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GuidaSocietà e impresa · Crisi d'impresa e liquidazione giudiziale

La transazione fiscale e contributiva nella crisi

Fisco e INPS sono quasi sempre i creditori più grandi di un'impresa in crisi, e senza un accordo con loro nessun risanamento regge. Il Codice della crisi permette di proporre il pagamento parziale o dilazionato di tributi e contributi in tutti gli strumenti, e dal 2024 il tribunale può omologare anche contro il voto dell'Erario, ma a condizioni precise: niente liquidazione, almeno il 50% (o il 60%) del capitale, e nessun precedente di transazioni saltate o di evasione sistematica.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Che cos'è: la proposta di pagare tributi (erariali, doganali, regionali e locali) e contributi in misura ridotta o dilazionata dentro uno strumento di regolazione della crisi, con l'attestazione di un professionista indipendente che il trattamento è conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale (strumenti liquidatori) o «non deteriore» (continuità).
  • Dove: accordi di ristrutturazione (art. 63 CCII), concordato preventivo (art. 88), piano di ristrutturazione omologato (art. 64-bis, c. 1-bis) e composizione negoziata (art. 23, c. 2-bis: solo tributi, non contributi).
  • Chi firma: per l'Agenzia delle entrate il direttore dell'ufficio con parere conforme della Direzione regionale (o centrale sopra le soglie di falcidia fissate per provvedimento), per l'INPS il direttore territoriale su decisione regionale, per gli enti locali il loro organo competente; l'adesione va data entro 90 giorni.
  • Cram down: negli accordi il tribunale omologa anche senza l'adesione del fisco se l'accordo non è liquidatorio, gli altri aderenti sono almeno un quarto dei crediti e il fisco prende almeno il 50% del capitale (60% e massimo 10 anni senza quel quarto), salvo transazioni risolte nei 5 anni o debito fiscale ≥ 80% da omessi versamenti seriali o frodi; nel concordato basta la convenienza (liquidatorio) o la non deteriorità (continuità).
  • Se salta: risoluzione di diritto dopo 60 giorni di ritardo sui pagamenti, debito originario ripristinato e niente cram down per 5 anni.

La regola negli accordi di ristrutturazione

Art. 63, comma 4, CCII — Omologazione senza adesione dell'amministrazione

«Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria, delle regioni e degli enti locali o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, l'adesione di tali creditori è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni, oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale: a) l'accordo non ha carattere liquidatorio; b) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti; c) il soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti è non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale alla data della proposta; d) il soddisfacimento dei crediti […] è almeno pari al 50 per cento dell'ammontare dei crediti di ciascun ente creditore, esclusi sanzioni ed interessi […]».

La transazione nasce nelle trattative che precedono gli accordi (art. 63, c. 1): il debitore propone il pagamento parziale o dilazionato dei tributi «e dei relativi accessori» e dei contributi sorti fino alla proposta, e l'attestatore verifica che il trattamento sia conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale o, nella continuità, non deteriore. La proposta si deposita presso gli uffici indicati dall'art. 88, c. 5 (Direzione provinciale o regionale delle Entrate, Dogane, enti locali, INPS), con la dichiarazione sostitutiva che la documentazione «rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa»: la falsità è reato (art. 76 DPR 445/2000; per l'attestatore infedele, art. 342 CCII) ed è la principale causa di revoca dei benefici. L'agente della riscossione certifica in trenta giorni il debito a ruolo, gli uffici liquidano le dichiarazioni non ancora controllate, e l'adesione, che vale come sottoscrizione dell'accordo, deve arrivare entro novanta giorni (più 60 o 90 in caso di modifiche). Poi si chiede l'omologazione, avvisando via PEC gli enti, che hanno il termine per l'opposizione dalla ricezione dell'avviso.

Il cram down del comma 4 è la vera novità del sistema: il tribunale può omologare contro il no del fisco, ma solo se l'adesione era determinante per le soglie del 60% (accordi ordinari) o del 30% (agevolati) e ricorrono insieme le quattro condizioni della norma. Se gli altri aderenti non arrivano a un quarto dei crediti, o non ce ne sono, serve almeno il 60% del capitale di ciascun ente e una dilazione non oltre dieci anni con interessi legali (c. 5). Il comma 6 esclude il cram down in due casi: la transazione risolta di diritto nei cinque anni precedenti (anche in capo a chi ha proseguito l'attività dopo cessione, affitto, fusione o scissione, c. 7) e il debitore «seriale», cioè quello il cui debito verso fisco ed enti è almeno l'80% del totale e deriva prevalentemente da omessi versamenti di imposte dichiarate o contributi in almeno cinque periodi d'imposta, oppure per un terzo da frodi (fatture false, artifici, simulazioni). Per questi soggetti resta solo l'adesione volontaria dell'ufficio.

Concordato, PRO e composizione negoziata

StrumentoChe cosa si può proporreSenza l'adesione del fiscoNorma
Accordi di ristrutturazione (ordinari, agevolati, a efficacia estesa)pagamento parziale o dilazionato di tributi e contributi; attestazione di convenienza o non deteriorità; adesione in 90 giornicram down alle condizioni dei c. 4-5 (non liquidatorio, un quarto, 50%/60%, 10 anni), salvo esclusioni del c. 6art. 63
Concordato preventivoproposta nel piano, non inferiore al ricavato della liquidazione sui beni gravati da privilegio; privilegiati trattati non peggio dei gradi inferiori; chirografi come gli altriliquidatorio: se l'adesione è determinante per le maggioranze e la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione; continuità: se non deteriore, con l'adesione determinante per la maggioranza delle classi o maggioranza raggiunta escludendo le classi pubblicheart. 88, c. 1-4
Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO)proposta prima della domanda di omologazione, con relazione dell'attestatore; classi votantisi applicano le regole del PRO sulle classi; il fisco vota nella sua classeart. 64-bis, c. 1-bis
Composizione negoziataaccordo transattivo solo sui tributi (Entrate, Dogane, Riscossione, enti territoriali), non sui contributi; esclusi i dazi (risorse proprie UE); attestazione di convenienza + relazione del revisore sui dati aziendali; autorizzazione del giudice con decretonessun cram down: serve la firma dell'ufficioart. 23, c. 2-bis

Nel concordato l'IVA e le ritenute non sono più intoccabili: dopo la sentenza della Corte di giustizia Degano Trasporti (C-546/14) e la riforma del 2017 l'IVA può essere falcidiata come ogni altro credito privilegiato, purché il piano offra almeno il valore di liquidazione dei beni su cui grava il privilegio, attestato da un professionista indipendente. Il cram down concordatario (art. 88, c. 3-4) non ha le soglie del 50% e le esclusioni dell'art. 63, ma richiede che l'adesione mancante sia «determinante» e, nella continuità, il rispetto delle regole di distribuzione dell'art. 84, c. 6-7 (priorità assoluta sul valore di liquidazione, relativa sul valore eccedente, crediti dei lavoratori pagati secondo la graduazione delle prelazioni). Nella composizione negoziata la transazione, introdotta dal DL 69/2023, è lo strumento più rapido: si chiude durante le trattative, produce effetti con il deposito in tribunale e il giudice si limita a verificare regolarità e documentazione, ma non copre i contributi INPS, per i quali resta solo la rateazione ordinaria.

Come si costruisce una proposta che regge

  1. Fotografare il debito: certificazione dell'agente della riscossione, liquidazione delle dichiarazioni non controllate, contenziosi pendenti e importi contestati; il debito «sorto fino alla proposta» include gli accessori, e ciò che manca nella fotografia resta fuori dalla transazione.
  2. Distinguere capitale, sanzioni e interessi: le soglie del 50% e del 60% si calcolano sul capitale «esclusi sanzioni ed interessi»; proporre lo stralcio integrale di sanzioni e interessi e una percentuale sul capitale è la struttura tipica.
  3. Attestazione difendibile: il confronto con la liquidazione giudiziale va fatto alla data della proposta, con la stima dei beni su cui insiste il privilegio; un'attestazione ottimistica è il primo bersaglio del diniego dell'ufficio.
  4. Controllare le esclusioni: transazioni risolte nei cinque anni (anche di società da cui si è ereditata l'attività), rapporto debito fiscale/debito totale, numero di periodi con omessi versamenti, contestazioni per frode: se ricorre il c. 6 dell'art. 63 il cram down è precluso e la strategia cambia.
  5. Prevedere i pagamenti: scadenze sostenibili e garanzie, perché il ritardo di sessanta giorni su una rata fa risolvere di diritto la transazione e riapre l'intero debito, oltre a chiudere per cinque anni la strada del cram down.

Per l'imprenditore la transazione è anche uno scudo penale: il pagamento dell'IVA e delle ritenute secondo il piano omologato rileva per la non punibilità dei reati di omesso versamento, e la falcidia autorizzata dal tribunale non è più «sottrazione». Per il consumatore e l'impresa minore, invece, i debiti fiscali si trattano con le procedure di sovraindebitamento, che dal 2020 ammettono anche la falcidia dell'IVA.

Domande frequenti

Si possono tagliare anche le sanzioni e gli interessi?
Sì, e sono la parte più facile: il cram down dell'art. 63 richiede che il capitale dei tributi e dei contributi sia soddisfatto almeno al 50% (o 60%) «esclusi sanzioni ed interessi», che quindi possono essere falcidiati anche integralmente. Restano fuori dalla transazione solo i tributi che costituiscono risorse proprie dell'Unione europea (dazi) nella composizione negoziata; l'IVA, dopo la sentenza della Corte di giustizia Degano Trasporti (C-546/14), è falcidiabile come gli altri tributi se il piano offre almeno quanto la liquidazione.
Quanto tempo ha l'Agenzia delle entrate per rispondere?
Negli accordi di ristrutturazione l'adesione «deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta», più sessanta se la proposta è modificata e altri novanta se contiene una proposta nuova (art. 63, c. 2); l'agente della riscossione certifica il debito a ruolo entro trenta giorni e gli uffici liquidano le dichiarazioni nello stesso termine (art. 88, c. 5). Decorsi i termini senza adesione, il debitore può chiedere l'omologazione e, se ricorrono le condizioni, il cram down. Nel concordato l'amministrazione vota nell'adunanza come gli altri creditori.
Il tribunale può imporre la transazione all'Erario che dice no?
Negli accordi di ristrutturazione sì, se l'adesione è determinante per le soglie del 60% o del 30%, l'accordo non è liquidatorio, gli altri aderenti rappresentano almeno un quarto dei crediti, il trattamento non è deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale e il fisco riceve almeno il 50% del capitale (60% con dilazione fino a dieci anni se gli altri aderenti sono sotto il quarto o mancano); mai se nei cinque anni precedenti una transazione è stata risolta per inadempimento o se il debito fiscale è almeno l'80% del totale e deriva da omessi versamenti in cinque periodi d'imposta o per un terzo da frodi (art. 63, c. 4-6). Nel concordato liquidatorio il cram down richiede la convenienza rispetto alla liquidazione, in quello in continuità il trattamento non deteriore (art. 88, c. 3-4).
Che cosa succede se poi non pago le rate della transazione?
La transazione conclusa negli accordi di ristrutturazione e quella nella composizione negoziata si risolvono di diritto se il debitore non esegue integralmente i pagamenti entro sessanta giorni dalle scadenze (art. 63, c. 8; art. 23, c. 2-bis): il debito torna quello originario, al netto di quanto pagato, e per cinque anni non è più possibile ottenere il cram down su debiti della stessa natura. Nel concordato l'inadempimento apre la strada alla risoluzione ex art. 119.

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Fonti normative

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