In breve
- Che cos'è: la proposta di pagare tributi (erariali, doganali, regionali e locali) e contributi in misura ridotta o dilazionata dentro uno strumento di regolazione della crisi, con l'attestazione di un professionista indipendente che il trattamento è conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale (strumenti liquidatori) o «non deteriore» (continuità).
- Dove: accordi di ristrutturazione (art. 63 CCII), concordato preventivo (art. 88), piano di ristrutturazione omologato (art. 64-bis, c. 1-bis) e composizione negoziata (art. 23, c. 2-bis: solo tributi, non contributi).
- Chi firma: per l'Agenzia delle entrate il direttore dell'ufficio con parere conforme della Direzione regionale (o centrale sopra le soglie di falcidia fissate per provvedimento), per l'INPS il direttore territoriale su decisione regionale, per gli enti locali il loro organo competente; l'adesione va data entro 90 giorni.
- Cram down: negli accordi il tribunale omologa anche senza l'adesione del fisco se l'accordo non è liquidatorio, gli altri aderenti sono almeno un quarto dei crediti e il fisco prende almeno il 50% del capitale (60% e massimo 10 anni senza quel quarto), salvo transazioni risolte nei 5 anni o debito fiscale ≥ 80% da omessi versamenti seriali o frodi; nel concordato basta la convenienza (liquidatorio) o la non deteriorità (continuità).
- Se salta: risoluzione di diritto dopo 60 giorni di ritardo sui pagamenti, debito originario ripristinato e niente cram down per 5 anni.
La regola negli accordi di ristrutturazione
«Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria, delle regioni e degli enti locali o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, l'adesione di tali creditori è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni, oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale: a) l'accordo non ha carattere liquidatorio; b) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti; c) il soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti è non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale alla data della proposta; d) il soddisfacimento dei crediti […] è almeno pari al 50 per cento dell'ammontare dei crediti di ciascun ente creditore, esclusi sanzioni ed interessi […]».
La transazione nasce nelle trattative che precedono gli accordi (art. 63, c. 1): il debitore propone il pagamento parziale o dilazionato dei tributi «e dei relativi accessori» e dei contributi sorti fino alla proposta, e l'attestatore verifica che il trattamento sia conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale o, nella continuità, non deteriore. La proposta si deposita presso gli uffici indicati dall'art. 88, c. 5 (Direzione provinciale o regionale delle Entrate, Dogane, enti locali, INPS), con la dichiarazione sostitutiva che la documentazione «rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa»: la falsità è reato (art. 76 DPR 445/2000; per l'attestatore infedele, art. 342 CCII) ed è la principale causa di revoca dei benefici. L'agente della riscossione certifica in trenta giorni il debito a ruolo, gli uffici liquidano le dichiarazioni non ancora controllate, e l'adesione, che vale come sottoscrizione dell'accordo, deve arrivare entro novanta giorni (più 60 o 90 in caso di modifiche). Poi si chiede l'omologazione, avvisando via PEC gli enti, che hanno il termine per l'opposizione dalla ricezione dell'avviso.
Il cram down del comma 4 è la vera novità del sistema: il tribunale può omologare contro il no del fisco, ma solo se l'adesione era determinante per le soglie del 60% (accordi ordinari) o del 30% (agevolati) e ricorrono insieme le quattro condizioni della norma. Se gli altri aderenti non arrivano a un quarto dei crediti, o non ce ne sono, serve almeno il 60% del capitale di ciascun ente e una dilazione non oltre dieci anni con interessi legali (c. 5). Il comma 6 esclude il cram down in due casi: la transazione risolta di diritto nei cinque anni precedenti (anche in capo a chi ha proseguito l'attività dopo cessione, affitto, fusione o scissione, c. 7) e il debitore «seriale», cioè quello il cui debito verso fisco ed enti è almeno l'80% del totale e deriva prevalentemente da omessi versamenti di imposte dichiarate o contributi in almeno cinque periodi d'imposta, oppure per un terzo da frodi (fatture false, artifici, simulazioni). Per questi soggetti resta solo l'adesione volontaria dell'ufficio.
Concordato, PRO e composizione negoziata
| Strumento | Che cosa si può proporre | Senza l'adesione del fisco | Norma |
|---|---|---|---|
| Accordi di ristrutturazione (ordinari, agevolati, a efficacia estesa) | pagamento parziale o dilazionato di tributi e contributi; attestazione di convenienza o non deteriorità; adesione in 90 giorni | cram down alle condizioni dei c. 4-5 (non liquidatorio, un quarto, 50%/60%, 10 anni), salvo esclusioni del c. 6 | art. 63 |
| Concordato preventivo | proposta nel piano, non inferiore al ricavato della liquidazione sui beni gravati da privilegio; privilegiati trattati non peggio dei gradi inferiori; chirografi come gli altri | liquidatorio: se l'adesione è determinante per le maggioranze e la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione; continuità: se non deteriore, con l'adesione determinante per la maggioranza delle classi o maggioranza raggiunta escludendo le classi pubbliche | art. 88, c. 1-4 |
| Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) | proposta prima della domanda di omologazione, con relazione dell'attestatore; classi votanti | si applicano le regole del PRO sulle classi; il fisco vota nella sua classe | art. 64-bis, c. 1-bis |
| Composizione negoziata | accordo transattivo solo sui tributi (Entrate, Dogane, Riscossione, enti territoriali), non sui contributi; esclusi i dazi (risorse proprie UE); attestazione di convenienza + relazione del revisore sui dati aziendali; autorizzazione del giudice con decreto | nessun cram down: serve la firma dell'ufficio | art. 23, c. 2-bis |
Nel concordato l'IVA e le ritenute non sono più intoccabili: dopo la sentenza della Corte di giustizia Degano Trasporti (C-546/14) e la riforma del 2017 l'IVA può essere falcidiata come ogni altro credito privilegiato, purché il piano offra almeno il valore di liquidazione dei beni su cui grava il privilegio, attestato da un professionista indipendente. Il cram down concordatario (art. 88, c. 3-4) non ha le soglie del 50% e le esclusioni dell'art. 63, ma richiede che l'adesione mancante sia «determinante» e, nella continuità, il rispetto delle regole di distribuzione dell'art. 84, c. 6-7 (priorità assoluta sul valore di liquidazione, relativa sul valore eccedente, crediti dei lavoratori pagati secondo la graduazione delle prelazioni). Nella composizione negoziata la transazione, introdotta dal DL 69/2023, è lo strumento più rapido: si chiude durante le trattative, produce effetti con il deposito in tribunale e il giudice si limita a verificare regolarità e documentazione, ma non copre i contributi INPS, per i quali resta solo la rateazione ordinaria.
Come si costruisce una proposta che regge
- Fotografare il debito: certificazione dell'agente della riscossione, liquidazione delle dichiarazioni non controllate, contenziosi pendenti e importi contestati; il debito «sorto fino alla proposta» include gli accessori, e ciò che manca nella fotografia resta fuori dalla transazione.
- Distinguere capitale, sanzioni e interessi: le soglie del 50% e del 60% si calcolano sul capitale «esclusi sanzioni ed interessi»; proporre lo stralcio integrale di sanzioni e interessi e una percentuale sul capitale è la struttura tipica.
- Attestazione difendibile: il confronto con la liquidazione giudiziale va fatto alla data della proposta, con la stima dei beni su cui insiste il privilegio; un'attestazione ottimistica è il primo bersaglio del diniego dell'ufficio.
- Controllare le esclusioni: transazioni risolte nei cinque anni (anche di società da cui si è ereditata l'attività), rapporto debito fiscale/debito totale, numero di periodi con omessi versamenti, contestazioni per frode: se ricorre il c. 6 dell'art. 63 il cram down è precluso e la strategia cambia.
- Prevedere i pagamenti: scadenze sostenibili e garanzie, perché il ritardo di sessanta giorni su una rata fa risolvere di diritto la transazione e riapre l'intero debito, oltre a chiudere per cinque anni la strada del cram down.
Per l'imprenditore la transazione è anche uno scudo penale: il pagamento dell'IVA e delle ritenute secondo il piano omologato rileva per la non punibilità dei reati di omesso versamento, e la falcidia autorizzata dal tribunale non è più «sottrazione». Per il consumatore e l'impresa minore, invece, i debiti fiscali si trattano con le procedure di sovraindebitamento, che dal 2020 ammettono anche la falcidia dell'IVA.
Domande frequenti
Si possono tagliare anche le sanzioni e gli interessi?
Quanto tempo ha l'Agenzia delle entrate per rispondere?
Il tribunale può imporre la transazione all'Erario che dice no?
Che cosa succede se poi non pago le rate della transazione?
Domande collegate
- La mia srl ha molti debiti: i creditori possono rivalersi sui miei beni personali di socio?
- Voglio aprire una srl con un amico ma abbiamo pochi soldi: quanto capitale serve davvero?
- Una srl non mi ha pagato e il suo patrimonio non basta a coprire i debiti: come creditore posso rivalermi sull'amministratore?
Fonti normative
- Art. 63 CCII — Transazione su crediti tributari e contributivi (accordi di ristrutturazione)
- Art. 88 CCII — Trattamento dei crediti tributari e contributivi (concordato preventivo)
- Art. 64-bis CCII — Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (comma 1-bis)
- Art. 23 CCII — Conclusione delle trattative (comma 2-bis: accordo transattivo nella composizione negoziata)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeAccordi di ristrutturazione dei debiti e piano attestato di risanamentoPiano attestato (art. 56 CCII) senza tribunale; accordi al 60%, agevolati al 30%, a efficacia estesa al 75% (artt. 57-64), creditori estranei pagati in 120 giorni.
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeIl concordato preventivo: in continuità e liquidatorioIl concordato preventivo: continuità o liquidazione con 10% esterno e 20% ai chirografari (art. 84 CCII), domanda con riserva, misure protettive, classi, voto, omologa.
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeLa composizione negoziata della crisi d'impresaEsperto nominato dalla camera di commercio, trattative riservate per 180 giorni, misure protettive, gestione all'imprenditore, finanza prededucibile, esiti.
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeLa liquidazione giudiziale (ex fallimento): presupposti, procedura, effettiLa liquidazione giudiziale: soglie dell'impresa minore, 30.000 euro di debiti scaduti, sentenza, curatore, passivo, blocco delle azioni, lavoratori.
- Cartelle e riscossioneLa rateizzazione delle cartelle (art. 19 DPR 602/1973) dal 2025La rateizzazione delle cartelle (art. 19 DPR 602/1973): 84 rate su semplice richiesta fino a 120.000 euro, fino a 120 con ISEE, interessi 4,5%, decadenza con 8 rate.
- Cartelle e riscossioneRottamazione delle cartelle: le definizioni agevolate in corsoRottamazione-quinquies (L. 199/2025): carichi 2000-2023, 54 rate al 3%, domanda chiusa il 30/4/2026, decadenza con 2 rate.
- Reati tributariL'omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000)Il reato di omesso versamento IVA dopo il 2024: soglia 250.000 euro, consumazione al 31 dicembre dell'anno successivo, rateazione che esclude.
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeGli amministratori nella crisi: obblighi, responsabilità, azione del curatoreDoveri degli amministratori nella crisi: assetti e attivazione (art. 2086 c.c.), perdite oltre un terzo, gestione conservativa (art. 2486), azione del curatore.
- SovraindebitamentoCartelle e debiti fiscali nel sovraindebitamentoIVA, ritenute e cartelle nel piano del consumatore e nel concordato minore: pagamento al valore di liquidazione, voto dell'Erario superabile (art. 80 CCII), OCC e AdER.