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GuidaLavoro e previdenza · La causa di lavoro

Termini di decadenza nel lavoro: la tabella

Nel diritto del lavoro molti diritti si perdono in poche settimane: 60 giorni per contestare il licenziamento e altri 180 per fare causa, 180 giorni per il contratto a termine, 7 giorni per revocare le dimissioni, 6 mesi per impugnare una rinuncia. La tabella raccoglie i termini, la norma che li prevede e da quando decorrono.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Licenziamento: contestazione scritta entro 60 giorni, poi ricorso o richiesta di conciliazione entro 180 (art. 6 L. 604/1966); vale per ogni invalidità, per il collettivo e per il recesso dalle co.co.co.
  • Contratto a termine: 180 giorni dalla cessazione (art. 28 D.Lgs. 81/2015); somministrazione, trasferimento, cessione, appalti: 60 giorni (art. 32 L. 183/2010, art. 39 D.Lgs. 81/2015).
  • Dimissioni telematiche: revoca entro 7 giorni; rinunce e transazioni: impugnazione entro 6 mesi (art. 2113 c.c.); sanzioni: 5 giorni per difendersi, 20 per il collegio.
  • NASpI: domanda entro 68 giorni; ricorso INPS 90 giorni; causa per le pensioni entro 3 anni; INAIL 3 anni.
  • Solo la richiesta di conciliazione sospende le decadenze (durata + 20 giorni); le trattative no.

La tabella

Art. 6, commi 1-2, L. 604/1966 — Impugnazione del licenziamento

«Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato […]. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».

Atto o dirittoTermineDecorrenzaNorma
Licenziamento individuale (ogni vizio, anche nullità)60 giorni per l'impugnazione scritta; poi 180 giorni per il ricorso o la richiesta di conciliazione; 60 giorni dal rifiutoRicezione della comunicazione scritta o dei motiviart. 6 L. 604/1966; art. 32 c. 2 L. 183/2010
Licenziamento collettivo60 + 180 giorniComunicazione del licenziamentoart. 5 c. 3 L. 223/1991
Recesso del committente da co.co.co.60 + 180 giorniComunicazione del recessoart. 32 c. 3 lett. b L. 183/2010
Trasferimento del lavoratore (art. 2103 c.c.)60 + 180 giorniRicezione della comunicazione di trasferimentoart. 32 c. 3 lett. c L. 183/2010
Contratto a tempo determinato (nullità del termine)180 giorni per l'impugnazione, poi 180 per il ricorsoCessazione del singolo contrattoart. 28 D.Lgs. 81/2015
Somministrazione irregolare (rapporto con l'utilizzatore)60 + 180 giorniFine dell'attività presso l'utilizzatoreart. 39 D.Lgs. 81/2015
Cessione del contratto, trasferimento d'azienda (art. 2112 c.c.)60 + 180 giorniData del trasferimentoart. 32 c. 4 lett. c L. 183/2010
Appalto illecito, distacco, rapporto con un soggetto diverso dal datore formale60 + 180 giorniCessazione del rapporto o del periodoart. 32 c. 4 lett. d L. 183/2010
Dimissioni o risoluzione consensuale telematicheRevoca entro 7 giorniTrasmissione del moduloart. 26 D.Lgs. 151/2015
Dimissioni in gravidanza o nei primi 3 anni del figlioConvalida all'Ispettorato, senza la quale sono inefficaci—art. 55 D.Lgs. 151/2001
Sanzione disciplinare5 giorni per le difese; 20 giorni per chiedere il collegio di conciliazioneContestazione; applicazione della sanzioneart. 7 L. 300/1970
Rinunce e transazioni fuori dalle sedi protette6 mesiCessazione del rapporto o firma, se successivaart. 2113 c.c.
NASpI68 giorniCessazione del rapportoart. 6 D.Lgs. 22/2015
Ricorso amministrativo INPS90 giorni; dopo 90 giorni di silenzio si può fare causaComunicazione del provvedimentoart. 46 L. 88/1989
Causa per pensioni INPS3 anni (1 anno per le prestazioni temporanee)Decisione del ricorso o scadenza dei termini amministrativiart. 47 D.P.R. 639/1970
Prestazioni INAIL3 anni (prescrizione)Infortunio o manifestazione della malattiaart. 112 D.P.R. 1124/1965
Invalidità civile6 mesi per il ricorso giudiziarioComunicazione del verbaleart. 42 c. 3 D.L. 269/2003

Decadenza e prescrizione: differenze che contano

Art. 410, comma 2, c.p.c. — Tentativo di conciliazione

«La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza».

La decadenza estingue il diritto se l'atto non è compiuto nel termine, non si interrompe con una diffida e non si sospende per le trattative: l'unico atto che la sospende è la richiesta formale di conciliazione o arbitrato comunicata alla controparte (art. 410 c.p.c.), e nei diritti disponibili il giudice la rileva solo se il datore la eccepisce. La prescrizione, invece, si interrompe con qualsiasi costituzione in mora scritta e riparte da capo: le retribuzioni, le differenze e il TFR si prescrivono in cinque anni (art. 2948 c.c.), che per i dipendenti privati decorrono dalla fine del rapporto, perché in costanza di lavoro il lavoratore è considerato in condizione di timore (Cass. 26246/2022, dopo la riforma delle tutele); il risarcimento del danno contrattuale (demansionamento, mobbing, mancata sicurezza) si prescrive in dieci anni, i contributi in cinque, e le sanzioni disciplinari non si possono più usare per la recidiva dopo due anni (art. 7 St. lav.). I termini a giorni si contano dal giorno successivo alla ricezione e, per le decadenze sostanziali, non conoscono sospensione feriale: i 60 giorni per impugnare il licenziamento corrono anche ad agosto, e sull'applicabilità della sospensione feriale ai 180 giorni per il deposito del ricorso la giurisprudenza non è univoca: meglio non contarci. Per rispettare i termini serve un atto scritto con prova della ricezione (raccomandata a.r., PEC, consegna con firma), che può essere una semplice lettera del lavoratore o del sindacato; il ricorso si deposita telematicamente e la data è quella del deposito, non della notifica. Gli errori tipici: contestare a voce o per messaggio senza prova, contare dal giorno del licenziamento orale invece che dalla comunicazione scritta, considerare sospesi i termini perché si sta trattando, dimenticare che i 180 giorni scattano dall'impugnazione e non dal licenziamento, e presentare la domanda di NASpI dopo i 68 giorni. Nel dubbio, l'atto si compie subito: impugnare non costa nulla e non obbliga a fare causa.

Domande frequenti

Ho contestato il licenziamento a voce e sono passati 60 giorni: ho perso tutto?

L'impugnazione deve essere scritta: raccomandata, PEC, consegna con firma, o lettera del sindacato (art. 6 L. 604/1966). Una contestazione orale non ferma il termine e dopo 60 giorni dalla comunicazione scritta del licenziamento il diritto di impugnarlo si estingue. Restano salvi i casi in cui il termine non è ancora partito: licenziamento orale (nessuna comunicazione scritta da cui decorrere), motivi comunicati dopo, licenziamento nullo per matrimonio o maternità secondo parte della giurisprudenza. Vale la pena farsi vedere subito i documenti da un avvocato: a volte il termine decorre da un momento diverso da quello che il datore sostiene.

Le trattative con l'azienda sospendono i termini?

No. Solo la richiesta formale di tentativo di conciliazione o di arbitrato, comunicata alla controparte, interrompe la prescrizione e sospende le decadenze per la durata del tentativo e per i 20 giorni successivi (art. 410 c.p.c.); vale anche come secondo atto dei 180 giorni dopo l'impugnazione del licenziamento, con l'obbligo di depositare il ricorso entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. Le e-mail, gli incontri e le promesse non contano: se la trattativa si trascina, si deposita comunque il ricorso e si continua a trattare.

Il contratto a termine è scaduto da un anno: posso ancora contestarlo?

No, salvo casi particolari: l'impugnazione del contratto a termine va fatta per iscritto entro 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto (art. 28 D.Lgs. 81/2015), poi si applicano gli altri 180 giorni per il ricorso. Per una serie di contratti il termine decorre da ciascuno, e la giurisprudenza discute se per i rinnovi in continuità basti impugnare l'ultimo. Nella somministrazione il termine di 60 giorni decorre da quando il lavoratore ha smesso di lavorare presso l'utilizzatore (art. 39).

Ho firmato una conciliazione in azienda: posso ripensarci?

Se la rinuncia o la transazione è stata firmata fuori dalle sedi protette (Ispettorato, sindacato, giudice, commissioni di certificazione), si può impugnare con qualsiasi atto scritto entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto o dalla firma, se successiva (art. 2113 c.c.). Se invece è stata firmata in sede protetta, o davanti al giudice, è definitiva salvo vizi del consenso. Le dimissioni telematiche si revocano entro 7 giorni con la stessa procedura online.

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Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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