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GuidaSocietà e impresa · Crisi d'impresa e liquidazione giudiziale

La revocatoria nella liquidazione giudiziale

Chi ha ricevuto un pagamento, una garanzia o un bene da un'impresa poi finita in liquidazione giudiziale può doverli restituire: il curatore può far dichiarare inefficaci gli atti compiuti nel periodo sospetto, con presunzioni che cambiano a seconda del tipo di atto e della distanza dall'apertura della procedura. Le esenzioni proteggono i pagamenti normali, le rimesse in conto, la casa comprata a giusto prezzo e gli atti dei piani di risanamento; il terzo che restituisce rientra nel passivo.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Inefficaci di diritto: atti gratuiti e pagamenti di debiti non scaduti nei 2 anni prima della domanda; rimborsi ai soci nell'anno (artt. 163-164 CCII).
  • Revocabili salvo prova del terzo di non conoscere l'insolvenza: atti sproporzionati di oltre un quarto, pagamenti anomali e garanzie per debiti preesistenti nell'anno; garanzie per debiti scaduti nei 6 mesi (art. 166 c. 1).
  • Revocabili se il curatore prova la conoscenza: pagamenti normali, atti onerosi e garanzie contestuali nei 6 mesi (art. 166 c. 2).
  • Esenti: pagamenti nei termini d'uso, rimesse bancarie non solutorie, casa o sede a giusto prezzo, atti di piani e concordati, stipendi (art. 166 c. 3).
  • Coniugi e conviventi: presunzione contro (art. 169); azione entro 3 anni dall'apertura e 5 dall'atto (art. 170); chi restituisce entra nel passivo (art. 171).

Le regole

Art. 166, commi 1 e 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie

«Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore; b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda […] o nell'anno anteriore; c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo il deposito della domanda […] o nell'anno anteriore per debiti preesistenti non scaduti; d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda […] o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda […] o nei sei mesi anteriori».

AttoPeriodo sospetto (a ritroso dalla domanda)Onere della provaNorma
Donazioni e atti gratuiti (salvo regali d'uso e doveri morali proporzionati)2 anniNessuna: inefficaci di dirittoArt. 163
Pagamenti di debiti non ancora scaduti alla data di apertura2 anniNessuna: inefficaci di dirittoArt. 164 c. 1
Rimborsi di finanziamenti dei soci e infragruppo1 annoNessuna: inefficaci di dirittoArt. 164 c. 2-3
Atti onerosi sproporzionati (oltre un quarto), pagamenti con mezzi anomali, garanzie per debiti preesistenti non scaduti1 annoIl terzo prova di non conoscere l'insolvenzaArt. 166 c. 1 lett. a-c
Garanzie per debiti scaduti6 mesiIl terzo prova di non conoscere l'insolvenzaArt. 166 c. 1 lett. d
Pagamenti normali di debiti scaduti, atti onerosi congrui, garanzie contestuali6 mesiIl curatore prova la conoscenza dell'insolvenzaArt. 166 c. 2
Atti tra coniugi, uniti civilmente, conviventiPeriodo dell'impresa (gratuiti anche oltre 2 anni)Il coniuge prova di ignorare l'insolvenzaArt. 169
Atti in frode ai creditori (revocatoria ordinaria)Nessun periodo sospetto; prescrizione 5 anniIl curatore prova il pregiudizio e la consapevolezza (o la preordinazione)Art. 165; art. 2901 c.c.

Il sistema distingue tre livelli: gli atti che impoveriscono senza corrispettivo o anticipano pagamenti non dovuti sono inefficaci per legge; gli atti «anomali» (sproporzione, mezzi di pagamento insoliti, garanzie tardive) sono revocati a meno che il terzo dimostri di non sapere; gli atti normali sono revocati solo se il curatore dimostra che il terzo sapeva. La conoscenza dell'insolvenza è il terreno su cui si combatte: nel periodo sospetto contano i protesti, i decreti ingiuntivi e i pignoramenti, le segnalazioni bancarie, i ritardi sistematici, le trattative per piani di rientro, la stampa locale, i rapporti continuativi che rendono improbabile l'ignoranza. Le esenzioni del comma 3 sono state pensate per non paralizzare i rapporti con l'impresa in difficoltà: i fornitori pagati nei termini d'uso, le banche per le rimesse non solutorie, chi compra la casa o la sede a giusto prezzo, i lavoratori, chi esegue i piani attestati, i concordati e gli accordi omologati; la composizione negoziata aggiunge la protezione degli atti coerenti con le trattative (art. 24). Il debitore che paga un creditore a danno degli altri risponde di bancarotta preferenziale; il terzo che concorre consapevolmente nella distrazione o si fa pagare in frode, oltre alla restituzione, può rispondere a titolo di concorso o dei reati dell'art. 338 CCII.

Come si svolge e come ci si difende

  1. Il curatore esamina le scritture e i movimenti bancari, individua gli atti nel periodo sospetto (calcolato dalla domanda di liquidazione o dalla domanda di accesso a uno strumento di regolazione poi sfociata in liquidazione, art. 170 c. 2), chiede l'autorizzazione al comitato dei creditori e agisce davanti al tribunale della procedura entro 3 anni dall'apertura e 5 dall'atto.
  2. La citazione indica l'atto, la data, il tipo di revocatoria e le prove della conoscenza; per gli atti gratuiti e i pagamenti anticipati basta la sentenza di apertura trascritta (art. 163 c. 2), con reclamo del terzo.
  3. Il terzo si difende con la prova dell'ignoranza dell'insolvenza (normalità dei rapporti, assenza di segnali, pagamenti puntuali fino a poco prima), con le esenzioni (termini d'uso, rimesse non solutorie, giusto prezzo e destinazione della casa o della sede, esecuzione di piani), con la prescrizione e con la contestazione del periodo sospetto; possibile la transazione con il curatore.
  4. La sentenza dichiara l'inefficacia verso la massa: il terzo restituisce il bene o la somma con interessi e insinua al passivo il proprio credito (art. 171 c. 2); per i conti correnti restituisce la differenza tra massimo scoperto e saldo finale (c. 3).
  5. Chi tratta con un'impresa in difficoltà riduce il rischio pagando e facendosi pagare nei termini d'uso, evitando datio in solutum e garanzie tardive, comprando a giusto prezzo con perizia, e preferendo gli strumenti protetti del Codice (piano attestato, accordi, concordato, composizione negoziata).

Per i creditori la revocatoria è anche una risorsa: le somme recuperate aumentano l'attivo da distribuire, e chi ha subito il pregiudizio di un pagamento preferenziale può segnalare al curatore gli atti sospetti. Le guide sulla liquidazione giudiziale, sull'insinuazione al passivo e sul creditore di fronte al fallimento del debitore completano il quadro; sulle donazioni e sulla revocatoria ordinaria dell'art. 2901 c.c., che colpisce anche fuori dalle procedure concorsuali gli atti in frode ai creditori, rinviamo alla guida civile.

Domande frequenti

Un cliente mi ha pagato una fattura scaduta quattro mesi prima di finire in liquidazione giudiziale: il curatore può chiedermi i soldi indietro?

Può provarci, ma deve dimostrare che lei conosceva lo stato di insolvenza quando ha incassato (art. 166, c. 2, CCII): il pagamento di un debito liquido ed esigibile nei sei mesi prima della domanda è revocabile solo con questa prova, che il curatore costruisce con indizi come protesti, decreti ingiuntivi, pignoramenti, ritardi cronici, notizie di stampa o la sua stessa corrispondenza di sollecito. Lei ha inoltre due esenzioni possibili: se il pagamento è avvenuto «nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso» (c. 3, lett. a), cioè con la tempistica e le modalità normali del vostro rapporto e del settore, non è revocabile; e se il pagamento è stato fatto con mezzi normali (bonifico, assegno) non ricade nella presunzione più severa dell'anno prevista per i pagamenti anomali. Se invece il cliente le ha ceduto un credito o consegnato merce per estinguere il debito (datio in solutum) nell'anno precedente, tocca a lei provare che ignorava l'insolvenza (c. 1, lett. b). In ogni caso, chi restituisce viene ammesso al passivo per il proprio credito (art. 171, c. 2).

Ho comprato un capannone da una società che dopo otto mesi è stata dichiarata insolvente: rischio di perderlo?

Dipende dal prezzo e dalla destinazione. Se il prezzo pagato era inferiore di oltre un quarto al valore del bene, la vendita nell'anno anteriore è revocabile salvo che lei provi di non conoscere l'insolvenza (art. 166, c. 1, lett. a); se il prezzo era congruo, la vendita nei sei mesi è revocabile solo se il curatore prova la sua conoscenza (c. 2), e oltre i sei mesi non è revocabile con la revocatoria fallimentare. C'è poi un'esenzione specifica: le vendite e i preliminari trascritti, a giusto prezzo, di immobili destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché l'attività sia effettivamente esercitata o siano stati fatti investimenti per iniziarla, non sono soggette a revocatoria (c. 3, lett. c); la stessa esenzione vale per la casa destinata ad abitazione principale dell'acquirente o dei suoi parenti e affini entro il terzo grado. Una perizia sul valore e la documentazione dell'uso effettivo sono la difesa. Resta la revocatoria ordinaria (art. 165 e 2901 c.c.) se l'atto era in frode ai creditori e lei ne era consapevole.

Mio marito, titolare di una ditta, mi ha intestato l'auto e mi ha fatto un bonifico prima del fallimento: che cosa succede?

Gli atti tra coniugi (e tra uniti civilmente e conviventi di fatto) hanno un regime più severo (art. 169 CCII): gli atti a titolo oneroso dell'art. 166 compiuti nel tempo in cui il debitore esercitava l'impresa, e quelli a titolo gratuito anche oltre i due anni, sono revocati salvo che il coniuge provi di ignorare lo stato di insolvenza, prova difficile per chi vive nella stessa casa e conosce l'andamento dell'attività. Un bonifico senza corrispettivo è un atto gratuito: se fatto nei due anni prima della domanda è inefficace di diritto (art. 163), senza bisogno di provare nulla; oltre i due anni, in costanza di impresa, si applica l'art. 169. L'auto intestata senza prezzo segue la stessa sorte e viene acquisita alla procedura con la trascrizione della sentenza. Il limite è temporale: il curatore deve agire entro tre anni dall'apertura e comunque entro cinque anni dall'atto (art. 170).

La banca aveva ridotto il fido nei mesi prima della liquidazione, incassando le rimesse: è revocabile?

Le rimesse su un conto corrente bancario sono esenti se non hanno ridotto in maniera durevole l'esposizione del debitore (art. 166, c. 3, lett. b): i versamenti seguiti da nuovi utilizzi dell'affidamento non sono revocabili, mentre lo sono quelli che hanno consolidato il rientro. Quando la revoca colpisce rapporti di conto corrente o continuativi, la banca restituisce la differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese nel periodo in cui è provata la conoscenza dell'insolvenza e il saldo residuo alla data di apertura (art. 171, c. 3), con diritto di insinuare al passivo l'importo restituito. La conoscenza dell'insolvenza è dimostrata spesso proprio dalla riduzione del fido, dalle segnalazioni in centrale rischi e dalla classificazione a sofferenza. Le ipoteche costituite nei sei mesi per debiti scaduti, e nell'anno per debiti non scaduti, sono revocabili salvo prova dell'ignoranza dell'insolvenza (c. 1, lett. c e d); fanno eccezione le operazioni di credito fondiario (c. 4).

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Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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