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GuidaLavoro e previdenza · Dimissioni, TFR e fine del rapporto

Il preavviso: durata, indennità sostitutiva, esonero

Chi lascia o interrompe un rapporto a tempo indeterminato deve dare all'altra parte un tempo per organizzarsi: è il preavviso, fissato dai contratti collettivi, che si lavora oppure si paga. Le regole cambiano a seconda di chi recede: il datore che esonera dal preavviso paga l'indennità, il lavoratore che se ne va subito la subisce in busta paga, e il datore che rinuncia al preavviso del dimissionario non deve nulla. Con la malattia il conto si ferma, con la giusta causa non parte.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Regola: nel rapporto a tempo indeterminato chi recede (datore o lavoratore) deve dare il preavviso «nel termine e nei modi» del contratto collettivo; senza, paga un'indennità pari alla retribuzione del periodo (art. 2118 c.c.); non serve con la giusta causa (art. 2119), in prova, per dimissioni in maternità fino a un anno del figlio.
  • Durata: dal CCNL, per livello e anzianità: giorni per i primi anni, mesi per anzianità e qualifiche alte; per le dimissioni di solito la metà di quella del licenziamento; decorrenza dalla ricezione della comunicazione o dal 1°/16 del mese.
  • Lavorato o pagato: il datore che licenzia può esonerare dal preavviso pagando l'indennità; il lavoratore che si dimette e non lo lavora subisce la trattenuta; il datore che rinuncia al preavviso del dimissionario non paga nulla (efficacia obbligatoria, Cass. 27394/2021 e 6782/2024).
  • Sospensioni: malattia, infortunio e maternità sospendono il preavviso (art. 2110); le ferie non possono essere imposte; il preavviso lavorato è rapporto a tutti gli effetti (retribuzione, contributi, TFR, ferie maturate).
  • Dimissioni: solo con la procedura telematica (art. 26 D.Lgs. 151/2015), revocabili in 7 giorni; il preavviso decorre dalla comunicazione al datore; NASpI solo per giusta causa o risoluzione consensuale in sede protetta.

La regola del codice

Art. 2118 c.c. — Recesso dal contratto a tempo indeterminato

«Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro».

Il preavviso protegge chi subisce il recesso: il datore, che deve trovare un sostituto e organizzare le consegne, e il lavoratore, che deve cercare un altro impiego. Le «norme corporative» sono oggi i contratti collettivi, che fissano la durata in base a qualifica e anzianità e quasi sempre distinguono tra licenziamento e dimissioni (per queste il termine è più breve), stabiliscono la decorrenza (spesso dal 1° o dal 16 del mese successivo alla comunicazione) e il computo in giorni di calendario; il patto individuale può prevedere un preavviso più lungo di quello collettivo per il lavoratore solo se accompagnato da un corrispettivo, altrimenti è nullo per la parte eccedente, mentre può sempre allungarlo a favore del lavoratore. La giurisprudenza qualifica il preavviso come obbligazione «a efficacia obbligatoria»: il recesso produce effetto immediato e la parte che non rispetta il preavviso deve l'indennità sostitutiva, non la prosecuzione del rapporto; ne discende che chi riceve il recesso con preavviso può rinunciarvi, e la Cassazione ne ha tratto la conseguenza più discussa, cioè che il datore che accetta le dimissioni con effetto immediato, rinunciando al preavviso offerto dal lavoratore, non gli deve alcuna indennità (Cass. 27394/2021, ord. 6782/2024), salvo diversa previsione contrattuale. Quando invece è il datore a licenziare «con esonero dal preavviso», l'indennità è dovuta e si calcola sulla retribuzione globale di fatto, comprese provvigioni, premi e compensi continuativi, con la media degli ultimi tre anni per le retribuzioni variabili (art. 2121); è imponibile, contribuita e computata nel TFR.

La giusta causa (art. 2119) esclude il preavviso in entrambe le direzioni: il datore che licenzia per un fatto che non consente la prosecuzione «anche provvisoria» non paga l'indennità, e il lavoratore che si dimette per giusta causa (stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie) non solo non subisce la trattenuta ma ha diritto all'indennità di mancato preavviso a carico del datore (c. 2), oltre alla NASpI. Non c'è preavviso nel periodo di prova (art. 2096), nelle dimissioni della lavoratrice madre e del padre fino a un anno del bambino (art. 55 D.Lgs. 151/2001), nel contratto a termine (dove il recesso anticipato senza giusta causa comporta invece il risarcimento) e nel lavoro domestico, che ha regole proprie.

Le situazioni concrete

SituazioneChi paga o subisce che cosaFonte
Licenziamento con preavviso lavoratoil rapporto prosegue con retribuzione, contributi, ferie e TFR fino alla scadenza; il datore può assegnare le consegne ma non imporre le ferie; il lavoratore può cercare un altro impiego (i CCNL prevedono permessi)art. 2118; CCNL
Licenziamento con esonero dal preavvisoil datore paga l'indennità sostitutiva; il rapporto cessa subito; secondo le istruzioni INPS la NASpI decorre dall'ottavo giorno successivo alla fine del periodo «coperto» dall'indennità, da cui si contano anche i 68 giorni per la domandaart. 2118, c. 2; art. 6 D.Lgs. 22/2015
Licenziamento per giusta causa o durante la provanessun preavviso né indennitàartt. 2119, 2096
Dimissioni con preavviso lavoratorapporto normale fino alla scadenza; il lavoratore può revocare le dimissioni telematiche entro 7 giorniart. 26 D.Lgs. 151/2015
Dimissioni senza preavvisotrattenuta dell'indennità (retribuzione del periodo, lordo) dalle competenze finali e dal TFRart. 2118, c. 2; art. 2121
Datore che rinuncia al preavviso del dimissionariorapporto cessato subito, nessuna indennità al lavoratore (salvo CCNL o accordo); competenze e TFR dovutiCass. 27394/2021, 6782/2024
Dimissioni per giusta causanessun preavviso; il lavoratore riceve l'indennità di mancato preavviso e la NASpIart. 2119, c. 2
Malattia, infortunio, maternità durante il preavvisoil preavviso è sospeso e riprende alla guarigione, entro il comporto; retribuzione o indennità di malattiaart. 2110; Cass. 10852/2016
Ferie durante il preavvisonon imponibili dal datore; se chieste dal lavoratore e concesse, per la giurisprudenza prevalente non sospendono il preavviso salvo diverso accordo; le ferie non godute si monetizzanoart. 2109; CCNL
Morte del lavoratoreil datore paga agli eredi l'indennità di mancato preavviso oltre al TFRart. 2118, c. 3; art. 2122
Dirigentipreavviso e indennità dai CCNL dirigenti (fino a 12 mesi); il licenziamento ingiustificato dà l'indennità supplementareCCNL dirigenti

Che cosa fare

  1. Leggere il CCNL per la durata (livello, anzianità, dimissioni o licenziamento), la decorrenza e le regole su consegne e permessi per la ricerca di lavoro; il contratto individuale può contenere clausole di preavviso più lunghe, da verificare.
  2. Dimettersi bene: procedura telematica (o sede protetta), data di decorrenza calcolata sul preavviso, richiesta scritta di lavorarlo o proposta di esonero; ricordare che il datore può rinunciare al preavviso senza pagarlo.
  3. Chi viene licenziato con esonero deve controllare che l'indennità sia calcolata sulla retribuzione globale, che il TFR la includa e che la NASpI sia chiesta entro 68 giorni dalla fine del periodo coperto dall'indennità.
  4. Malattia nel preavviso: comunicarla nei termini e inviare il certificato; il rapporto si prolunga e la data di cessazione slitta; in caso contrario il datore può contestare l'inadempimento.
  5. Trattenute contestate: se il datore trattiene un preavviso non dovuto (giusta causa, prova, maternità) o calcolato male, diffida e ricorso al giudice del lavoro; la trattenuta sul TFR oltre il dovuto è illegittima.

Le regole della procedura telematica e della revoca sono nella pagina sulle dimissioni telematiche; i casi in cui il preavviso non è dovuto e la NASpI spetta nella pagina sulle dimissioni per giusta causa; il calcolo del TFR, che include l'indennità sostitutiva, nella pagina sul TFR.

Domande frequenti

Mi sono dimesso con preavviso ma il datore mi ha detto di andarmene subito: mi paga l'indennità?
No, secondo la Cassazione. Il preavviso ha efficacia obbligatoria, non reale: la parte che lo riceve può rinunciarvi, e la rinuncia del datore al preavviso del lavoratore dimissionario «non fa sorgere il diritto di quest'ultimo al conseguimento dell'indennità sostitutiva» (Cass. 27394/2021, 6782/2024), salvo che il contratto collettivo o individuale preveda diversamente. Il rapporto cessa subito, con TFR e competenze finali; la NASpI, se spetta (dimissioni per giusta causa), decorre normalmente. Se invece è il datore a licenziare esonerando dal preavviso, l'indennità è dovuta.
Se me ne vado senza preavviso quanto mi trattengono?
L'indennità di mancato preavviso: la retribuzione che ti sarebbe spettata nel periodo di preavviso previsto dal CCNL per le dimissioni (art. 2118, c. 2), calcolata sulla retribuzione globale con provvigioni, premi e ogni compenso continuativo (art. 2121), al lordo, e trattenuta dalle competenze di fine rapporto e dal TFR. Se il preavviso è lavorato solo in parte, la trattenuta è proporzionale. Non è dovuta in caso di dimissioni per giusta causa, in periodo di prova, in maternità fino a un anno del bambino e negli altri casi in cui la legge o il contratto la escludono.
Mi sono ammalato durante il preavviso: il rapporto finisce lo stesso alla data prevista?
No: la malattia e l'infortunio sospendono il decorso del preavviso, che riprende alla guarigione, fino al limite del periodo di comporto (art. 2110 c.c.; Cass. 10852/2016); lo stesso vale per la maternità. Il rapporto quindi si prolunga e la retribuzione o l'indennità di malattia continuano. Le ferie invece non sospendono il preavviso se le chiede il lavoratore, e il datore non può imporle nel periodo di preavviso senza il consenso, perché il lavoratore ha diritto di usare quel tempo per cercare un altro impiego; le ferie non godute si pagano.
Quanto dura il preavviso?
Lo stabilisce il contratto collettivo in base al livello e all'anzianità, di solito da 15 giorni a 4 mesi per impiegati e operai (per esempio nel commercio da 15 giorni a 90 giorni di calendario), più lungo per quadri e dirigenti (fino a 12 mesi per i dirigenti industriali); quasi tutti i CCNL prevedono per le dimissioni un termine più breve di quello per il licenziamento e fissano la decorrenza dal 1° o dal 16 del mese successivo alla comunicazione. In mancanza di contratto valgono gli usi e l'equità (art. 2118, c. 1); il patto individuale può allungare il preavviso solo a carico del datore o con corrispettivo per il lavoratore.

Domande collegate

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Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Dimissioni, TFR e fine del rapportoLe dimissioni telematiche: come si danno e come si revocanoLe dimissioni online (art. 26 D.Lgs. 151/2015): modulo del Ministero con SPID o tramite patronato, revoca in 7 giorni, esclusioni, genitori, preavviso, giusta causa.
  • Dimissioni, TFR e fine del rapportoLe dimissioni per giusta causaI casi riconosciuti, la procedura telematica, niente preavviso e indennità a carico del datore, la NASpI, la prova, i rischi se la giusta causa non regge.
  • LicenziamentoIl licenziamento per giusta causaDefinizione e casi tipici, differenza con il giustificato motivo soggettivo, contestazione e 5 giorni, impugnazione in 60+180 giorni, reintegra o indennità, NASpI.
  • Dimissioni, TFR e fine del rapportoLa risoluzione consensuale del rapporto di lavoroModulo telematico revocabile in 7 giorni (art. 26 D.Lgs. 151/2015) o sede protetta; convalida per i genitori; niente NASpI salvo conciliazione ex art. 7 L. 604.
  • Dimissioni, TFR e fine del rapportoIl TFR: calcolo, tempi di pagamento, anticipo, tuteleCalcolo (annua / 13,5) e rivalutazione, tempi, anticipo del 70%, fondo pensione e Fondo tesoreria, tassazione separata, Fondo di garanzia INPS, prescrizione, decreto ingiuntivo.
  • Dimissioni, TFR e fine del rapportoLa NASpI: requisiti, durata, calcolo, decadenza13 settimane nei 4 anni e regola delle 13 dopo dimissioni (art. 3 D.Lgs. 22/2015); 75% fino a 1.456,72 euro, max 1.584,70; -3% dal 6° mese; domanda in 68 giorni.
  • Contratto, mansioni e stipendioMaternità e paternità: congedi, divieto di licenziamento, dimissioniD.Lgs. 151/2001: maternità 5 mesi all'80%, paternità 10 giorni, parentale fino a 14 anni (3 mesi all'80%), malattia del figlio, licenziamento vietato fino a 1 anno.
  • LicenziamentoAssenza ingiustificata e dimissioni «per fatti concludenti»Licenziamento disciplinare con l'art. 7 St. lav. oppure, dopo 15 giorni di assenza, risoluzione senza NASpI (art. 26 c. 7-bis D.Lgs. 151/2015): Ispettorato e difese.
  • Contratto, mansioni e stipendioIl patto di provaArt. 2096 c.c. e art. 7 D.Lgs. 104/2022: prova per iscritto con mansioni specifiche, massimo 6 mesi, a termine un giorno ogni 15 (dal 2025), recesso, nullità del patto.