In breve
- Soccombenza (art. 91 c.p.c.): chi perde rimborsa al vincitore le spese e il compenso dell'avvocato, liquidati in sentenza con i parametri del DM 55/2014 (valori medi per fase ± 50%, +15% spese generali).
- Le spese liquidate non coincidono con la parcella del proprio avvocato: la differenza resta a carico del cliente.
- Compensazione (art. 92): soccombenza reciproca, questione del tutto nuova, mutamento della giurisprudenza, altre gravi ed eccezionali ragioni; conciliazione = spese compensate.
- Chi rifiuta senza motivo la proposta conciliativa del giudice o del mediatore paga le spese successive anche se vince.
- Lite temeraria (art. 96): risarcimento, somma equitativa, 500-5.000 euro alla cassa delle ammende; impugnazione respinta = doppio contributo unificato.
La regola: chi perde paga
«Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92».
La condanna alle spese è la coda di ogni sentenza: chi perde rimborsa a chi vince il contributo unificato, le marche e le spese di notifica, il compenso del consulente tecnico d'ufficio se è stato anticipato dal vincitore, e il compenso dell'avvocato. Quest'ultimo non è la parcella effettivamente pattuita, ma la somma che il giudice liquida applicando i parametri del DM 55/2014: per ogni scaglione di valore le tabelle indicano valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, che il giudice può aumentare fino al 50 per cento o ridurre fino al 50 per cento in base a complessità, urgenza, pregio, numero delle questioni e risultato (art. 4), con un ulteriore aumento fino al 30 per cento per gli atti telematici redatti in modo navigabile; al compenso si aggiungono il 15 per cento di rimborso forfettario delle spese generali (art. 2), il contributo previdenziale del 4 per cento e l'IVA, se il vincitore non può detrarla. Se il proprio avvocato ha pattuito nel preventivo un compenso più alto della liquidazione, la differenza resta a carico del cliente vincitore; se ha pattuito meno, incassa quanto pattuito e il resto va al cliente, salvo la distrazione di cui si dice sotto. Il giudice può escludere le spese eccessive o superflue (art. 92, primo comma) e nelle cause davanti al giudice di pace fino a 1.100 euro le spese liquidate non possono superare il valore della domanda (art. 91, ultimo comma). Nell'esecuzione forzata le spese del creditore sono a carico dell'esecutato (art. 95) e si prelevano dal ricavato.
Quando le spese si compensano
«Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione».
Compensare significa che ciascuna parte sopporta le proprie spese, per intero o in una frazione (per metà, per due terzi), e paga al proprio avvocato la parcella pattuita. Dal 2014 i casi sono tassativi, ma la Corte costituzionale (sentenza 77/2018) ha aggiunto le «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni», che il giudice deve indicare espressamente: la vittoria su una questione marginale, l'incertezza oggettiva delle prove, la condotta della parte vincitrice che ha reso necessaria la causa. La soccombenza reciproca è il caso più frequente: la domanda accolta solo in parte, la riconvenzionale accolta, la compensazione dei crediti. La soccombenza parziale, tuttavia, non impone la compensazione: se la domanda è accolta per la gran parte, il giudice può condannare comunque il convenuto all'intero. Conta anche la proposta conciliativa del giudice (art. 185-bis): chi la rifiuta senza giustificato motivo e ottiene in sentenza non più di quanto gli era stato proposto paga le spese maturate dopo la proposta, anche se vince; la stessa regola vale per la proposta del mediatore quando la sentenza corrisponde interamente al suo contenuto (art. 13 D.Lgs. 28/2010: il vincitore non recupera le spese successive, rimborsa quelle dell'altra parte e versa allo Stato una somma pari al contributo unificato), e chi non partecipa senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione obbligatoria paga allo Stato il doppio del contributo unificato e può essere condannato a una somma equitativa a favore dell'altra parte (art. 12-bis).
Lite temeraria e altre sanzioni
«In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata. Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000».
- Mala fede o colpa grave (primo comma): chi agisce o resiste sapendo di avere torto, o senza la minima diligenza nel verificarlo, risarcisce all'altra parte il danno, che il giudice liquida anche d'ufficio, su istanza di parte.
- Esecuzione o cautela imprudente (secondo comma): chi ha ottenuto un sequestro, trascritto una domanda, iscritto ipoteca giudiziale o iniziato l'esecuzione forzata senza la normale prudenza, e poi risulta privo del diritto, risarcisce i danni.
- Somma equitativa (terzo comma): anche d'ufficio, senza prova di un danno specifico, il giudice può aggiungere alla condanna alle spese una somma a favore della controparte, di solito parametrata alle spese liquidate; è lo strumento ordinario contro l'abuso del processo.
- Cassa delle ammende (quarto comma, dal 2023): nei casi precedenti si aggiunge una sanzione da 500 a 5.000 euro a favore dello Stato.
- Doppio contributo: l'impugnazione respinta integralmente, inammissibile o improcedibile costa un ulteriore contributo unificato pari a quello versato (art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002).
Distrazione, rappresentanti, patrocinio a spese dello Stato
L'avvocato del vincitore che non è stato pagato può chiedere la distrazione delle spese (art. 93): la condanna è pronunciata direttamente a suo favore, e il soccombente paga a lui; il cliente che dimostri di averlo già pagato può chiederne la revoca. Tutori, curatori, eredi beneficiati e chi rappresenta una parte possono essere condannati personalmente alle spese per motivi gravi (art. 94). Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e vince ottiene la condanna dell'avversario alle spese a favore dello Stato; se perde, paga le spese liquidate all'altra parte, perché il beneficio copre il proprio difensore e non la soccombenza. Le spese si pagano con la sentenza, che è titolo esecutivo anche per esse: il vincitore può notificarla con precetto e pignorare, mentre l'appello non sospende di per sé la condanna.
Domande frequenti
Se vinco, l'avversario mi rimborsa tutta la parcella del mio avvocato?
No: rimborsa le spese «liquidate» dal giudice con i parametri del DM 55/2014 (valori medi per fase, aumentabili fino al 50% e riducibili fino al 50%, più 15% di spese generali, IVA e cassa), che possono essere inferiori a quanto avete concordato con il vostro avvocato nel preventivo. La differenza resta a carico vostro. Il giudice può anche escludere le spese che ritiene eccessive o superflue.
Che cosa vuol dire «spese compensate»?
Che ciascuno paga il proprio avvocato e le proprie spese, in tutto o in parte (per esempio «compensate per metà»). Il giudice può farlo solo per soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altre gravi ed eccezionali ragioni (Corte cost. 77/2018), che deve motivare. Se le parti si conciliano, le spese si intendono compensate salvo diverso accordo.
Che cos'è la lite temeraria?
La responsabilità aggravata dell'art. 96 c.p.c.: chi agisce o resiste in giudizio con mala fede o colpa grave (causa pretestuosa, difesa dilatoria, esecuzione senza la normale prudenza) è condannato, oltre alle spese, al risarcimento del danno, a una somma equitativa a favore dell'altra parte e, dal 2023, a una somma da 500 a 5.000 euro alla cassa delle ammende.
E se perdo l'appello?
Oltre alle spese del grado, chi propone un'impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile paga un ulteriore contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione (art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002), che il giudice attesta nella sentenza.
Domande collegate
Fonti normative
- Art. 91 c.p.c. — Condanna alle spese
- Art. 92 c.p.c. — Compensazione delle spese
- Art. 96 c.p.c. — Responsabilità aggravata
- Art. 93 c.p.c. — Distrazione delle spese
- DM 55/2014, art. 4 — Parametri per la liquidazione giudiziale
- Art. 13 D.Lgs. 28/2010 — Spese in caso di rifiuto della proposta di mediazione
- Art. 13 DPR 115/2002 — Contributo unificato
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