In breve
- Il Fondo di garanzia INPS paga il TFR intero (art. 2 L. 297/1982) e le ultime 3 mensilità entro un tetto di 3 volte il massimale CIGS netto, circa 4.021 euro nel 2026 (art. 2 D.Lgs. 80/1992).
- Datore in procedura: domanda dopo 15 giorni dallo stato passivo esecutivo con il credito ammesso o dall'omologa del concordato.
- Datore non fallibile o non fallito: dopo un pignoramento rimasto infruttuoso (decreto ingiuntivo, precetto, verbale negativo).
- Domanda telematica, pagamento entro 60 giorni; l'INPS si surroga nel privilegio.
- Prescrizione: 1 anno per le mensilità, 5 anni per il TFR.
Che cosa copre e quando interviene
«È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo […] ovvero dopo la pubblicazione della sentenza […] per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. […] Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, semprechè, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti».
| TFR (L. 297/1982) | Ultime tre mensilità (D.Lgs. 80/1992) | |
|---|---|---|
| Che cosa | TFR ex art. 2120 c.c. con rivalutazione e accessori, meno gli acconti; anche la quota del Fondo di tesoreria | Crediti di lavoro diversi dal TFR degli ultimi 3 mesi del rapporto, compresi nei 12 mesi prima della procedura, dell'esecuzione o della cessazione durante l'esercizio provvisorio |
| Tetto | Nessuno | 3 volte il massimale mensile CIGS netto (2026: 1.340,56 × 3 ≈ 4.021 euro); non cumulabile con CIGS e mobilità dello stesso periodo |
| Datore in liquidazione giudiziale, concordato, LCA, amministrazione straordinaria | Domanda 15 giorni dopo il deposito dello stato passivo esecutivo con il credito ammesso; dopo la sentenza se ci sono opposizioni; dopo l'omologa del concordato; per le tardive, dopo il decreto di ammissione | |
| Datore non assoggettabile o non assoggettato | Dopo l'esecuzione forzata rimasta in tutto o in parte infruttuosa: titolo, precetto, pignoramento negativo o insufficiente, visure; per le società di persone anche verso i soci | |
| Datore con procedura in altro Stato UE | Sì, se il lavoratore lavorava abitualmente in Italia | |
| Pagamento | Entro 60 giorni dalla domanda, con accredito in conto; surroga dell'INPS nel privilegio (artt. 2751-bis e 2776 c.c.) | |
| Prescrizione | 5 anni (art. 2948 n. 5 c.c.), dal momento in cui il diritto verso il Fondo è esercitabile | 1 anno (art. 2 c. 5 D.Lgs. 80/1992); interessi e rivalutazione dalla domanda |
Il Fondo è alimentato da un contributo a carico dei datori e interviene solo in caso di insolvenza accertata nelle due forme previste: la procedura concorsuale con il credito ammesso al passivo, o l'esecuzione individuale infruttuosa. Non serve che il lavoratore sia stato licenziato: bastano la cessazione del rapporto, per qualsiasi causa, e il mancato pagamento; e non conta che i contributi siano stati versati, perché per il TFR opera la garanzia e per la pensione l'automaticità delle prestazioni. Il tetto delle mensilità è agganciato al massimale della cassa integrazione straordinaria al netto delle trattenute (per il 2026, circolare INPS 4/2026, 1.340,56 euro), per cui tre stipendi alti vengono coperti solo in parte; l'eccedenza e i mesi anteriori restano crediti privilegiati nella procedura (insinuazione al passivo) o da eseguire contro il datore.
Come si ottiene, passo per passo
- Quantificare: calcolo del TFR maturato e non pagato (busta paga, CU, prospetto) e delle retribuzioni degli ultimi tre mesi con ratei e ferie; i documenti del rapporto (contratto, buste paga, UNILAV, estratto contributivo) servono in ogni fase; il lavoratore in nero deve prima far accertare il rapporto con una causa o un verbale ispettivo.
- Se c'è una procedura: domanda di ammissione al passivo con privilegio (art. 2751-bis c.c.) entro i termini fissati dalla sentenza di apertura; dopo 15 giorni dal deposito dello stato passivo esecutivo, domanda al Fondo con copia dello stato passivo e attestazione del curatore sui pagamenti; per il concordato, dopo l'omologa.
- Se non c'è: decreto ingiuntivo o sentenza per TFR e retribuzioni, precetto, pignoramento (mobiliare, presso terzi, immobiliare) con esito negativo o insufficiente, visure catastali e camerali; poi la domanda al Fondo con il titolo, gli atti esecutivi e i verbali; in alternativa, se il datore è fallibile, istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
- Domanda: telematica all'INPS (SPID o patronato) con i moduli e gli allegati; l'INPS istruisce, chiede eventuali integrazioni e paga entro 60 giorni; tassazione separata sul TFR; il Fondo si surroga nel privilegio e recupera dalla procedura o dal datore.
- Se l'INPS rifiuta: ricorso amministrativo e poi causa con il rito del lavoro davanti al tribunale, nei termini di prescrizione; i motivi tipici riguardano la fallibilità del datore, l'individuazione dei tre mesi, il tetto, la sufficienza dell'esecuzione.
I termini sono la trappola più frequente: un anno per le mensilità dal momento in cui il diritto verso il Fondo diventa esercitabile, cinque per il TFR, con il rischio che l'attesa dei riparti della procedura faccia scadere il diritto verso l'INPS. Per questo la domanda al Fondo si presenta appena lo stato passivo è esecutivo, senza aspettare la chiusura della liquidazione giudiziale, e nel caso dell'esecuzione individuale conviene scegliere il pignoramento più rapido (presso terzi sui conti) per documentare presto l'infruttuosità. Gli stipendi non pagati anteriori ai tre mesi, le indennità per licenziamento illegittimo e i danni non passano dal Fondo e seguono le vie ordinarie.
Domande frequenti
L'azienda dove lavoravo è fallita e mi deve il TFR e quattro stipendi: quanto recupero dal Fondo?
Il TFR per intero, con la rivalutazione, al netto di quanto già ricevuto (art. 2 L. 297/1982), e le retribuzioni degli ultimi tre mesi del rapporto (non quattro), purché rientrino nei dodici mesi precedenti l'apertura della liquidazione giudiziale, entro un tetto pari a tre volte il massimale mensile netto della CIGS: per il 2026 circa 4.021 euro (art. 2 D.Lgs. 80/1992; circ. INPS 4/2026). Il quarto stipendio e l'eventuale eccedenza restano crediti privilegiati da far valere nella procedura, con l'insinuazione al passivo, e vengono pagati se l'attivo lo consente. La domanda al Fondo si presenta dopo quindici giorni dal deposito dello stato passivo esecutivo in cui il suo credito è ammesso (o dopo la sentenza sulle opposizioni), con la copia dello stato passivo e l'attestazione del curatore; l'INPS paga entro sessanta giorni e si surroga nel suo privilegio verso la procedura.
Il mio ex datore è una ditta individuale che ha chiuso e non risponde: posso rivolgermi al Fondo senza fallimento?
Sì, ma solo dopo aver tentato inutilmente l'esecuzione forzata (art. 2, c. 5, L. 297/1982; art. 1, c. 2, D.Lgs. 80/1992): occorre un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo per il TFR e le retribuzioni, ottenuto con le buste paga o con il conteggio; o una sentenza), il precetto e un pignoramento rimasto in tutto o in parte infruttuoso, documentato dal verbale negativo dell'ufficiale giudiziario o dalla dichiarazione negativa del terzo pignorato (banca, clienti); l'INPS chiede anche le visure che dimostrano l'assenza di beni. Se il datore era assoggettabile alla liquidazione giudiziale ma nessuno l'ha chiesta, la strada dell'esecuzione infruttuosa è comunque ammessa, e in alternativa il lavoratore può chiedere lui l'apertura della procedura. Per le società di persone l'INPS pretende di regola l'esecuzione anche contro i soci illimitatamente responsabili. I tempi sono più lunghi ma il risultato è lo stesso: TFR intero e tre mensilità nel tetto.
Entro quando devo fare la domanda?
Per le ultime tre mensilità il diritto verso il Fondo si prescrive in un anno (art. 2, c. 5, D.Lgs. 80/1992) dal momento in cui è esercitabile, cioè dal quindicesimo giorno dopo il deposito dello stato passivo esecutivo, dalla sentenza sulle opposizioni o dall'omologa del concordato, oppure dalla chiusura infruttuosa dell'esecuzione: un anno è poco, e le domande tardive sono respinte. Per il TFR vale la prescrizione ordinaria dei crediti di fine rapporto, cinque anni (art. 2948, n. 5, c.c.), che l'insinuazione al passivo interrompe e che riparte da quando il diritto verso il Fondo diventa esercitabile. Interessi e rivalutazione sulle mensilità decorrono dalla domanda al Fondo; per il TFR la giurisprudenza li riconosce dalla data in cui il credito è divenuto esigibile verso il Fondo. La domanda è telematica (patronato o SPID) e il pagamento avviene entro sessanta giorni con accredito in conto.
Il Fondo paga anche il preavviso, le ferie non godute e i danni?
Il Fondo paga i «crediti di lavoro» degli ultimi tre mesi del rapporto: retribuzioni ordinarie e straordinarie, ratei di tredicesima e quattordicesima, indennità per ferie e permessi maturati, e secondo l'orientamento prevalente l'indennità sostitutiva del preavviso, in quanto crediti retributivi collegati agli ultimi tre mesi; non paga il risarcimento del danno, le indennità per licenziamento illegittimo, le somme oltre il tetto e i crediti relativi a mesi anteriori ai tre, che restano insinuabili nella procedura o eseguibili contro il datore. Per il TFR non c'è tetto: è coperto per intero, compresa la quota maturata presso il Fondo di tesoreria INPS per le aziende con almeno cinquanta dipendenti, che l'INPS liquida direttamente. I contributi non versati non passano dal Fondo di garanzia ma dalle tutele previdenziali (automaticità delle prestazioni per la pensione).
Domande collegate
- Ho iniziato a lavorare giovanissimo e ho quasi 42 anni di contributi: posso andare in pensione prima dei 67 anni?
- Sono dirigente e mi hanno licenziato con una motivazione che mi sembra pretestuosa: posso essere reintegrato?
- Non vado al lavoro da tre settimane senza giustificarmi: il datore può considerarmi dimesso?
Fonti normative
- Art. 2 L. 297/1982 — Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto
- Art. 1 D.Lgs. 80/1992 — Garanzia dei crediti di lavoro
- Art. 2 D.Lgs. 80/1992 — Intervento del Fondo di garanzia (ultime tre mensilità)
- Art. 2120 c.c. — Disciplina del trattamento di fine rapporto
- Art. 2751-bis c.c. — Crediti per retribuzioni e provvigioni (privilegio)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
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