamento: l'ufficio non ricostruisce redditi, prende la dichiarazione così com'è e verifica che i conti tornino e che i versamenti ci siano; il risultato va direttamente a ruolo, senza motivazione e senza contraddittorio, salvo l'invito obbligatorio quando ci sono «incertezze su aspetti rilevanti» (art. 6, c. 5, dello Statuto), che la Cassazione considera condizione di validità dell'iscrizione a ruolo, mentre per i puri omessi versamenti la comunicazione serve solo a offrire la riduzione. La riforma delle sanzioni del 2024 ha abbassato la sanzione base per gli omessi versamenti dal 30 al 25%, e quindi la ridotta nell'avviso all'8,33%; la rateazione è stata uniformata a venti rate trimestrali per qualunque importo. Le comunicazioni per ritenute e IVA hanno anche una funzione penale: sono inviate entro il 30 settembre dell'anno successivo per permettere il pagamento rateale prima che scattino i reati di omesso versamento oltre soglia (art. 3-bis, c. 2-bis). Le guide sulla cartella, sul ravvedimento e sulle sanzioni dal 2024 completano il quadro; per gli accertamenti veri e propri, la guida sull'avviso di accertamento.
Che cosa fare nei 60 giorni
- Leggere l'avviso: anno d'imposta, righi contestati, imposta, interessi, sanzione già ridotta, scadenza; verificare se è arrivato a lei o all'intermediario (90 giorni) e la data di ricevimento.
- Verificare: F24 pagati (anche con codici o periodi errati), compensazioni, ritenute certificate, crediti riportati, dichiarazioni integrative; per il 36-ter, i documenti delle detrazioni e i pagamenti tracciabili.
- Se l'avviso è sbagliato: chiarimenti tramite CIVIS, PEC o sportello entro i 60 giorni con i documenti; attendere la comunicazione definitiva, da cui decorrono nuovi 60 giorni; in mancanza di risposta, conservare le ricevute per il ricorso contro la cartella.
- Se è giusto: pagare con l'F24 allegato entro il termine (sanzione a un terzo o due terzi) oppure chiedere le rate, con la prima entro il termine e le successive a fine trimestre; annotare le scadenze per non decadere; usare il lieve inadempimento e il ravvedimento per i piccoli ritardi.
- Se arriva la cartella: verificare che l'avviso fosse dovuto e ricevuto; ricorso entro 60 giorni per i vizi e per il merito, o rateizzazione ordinaria; valutare le definizioni agevolate, che includono proprio i carichi da 36-bis e 36-ter.
Un'avvertenza per i sostituti d'imposta e le partite IVA: gli avvisi per ritenute e IVA non versate sono il primo segnale prima delle soglie penali (150.000 euro per le ritenute, 250.000 per l'IVA), e la rateazione in corso dell'avviso esclude il reato finché è rispettata; saltare le rate riapre la strada penale. Per il resto, il consiglio è di non lasciare che un avviso bonario diventi cartella: la sanzione triplica, si aggiungono aggio e interessi di mora, e le rate diventano quelle, più rigide, dell'agente della riscossione. Le guide sull'autotutela e sul ricorso spiegano le due vie di contestazione; quella sulla sospensione come fermare la cartella per un pagamento già fatto.
Domande frequenti
Ho ricevuto un avviso bonario di 3.200 euro per un acconto IRPEF che non ho versato: quanto pago se pago subito?
L'imposta, gli interessi fino al mese precedente l'elaborazione della comunicazione e una sanzione dell'8,33%: l'omesso versamento è punito dal 1° settembre 2024 con il 25% (art. 13 D.Lgs. 471/1997), ridotto a un terzo se paga entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso (art. 2, c. 2, D.Lgs. 462/1997). Se l'avviso è arrivato al suo commercialista che ha trasmesso la dichiarazione, il termine è di novanta giorni dalla trasmissione telematica a lui. Il pagamento si fa con l'F24 precompilato allegato; può anche chiedere la rateazione in un massimo di venti rate trimestrali, pagando la prima entro i sessanta giorni e le altre a fine trimestre con gli interessi (art. 3-bis). Se lascia scadere il termine, la somma è iscritta a ruolo e arriva la cartella con la sanzione piena del 25%, più aggio e interessi di mora: la differenza su 3.200 euro è di oltre 500 euro. Se invece il versamento lo aveva fatto, magari con un codice tributo sbagliato, segnali i chiarimenti nei sessanta giorni con la ricevuta: l'ufficio ricalcola e, se l'errore è confermato, azzera la pretesa.
Ho scelto le rate e ho pagato la terza con dieci giorni di ritardo: perdo tutto?
No, se ha pagato entro la scadenza della rata successiva: la decadenza scatta quando la prima rata non è pagata nel termine dei sessanta giorni oppure quando una rata successiva non è pagata entro il termine di pagamento della rata che segue (art. 15-ter, c. 1, DPR 602/1973); un ritardo di dieci giorni sulla terza rata resta dentro il trimestre e va regolarizzato con il ravvedimento operoso sugli interessi e sulla sanzione per il ritardo. La legge prevede inoltre il «lieve inadempimento» che esclude comunque la decadenza: rata insufficiente per una frazione non superiore al 3% e comunque a 10.000 euro, o prima rata in ritardo non oltre sette giorni (c. 3), con iscrizione a ruolo della sola parte mancante se non ravveduta. Se invece salta una rata e non paga nemmeno entro la scadenza della successiva, decade: il residuo è iscritto a ruolo con la sanzione piena e arriva la cartella, che a quel punto si può solo rateizzare con le regole ordinarie dell'agente della riscossione.
L'avviso mi contesta detrazioni per spese mediche che ho documentato: posso fare ricorso?
Non contro l'avviso, che non è un atto impugnabile in via necessaria, ma prima con i chiarimenti e poi, se serve, contro la cartella. Nel controllo formale (art. 36-ter) l'ufficio chiede i documenti prima di comunicare l'esito: se ha risposto e i documenti sono stati ignorati, o se non ha ricevuto la richiesta, presenti i chiarimenti entro sessanta giorni dalla comunicazione (tramite CIVIS, PEC o sportello) allegando fatture, scontrini parlanti e prova del pagamento tracciabile ove richiesto; l'ufficio annulla o ridetermina con una comunicazione definitiva, da cui decorrono nuovi sessanta giorni per pagare con la sanzione ridotta a due terzi. Se l'ufficio conferma e lei non paga, la pretesa è iscritta a ruolo e la cartella è impugnabile davanti alla corte di giustizia tributaria entro sessanta giorni dalla notifica, anche per l'infondatezza del recupero, oltre che per i vizi della cartella e per la mancanza dell'invito dovuto ex art. 6, c. 5, dello Statuto. La Cassazione ammette anche l'impugnazione «facoltativa» dell'avviso bonario che contiene una pretesa definita, ma la scelta più sicura è la contestazione in via amministrativa e poi contro la cartella.
Che differenza c'è tra avviso bonario, lettera di compliance e avviso di accertamento?
La lettera di compliance è un invito a controllare la propria posizione (per esempio redditi non dichiarati risultanti da CU o da fatture elettroniche) senza una pretesa quantificata: il contribuente può ravvedersi con le riduzioni del ravvedimento operoso o non fare nulla, e l'ufficio deciderà se accertare. L'avviso bonario è la comunicazione dell'esito di un controllo automatizzato o formale sulla dichiarazione presentata: contiene una somma precisa e un termine di sessanta giorni con la sanzione ridotta a un terzo o a due terzi; se non si paga né si chiarisce, la somma va direttamente a ruolo senza accertamento. L'avviso di accertamento è l'atto con cui l'ufficio ridetermina il reddito o l'IVA con un'attività istruttoria (anche presuntiva), è preceduto dal contraddittorio obbligatorio, è impugnabile entro sessanta giorni e apre le strade dell'adesione e dell'acquiescenza con sanzioni ridotte. Le sanzioni piene sono diverse: 25% per gli omessi versamenti nell'avviso bonario, 70% per l'infedele dichiarazione nell'accertamento.
Domande collegate
Fonti normative
- Art. 36-bis DPR 600/1973 — Liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni (controllo automatizzato)
- Art. 36-ter DPR 600/1973 — Controllo formale delle dichiarazioni
- Art. 54-bis DPR 633/1972 — Liquidazione dell'IVA dovuta in base alle dichiarazioni
- Artt. 2, 3 e 3-bis D.Lgs. 462/1997 — Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli e rateazione
- Art. 15-ter DPR 602/1973 — Inadempimenti nei pagamenti e lieve inadempimento
- Art. 6, comma 5, L. 212/2000 — Obbligo di invitare il contribuente prima dell'iscrizione a ruolo
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
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