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GuidaLavoro e previdenza · Licenziamento

Assenza ingiustificata e dimissioni «per fatti concludenti»

Fino al 2024 il lavoratore che spariva dal posto veniva licenziato per giusta causa e, paradossalmente, aveva la NASpI; dal 2025 il datore può invece considerare il rapporto risolto per volontà del lavoratore quando l'assenza ingiustificata supera i quindici giorni, o il termine del contratto collettivo, comunicandolo all'Ispettorato: niente indennità di disoccupazione per il lavoratore e niente ticket per l'azienda. La scelta tra le due strade è del datore, e il lavoratore può difendersi solo provando l'impossibilità di avvisare.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Via disciplinare: contestazione ex art. 7 St. lav., 5 giorni per le giustificazioni, licenziamento per giusta causa secondo il CCNL; il lavoratore ha la NASpI, il datore paga il ticket.
  • Via del 7-bis (dal 12/1/2025): assenza oltre il termine del CCNL o 15 giorni → comunicazione all'Ispettorato → rapporto risolto per volontà del lavoratore: niente modulo, niente revoca, niente NASpI, niente ticket.
  • Salvezza: se il lavoratore prova l'impossibilità di comunicare per forza maggiore o per fatto del datore, o se l'Ispettorato accerta che la comunicazione non è vera.
  • Indennità di mancato preavviso trattenibile secondo il contratto; impugnazione davanti al giudice del lavoro.
  • La scelta tra le due vie è del datore; il lavoratore che vuole lasciare deve dimettersi nelle forme.

La norma del 2025

Art. 26, comma 7-bis, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (inserito dall'art. 19 L. 13 dicembre 2024, n. 203)

«In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza».

Licenziamento disciplinareRisoluzione ex art. 26 c. 7-bis
PresuppostoAssenza ingiustificata oltre i giorni del CCNL (spesso 3-5 consecutivi)Assenza ingiustificata oltre il termine del CCNL o 15 giorni
ProceduraContestazione scritta, 5 giorni per le giustificazioni, eventuale audizione, lettera di licenziamento (art. 7 L. 300/1970)Comunicazione all'Ispettorato con il modello INL dopo il decorso; UniLav con causale propria; nessun modulo di dimissioni
Chi decideIl datore, con la sanzione proporzionataIl datore sceglie di avvalersene; l'effetto non è automatico
ControlloGiudice del lavoro su impugnazione (60 + 180 giorni)Ispettorato sulla veridicità; giudice su ricorso del lavoratore
NASpISì (perdita involontaria)No, salvo prova dell'impossibilità o accertamento negativo dell'Ispettorato (INPS circ. 154/2025)
Ticket di licenziamentoSìNo (INPS mess. 639/2025)
PreavvisoNon dovuto dal datore se giusta causaIndennità di mancato preavviso addebitabile al lavoratore secondo il CCNL
Rischi per il datoreVizi procedurali e sproporzione: reintegra o indennitàAssenza in realtà giustificata: risoluzione inefficace, rapporto in vita, retribuzioni

La norma nasce per un caso concreto: il lavoratore che vuole lasciare senza dare il preavviso e senza perdere la NASpI smetteva di presentarsi, costringendo il datore a licenziarlo per giusta causa, con il paradosso dell'indennità di disoccupazione e del ticket a carico dell'azienda. Ora l'assenza prolungata vale come dimissione. Il Ministero del lavoro (circ. 6/2025) e l'Ispettorato (note 9740/2024 e 579/2025) hanno precisato che la comunicazione si fa dopo il decorso del termine, con il modello INL, che l'Ispettorato può convocare il lavoratore e che, se accerta l'assenza di veridicità, la risoluzione non opera; l'INPS (circ. 154/2025) ha confermato l'esclusione della NASpI e del ticket. Restano aperti alcuni nodi: il rapporto tra il termine del CCNL per il licenziamento disciplinare e quello per la risoluzione, il momento esatto della cessazione (dopo la comunicazione o dopo la verifica dell'Ispettorato, che ha 30 giorni), la sorte del preavviso, e la tutela del lavoratore che contesta in giudizio; la giurisprudenza di merito sta iniziando a pronunciarsi. Le guide sul licenziamento disciplinare e sulle dimissioni telematiche descrivono le due procedure che la norma mette a confronto.

Che cosa fare, da una parte e dall'altra

  1. Datore, primi giorni: verificare certificati di malattia telematici, richieste di permesso e comunicazioni; contattare il lavoratore per iscritto; contestare in via disciplinare l'assenza secondo il CCNL se si vuole la via del licenziamento.
  2. Datore, dopo il termine: se si sceglie il 7-bis, comunicazione all'Ispettorato con il modello INL indicando i giorni e le ricerche fatte; comunicazione al lavoratore; UniLav; liquidazione delle competenze con l'eventuale trattenuta del preavviso; nessun ticket.
  3. Lavoratore assente per causa giustificata: comunicare subito il motivo con prove (certificato, ricovero, forza maggiore); rispondere alle convocazioni dell'Ispettorato; contestare la risoluzione per iscritto; impugnare davanti al giudice del lavoro rispettando i termini del licenziamento; chiedere la NASpI documentando l'impossibilità.
  4. Lavoratore che vuole lasciare: dimissioni telematiche con preavviso, esonero concordato, risoluzione consensuale, o dimissioni per giusta causa provata; mai l'abbandono.
  5. Entrambi: verificare il CCNL (termine per la risoluzione, giorni per il licenziamento disciplinare, regole sul preavviso) e conservare ogni comunicazione.

Due situazioni meritano cautela. Il lavoratore in malattia che non trasmette il certificato o non lo comunica: l'assenza è ingiustificata sul piano formale, ma la malattia reale è una giustificazione che l'Ispettorato e il giudice riconoscono, e il datore che usa il 7-bis in questi casi rischia; conviene la contestazione disciplinare per la mancata comunicazione, con sanzione conservativa. E il conflitto in corso (demansionamento, trasferimento, mancato pagamento): l'assenza come «autotutela» del lavoratore è pericolosa, perché la giurisprudenza la ammette solo in casi gravi e proporzionati; meglio la diffida e le dimissioni per giusta causa, che danno la NASpI. Per gli effetti sulla NASpI in generale, la guida sulla NASpI; per il comporto e la malattia, quella sul licenziamento in malattia.

Domande frequenti

Un mio dipendente non si presenta da tre settimane e non risponde: posso considerarlo dimesso?

Sì, se l'assenza è ingiustificata e ha superato il termine previsto dal contratto collettivo applicato o, se il CCNL non ne prevede uno, quindici giorni: ai sensi dell'art. 26, c. 7-bis, D.Lgs. 151/2015 (in vigore dal 12 gennaio 2025) comunica l'assenza alla sede territoriale dell'Ispettorato del lavoro con il modello predisposto dall'INL, indicando i giorni, e il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore, senza modulo telematico di dimissioni e senza il periodo di revoca; l'Ispettorato può verificare la veridicità della comunicazione, anche convocando il lavoratore. Poi comunica la cessazione con l'UniLav e liquida le competenze, trattenendo l'indennità di mancato preavviso se il contratto lo consente. In questo caso il lavoratore non ha la NASpI e lei non paga il ticket di licenziamento (INPS, circ. 154/2025). L'alternativa resta il licenziamento disciplinare per giusta causa con la procedura dell'art. 7 St. lav.: più garantista ma con il ticket e con la NASpI per il lavoratore. Prima di scegliere, verifichi che non risultino certificati di malattia telematici, richieste di permesso o comunicazioni non lette: se l'assenza era giustificata o il lavoratore prova di non aver potuto comunicare per forza maggiore, la risoluzione non opera e lei si ritrova con un licenziamento illegittimo.

Sono stato ricoverato d'urgenza e non ho potuto avvisare: il datore mi ha «dimesso» dopo 16 giorni. Che cosa faccio?

La norma fa salva la sua posizione: la risoluzione per volontà del lavoratore non si applica «se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza» (art. 26, c. 7-bis, ultimo periodo). Raccolga la documentazione del ricovero e di ogni tentativo di contatto (suo o di familiari) e la invii subito al datore e all'Ispettorato del lavoro, che deve verificare la veridicità della comunicazione dell'azienda; se l'Ispettorato accerta che l'assenza era giustificata o incolpevole, la risoluzione non produce effetto e il rapporto continua, con il diritto alla retribuzione o all'indennità di malattia. Se il datore insiste, impugni la cessazione davanti al giudice del lavoro come licenziamento illegittimo, rispettando per prudenza i termini dell'impugnazione (60 giorni per la contestazione scritta e 180 per il ricorso), e chieda intanto la NASpI: l'INPS la riconosce quando l'Ispettorato accerta che la comunicazione non era veritiera o quando è provata l'impossibilità.

Voglio andarmene subito senza fare il preavviso: se smetto di presentarmi, mi «dimettono» e non pago nulla?

No, è la strada peggiore. Dopo quindici giorni (o il termine del CCNL) il datore può comunicare l'assenza all'Ispettorato e il rapporto si risolve per sua volontà: niente NASpI, e l'indennità sostitutiva del preavviso che lei non ha dato viene trattenuta dalle competenze finali secondo il contratto, esattamente come nelle dimissioni senza preavviso; in più, nei quindici giorni, il datore può contestarle l'assenza in via disciplinare e licenziarla per giusta causa, con un precedente che pesa. Se vuole lasciare, presenti le dimissioni telematiche con il preavviso previsto o concordi con il datore l'esonero dal preavviso, oppure una risoluzione consensuale; se ha una giusta causa (stipendi non pagati, molestie, demansionamento) le dimissioni per giusta causa non richiedono preavviso e danno la NASpI, ma vanno provate. Ricordi anche che dal 2025 chi si dimette da un tempo indeterminato deve maturare 13 settimane di contributi nel nuovo lavoro prima di avere la NASpI da un successivo licenziamento.

Il CCNL dice che dopo 4 giorni di assenza ingiustificata scatta il licenziamento: vale il 7-bis o la sanzione disciplinare?

Entrambi, a scelta del datore. Il termine del contratto collettivo per il licenziamento disciplinare (nel terziario, per esempio, l'assenza ingiustificata oltre 4 giorni consecutivi) resta la base per la sanzione: il datore contesta per iscritto, attende le giustificazioni entro 5 giorni (art. 7 L. 300/1970) e licenzia per giusta causa, con il ticket e con la NASpI per il lavoratore. Il nuovo art. 26, c. 7-bis, si applica invece quando l'assenza supera «il termine previsto dal contratto collettivo» o, in mancanza, quindici giorni di calendario: se il CCNL prevede un proprio termine per la risoluzione per fatti concludenti, vale quello; se prevede solo i giorni per il licenziamento disciplinare, se quel termine valga anche per la risoluzione è questione discussa, e per prudenza molti datori attendono i quindici giorni mentre i contratti si stanno adeguando. In pratica il datore che vuole chiudere in fretta e senza ticket aspetta i quindici giorni e comunica all'Ispettorato; quello che vuole un titolo più solido contesta subito in via disciplinare. Le due strade non si sommano: scelta l'una, l'altra è preclusa.

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Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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