In breve
- Che cos'è: un percorso volontario e riservato con un mediatore familiare terzo, che aiuta i genitori (o i coniugi) a costruire da soli gli accordi sulla separazione: tempi dei figli, scuola, casa, contributi; il mediatore non decide, non fa terapia e non dà consulenza legale.
- Quando: prima o durante la separazione, il divorzio, le liti sui figli di genitori non sposati, le modifiche delle condizioni; il giudice può proporla in ogni momento e, con il consenso delle parti, rinviare i provvedimenti provvisori (art. 473-bis.10 c.p.c.).
- Mai obbligatoria e vietata quando sono allegati o emergono abusi familiari o violenza domestica, o pende un procedimento penale per quei fatti (art. 473-bis.43).
- Chi: mediatori iscritti nell'elenco presso ogni tribunale (artt. 12-bis ss. disp. att. c.p.c.), con almeno 5 anni in un'associazione professionale e formazione su famiglia, minori e violenza; centri pubblici, consultori e privati.
- Esito: l'accordo non è titolo esecutivo: va trasfuso in una separazione consensuale, in un divorzio congiunto, in una negoziazione assistita o nell'atto in Comune.
Che cosa dice il codice
«Il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell'elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 473-bis.22 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli».
La riforma Cartabia ha dato alla mediazione familiare una cornice che prima mancava. Il giudice del rito unificato deve informare le parti della sua esistenza già nel decreto di fissazione dell'udienza (art. 473-bis.14) e può invitarle in ogni momento a un incontro informativo con un mediatore, che non impegna a nulla; solo con il consenso di entrambi può rinviare i provvedimenti provvisori per lasciare spazio al percorso, tipicamente per uno o due mesi. Il rinvio non blocca le tutele urgenti: i provvedimenti indifferibili (art. 473-bis.15) e quelli sui figli restano possibili. Le disposizioni di attuazione hanno creato l'elenco dei mediatori familiari presso ogni tribunale, formato da un comitato presieduto dal presidente e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore designato dalle associazioni riconosciute (art. 12-ter), aperto a chi è iscritto da almeno cinque anni a un'associazione professionale dell'elenco del Ministero delle imprese, ha «adeguata formazione e specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere» ed è di condotta specchiata (art. 12-quater); la revisione è quadriennale.
Il limite invalicabile è la violenza: quando sono allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere, o è pendente un procedimento penale oltre la fase delle indagini, o c'è una condanna anche di primo grado, «è fatto divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare», e il mediatore deve interromperlo subito se le violenze emergono durante gli incontri (art. 473-bis.43). La ragione è che la mediazione presuppone parità tra le parti, che la violenza esclude; in quei casi restano gli ordini di protezione e il procedimento contenzioso.
Che cosa non è
| Strumento | Chi conduce | Obbligatorio? | Esito |
|---|---|---|---|
| Mediazione familiare | mediatore familiare (elenco del tribunale); senza avvocati agli incontri | mai; invito del giudice, consenso di entrambi | intesa tra i genitori da tradurre in un atto (consensuale, negoziazione, Comune) |
| Mediazione civile (D.Lgs. 28/2010) | mediatore di un organismo iscritto al Ministero, con gli avvocati | obbligatoria in 15 materie (non in famiglia); esclusi i diritti indisponibili | accordo titolo esecutivo; non usabile per separazione, divorzio, affidamento |
| Negoziazione assistita familiare (art. 6 DL 132/2014) | gli avvocati delle parti | no, alternativa al tribunale | accordo di separazione o divorzio con nullaosta o autorizzazione del PM, trascritto |
| Consulenza tecnica / percorso psicologico | CTU nominato dal giudice o terapeuta scelto | CTU disposta dal giudice | relazione al giudice; nessun accordo |
| Coordinazione genitoriale | professionista incaricato dopo la sentenza per gestire i conflitti quotidiani | solo su accordo delle parti | decisioni operative delegate nei limiti dell'accordo |
La differenza pratica più importante con la mediazione civile è che in famiglia gli avvocati non partecipano agli incontri e l'accordo non è esecutivo: la mediazione produce un'intesa, di solito scritta in un documento condiviso, che i legali trasformano poi nel ricorso congiunto o nell'accordo di negoziazione, aggiungendo ciò che il diritto richiede (piano genitoriale, documentazione economica, clausole sull'assegno e sulle spese straordinarie). Per questo la mediazione non sostituisce l'avvocato: lo affianca, e il modo migliore di usarla è concordare prima con il proprio legale i punti negoziabili e i limiti.
Come si svolge e quanto costa
- Incontro informativo: gratuito o a costo ridotto nella maggior parte dei centri, serve a spiegare regole, riservatezza e obiettivi; ciascuno decide se proseguire.
- Incontri congiunti: in genere da 6 a 12, di un'ora o poco più, con cadenza settimanale o quindicinale, dedicati ai temi scelti dalle parti: calendario dei figli, decisioni scolastiche e sanitarie, casa, contributi, rapporti con i nonni; il mediatore garantisce che entrambi parlino e riformula le richieste in termini di bisogni dei figli.
- Costi: i centri pubblici e i consultori familiari offrono il servizio gratuitamente o con ticket; i privati applicano tariffe per incontro, di solito divise tra i genitori; la spesa non è coperta dal patrocinio a spese dello Stato ma è modesta rispetto a un contenzioso.
- Riservatezza: il mediatore comunica al giudice solo se il percorso è iniziato, proseguito o concluso, mai il contenuto; le parti si impegnano a non usare in causa quanto emerso, e le bozze di accordo non firmate non hanno valore probatorio.
- Chiusura: con un documento di intesa da consegnare agli avvocati, oppure con l'interruzione, che non pregiudica nessuno: si torna davanti al giudice, che adotta i provvedimenti rinviati.
La mediazione funziona quando entrambi i genitori vogliono restare tali e il conflitto riguarda l'organizzazione, non la sicurezza o la verità dei fatti; non funziona, e non va tentata, quando uno dei due usa il percorso per guadagnare tempo, quando c'è uno squilibrio di potere o economico marcato, o quando le questioni sono soprattutto patrimoniali. In quei casi la separazione giudiziale con i suoi provvedimenti provvisori è la strada più protettiva; il confronto tra tutti gli strumenti stragiudiziali è nella guida su mediazione, negoziazione e arbitrato.
Domande frequenti
La mediazione familiare è obbligatoria prima di separarsi?
Chi è il mediatore familiare e come lo scelgo?
Quello che dico in mediazione può essere usato in causa?
Se raggiungiamo un accordo in mediazione, vale?
Domande collegate
- Mia madre ha la demenza senile e non riesce più a gestire pensione e conti: come chiedo un amministratore di sostegno?
- Il mio ex non versa il mantenimento dei figli da due mesi: posso farmi pagare direttamente dal suo datore di lavoro?
- Ci separiamo in Comune: possiamo mettere nell'accordo che la casa intestata a me passi a mia moglie?
Fonti normative
- Art. 473-bis.10 c.p.c. — Mediazione familiare
- Art. 473-bis.43 c.p.c. — Mediazione familiare (divieto in caso di violenza)
- Art. 12-bis disp. att. c.p.c. — Dei mediatori familiari
- Art. 12-quater disp. att. c.p.c. — Iscrizione nell'elenco
- Art. 473-bis.22 c.p.c. — Provvedimenti del giudice
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
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- Separazione e divorzioSepararsi e divorziare con la negoziazione assistitaSepararsi e divorziare senza tribunale: negoziazione assistita (art. 6 D.L. 132/2014), nullaosta o autorizzazione del procuratore, figli, accordo davanti al sindaco.
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