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GuidaSocietà e impresa · Crisi d'impresa e liquidazione giudiziale

L'insinuazione al passivo: come il creditore recupera nella liquidazione giudiziale

Quando il debitore finisce in liquidazione giudiziale, l'unica via per essere pagati è farsi ammettere al passivo: un ricorso inviato via PEC al curatore almeno trenta giorni prima dell'udienza, con i documenti e l'eventuale privilegio. Il giudice delegato decide, contro l'esclusione si fa opposizione in trenta giorni, e si viene pagati con i riparti secondo l'ordine delle prelazioni: le spese di procedura, i lavoratori, il fisco, le ipoteche e poi tutti gli altri in proporzione.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Come: ricorso trasmesso alla PEC del curatore almeno 30 giorni prima dell'udienza di verifica, anche senza avvocato (art. 201 CCII), con importo, ragioni, privilegio, PEC, IBAN e documenti.
  • Il curatore deposita il progetto 15 giorni prima (art. 203); il giudice delegato decide con decreto (art. 204); opposizione entro 30 giorni (artt. 206-207).
  • Tardivi: fino a 6 mesi (12) dal decreto, poi solo per causa non imputabile entro 60 giorni (art. 208).
  • Chi viene pagato prima (art. 221): prededuzione, privilegiati (lavoratori, professionisti, contributi, fisco, ipoteche e pegni sui beni vincolati), chirografari in proporzione, postergati.
  • Nel frattempo: nota di variazione IVA, perdita su crediti, azione contro garanti e coobbligati, compensazione (art. 155).

La domanda

Art. 201, commi 1-2, D.Lgs. 14/2019 — Domanda di ammissione al passivo

«Le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura […] si propongono con ricorso da trasmettere a norma del comma 2, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte […] e, nel termine stabilito dal comma 1, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200, insieme ai documenti di cui al comma 6. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale».

  1. L'avviso (art. 200): il curatore comunica a chi risulta creditore, via PEC o raccomandata, che può partecipare al concorso, la data e il luogo dell'udienza, il termine per le domande e la PEC della procedura; chi non lo riceve non è esonerato dal termine, perché la sentenza è pubblica nel registro delle imprese.
  2. Il ricorso (art. 201): indica la procedura, le generalità e il codice fiscale del creditore, la somma che si chiede (o il bene da restituire o rivendicare), i fatti e le ragioni in modo succinto, l'eventuale titolo di prelazione con il bene su cui grava, la PEC per le comunicazioni e l'IBAN; è inammissibile se mancano o sono assolutamente incerti la procedura, la somma o le ragioni, mentre senza l'indicazione del privilegio il credito è trattato come chirografario. Si allegano i documenti (fatture, contratti, estratti conto, decreto ingiuntivo, sentenze) e i titoli originali si depositano in cancelleria; la firma può essere del creditore stesso, ma la scrittura conta.
  3. I crediti particolari: chi rivendica un bene (leasing, riserva di proprietà, deposito) può chiedere la sospensione della sua vendita; i crediti condizionati, quelli accertati con sentenza non definitiva e quelli con titolo non producibile per causa non imputabile sono ammessi con riserva (art. 204); i crediti prededucibili (art. 6: spese e compensi della procedura, crediti sorti durante l'esercizio, professionisti del concordato al 75 per cento) si verificano con le stesse forme salvo che non siano contestati (art. 222).
  4. Il progetto (art. 203): quindici giorni prima dell'udienza il curatore deposita e trasmette il progetto di stato passivo con le sue conclusioni motivate su ogni domanda, potendo eccepire prescrizione, pagamento, inefficacia del titolo o della prelazione; i creditori e il debitore possono presentare osservazioni e documenti integrativi fino a cinque giorni prima.
  5. L'udienza e il decreto (artt. 203-205): il giudice delegato decide su ciascuna domanda, anche in assenza delle parti, con decreto succintamente motivato che ammette in tutto o in parte, respinge, dichiara inammissibile (e in tal caso la domanda si può riproporre) o ammette con riserva; l'udienza può essere telematica; il curatore comunica l'esito a tutti i ricorrenti con le prospettive di soddisfacimento.

Impugnazioni, tardivi, pagamento

Art. 221 D.Lgs. 14/2019 — Ordine di distribuzione delle somme

«Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine: a) per il pagamento dei crediti prededucibili; b) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; c) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi sia stato ammesso, compresi i creditori indicati alla lettera b), qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui essi siano rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo; d) per il pagamento dei crediti postergati».

PassaggioTermineNorma
Domanda tempestivaAlmeno 30 giorni prima dell'udienza di verifica (fissata entro 120-150 giorni dalla sentenza)artt. 49, 201
Progetto di stato passivo15 giorni prima dell'udienza; osservazioni fino a 5 giorni primaart. 203
Opposizione, impugnazione, revocazione30 giorni dalla comunicazione dell'esito (revocazione: dalla scoperta)artt. 206-207
Domande tardiveEntro 6 mesi dal decreto di esecutività (12 se disposto); udienza entro 4 mesiart. 208
Domande ultratardiveSolo per causa non imputabile, entro 60 giorni dalla sua cessazione, finché ci sono ripartiart. 208, c. 3
Riparti parzialiFino all'80% delle somme disponibili, con accantonamenti per riserve e opposizioniart. 227
Riparto finale e chiusuraDopo la liquidazione dell'attivoartt. 231-233

Contro il decreto il creditore escluso o ammesso in parte propone opposizione contro il curatore; ogni creditore può impugnare l'ammissione di un altro; la revocazione rimedia a falsità, dolo, errore di fatto o documenti decisivi scoperti dopo (art. 206): tutti con ricorso al tribunale entro trenta giorni (art. 207), giudizio in camera di consiglio e decreto reclamabile in corte d'appello, con le quote accantonate nel frattempo. L'ordine dei pagamenti segue le prelazioni del codice civile: dopo le spese di giustizia vengono i privilegi generali dell'art. 2751-bis (retribuzioni, TFR e indennità dei lavoratori; poi professionisti e agenti; poi coltivatori e artigiani) nell'ordine dell'art. 2777, quindi contributi previdenziali, tributi e gli altri privilegi dell'art. 2778; ipoteche, pegni e privilegi speciali si soddisfano sul ricavato dei beni vincolati (artt. 223-224), e per la parte incapiente i garantiti scendono tra i chirografari; gli interessi dei chirografari sono sospesi dall'apertura (art. 154). In pratica, il chirografario recupera spesso poco o nulla e dopo anni: per questo, appena aperta la procedura, il creditore emette la nota di variazione IVA (art. 26 D.P.R. 633/1972, dalla data della sentenza), deduce la perdita, agisce contro fideiussori e coobbligati, che restano obbligati per intero, e oppone in compensazione i propri debiti verso il fallito (art. 155). Il creditore attento guarda anche alle azioni del curatore, che può revocare i pagamenti ricevuti nei sei mesi o nell'anno prima (revocatoria): a volte la domanda di insinuazione arriva insieme a una richiesta di restituzione.

Domande frequenti

Ho una fattura di 12.000 euro non pagata da una srl in liquidazione giudiziale: che cosa devo fare?

Aspettare l'avviso del curatore (o cercare la procedura nel registro delle imprese) e trasmettere alla PEC del curatore, almeno 30 giorni prima dell'udienza di verifica indicata nell'avviso, un ricorso con i suoi dati e il codice fiscale, l'importo, la descrizione del rapporto, la PEC e l'IBAN, allegando fattura, contratto, DDT e ogni prova della prestazione (art. 201). Non serve l'avvocato, ma un errore nei requisiti essenziali rende la domanda inammissibile e va ripresentata. Il credito da fornitura è di regola chirografario: sarà pagato solo dopo prededuzione e privilegiati, in proporzione, e in molte procedure la percentuale è bassa o nulla. Nel frattempo può emettere la nota di variazione IVA e dedurre la perdita.

Sono un dipendente: TFR e stipendi arretrati come li recupero?

Con la stessa domanda di insinuazione, indicando il privilegio generale dell'art. 2751-bis, n. 1, c.c., che colloca retribuzioni, TFR e indennità subito dopo le spese di giustizia, prima del fisco e degli altri creditori; il curatore di solito conosce già i rapporti di lavoro e invia l'avviso. Una volta ammesso al passivo, il lavoratore chiede al Fondo di garanzia INPS il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità, senza aspettare i riparti, e l'INPS si surroga nella procedura. Il rapporto di lavoro resta sospeso finché il curatore non decide se subentrare o recedere (art. 189).

Il curatore ha escluso il mio credito: posso oppormi?

Sì, con l'opposizione allo stato passivo (art. 206) entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito (art. 207): ricorso al tribunale, in composizione collegiale, contro il curatore, con i motivi e i documenti; il giudizio si svolge in camera di consiglio e si chiude con decreto reclamabile in corte d'appello. Nello stesso termine ogni creditore può impugnare l'ammissione di un credito altrui che ritiene inesistente, e la revocazione è possibile quando l'ammissione o l'esclusione dipende da falsità, dolo, errore di fatto o documenti scoperti dopo. Se invece la domanda è stata dichiarata inammissibile per un difetto formale, si ripresenta.

Ho perso il termine: posso ancora insinuarmi?

Sì, con domanda tardiva fino a sei mesi dal deposito del decreto che rende esecutivo lo stato passivo (dodici se il tribunale lo ha stabilito per la complessità), esaminata a un'udienza entro i quattro mesi successivi; oltre quel termine solo provando che il ritardo non dipende da lei e agendo entro 60 giorni da quando l'impedimento è cessato, finché ci sono riparti da fare (art. 208). Il creditore tardivo partecipa alle ripartizioni successive alla sua ammissione e recupera le quote già distribuite solo se ha un privilegio o se il ritardo non dipende da lui (art. 225); con la ripartizione finale la procedura si chiude e ciò che resta non pagato è definitivamente perso, salvo le azioni verso garanti e coobbligati.

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Fonti normative

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