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GuidaSocietà e impresa · Crisi d'impresa e liquidazione giudiziale

Il mio cliente è in liquidazione giudiziale: che cosa posso fare

Dal giorno della sentenza il creditore non può più pignorare, deve insinuarsi al passivo e rischia di restituire i pagamenti ricevuti negli ultimi mesi; i contratti in corso restano sospesi finché il curatore non sceglie. Ma il creditore ha anche strumenti: mettere in mora il curatore, compensare, escutere i garanti, emettere la nota di variazione IVA, votare nel concordato e, se serve, chiedere lui stesso la procedura.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Dalla sentenza: niente pignoramenti (art. 150 CCII), cause interrotte, interessi sospesi; si recupera solo con l'insinuazione al passivo.
  • Contratti in corso: sospesi finché il curatore sceglie (art. 172); si può metterlo in mora con un termine fino a 60 giorni; l'appalto si scioglie salvo subentro (art. 186).
  • Revocatoria (art. 166): a rischio i pagamenti anomali dell'ultimo anno e quelli normali dei sei mesi se si conosceva l'insolvenza; salvi i pagamenti «nei termini d'uso».
  • Strumenti: compensazione (art. 155), garanti e coobbligati per intero, nota di variazione IVA, perdita deducibile, voto nel concordato (art. 109).
  • Prima della procedura: nella composizione negoziata le misure protettive bloccano le esecuzioni ma non i contratti (art. 18); il creditore può chiedere lui stesso la liquidazione (art. 37).

Che cosa cambia dal giorno della sentenza

Art. 172, commi 1-2, D.Lgs. 14/2019 — Rapporti pendenti

«Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione giudiziale l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo […]. Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto».

Situazione del creditoreChe cosa succedeChe cosa può fare
Credito scaduto per forniture o prestazioni passateBlocco delle azioni individuali (art. 150); interessi sospesi se chirografario (art. 154)Insinuarsi al passivo entro 30 giorni prima dell'udienza; nota di variazione IVA; perdita deducibile; escutere garanti
Causa in corso contro il debitoreInterrotta; prosegue contro il curatore solo se non riguarda un credito da insinuare (art. 143)Riassumere o trasferire la pretesa nella domanda di ammissione
Contratto di fornitura o servizio in corsoSospeso fino alla scelta del curatore (art. 172)Chiedere al giudice delegato un termine fino a 60 giorni; non consegnare senza subentro; prededuzione per il dopo
Appalto in corsoSciolto salvo subentro del curatore in 60 giorni con garanzie (art. 186)Insinuarsi per il lavoro eseguito; pretendere garanzie per proseguire
Vendita con riserva di proprietà, leasingIl curatore può subentrare con l'autorizzazione del comitato; se si scioglie, il venditore restituisce le rate riscosse salvo l'equo compenso per l'uso (art. 178); nel leasing sciolto il bene torna al concedente con conguaglio (art. 177)Chiedere cauzione, la restituzione del bene o insinuarsi per la differenza
Preliminare di acquisto immobiliare trascrittoIl curatore può sciogliersi; l'acquirente ha il privilegio sull'immobile per gli acconti (art. 173)Insinuare l'acconto con privilegio; opporre la domanda ex art. 2932 trascritta prima
Locatore di immobile al fallitoIl contratto continua; il curatore può recedere in qualunque tempo con equo indennizzo insinuato al passivo (art. 185)Insinuare i canoni arretrati; canoni successivi in prededuzione
Creditore che deve anche somme al fallitoCompensazione ammessa per crediti anteriori (art. 155)Opporla nella domanda o al curatore
Creditore pagato negli ultimi mesiRischio di revocatoria (art. 166) entro 3 anni dall'aperturaDocumentare i termini d'uso e la mancata conoscenza dell'insolvenza

La sentenza di apertura toglie al debitore i beni e ai creditori le azioni: chi ha un decreto ingiuntivo o un pignoramento in corso lo vede fermarsi (art. 150), chi ha una causa la vede interrompersi, chi ha un contratto lo vede sospeso. La regola per i contratti non ancora eseguiti da entrambe le parti è la scelta del curatore (art. 172): se subentra, le prestazioni successive sono pagate in prededuzione, se si scioglie il creditore insinua il credito per quanto ha già fatto, senza risarcimento se non previsto da norme speciali; nel frattempo la messa in mora con termine fino a 60 giorni evita di restare appesi. Le regole speciali contano: l'appalto si scioglie da sé salvo subentro comunicato in 60 giorni con garanzie (art. 186), il leasing sciolto restituisce il bene al concedente che versa alla curatela l'eventuale eccedenza tra ricavato e credito residuo (art. 177), il preliminare trascritto dà al promissario acquirente un privilegio sull'immobile per gli acconti (art. 173), i contratti personali si sciolgono (art. 175), la locazione prosegue con facoltà di recesso del curatore e indennizzo (art. 185), la vendita con riserva di proprietà prosegue solo se il curatore subentra, e allora il venditore può chiedere cauzione (art. 178); nei contratti a esecuzione continuata il curatore che subentra paga per intero le consegne successive (art. 179). Anche prima della sentenza il creditore incontra limiti: nella composizione negoziata le misure protettive pubblicate nel registro delle imprese vietano di iniziare o proseguire esecuzioni e cautelari e di acquisire prelazioni non concordate (art. 18), ma non impongono di continuare a fornire a credito, e i contratti in corso non possono essere sciolti dal creditore per il solo fatto della trattativa; nel concordato con riserva scattano effetti analoghi.

Revocatoria, recupero, concordato

Art. 166, comma 3, lett. a)-b), D.Lgs. 14/2019 — Atti non soggetti a revocatoria

«Non sono soggetti all'azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso; b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera durevole l'esposizione del debitore nei confronti della banca».

  1. Il rischio revocatoria (art. 166): sono revocati, salvo prova contraria del creditore, gli atti sproporzionati e i pagamenti con mezzi anomali (cessioni di beni, assegni di terzi, datio in solutum) dell'anno precedente e le garanzie costituite per debiti preesistenti nell'anno o nei sei mesi; sono revocati, se il curatore prova che il creditore conosceva l'insolvenza, i pagamenti normali di debiti scaduti e gli atti a titolo oneroso dei sei mesi anteriori; sono esenti i pagamenti nei termini d'uso, le rimesse bancarie non solutorie, le vendite di case a giusto prezzo, gli atti in esecuzione di piani attestati, accordi e concordati, le retribuzioni. Chi subisce la revocatoria restituisce e si insinua per l'importo.
  2. Il recupero: domanda di ammissione con eventuale privilegio (professionisti per gli ultimi due anni, agenti per l'ultimo anno, artigiani e cooperative, art. 2751-bis c.c.; venditore di macchine con privilegio speciale; locatore per i canoni), riparti secondo l'ordine dell'art. 221, chiusura e perdita del residuo.
  3. IVA e imposte: dalla data della sentenza il fornitore emette la nota di variazione in diminuzione recuperando l'IVA (art. 26 D.P.R. 633/1972) senza attendere il riparto finale, e deduce la perdita su crediti che diventa certa con l'apertura della procedura (art. 101 TUIR).
  4. Garanti e coobbligati: la procedura non li protegge; il fideiussore, il coobbligato in solido e il socio illimitatamente responsabile di altra società rispondono per intero e l'esdebitazione del debitore non li libera (art. 278, c. 6); chi paga si surroga nel passivo.
  5. Il concordato: se invece del fallimento arriva una proposta di concordato, il creditore chirografario vota (maggioranza dei crediti ammessi, per classi se previste, art. 109), può presentare osservazioni e opporsi all'omologazione se il piano lo tratta peggio della liquidazione; i privilegiati non votano se pagati per intero, e possono essere falcidiati solo fino al valore di liquidazione del bene con voto per la parte residua.
  6. I responsabili: le azioni contro gli amministratori spettano al curatore (art. 255) e i creditori ne beneficiano tramite la massa; resta al singolo l'azione per il danno diretto (art. 2395 c.c., per esempio fatture emesse con bilanci falsi per ottenere credito) e la denuncia per bancarotta preferenziale o distrattiva, che porta alla costituzione di parte civile.

In pratica, davanti ai primi ritardi di un cliente strutturato conviene passare a consegne contro pagamento o con garanzie, chiudere i contratti aperti con atti scritti, evitare pagamenti anomali che tra un anno potrebbero essere revocati, e tenere la documentazione dei termini d'uso; alla notizia della procedura, insinuarsi subito, emettere la nota IVA, escutere i garanti e valutare se la richiesta di liquidazione o l'intervento nel concordato migliorino il recupero. Il creditore che aspetta il riparto finale, in media, riceve poco: quello che si muove prima della sentenza recupera di più.

Domande frequenti

Il cliente mi ha pagato una fattura arretrata un mese prima della sentenza: devo restituire i soldi?

Dipende da come e da che cosa sapeva. I pagamenti di beni e servizi fatti nell'esercizio dell'impresa «nei termini d'uso» sono esenti da revocatoria (art. 166, c. 3, lett. a); un pagamento in ritardo di mesi, con assegni di terzi, con cessione di beni o dopo una diffida che citava l'insolvenza è invece revocabile se il curatore prova che lei conosceva lo stato di insolvenza (c. 2, sei mesi anteriori), e lo è senza bisogno di quella prova, salvo la sua prova contraria, se è avvenuto con mezzi anomali nell'anno (c. 1, lett. b). Il curatore ha tre anni dall'apertura per agire; chi restituisce si insinua per l'importo restituito.

Ho un contratto di fornitura in corso: continuo a consegnare?

No, senza una decisione del curatore. Dall'apertura il contratto non ancora eseguito da entrambe le parti resta sospeso (art. 172): il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, sceglie se subentrare, assumendo gli obblighi da quel momento con crediti in prededuzione, o sciogliersi; lei può fargli assegnare dal giudice delegato un termine fino a 60 giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto, e per le forniture già fatte si insinua al passivo. Per l'appalto vale la regola inversa: si scioglie salvo subentro comunicato in 60 giorni con garanzie (art. 186); per la vendita con riserva di proprietà il curatore può subentrare, e il venditore può chiedere cauzione o il pagamento immediato scontato (art. 178); se il curatore si scioglie, riprende il bene e restituisce le rate riscosse, trattenendo un equo compenso per l'uso.

Posso trattenere quello che devo al fallito e compensare?

Sì: i crediti verso il debitore in liquidazione giudiziale si possono opporre in compensazione con i propri debiti verso di lui, anche se non ancora scaduti al momento dell'apertura (art. 155), purché entrambi siano anteriori e il credito non sia stato comprato dopo la domanda o nell'anno precedente. La compensazione si fa valere nella domanda di insinuazione o rispondendo alla richiesta di pagamento del curatore. Il diritto di ritenzione sui beni del debitore in suo possesso resta, ma il curatore può riscattarli pagando.

Conviene chiedere io la liquidazione giudiziale del debitore?

Serve quando il debitore è insolvente, ha un patrimonio da recuperare o da sottrarre ad altri creditori più rapidi, e i debiti scaduti superano 30.000 euro; il ricorso richiede l'avvocato, prova dell'insolvenza (decreti ingiuntivi inevasi, pignoramenti negativi, protesti) e comporta il rischio di spese se respinto. Spesso la minaccia basta a ottenere un accordo, ma va usata con cautela: il pagamento ottenuto sotto quella pressione è tra i primi che il curatore revoca. In alternativa, il creditore può presentare l'istanza in una composizione negoziata in corso o intervenire nel concordato votando contro un piano inadeguato.

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Fonti normative

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