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GuidaSocietà e impresa · Crisi d'impresa e liquidazione giudiziale

Il concordato preventivo: in continuità e liquidatorio

Il concordato è l'accordo forzoso con i creditori omologato dal tribunale: l'impresa propone di pagare una parte dei debiti, continuando l'attività o liquidando il patrimonio, e la proposta vincola tutti se ottiene le maggioranze e l'omologazione. Il codice del 2019 lo ha riscritto attorno alla continuità aziendale, con classi obbligatorie e la possibilità di omologare anche contro le classi dissenzienti, e ha reso il concordato liquidatorio più costoso, con l'obbligo di risorse esterne e del 20% ai chirografari.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Per l'imprenditore non minore in crisi o insolvente: piano che soddisfi i creditori almeno quanto la liquidazione giudiziale (art. 84 CCII), in continuità (diretta o indiretta) o liquidatorio (risorse esterne +10%, chirografari ≥ 20%).
  • Domanda con riserva: 30-60 giorni (+60) per il piano; misure protettive contro pignoramenti; gestione sotto il commissario (artt. 44, 54, 94).
  • Classi obbligatorie nella continuità; voto: maggioranza dei crediti (e delle classi), in continuità tutte le classi o omologazione trasversale (artt. 109, 112).
  • Omologazione entro 12 mesi (art. 113): vincola tutti i creditori anteriori, non i garanti (art. 117).
  • Risoluzione per inadempimento entro 1 anno (art. 119) e annullamento per frode (art. 120) → liquidazione giudiziale.

Che cosa si può proporre

Art. 84, commi 1, 3 e 4, D.Lgs. 14/2019 — Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano

«L'imprenditore di cui all'articolo 121, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, può proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all'articolo 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, anche con cessione dei beni, l'attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma. […] Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. La proposta di concordato prevede per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile […]. Nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo».

Concordato in continuitàConcordato liquidatorio
Come si pagano i creditoriCon i flussi dell'attività, proseguita dal debitore (diretta) o da un terzo con cessione, conferimento, affitto (indiretta), anche in misura non prevalente; utilità specifica per ciascuno; crediti dei lavoratori secondo le prelazioni anche sul valore eccedente (art. 84 c. 7)Con la vendita del patrimonio più risorse esterne ≥ 10% dell'attivo; chirografari e degradati ≥ 20%
PrivilegiatiAnche non integralmente, nei limiti del valore di liquidazione del bene attestato (art. 84 c. 5); non votano se pagati per intero entro 180 giorniIdem
ClassiSempre obbligatorie; PMI fornitrici in classi separate (art. 85 c. 3)Facoltative, salvo fisco e contributi non integrali, garantiti da terzi, utilità non in denaro, proponenti (art. 85 c. 2)
Controllo del tribunale all'aperturaRitualità; inammissibile se manifestamente inidoneo (art. 47 c. 1 lett. b)Ammissibilità e fattibilità (art. 47 c. 1 lett. a)
VotoApprovato se tutte le classi votano sì: in ciascuna, maggioranza dei crediti ammessi o due terzi dei votanti se vota almeno metà (art. 109 c. 5); altrimenti omologazione trasversale (art. 112 c. 2)Maggioranza dei crediti ammessi al voto e, con classi, nel maggior numero di classi; maggioranza per teste se un creditore supera la metà (art. 109 c. 1)
OmologazioneRegolarità, voto, classi, parità, ragionevoli prospettive di superare l'insolvenza, finanza nuova necessaria (art. 112 c. 1 lett. f)Fattibilità come non manifesta inattitudine (lett. g); liquidatore e comitato dei creditori (art. 114)
DopoEsecuzione del piano sotto sorveglianza del commissario (art. 118); risoluzione (art. 119) e annullamento (art. 120)Liquidazione con procedure competitive; stesse regole su risoluzione e annullamento

Il concordato è riservato agli imprenditori assoggettabili alla liquidazione giudiziale (art. 121: commerciali non minori, cioè con attivo oltre 300.000, ricavi oltre 200.000 o debiti oltre 500.000 euro); per gli altri esiste il concordato minore del sovraindebitamento. Il codice ha una preferenza dichiarata per la continuità, che «tutela l'interesse dei creditori e preserva i posti di lavoro»: il piano di continuità è controllato all'ingresso solo nella ritualità, può distribuire il valore eccedente quello di liquidazione con la regola della priorità relativa e può essere omologato anche contro classi dissenzienti; il liquidatorio, invece, deve garantire il 20% ai chirografari con risorse esterne, altrimenti la via è la liquidazione giudiziale. Il valore di liquidazione (art. 87, c. 1, lett. c) è il pilastro del piano: quanto i creditori prenderebbero nella liquidazione giudiziale, comprese le azioni revocatorie e di responsabilità, ed è il metro del test di convenienza nelle opposizioni.

Il percorso, dalla domanda all'esecuzione

  1. Domanda (artt. 39-40): ricorso al tribunale del centro degli interessi principali con bilanci, situazione patrimoniale, elenco dei creditori e dei beni; con la domanda «con riserva» (art. 44) il tribunale assegna da 30 a 60 giorni, prorogabili di 60 con un progetto di regolazione, nomina il commissario e impone obblighi informativi; gli atti di frode portano alla revoca (art. 106).
  2. Protezione e gestione: misure protettive dalla pubblicazione nel registro delle imprese, con blocco delle esecuzioni e sospensione delle prescrizioni, confermate dal tribunale (art. 54); il debitore amministra sotto vigilanza, con autorizzazione per gli atti straordinari (art. 94), pagamenti di crediti anteriori essenziali per la continuità (art. 100), contratti pendenti (art. 97), finanziamenti prededucibili (artt. 99-101).
  3. Piano, attestazione, apertura: piano con i contenuti dell'art. 87 e attestazione del professionista indipendente su veridicità dei dati e fattibilità; decreto di apertura con giudice delegato, commissario e termini per il voto (art. 47); relazione del commissario ai creditori (art. 105); proposte concorrenti dei creditori con il 5% dei crediti (art. 90).
  4. Voto e omologazione: voto telematico; maggioranze dell'art. 109; opposizioni; omologazione con sentenza entro dodici mesi dalla domanda (artt. 112-113), anche con ristrutturazione trasversale nella continuità; transazione fiscale con omologazione anche senza il voto del fisco alle condizioni di legge; reclamo alla corte d'appello.
  5. Esecuzione: il commissario sorveglia e riferisce ogni sei mesi, con poteri sostitutivi se il debitore non esegue (art. 118); nel liquidatorio il liquidatore vende con procedure competitive (art. 114); i creditori possono chiedere la risoluzione entro un anno dall'ultimo adempimento se l'inadempimento non è di scarsa importanza (art. 119) e l'annullamento per frode (art. 120); in entrambi i casi segue la liquidazione giudiziale.

La scelta dello strumento si fa sul rapporto tra flussi futuri e debito: se l'attività genera cassa, la composizione negoziata è il primo passo, seguita dagli accordi se i creditori decisivi sono pochi, o dal concordato in continuità se servono il voto per classi e la forza dell'omologazione contro i dissenzienti; se l'attività va chiusa, il liquidatorio conviene solo con risorse esterne, altrimenti il concordato semplificato dopo la composizione negoziata o la liquidazione giudiziale. Per gli amministratori il concordato è anche uno scudo: la tempestiva attivazione esclude l'aggravamento colpevole del dissesto (responsabilità nella crisi), mentre i pagamenti selettivi prima della domanda restano esposti alla revocatoria e alla bancarotta preferenziale. I creditori trovano nella guida dedicata come difendersi e votare, e i lavoratori hanno il Fondo di garanzia per TFR e ultime mensilità dopo l'omologa.

Domande frequenti

La mia società ha 2 milioni di debiti ma l'attività funziona: il concordato in continuità che cosa mi consente di fare?

Di continuare a operare mentre i debiti vengono ristrutturati, con la protezione del tribunale. Con la domanda (anche «con riserva», che dà da 30 a 60 giorni prorogabili per presentare il piano, art. 44 CCII) si chiedono le misure protettive che bloccano pignoramenti e azioni cautelari (art. 54); lei conserva l'amministrazione sotto la vigilanza del commissario giudiziale, con l'autorizzazione del giudice delegato per gli atti straordinari (art. 94), può farsi autorizzare a pagare i fornitori strategici anteriori (art. 100) e a ottenere finanza prededucibile. Il piano (art. 87) deve mostrare cause della crisi, valore di liquidazione, piano industriale con costi, ricavi e fabbisogno, e l'utilità specifica offerta a ogni creditore, che nella continuità può anche non provenire prevalentemente dai flussi dell'attività; i creditori vanno divisi in classi (obbligatorie, art. 85) e il concordato è approvato se tutte le classi votano a favore, con la maggioranza dei crediti o i due terzi dei votanti in ciascuna (art. 109, c. 5); se qualche classe dice no, il tribunale può omologare lo stesso con la ristrutturazione trasversale (art. 112, c. 2) se i valori sono distribuiti correttamente. L'omologazione arriva entro dodici mesi e vincola tutti i creditori anteriori, compreso il fisco con la transazione fiscale.

Preferisco chiudere e liquidare tutto pagando i creditori in parte: che cosa serve per un concordato liquidatorio?

Due condizioni che il codice ha reso severe (art. 84, c. 4): un apporto di risorse esterne (dei soci o di terzi, senza obbligo di restituzione) che aumenti di almeno il 10% l'attivo disponibile al momento della domanda, e la soddisfazione dei creditori chirografari, e dei privilegiati degradati per incapienza, in misura non inferiore al 20% del loro ammontare. Senza queste risorse la strada è la liquidazione giudiziale, oppure, dopo una composizione negoziata fallita, il concordato semplificato senza voto. Il piano liquidatorio è verificato dal tribunale anche nella fattibilità (art. 47); i creditori votano a maggioranza dei crediti ammessi (e delle classi, se ci sono, art. 109); il tribunale nomina un liquidatore e un comitato dei creditori (art. 114) e le vendite seguono le regole competitive delle esecuzioni. Il vantaggio rispetto alla liquidazione giudiziale è il controllo sui tempi, l'assenza dell'accertamento del passivo e l'esdebitazione automatica della società; lo svantaggio è il costo del 20% garantito e delle risorse esterne.

Sono un creditore chirografario: posso oppormi e che cosa mi resta?

Può votare contro, presentare osservazioni al commissario e, dopo il voto, fare opposizione all'omologazione, sostenendo che il piano non è fattibile, che le classi sono formate male, che il trattamento della sua classe è peggiore di quello che otterrebbe nella liquidazione giudiziale (test di convenienza) o, nella continuità, che la ristrutturazione trasversale viola la priorità relativa; con almeno il 5% dei crediti può anche presentare una proposta concorrente (art. 90). Se il concordato è omologato, la sua pretesa si riduce a quanto previsto dal piano per la sua classe, ma conserva per intero i diritti verso i coobbligati e i fideiussori del debitore (art. 117): il garante personale dell'amministratore risponde dell'intero. Se il debitore non esegue, può chiedere la risoluzione entro un anno dall'ultimo adempimento, con l'apertura della liquidazione giudiziale (art. 119); se scopre che il passivo era gonfiato o l'attivo nascosto, l'annullamento (art. 120).

Quanto costa e quanto dura?

I costi principali sono l'attestatore indipendente, il commissario giudiziale (compenso liquidato dal tribunale in base al passivo e all'attivo), i legali e gli advisor del piano, il fondo spese richiesto dal tribunale all'apertura e, nel liquidatorio, il liquidatore; a questo si aggiungono le risorse esterne obbligatorie nel liquidatorio. I tempi: da 30 a 120 giorni per il piano con la domanda con riserva, l'apertura, il voto nei termini fissati dal tribunale, l'omologazione che deve intervenire entro dodici mesi dalla domanda (art. 113, c. 2); l'esecuzione dura quanto il piano, di regola da due a cinque anni, sotto la sorveglianza del commissario (art. 118). Le alternative meno costose sono gli accordi di ristrutturazione con il 60% dei creditori e il piano attestato, se la platea dei creditori è concentrata; la composizione negoziata è il primo passo consigliato quando la crisi è reversibile, perché la fase riservata evita gli effetti reputazionali della pubblicazione della domanda.

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