In breve
- Come: ricorso trasmesso alla PEC del curatore almeno 30 giorni prima dell'udienza di verifica, anche senza avvocato (art. 201 CCII), con importo, ragioni, privilegio, PEC, IBAN e documenti.
- Il curatore deposita il progetto 15 giorni prima (art. 203); il giudice delegato decide con decreto (art. 204); opposizione entro 30 giorni (artt. 206-207).
- Tardivi: fino a 6 mesi (12) dal decreto, poi solo per causa non imputabile entro 60 giorni (art. 208).
- Chi viene pagato prima (art. 221): prededuzione, privilegiati (lavoratori, professionisti, contributi, fisco, ipoteche e pegni sui beni vincolati), chirografari in proporzione, postergati.
- Nel frattempo: nota di variazione IVA, perdita su crediti, azione contro garanti e coobbligati, compensazione (art. 155).
La domanda
«Le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura […] si propongono con ricorso da trasmettere a norma del comma 2, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte […] e, nel termine stabilito dal comma 1, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200, insieme ai documenti di cui al comma 6. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale».
- L'avviso (art. 200): il curatore comunica a chi risulta creditore, via PEC o raccomandata, che può partecipare al concorso, la data e il luogo dell'udienza, il termine per le domande e la PEC della procedura; chi non lo riceve non è esonerato dal termine, perché la sentenza è pubblica nel registro delle imprese.
- Il ricorso (art. 201): indica la procedura, le generalità e il codice fiscale del creditore, la somma che si chiede (o il bene da restituire o rivendicare), i fatti e le ragioni in modo succinto, l'eventuale titolo di prelazione con il bene su cui grava, la PEC per le comunicazioni e l'IBAN; è inammissibile se mancano o sono assolutamente incerti la procedura, la somma o le ragioni, mentre senza l'indicazione del privilegio il credito è trattato come chirografario. Si allegano i documenti (fatture, contratti, estratti conto, decreto ingiuntivo, sentenze) e i titoli originali si depositano in cancelleria; la firma può essere del creditore stesso, ma la scrittura conta.
- I crediti particolari: chi rivendica un bene (leasing, riserva di proprietà, deposito) può chiedere la sospensione della sua vendita; i crediti condizionati, quelli accertati con sentenza non definitiva e quelli con titolo non producibile per causa non imputabile sono ammessi con riserva (art. 204); i crediti prededucibili (art. 6: spese e compensi della procedura, crediti sorti durante l'esercizio, professionisti del concordato al 75 per cento) si verificano con le stesse forme salvo che non siano contestati (art. 222).
- Il progetto (art. 203): quindici giorni prima dell'udienza il curatore deposita e trasmette il progetto di stato passivo con le sue conclusioni motivate su ogni domanda, potendo eccepire prescrizione, pagamento, inefficacia del titolo o della prelazione; i creditori e il debitore possono presentare osservazioni e documenti integrativi fino a cinque giorni prima.
- L'udienza e il decreto (artt. 203-205): il giudice delegato decide su ciascuna domanda, anche in assenza delle parti, con decreto succintamente motivato che ammette in tutto o in parte, respinge, dichiara inammissibile (e in tal caso la domanda si può riproporre) o ammette con riserva; l'udienza può essere telematica; il curatore comunica l'esito a tutti i ricorrenti con le prospettive di soddisfacimento.
Impugnazioni, tardivi, pagamento
«Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine: a) per il pagamento dei crediti prededucibili; b) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; c) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi sia stato ammesso, compresi i creditori indicati alla lettera b), qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui essi siano rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo; d) per il pagamento dei crediti postergati».
| Passaggio | Termine | Norma |
|---|---|---|
| Domanda tempestiva | Almeno 30 giorni prima dell'udienza di verifica (fissata entro 120-150 giorni dalla sentenza) | artt. 49, 201 |
| Progetto di stato passivo | 15 giorni prima dell'udienza; osservazioni fino a 5 giorni prima | art. 203 |
| Opposizione, impugnazione, revocazione | 30 giorni dalla comunicazione dell'esito (revocazione: dalla scoperta) | artt. 206-207 |
| Domande tardive | Entro 6 mesi dal decreto di esecutività (12 se disposto); udienza entro 4 mesi | art. 208 |
| Domande ultratardive | Solo per causa non imputabile, entro 60 giorni dalla sua cessazione, finché ci sono riparti | art. 208, c. 3 |
| Riparti parziali | Fino all'80% delle somme disponibili, con accantonamenti per riserve e opposizioni | art. 227 |
| Riparto finale e chiusura | Dopo la liquidazione dell'attivo | artt. 231-233 |
Contro il decreto il creditore escluso o ammesso in parte propone opposizione contro il curatore; ogni creditore può impugnare l'ammissione di un altro; la revocazione rimedia a falsità, dolo, errore di fatto o documenti decisivi scoperti dopo (art. 206): tutti con ricorso al tribunale entro trenta giorni (art. 207), giudizio in camera di consiglio e decreto reclamabile in corte d'appello, con le quote accantonate nel frattempo. L'ordine dei pagamenti segue le prelazioni del codice civile: dopo le spese di giustizia vengono i privilegi generali dell'art. 2751-bis (retribuzioni, TFR e indennità dei lavoratori; poi professionisti e agenti; poi coltivatori e artigiani) nell'ordine dell'art. 2777, quindi contributi previdenziali, tributi e gli altri privilegi dell'art. 2778; ipoteche, pegni e privilegi speciali si soddisfano sul ricavato dei beni vincolati (artt. 223-224), e per la parte incapiente i garantiti scendono tra i chirografari; gli interessi dei chirografari sono sospesi dall'apertura (art. 154). In pratica, il chirografario recupera spesso poco o nulla e dopo anni: per questo, appena aperta la procedura, il creditore emette la nota di variazione IVA (art. 26 D.P.R. 633/1972, dalla data della sentenza), deduce la perdita, agisce contro fideiussori e coobbligati, che restano obbligati per intero, e oppone in compensazione i propri debiti verso il fallito (art. 155). Il creditore attento guarda anche alle azioni del curatore, che può revocare i pagamenti ricevuti nei sei mesi o nell'anno prima (revocatoria): a volte la domanda di insinuazione arriva insieme a una richiesta di restituzione.
Domande frequenti
Ho una fattura di 12.000 euro non pagata da una srl in liquidazione giudiziale: che cosa devo fare?
Aspettare l'avviso del curatore (o cercare la procedura nel registro delle imprese) e trasmettere alla PEC del curatore, almeno 30 giorni prima dell'udienza di verifica indicata nell'avviso, un ricorso con i suoi dati e il codice fiscale, l'importo, la descrizione del rapporto, la PEC e l'IBAN, allegando fattura, contratto, DDT e ogni prova della prestazione (art. 201). Non serve l'avvocato, ma un errore nei requisiti essenziali rende la domanda inammissibile e va ripresentata. Il credito da fornitura è di regola chirografario: sarà pagato solo dopo prededuzione e privilegiati, in proporzione, e in molte procedure la percentuale è bassa o nulla. Nel frattempo può emettere la nota di variazione IVA e dedurre la perdita.
Sono un dipendente: TFR e stipendi arretrati come li recupero?
Con la stessa domanda di insinuazione, indicando il privilegio generale dell'art. 2751-bis, n. 1, c.c., che colloca retribuzioni, TFR e indennità subito dopo le spese di giustizia, prima del fisco e degli altri creditori; il curatore di solito conosce già i rapporti di lavoro e invia l'avviso. Una volta ammesso al passivo, il lavoratore chiede al Fondo di garanzia INPS il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità, senza aspettare i riparti, e l'INPS si surroga nella procedura. Il rapporto di lavoro resta sospeso finché il curatore non decide se subentrare o recedere (art. 189).
Il curatore ha escluso il mio credito: posso oppormi?
Sì, con l'opposizione allo stato passivo (art. 206) entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito (art. 207): ricorso al tribunale, in composizione collegiale, contro il curatore, con i motivi e i documenti; il giudizio si svolge in camera di consiglio e si chiude con decreto reclamabile in corte d'appello. Nello stesso termine ogni creditore può impugnare l'ammissione di un credito altrui che ritiene inesistente, e la revocazione è possibile quando l'ammissione o l'esclusione dipende da falsità, dolo, errore di fatto o documenti scoperti dopo. Se invece la domanda è stata dichiarata inammissibile per un difetto formale, si ripresenta.
Ho perso il termine: posso ancora insinuarmi?
Sì, con domanda tardiva fino a sei mesi dal deposito del decreto che rende esecutivo lo stato passivo (dodici se il tribunale lo ha stabilito per la complessità), esaminata a un'udienza entro i quattro mesi successivi; oltre quel termine solo provando che il ritardo non dipende da lei e agendo entro 60 giorni da quando l'impedimento è cessato, finché ci sono riparti da fare (art. 208). Il creditore tardivo partecipa alle ripartizioni successive alla sua ammissione e recupera le quote già distribuite solo se ha un privilegio o se il ritardo non dipende da lui (art. 225); con la ripartizione finale la procedura si chiude e ciò che resta non pagato è definitivamente perso, salvo le azioni verso garanti e coobbligati.
Domande collegate
- La mia srl ha molti debiti: i creditori possono rivalersi sui miei beni personali di socio?
- Come socio ho prestato denaro alla mia srl in difficoltà: quando posso farmelo restituire?
- Una srl non mi ha pagato e il suo patrimonio non basta a coprire i debiti: come creditore posso rivalermi sull'amministratore?
Fonti normative
- Art. 200 D.Lgs. 14/2019 — Avviso ai creditori e agli altri interessati
- Art. 201 D.Lgs. 14/2019 — Domanda di ammissione al passivo
- Art. 203 D.Lgs. 14/2019 — Progetto di stato passivo e udienza di discussione
- Art. 204 D.Lgs. 14/2019 — Formazione ed esecutività dello stato passivo
- Art. 206 D.Lgs. 14/2019 — Impugnazioni (opposizione, impugnazione, revocazione)
- Art. 208 D.Lgs. 14/2019 — Domande tardive
- Art. 221 D.Lgs. 14/2019 — Ordine di distribuzione delle somme
- Art. 2751-bis c.c. — Privilegio generale per retribuzioni e provvigioni
- Art. 2777 c.c. — Preferenza delle spese di giustizia e ordine dei privilegi
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Da leggere insieme
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