In breve
- Spetta per ogni licenziamento (anche giusta causa e disciplinare) e a fine contratto, con 13 settimane di contributi nei 4 anni (art. 3 D.Lgs. 22/2015).
- Non per le dimissioni, salvo giusta causa, maternità, conciliazione ex art. 7 L. 604/1966; dal 2025 dopo dimissioni recenti servono 13 settimane nuove.
- Importo 2026: 75% della retribuzione fino a 1.456,72 €, +25% oltre, max 1.584,70 €; −3% al mese dal 6° mese (8° per gli over 55).
- Durata: metà delle settimane contribuite negli ultimi 4 anni (max 24 mesi); domanda entro 68 giorni; decorre dall'8° giorno.
- Impugnare il licenziamento non fa perdere la NASpI; nuovo lavoro fino a 6 mesi = sospensione.
Chi ha diritto e chi no
«La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; […] c-bis) con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale […]. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604».
| Come finisce il rapporto | NASpI | Note |
|---|---|---|
| Licenziamento per giustificato motivo oggettivo, collettivo, comporto, fine appalto | Sì | Decorre dalla fine del preavviso, lavorato o indennizzato |
| Licenziamento disciplinare o per giusta causa | Sì | La perdita è involontaria a prescindere dal motivo; ticket dovuto dal datore |
| Scadenza del contratto a termine, fine apprendistato | Sì | Con 13 settimane nei 4 anni |
| Dimissioni per giusta causa | Sì | Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento, molestie, mancato versamento dei contributi: dichiarazione di responsabilità all'INPS e prova; conviene la diffida scritta prima |
| Dimissioni in maternità/paternità (gravidanza, fino a 1 anno del bambino, o 1 anno dall'ingresso del minore adottato) convalidate dall'Ispettorato | Sì | Art. 55 D.Lgs. 151/2001 |
| Risoluzione consensuale nella conciliazione obbligatoria ex art. 7 L. 604/1966 (licenziamento economico, oltre 15 dipendenti) | Sì | Verbale davanti all'Ispettorato; in prassi anche per rifiuto del trasferimento oltre 50 km |
| Dimissioni volontarie, risoluzione consensuale ordinaria | No | E dal 2025 servono 13 settimane nuove dopo le dimissioni da un tempo indeterminato per la NASpI su un licenziamento successivo (c. 1 lett. c-bis) |
| Dimissioni «per fatti concludenti» (assenza ingiustificata, L. 203/2024) | No | Trattate come dimissioni volontarie, salvo prova della forza maggiore o del fatto del datore |
| Dipendenti pubblici a tempo indeterminato, operai agricoli (salvo cooperative) | No | Regimi propri (art. 2) |
Il principio è la involontarietà: l'INPS non giudica il licenziamento, che può essere anche pienamente legittimo, ma solo che il lavoratore non abbia scelto di andarsene. Per questo la trattativa di uscita va costruita bene: un licenziamento con conciliazione e incentivo all'esodo lascia la NASpI, le dimissioni con buonuscita la fanno perdere, e la risoluzione consensuale la salva solo se avviene nella conciliazione davanti all'Ispettorato del licenziamento economico. Le dimissioni per giusta causa vanno documentate (diffida, prove dell'inadempimento), perché l'INPS chiede la dichiarazione e può contestare; le dimissioni valgono solo se telematiche. Il requisito contributivo è minimo (13 settimane in quattro anni), il requisito delle 30 giornate lavorate è stato abolito dal 2022, e per gli eventi dal 2025 vale la regola anti-abuso delle 13 settimane dopo dimissioni recenti.
Importo, durata, domanda e compatibilità
- Importo (art. 4): retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni ÷ settimane di contribuzione × 4,33; 75% fino a 1.456,72 euro mensili (2026), più il 25% della parte eccedente; massimo 1.584,70 euro al mese; riduzione del 3% al mese dal sesto mese (dall'ottavo per gli over 55); tassata IRPEF, senza contributi a carico, con contribuzione figurativa; compatibile con l'assegno unico.
- Durata (art. 5): metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, senza contare quelle già usate per precedenti indennità; massimo 24 mesi.
- Domanda (art. 6): telematica all'INPS, anche tramite patronato, entro 68 giorni dalla cessazione, a pena di decadenza; decorrenza dall'ottavo giorno dopo la cessazione (o dopo la fine del preavviso indennizzato) o dal giorno dopo la domanda se tardiva; la domanda vale come dichiarazione di immediata disponibilità; patto di servizio con il centro per l'impiego e condizionalità (art. 7).
- Nuovo lavoro (artt. 9-10): subordinato fino a sei mesi, sospensione; oltre, decadenza salvo reddito entro la soglia esente con comunicazione; autonomo con reddito basso, comunicazione entro un mese e riduzione dell'80% del reddito previsto; anticipo in unica soluzione per l'autoimpiego (art. 8), da restituire se si torna dipendenti nel periodo teorico.
- Licenziamento impugnato: la NASpI si percepisce durante la causa; con la reintegra le retribuzioni riconosciute dal giudice assorbono l'indennità, che l'INPS recupera (di regola dal datore o dal lavoratore secondo i casi); con la sola indennità risarcitoria o la conciliazione, la NASpI resta acquisita; l'offerta conciliativa dell'art. 6 D.Lgs. 23/2015 non incide sulla NASpI.
Gli errori più costosi sono la domanda tardiva (dopo 68 giorni non spetta nulla), le dimissioni accettate sotto pressione al posto del licenziamento, la risoluzione consensuale «privata», il lavoro non comunicato durante l'indennità e il lavoro nero, che comporta decadenza, restituzione e sanzioni. Chi è vicino alla pensione valuta che la NASpI non è cumulabile con la pensione e che i periodi indennizzati sono coperti da contribuzione figurativa; chi sta trattando l'uscita chiede che l'accordo passi da un verbale di conciliazione dopo il licenziamento, con la data di cessazione chiara, perché da lì decorrono i 68 giorni e gli otto giorni di carenza. I requisiti generali e le cause di decadenza sono nella guida alla NASpI.
Domande frequenti
Sono stato licenziato per giusta causa: ho diritto alla NASpI?
Sì. La NASpI spetta a chi ha perduto involontariamente l'occupazione (art. 3 D.Lgs. 22/2015), e il licenziamento, anche per giusta causa o per motivi disciplinari, è una perdita involontaria: il motivo del recesso non conta ai fini dell'indennità, e l'INPS non valuta se la sanzione era giusta. Servono almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti e lo stato di disoccupazione con la dichiarazione di immediata disponibilità. La domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione, e l'indennità decorre dall'ottavo giorno (con la giusta causa non c'è preavviso). Il datore paga comunque il contributo di licenziamento (ticket). Impugnare il licenziamento non fa perdere la NASpI: se poi il giudice ordina la reintegra, le retribuzioni riconosciute assorbono l'indennità percepita, che viene recuperata.
Il datore mi propone di dimettermi per «non rovinarmi il curriculum»: che cosa perdo?
La NASpI. Le dimissioni volontarie non danno diritto all'indennità, e dal 2025 chi si dimette da un tempo indeterminato deve maturare almeno tredici settimane di contributi dopo le dimissioni per riacquistarla in un successivo licenziamento (art. 3, c. 1, lett. c-bis). La NASpI spetta invece con le dimissioni per giusta causa (stipendi non pagati, mobbing, demansionamento, molestie), con la risoluzione consensuale raggiunta nella conciliazione obbligatoria davanti all'Ispettorato per il licenziamento economico nelle aziende con più di 15 dipendenti (art. 7 L. 604/1966), con le dimissioni convalidate durante la gravidanza e fino all'anno del bambino (art. 55 D.Lgs. 151/2001) e, per prassi INPS, con la risoluzione consensuale per rifiuto del trasferimento oltre 50 km (ma la Cassazione esige la prova che il trasferimento fosse illegittimo: la sola distanza non basta, Cass. 10559/2026; e la giusta causa delle dimissioni va provata dal lavoratore, Cass. 8564/2026). Un licenziamento seguito da una conciliazione con incentivo all'esodo lascia la NASpI; le dimissioni no. Chi vuole andarsene d'accordo con il datore deve quindi far passare l'uscita da un licenziamento o dalla conciliazione ex art. 7, non da dimissioni.
Quanto prendo e per quanto tempo?
L'importo si calcola sulla retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33: se la retribuzione mensile così ottenuta non supera 1.456,72 euro (soglia 2026, circolare INPS n. 4/2026), la NASpI è il 75%; oltre, si aggiunge il 25% della parte eccedente, fino al massimo di 1.584,70 euro al mese. Dal primo giorno del sesto mese l'importo scende del 3% ogni mese (dall'ottavo mese per chi ha 55 anni alla domanda). La durata è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, escluse quelle già usate per altre indennità: con quattro anni pieni, 24 mesi. L'indennità è tassata IRPEF e dà contribuzione figurativa per la pensione; si può chiedere in unica soluzione anticipata per avviare un'attività autonoma (art. 8).
Ho trovato un lavoro a tempo determinato di tre mesi: perdo la NASpI?
No: se il nuovo rapporto subordinato dura fino a sei mesi, la NASpI è sospesa d'ufficio per la durata del contratto e riprende alla fine, senza nuova domanda; se il rapporto dura di più, o se il reddito annuo è entro la soglia esente da imposta, valgono regole diverse (decadenza nel primo caso, conservazione con comunicazione nel secondo) (art. 9). Il lavoro autonomo o occasionale con reddito basso è compatibile, ma va comunicato all'INPS entro un mese dall'inizio con la dichiarazione del reddito presunto, e l'indennità si riduce dell'80% del reddito (art. 10). Lavorare in nero durante la NASpI comporta la decadenza, la restituzione e le sanzioni, oltre ai rischi del datore. Il pensionamento e il rifiuto ingiustificato delle offerte congrue del centro per l'impiego fanno decadere dall'indennità (art. 7).
Domande collegate
Fonti normative
- Art. 3 D.Lgs. 22/2015 — Requisiti della NASpI
- Art. 4 D.Lgs. 22/2015 — Calcolo e misura
- Art. 5 D.Lgs. 22/2015 — Durata
- Art. 6 D.Lgs. 22/2015 — Domanda e decorrenza della prestazione
- Art. 9 D.Lgs. 22/2015 — Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato
- Art. 7 L. 604/1966 — Procedura di conciliazione per il licenziamento economico
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Dimissioni, TFR e fine del rapportoLa NASpI: requisiti, durata, calcolo, decadenza13 settimane nei 4 anni e regola delle 13 dopo dimissioni (art. 3 D.Lgs. 22/2015); 75% fino a 1.456,72 euro, max 1.584,70; -3% dal 6° mese; domanda in 68 giorni.
- LicenziamentoImpugnare il licenziamento: sessanta giorni, poi centottantaI due termini di decadenza, la forma dell'impugnazione, gli altri atti soggetti agli stessi termini, il processo, l'onere della prova, i costi e i tempi.
- Dimissioni, TFR e fine del rapportoLe dimissioni per giusta causaI casi riconosciuti, la procedura telematica, niente preavviso e indennità a carico del datore, la NASpI, la prova, i rischi se la giusta causa non regge.
- Dimissioni, TFR e fine del rapportoLe dimissioni telematiche: come si danno e come si revocanoLe dimissioni online (art. 26 D.Lgs. 151/2015): modulo del Ministero con SPID o tramite patronato, revoca in 7 giorni, esclusioni, genitori, preavviso, giusta causa.
- Dimissioni, TFR e fine del rapportoLa risoluzione consensuale del rapporto di lavoroModulo telematico revocabile in 7 giorni (art. 26 D.Lgs. 151/2015) o sede protetta; convalida per i genitori; niente NASpI salvo conciliazione ex art. 7 L. 604.
- LicenziamentoLa conciliazione dopo il licenziamento: l'offerta dell'art. 6 e le sedi protetteL'offerta di conciliazione (art. 6 D.Lgs. 23/2015): una mensilità per anno da 3 a 27, esente da tasse, assegno circolare in sede protetta entro 60 giorni; sedi, NASpI.
- LicenziamentoIl licenziamento per giusta causaDefinizione e casi tipici, differenza con il giustificato motivo soggettivo, contestazione e 5 giorni, impugnazione in 60+180 giorni, reintegra o indennità, NASpI.
- LicenziamentoIl licenziamento economico (giustificato motivo oggettivo)Ragioni organizzative vere, nesso con il posto soppresso, repêchage, criteri di scelta, procedura ITL sopra i 15, preavviso, tutele dopo Corte cost. 128/2024, impugnazione, offerta conciliativa.
- LicenziamentoIl licenziamento collettivoIl licenziamento collettivo: 5 licenziamenti in 120 giorni con più di 15 dipendenti, comunicazione ai sindacati, esame congiunto 45+30 giorni, criteri di scelta.
- Contratto, mansioni e stipendioMaternità e paternità: congedi, divieto di licenziamento, dimissioniD.Lgs. 151/2001: maternità 5 mesi all'80%, paternità 10 giorni, parentale fino a 14 anni (3 mesi all'80%), malattia del figlio, licenziamento vietato fino a 1 anno.
- Contratto, mansioni e stipendioIl lavoro nero: diritti del lavoratore e rischi del datoreLavoro nero: diritti a stipendi, contributi, TFR e INAIL (art. 2126 c.c.); per il datore maxi-sanzione da 1.950 a 46.800 euro per lavoratore, diffida, sospensione.