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GuidaSocietà e impresa · Crisi d'impresa e liquidazione giudiziale

Accordi di ristrutturazione dei debiti e piano attestato di risanamento

Non tutte le crisi hanno bisogno del concordato. Chi ha pochi creditori decisivi può risanare con un piano attestato, un documento privato che nessun giudice omologa ma che mette al riparo dalla revocatoria e dalla bancarotta, oppure con un accordo di ristrutturazione firmato dal 60% dei crediti (30% nella versione agevolata) e omologato dal tribunale, che vincola anche i dissenzienti di una categoria se aderisce il 75%. Gli estranei vanno pagati per intero; il fisco può essere trascinato.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Piano attestato (art. 56 CCII): privato, con data certa e attestazione; niente tribunale né vincolo per i dissenzienti; protegge da revocatoria e bancarotta gli atti esecutivi.
  • Accordi di ristrutturazione (art. 57): 60% dei crediti, estranei pagati per intero entro 120 giorni, omologazione del tribunale (art. 48), misure protettive e finanza prededucibile.
  • Agevolati al 30% senza moratoria e senza protezioni (art. 60); efficacia estesa ai non aderenti di una categoria con il 75%, in continuità (art. 61).
  • Transazione fiscale (art. 63) con omologazione anche senza il fisco a quattro condizioni; convenzione di moratoria (art. 62); PRO con classi (art. 64-bis).
  • Dopo la composizione negoziata la soglia dell'efficacia estesa scende al 60% (art. 23 c. 2).

Le norme chiave

Art. 57, commi 1 e 3, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — Accordi di ristrutturazione dei debiti

«Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 48. […] Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini: a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione».

Piano attestato (art. 56)Accordi di ristrutturazione (artt. 57-61)Convenzione di moratoria (art. 62)PRO (art. 64-bis)
ChiImprenditore in crisi o insolventeImprenditore anche non commerciale, non minoreImprenditore anche non commercialeImprenditore commerciale non minore
ConsensoSolo chi firma60% dei crediti; 30% agevolato; 75% della categoria per l'estensione75% della categoria per l'estensioneUnanimità delle classi
TribunaleNoOmologazione con opposizioni (art. 48)No; opposizione al tribunale dei non aderentiOmologazione
EstraneiNon toccatiPagati integralmente entro 120 giorniSolo dilazioni e sospensioni, niente rinunceTutti in classi
ProtezioniNessunaMisure protettive (art. 54), sospensione obblighi sul capitale (art. 64), finanza prededucibileSospensione delle azioni per gli aderenti ed estesiMisure protettive; finanza prededucibile
FiscoSolo con adesioneTransazione ex art. 63 con cram-down—Transazione ex art. 64-bis c. 1-bis
EffettiEsenzione da revocatoria e bancarotta per gli atti esecutiviIdem + vincolo per aderenti ed estesiEfficacia verso i non aderenti della categoriaVincolo per tutti; deroga alle prelazioni
RiservatezzaMassima (pubblicazione facoltativa)Pubblicazione nel registro delle impreseRiservataPubblica

I due strumenti rispondono a logiche diverse. Il piano attestato è un contratto tra il debitore e i creditori che accettano di rinegoziare, «certificato» da un attestatore: il suo valore sta nella protezione dalla revocatoria e dai reati di bancarotta per chi esegue i pagamenti e concede le garanzie previste, e nella riservatezza; chi non firma resta libero. Gli accordi di ristrutturazione aggiungono il tribunale: l'omologazione dà stabilità, consente le misure protettive, la finanza prededucibile, la transazione fiscale con il cram-down e, per le categorie omogenee, il vincolo dei dissenzienti; in cambio impone il pagamento integrale degli estranei entro 120 giorni e la pubblicità nel registro delle imprese. La composizione negoziata è spesso l'anticamera: le trattative con l'esperto abbassano la soglia dell'efficacia estesa al 60% e preparano l'attestazione. Il concordato preventivo resta lo strumento per le platee diffuse e per chi deve vincolare tutti con il voto per classi. Le guide sulla transazione fiscale e sulla revocatoria spiegano i due effetti più importanti.

Come si costruisce un accordo

  1. Diagnosi e mappa dei creditori: chi pesa per il 60% (o il 30%), chi resta estraneo e va pagato entro 120 giorni, categorie omogenee per l'eventuale estensione, posizione del fisco e degli enti.
  2. Piano con i contenuti dell'art. 56 (situazione, cause, strategie, elenco dei creditori, finanza nuova, tempi e correttivi, piano industriale) e trattative; eventuale domanda con riserva (art. 44) e richiesta di misure protettive (art. 54) se ci sono esecuzioni in corso.
  3. Attestazione del professionista indipendente su veridicità dei dati, fattibilità e capacità di pagare gli estranei; per il fisco, attestazione di convenienza o di trattamento non deteriore e proposta di transazione depositata (art. 63).
  4. Firma e omologazione: accordi sottoscritti, domanda al tribunale con i documenti dell'art. 39, iscrizione nel registro delle imprese, opposizioni dei dissenzienti entro 30 giorni, sentenza di omologazione (art. 48); per l'estensione, notifica ai non aderenti della categoria (art. 61).
  5. Esecuzione: pagamento degli estranei nei 120 giorni, rispetto del piano, rinegoziazione con nuova attestazione se cambiano le condizioni (art. 58); in caso di inadempimento, risoluzione e rischio di liquidazione giudiziale.

Per gli amministratori il ricorso tempestivo a questi strumenti è anche una difesa: dimostra l'attivazione senza indugio richiesta dall'art. 2086 c.c. e dall'art. 3 CCII e sposta gli atti di gestione sotto l'ombrello dell'attestazione. Per i creditori la valutazione è di convenienza: aderire consente di negoziare garanzie e prededuzione per la nuova finanza; restare estranei dà diritto al pagamento integrale ma con i tempi dell'accordo; subire l'estensione è possibile solo se si riceve almeno quanto nella liquidazione giudiziale, con l'opposizione come rimedio. Sulla liquidazione giudiziale come alternativa e sulla posizione del creditore rinviamo alle guide dedicate; per i finanziamenti dei soci, alla guida sulla postergazione.

Domande frequenti

La mia srl ha tre banche che pesano per il 70% dei debiti e cento fornitori piccoli: quale strumento uso?

L'accordo di ristrutturazione con le banche, che superano da sole la soglia del 60% dei crediti (art. 57 CCII), lasciando i fornitori come creditori estranei da pagare integralmente entro 120 giorni dall'omologazione o dalla scadenza; se non chiede una moratoria per gli estranei e rinuncia alle misure protettive, basta il 30% (accordi agevolati, art. 60), utile quando i fornitori possono essere pagati regolarmente e nessuno sta pignorando. L'accordo con le banche contiene il piano (stessi contenuti del piano attestato, art. 56), è attestato da un professionista indipendente anche quanto alla capacità di pagare gli estranei, e viene omologato dal tribunale con il procedimento dell'art. 48, in cui i dissenzienti possono opporsi. Se una delle banche non aderisce, può estendere gli effetti anche a lei se le banche aderenti rappresentano il 75% della categoria, l'accordo è in continuità e la dissenziente riceve almeno quanto nella liquidazione giudiziale (art. 61). Con la domanda può chiedere le misure protettive e l'autorizzazione a finanziamenti prededucibili; il fisco si tratta con la transazione dell'art. 63. Se invece preferisce evitare il tribunale e le banche sono disponibili a un accordo privato, il piano attestato basta.

Che cosa protegge davvero un piano attestato, visto che nessun giudice lo approva?

Protegge dal passato e dal futuro penale, non dai creditori. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un piano attestato con i requisiti dell'art. 56 (contenuto minimo, data certa, attestazione di veridicità e fattibilità) non sono soggetti a revocatoria fallimentare né ordinaria (art. 166, c. 3, lett. d) e non integrano bancarotta semplice o preferenziale (art. 324): se il risanamento fallisce e arriva la liquidazione giudiziale, i fornitori pagati e le banche garantite secondo il piano non restituiscono nulla e gli amministratori non rispondono di quei pagamenti. L'esenzione salta solo per dolo o colpa grave dell'attestatore o del debitore conosciuti dal creditore. Non c'è invece alcuna protezione dalle azioni esecutive dei creditori che non aderiscono, nessun vincolo per i dissenzienti, nessuna sospensione degli obblighi sul capitale: per questo il piano attestato funziona quando i creditori decisivi sono d'accordo e nessuno sta aggredendo il patrimonio. La pubblicazione nel registro delle imprese è facoltativa e serve per la detassazione delle sopravvenienze e la deducibilità delle perdite; gli atti esecutivi vanno provati per iscritto con data certa.

L'Agenzia delle entrate non aderisce alla transazione fiscale e senza di lei non arrivo al 60%: è finita?

Non necessariamente. L'art. 63, c. 4, consente al tribunale di omologare gli accordi anche in mancanza di adesione, o con voto contrario, del fisco e degli enti previdenziali, quando la loro adesione è determinante per raggiungere le soglie del 60% o del 30% e ricorrono insieme quattro condizioni, valutate dal giudice: l'accordo non è liquidatorio, gli altri creditori aderenti rappresentano almeno un quarto dei crediti complessivi, il trattamento offerto al fisco non è deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale e il pagamento dei crediti del fisco e degli enti è almeno del 50% per ciascun ente, esclusi sanzioni e interessi (almeno il 60% se gli altri aderenti sono sotto un quarto dei crediti, c. 5); l'attestazione del professionista indipendente deve coprire la convenienza o il trattamento non deteriore. La proposta di transazione va depositata con gli accordi presso gli uffici competenti, con la dichiarazione sostitutiva sulla completezza dei dati; l'ufficio ha 90 giorni per aderire. Nel concordato preventivo e nel piano di ristrutturazione omologato esistono regole analoghe; nella composizione negoziata, dal 2024, l'accordo transattivo diretto senza cram-down. La guida sulla transazione fiscale confronta le tre sedi.

Sono un fornitore rimasto fuori dall'accordo omologato: che cosa mi spetta?

Il pagamento integrale: gli accordi di ristrutturazione devono essere idonei ad assicurare il pagamento per intero dei creditori estranei entro 120 giorni dall'omologazione, se il credito era già scaduto, o entro 120 giorni dalla scadenza (art. 57, c. 3), e l'attestatore deve certificare questa idoneità. Se il debitore ha chiesto e ottenuto le misure protettive, durante la procedura non può iniziare o proseguire azioni esecutive, ma alla scadenza dei 120 giorni può agire per l'intero; se invece l'accordo è «agevolato» al 30%, il debitore ha rinunciato alla moratoria e alle protezioni e lei può agire subito. Diverso è il caso in cui lei appartenga a una categoria a cui gli effetti sono stati estesi (art. 61): allora è vincolato all'accordo come gli aderenti, ma deve essere stato informato e messo in condizione di partecipare, deve ricevere almeno quanto avrebbe nella liquidazione giudiziale e può opporsi all'omologazione entro 30 giorni dalla comunicazione; conserva comunque i diritti verso fideiussori e coobbligati del debitore (art. 59). Il mancato pagamento degli estranei nei termini è inadempimento dell'accordo, con la possibilità di chiederne la risoluzione e di far aprire la liquidazione giudiziale.

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Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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