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GuidaFamiglia e minori · Separazione e divorzio

La mediazione familiare

Non è una causa e non è la mediazione civile obbligatoria: la mediazione familiare è un percorso volontario con un professionista terzo che aiuta i genitori a organizzare la separazione e la vita dei figli, senza decidere nulla. Dal 2023 il giudice può proporla in ogni momento e rinviare i provvedimenti per lasciarla tentare, e i mediatori sono iscritti in un elenco presso ogni tribunale; è invece vietata quando ci sono violenze o abusi.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Che cos'è: un percorso volontario e riservato con un mediatore familiare terzo, che aiuta i genitori (o i coniugi) a costruire da soli gli accordi sulla separazione: tempi dei figli, scuola, casa, contributi; il mediatore non decide, non fa terapia e non dà consulenza legale.
  • Quando: prima o durante la separazione, il divorzio, le liti sui figli di genitori non sposati, le modifiche delle condizioni; il giudice può proporla in ogni momento e, con il consenso delle parti, rinviare i provvedimenti provvisori (art. 473-bis.10 c.p.c.).
  • Mai obbligatoria e vietata quando sono allegati o emergono abusi familiari o violenza domestica, o pende un procedimento penale per quei fatti (art. 473-bis.43).
  • Chi: mediatori iscritti nell'elenco presso ogni tribunale (artt. 12-bis ss. disp. att. c.p.c.), con almeno 5 anni in un'associazione professionale e formazione su famiglia, minori e violenza; centri pubblici, consultori e privati.
  • Esito: l'accordo non è titolo esecutivo: va trasfuso in una separazione consensuale, in un divorzio congiunto, in una negoziazione assistita o nell'atto in Comune.

Che cosa dice il codice

Art. 473-bis.10 c.p.c. — Mediazione familiare

«Il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell'elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 473-bis.22 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli».

La riforma Cartabia ha dato alla mediazione familiare una cornice che prima mancava. Il giudice del rito unificato deve informare le parti della sua esistenza già nel decreto di fissazione dell'udienza (art. 473-bis.14) e può invitarle in ogni momento a un incontro informativo con un mediatore, che non impegna a nulla; solo con il consenso di entrambi può rinviare i provvedimenti provvisori per lasciare spazio al percorso, tipicamente per uno o due mesi. Il rinvio non blocca le tutele urgenti: i provvedimenti indifferibili (art. 473-bis.15) e quelli sui figli restano possibili. Le disposizioni di attuazione hanno creato l'elenco dei mediatori familiari presso ogni tribunale, formato da un comitato presieduto dal presidente e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore designato dalle associazioni riconosciute (art. 12-ter), aperto a chi è iscritto da almeno cinque anni a un'associazione professionale dell'elenco del Ministero delle imprese, ha «adeguata formazione e specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere» ed è di condotta specchiata (art. 12-quater); la revisione è quadriennale.

Il limite invalicabile è la violenza: quando sono allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere, o è pendente un procedimento penale oltre la fase delle indagini, o c'è una condanna anche di primo grado, «è fatto divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare», e il mediatore deve interromperlo subito se le violenze emergono durante gli incontri (art. 473-bis.43). La ragione è che la mediazione presuppone parità tra le parti, che la violenza esclude; in quei casi restano gli ordini di protezione e il procedimento contenzioso.

Che cosa non è

StrumentoChi conduceObbligatorio?Esito
Mediazione familiaremediatore familiare (elenco del tribunale); senza avvocati agli incontrimai; invito del giudice, consenso di entrambiintesa tra i genitori da tradurre in un atto (consensuale, negoziazione, Comune)
Mediazione civile (D.Lgs. 28/2010)mediatore di un organismo iscritto al Ministero, con gli avvocatiobbligatoria in 15 materie (non in famiglia); esclusi i diritti indisponibiliaccordo titolo esecutivo; non usabile per separazione, divorzio, affidamento
Negoziazione assistita familiare (art. 6 DL 132/2014)gli avvocati delle partino, alternativa al tribunaleaccordo di separazione o divorzio con nullaosta o autorizzazione del PM, trascritto
Consulenza tecnica / percorso psicologicoCTU nominato dal giudice o terapeuta sceltoCTU disposta dal giudicerelazione al giudice; nessun accordo
Coordinazione genitorialeprofessionista incaricato dopo la sentenza per gestire i conflitti quotidianisolo su accordo delle partidecisioni operative delegate nei limiti dell'accordo

La differenza pratica più importante con la mediazione civile è che in famiglia gli avvocati non partecipano agli incontri e l'accordo non è esecutivo: la mediazione produce un'intesa, di solito scritta in un documento condiviso, che i legali trasformano poi nel ricorso congiunto o nell'accordo di negoziazione, aggiungendo ciò che il diritto richiede (piano genitoriale, documentazione economica, clausole sull'assegno e sulle spese straordinarie). Per questo la mediazione non sostituisce l'avvocato: lo affianca, e il modo migliore di usarla è concordare prima con il proprio legale i punti negoziabili e i limiti.

Come si svolge e quanto costa

  1. Incontro informativo: gratuito o a costo ridotto nella maggior parte dei centri, serve a spiegare regole, riservatezza e obiettivi; ciascuno decide se proseguire.
  2. Incontri congiunti: in genere da 6 a 12, di un'ora o poco più, con cadenza settimanale o quindicinale, dedicati ai temi scelti dalle parti: calendario dei figli, decisioni scolastiche e sanitarie, casa, contributi, rapporti con i nonni; il mediatore garantisce che entrambi parlino e riformula le richieste in termini di bisogni dei figli.
  3. Costi: i centri pubblici e i consultori familiari offrono il servizio gratuitamente o con ticket; i privati applicano tariffe per incontro, di solito divise tra i genitori; la spesa non è coperta dal patrocinio a spese dello Stato ma è modesta rispetto a un contenzioso.
  4. Riservatezza: il mediatore comunica al giudice solo se il percorso è iniziato, proseguito o concluso, mai il contenuto; le parti si impegnano a non usare in causa quanto emerso, e le bozze di accordo non firmate non hanno valore probatorio.
  5. Chiusura: con un documento di intesa da consegnare agli avvocati, oppure con l'interruzione, che non pregiudica nessuno: si torna davanti al giudice, che adotta i provvedimenti rinviati.

La mediazione funziona quando entrambi i genitori vogliono restare tali e il conflitto riguarda l'organizzazione, non la sicurezza o la verità dei fatti; non funziona, e non va tentata, quando uno dei due usa il percorso per guadagnare tempo, quando c'è uno squilibrio di potere o economico marcato, o quando le questioni sono soprattutto patrimoniali. In quei casi la separazione giudiziale con i suoi provvedimenti provvisori è la strada più protettiva; il confronto tra tutti gli strumenti stragiudiziali è nella guida su mediazione, negoziazione e arbitrato.

Domande frequenti

La mediazione familiare è obbligatoria prima di separarsi?
No. A differenza della mediazione civile del D.Lgs. 28/2010, quella familiare non è mai condizione di procedibilità: il giudice può solo informare le parti e invitarle a rivolgersi a un mediatore per ricevere informazioni e valutare se iniziare il percorso (art. 473-bis.10 c.p.c.); il rifiuto non ha conseguenze sulle spese né vale come argomento di prova. Se entrambi acconsentono, il giudice può rinviare i provvedimenti provvisori per lasciar tentare l'accordo, soprattutto sui figli.
Chi è il mediatore familiare e come lo scelgo?
Un professionista con formazione specifica (spesso psicologo, avvocato, assistente sociale o educatore) iscritto in un'associazione professionale riconosciuta e, dal 2023, nell'elenco tenuto presso ogni tribunale (artt. 12-bis ss. disp. att. c.p.c.), che richiede almeno cinque anni di iscrizione all'associazione e competenze in diritto di famiglia, tutela dei minori e violenza domestica. Le parti lo scelgono liberamente tra gli iscritti; esistono anche centri pubblici e consultori che offrono il servizio gratuitamente o a tariffa sociale.
Quello che dico in mediazione può essere usato in causa?
No: il percorso è riservato e il mediatore è tenuto al segreto; le dichiarazioni e le proposte non sono utilizzabili nel giudizio, e il mediatore non può essere chiamato a riferire al giudice il contenuto degli incontri, ma solo se il percorso è iniziato o concluso. L'unica eccezione è la notizia di abusi o violenze, che obbliga il mediatore a interrompere immediatamente il percorso (art. 473-bis.43).
Se raggiungiamo un accordo in mediazione, vale?
Non da solo: l'accordo di mediazione è un'intesa tra i genitori che va tradotta in un atto giuridico, cioè un ricorso per separazione consensuale o divorzio congiunto (con il piano genitoriale), un accordo di negoziazione assistita con gli avvocati, o, senza figli minori, l'accordo davanti al sindaco. È in quella sede che il tribunale o il procuratore verificano che le condizioni rispettino l'interesse dei figli e l'accordo diventa titolo esecutivo.

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Fonti normative

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