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GuidaLavoro e previdenza · Dimissioni, TFR e fine del rapporto

La NASpI: requisiti, durata, calcolo, decadenza

L'indennità di disoccupazione spetta a chi perde il lavoro senza volerlo e ha almeno tredici settimane di contributi negli ultimi quattro anni: si calcola sulla retribuzione media, si riduce del tre per cento al mese dal sesto mese e dura la metà delle settimane lavorate. La domanda ha un termine di decadenza di sessantotto giorni, e si perde tutto lavorando senza dirlo, saltando gli appuntamenti del centro per l'impiego o rifiutando un'offerta congrua.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Requisiti (art. 3 D.Lgs. 22/2015): disoccupazione involontaria (o dimissioni per giusta causa, conciliazione ex art. 7 L. 604, maternità), 13 settimane di contributi nei 4 anni; dal 2025, 13 settimane dopo eventuali dimissioni nei 12 mesi precedenti.
  • Importo (art. 4): 75% della retribuzione media fino a 1.456,72 euro, +25% oltre; massimo 1.584,70 (2026); -3% al mese dal sesto mese (ottavo over 55).
  • Durata (art. 5): metà delle settimane contribuite negli ultimi 4 anni, max 24 mesi; domanda entro 68 giorni (art. 6).
  • Obblighi: patto di servizio e GOL; assenze alle convocazioni: ¼ mensilità, 1 mensilità, poi decadenza; rifiuto di offerta congrua = decadenza (art. 21 D.Lgs. 150/2015).
  • Lavoro durante la NASpI: comunicare entro 30 giorni; sotto soglia ridotta dell'80% del reddito, sopra soglia decadenza salvo contratti ≤ 6 mesi (artt. 9-11); anticipazione per mettersi in proprio (art. 8).

Le regole

Art. 3, comma 1, lett. a), b) e c-bis), D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 — Requisiti

«La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione […]; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; […] c-bis) con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all'articolo 55 del testo unico […] in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità […]. Tale requisito si applica a condizione che l'evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione».

VoceRegolaNorma
Cessazioni coperteLicenziamento di ogni tipo (anche per giusta causa e disciplinare), scadenza del termine, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nella conciliazione ex art. 7 L. 604, dimissioni in maternità/paternità, rifiuto del trasferimento oltre 50 km (prassi INPS, ma per Cass. 10559/2026 serve la prova dell'illegittimità del trasferimento)Art. 3 c. 1-2
Cessazioni escluseDimissioni volontarie, risoluzione consensuale ordinaria, licenziamento con reintegra, dipendenti pubblici a tempo indeterminatoArtt. 2-3
Contributi13 settimane nei 4 anni; dal 2025, 13 settimane dopo dimissioni volontarie avvenute nei 12 mesi precedentiArt. 3 c. 1 lett. b e c-bis
Importo75% della retribuzione media mensile fino a 1.456,72 euro; oltre, +25% della parte eccedente; massimo 1.584,70 euro (2026)Art. 4 c. 1-2
Décalage-3% al mese dal primo giorno del sesto mese; dall'ottavo per chi ha 55 anniArt. 4 c. 3
DurataMetà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni (escluse quelle già usate), massimo 24 mesiArt. 5
DomandaTelematica all'INPS entro 68 giorni dalla cessazione; decorre dall'8° giorno o dal giorno dopo la domanda tardivaArt. 6
ObblighiDID, patto di servizio, GOL; sanzioni a scalare fino alla decadenza; offerta congrua rifiutata = decadenzaArt. 7; art. 21 D.Lgs. 150/2015
Lavoro subordinatoReddito sopra soglia: decadenza, salvo contratto ≤ 6 mesi (sospensione); sotto soglia: -80% del reddito, comunicazione in 30 giorniArt. 9
Lavoro autonomoComunicazione entro un mese, -80% del reddito previsto, autodichiarazione entro il 31 marzoArt. 10
AnticipazioneIntero residuo in unica soluzione per attività autonoma, impresa o cooperativa; domanda in 30 giorni; niente figurativiArt. 8
DecadenzaPerdita dello stato di disoccupazione, lavoro non comunicato, pensione, assegno di invalidità (salvo opzione)Art. 11

La NASpI è un'assicurazione, non un sussidio: la misura e la durata dipendono da quanto si è versato negli ultimi quattro anni, e le settimane usate per un'indennità non si riutilizzano per la successiva. Il requisito della perdita «involontaria» è il punto delicato: il licenziamento vale sempre, anche disciplinare o per giusta causa (in quel caso l'indennità decorre dal trentottesimo giorno), mentre le dimissioni valgono solo se per giusta causa o nel periodo protetto di maternità, e la risoluzione consensuale solo se raggiunta nella conciliazione obbligatoria davanti all'Ispettorato per i licenziamenti economici. La regola delle tredici settimane dopo le dimissioni, in vigore per gli eventi dal 2025, colpisce chi lascia un posto e ne perde subito un altro: il periodo tra le dimissioni e il licenziamento deve contenere almeno tredici settimane di contributi. Sul lato pratico, il termine di 68 giorni è di decadenza e non si sospende ad agosto; la domanda si presenta online o tramite patronato e vale come dichiarazione di disponibilità al lavoro.

Come si gestisce

  1. Subito dopo la cessazione: domanda telematica entro 68 giorni, meglio entro 8 per non perdere giorni di indennità; verifica dell'estratto contributivo per contare le settimane; per le dimissioni per giusta causa, allegare la documentazione (diffide, denunce, prove del mancato pagamento) richiesta dall'INPS.
  2. Con il centro per l'impiego: patto di servizio personalizzato, adesione al programma GOL, presenza alle convocazioni e ai corsi, comunicazione tempestiva dei giustificati motivi; valutazione delle offerte «congrue» prima di rifiutarle.
  3. Se si lavora: comunicare all'INPS entro 30 giorni (subordinato) o un mese (autonomo) il reddito previsto; con contratti brevi fino a 6 mesi la NASpI si sospende e riprende; tenere traccia del reddito per il ricalcolo o l'autodichiarazione entro il 31 marzo.
  4. Se ci si mette in proprio: valutare l'anticipazione in unica soluzione (art. 8) entro 30 giorni dall'avvio, sapendo che non dà contributi figurativi e va restituita se si torna dipendenti prima della fine del periodo.
  5. Se l'INPS respinge o revoca: ricorso amministrativo al comitato provinciale entro 90 giorni, poi ricorso al giudice del lavoro; per gli indebiti, verifica della buona fede e rateizzazione.

La NASpI si intreccia con le scelte fatte al momento della cessazione: chi firma una conciliazione con incentivo all'esodo non la perde se la risoluzione avviene nella sede protetta dell'Ispettorato per i licenziamenti economici, la perde se la risoluzione consensuale è «pura»; chi impugna il licenziamento e ottiene la reintegra restituisce l'indennità, detratta dal risarcimento; chi è licenziato per assenza ingiustificata oltre i limiti del contratto collettivo, dal 2025, è considerato dimissionario e non ha la NASpI. Per il datore insolvente che non ha pagato TFR e ultime mensilità c'è il Fondo di garanzia; per i contributi non versati, che non impediscono la NASpI per il principio di automaticità, la guida sui contributi omessi.

Domande frequenti

Guadagnavo 1.800 euro lordi al mese e ho lavorato tre anni: quanto prendo e per quanto?

Circa 1.178 euro al mese lordi per i primi cinque mesi, poi in calo del 3% al mese, per 18 mesi. Il calcolo: la retribuzione media mensile (imponibile degli ultimi quattro anni diviso le settimane, per 4,33) è sopra la soglia 2026 di 1.456,72 euro, quindi l'indennità è il 75% di 1.456,72 (1.092,54) più il 25% della differenza tra 1.800 e 1.456,72 (85,82), cioè 1.178,36 euro, sotto il massimo di 1.584,70 (art. 4 D.Lgs. 22/2015; importi della circolare INPS per il 2026). Dal primo giorno del sesto mese l'importo si riduce del 3% ogni mese (dall'ottavo se ha almeno 55 anni). La durata è la metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni: tre anni sono 156 settimane, quindi 78 settimane, circa 18 mesi (art. 5); il massimo assoluto è 24 mesi. Sull'indennità si pagano l'IRPEF ma non i contributi, e l'INPS accredita i contributi figurativi per la pensione.

Mi sono dimesso a gennaio, ho lavorato due mesi da un altro datore e sono stato licenziato: ho la NASpI?

Solo se nel nuovo rapporto ha maturato almeno 13 settimane di contribuzione. Dal 1° gennaio 2025 chi si dimette volontariamente (o risolve consensualmente) da un tempo indeterminato e viene poi licenziato entro dodici mesi deve far valere 13 settimane di contributi successive alle dimissioni (art. 3, c. 1, lett. c-bis), regola introdotta per fermare le dimissioni «concordate» seguite da assunzioni brevi. Con due mesi di lavoro non ci arriva: dovrà attendere il raggiungimento delle 13 settimane in un rapporto successivo. La regola non si applica se le dimissioni erano per giusta causa (stipendi non pagati, molestie, demansionamento, trasferimento ingiustificato), che però va provata dal lavoratore: la Cassazione ha escluso che bastino le diffide dell'avvocato o la sola distanza del trasferimento (Cass. 8564/2026 e 10559/2026) o se erano dimissioni nel periodo protetto di maternità o paternità convalidate dall'Ispettorato, che danno diritto alla NASpI come un licenziamento.

Ho trovato un lavoretto part time da 600 euro al mese: perdo la NASpI?

No, se il reddito annuo resta sotto la soglia di esenzione fiscale per i dipendenti e se comunica all'INPS entro 30 giorni dall'inizio il reddito annuo previsto, e a condizione che il nuovo datore sia diverso da quello precedente e non collegato (art. 9, c. 2): la NASpI continua ridotta dell'80% del reddito previsto. Se il reddito supera la soglia, decade, a meno che il contratto duri al massimo sei mesi: in quel caso l'indennità è sospesa d'ufficio e riprende alla fine del rapporto, e i contributi versati contano per una futura NASpI (art. 9, c. 1). Per un'attività autonoma o una partita IVA valgono regole analoghe (art. 10): comunicazione entro un mese, riduzione dell'80% del reddito previsto, ricalcolo con la dichiarazione dei redditi o autodichiarazione all'INPS entro il 31 marzo dell'anno dopo, pena la restituzione dell'intera indennità dall'inizio dell'attività. La mancata comunicazione, in entrambi i casi, produce la decadenza (art. 11) e il recupero dell'indebito.

Il centro per l'impiego mi ha convocato e non sono andato: che cosa rischio?

Con la domanda di NASpI si rende automaticamente la dichiarazione di disponibilità al lavoro e si è tenuti a stipulare il patto di servizio personalizzato e a partecipare alle iniziative di politica attiva, oggi nel programma GOL. Le sanzioni sono nell'art. 21, c. 7, D.Lgs. 150/2015: per la mancata presentazione senza giustificato motivo a una convocazione, decurtazione di un quarto di mensilità la prima volta, di una mensilità la seconda e decadenza dall'indennità e dallo stato di disoccupazione la terza; per la mancata partecipazione a corsi, tirocini o iniziative di orientamento, una mensilità e poi decadenza; per il rifiuto di un'offerta di lavoro congrua, decadenza immediata. Dopo la decadenza non ci si può iscrivere di nuovo prima di due mesi. Il giustificato motivo (malattia documentata, gravidanza, assistenza a familiari, colloqui di lavoro) va comunicato subito al centro per l'impiego; contro le sanzioni c'è il ricorso amministrativo e poi il giudice del lavoro.

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Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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