Crisi d'impresa e liquidazione giudiziale
Composizione negoziata, concordato, accordi di ristrutturazione, liquidazione giudiziale, insinuazione, revocatorie, esdebitazione.
- Il codice della crisi d'impresa: la mappa degli strumentiChi può usare che cosa: composizione negoziata, piano attestato, accordi al 60%, concordato preventivo, liquidazione giudiziale, sovraindebitamento ed esdebitazione.
- La composizione negoziata della crisi d'impresaEsperto nominato dalla camera di commercio, trattative riservate per 180 giorni, misure protettive, gestione all'imprenditore, finanza prededucibile, esiti.
- Il concordato preventivo: in continuità e liquidatorioIl concordato preventivo: continuità o liquidazione con 10% esterno e 20% ai chirografari (art. 84 CCII), domanda con riserva, misure protettive, classi, voto, omologa.
- Accordi di ristrutturazione dei debiti e piano attestato di risanamentoPiano attestato (art. 56 CCII) senza tribunale; accordi al 60%, agevolati al 30%, a efficacia estesa al 75% (artt. 57-64), creditori estranei pagati in 120 giorni.
- La liquidazione giudiziale (ex fallimento): presupposti, procedura, effettiLa liquidazione giudiziale: soglie dell'impresa minore, 30.000 euro di debiti scaduti, sentenza, curatore, passivo, blocco delle azioni, lavoratori.
- L'insinuazione al passivo: come il creditore recupera nella liquidazione giudizialeLa domanda di ammissione al passivo: PEC al curatore 30 giorni prima dell'udienza, anche senza avvocato, privilegi, opposizione in 30 giorni, tardive entro 6 mesi.
- La revocatoria nella liquidazione giudizialeAtti gratuiti e pagamenti anticipati nei 2 anni, atti anomali nell'anno, pagamenti normali nei 6 mesi con prova della conoscenza; esenzioni; coniugi.
- Gli amministratori nella crisi: obblighi, responsabilità, azione del curatoreDoveri degli amministratori nella crisi: assetti e attivazione (art. 2086 c.c.), perdite oltre un terzo, gestione conservativa (art. 2486), azione del curatore.
- L'esdebitazione dopo la liquidazione giudizialeLiberazione dai debiti non pagati (artt. 278-281 CCII) di diritto dopo 3 anni dall'apertura; condizioni (niente bancarotta fraudolenta, collaborazione).
- Il mio cliente è in liquidazione giudiziale: che cosa posso fareContratti sospesi e messa in mora del curatore, blocco delle azioni, rischio revocatoria dei pagamenti ricevuti, compensazione, insinuazione, nota IVA, garanti.
- Chiedere la liquidazione giudiziale del debitoreIl ricorso del creditore per aprire la liquidazione giudiziale: insolvenza, soglia di 30.000 euro, imprese minori escluse, udienza in 45 giorni, costi, rischi e reclamo.
- Concordato semplificato, liquidazione coatta, amministrazione straordinariaConcordato senza voto dopo la composizione negoziata (art. 25-sexies CCII), liquidazione coatta di banche, assicurazioni e cooperative (artt. 293-316).
- La transazione fiscale e contributiva nella crisiPagare meno tasse e contributi negli accordi (art. 63 CCII), nel concordato (art. 88), nel PRO e nella composizione negoziata: attestazione, 90 giorni.
- Le segnalazioni di allerta e gli assetti adeguatiAssetti adeguati (art. 2086 c.c., art. 3 CCII), segnali d'allarme, soglie delle segnalazioni di INPS, INAIL, Agenzia e Riscossione, ruolo di sindaci, revisori e banche.