In breve
- Piano attestato (art. 56 CCII): privato, con data certa e attestazione; niente tribunale né vincolo per i dissenzienti; protegge da revocatoria e bancarotta gli atti esecutivi.
- Accordi di ristrutturazione (art. 57): 60% dei crediti, estranei pagati per intero entro 120 giorni, omologazione del tribunale (art. 48), misure protettive e finanza prededucibile.
- Agevolati al 30% senza moratoria e senza protezioni (art. 60); efficacia estesa ai non aderenti di una categoria con il 75%, in continuità (art. 61).
- Transazione fiscale (art. 63) con omologazione anche senza il fisco a quattro condizioni; convenzione di moratoria (art. 62); PRO con classi (art. 64-bis).
- Dopo la composizione negoziata la soglia dell'efficacia estesa scende al 60% (art. 23 c. 2).
Le norme chiave
«Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 48. […] Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini: a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione».
| Piano attestato (art. 56) | Accordi di ristrutturazione (artt. 57-61) | Convenzione di moratoria (art. 62) | PRO (art. 64-bis) | |
|---|---|---|---|---|
| Chi | Imprenditore in crisi o insolvente | Imprenditore anche non commerciale, non minore | Imprenditore anche non commerciale | Imprenditore commerciale non minore |
| Consenso | Solo chi firma | 60% dei crediti; 30% agevolato; 75% della categoria per l'estensione | 75% della categoria per l'estensione | Unanimità delle classi |
| Tribunale | No | Omologazione con opposizioni (art. 48) | No; opposizione al tribunale dei non aderenti | Omologazione |
| Estranei | Non toccati | Pagati integralmente entro 120 giorni | Solo dilazioni e sospensioni, niente rinunce | Tutti in classi |
| Protezioni | Nessuna | Misure protettive (art. 54), sospensione obblighi sul capitale (art. 64), finanza prededucibile | Sospensione delle azioni per gli aderenti ed estesi | Misure protettive; finanza prededucibile |
| Fisco | Solo con adesione | Transazione ex art. 63 con cram-down | — | Transazione ex art. 64-bis c. 1-bis |
| Effetti | Esenzione da revocatoria e bancarotta per gli atti esecutivi | Idem + vincolo per aderenti ed estesi | Efficacia verso i non aderenti della categoria | Vincolo per tutti; deroga alle prelazioni |
| Riservatezza | Massima (pubblicazione facoltativa) | Pubblicazione nel registro delle imprese | Riservata | Pubblica |
I due strumenti rispondono a logiche diverse. Il piano attestato è un contratto tra il debitore e i creditori che accettano di rinegoziare, «certificato» da un attestatore: il suo valore sta nella protezione dalla revocatoria e dai reati di bancarotta per chi esegue i pagamenti e concede le garanzie previste, e nella riservatezza; chi non firma resta libero. Gli accordi di ristrutturazione aggiungono il tribunale: l'omologazione dà stabilità, consente le misure protettive, la finanza prededucibile, la transazione fiscale con il cram-down e, per le categorie omogenee, il vincolo dei dissenzienti; in cambio impone il pagamento integrale degli estranei entro 120 giorni e la pubblicità nel registro delle imprese. La composizione negoziata è spesso l'anticamera: le trattative con l'esperto abbassano la soglia dell'efficacia estesa al 60% e preparano l'attestazione. Il concordato preventivo resta lo strumento per le platee diffuse e per chi deve vincolare tutti con il voto per classi. Le guide sulla transazione fiscale e sulla revocatoria spiegano i due effetti più importanti.
Come si costruisce un accordo
- Diagnosi e mappa dei creditori: chi pesa per il 60% (o il 30%), chi resta estraneo e va pagato entro 120 giorni, categorie omogenee per l'eventuale estensione, posizione del fisco e degli enti.
- Piano con i contenuti dell'art. 56 (situazione, cause, strategie, elenco dei creditori, finanza nuova, tempi e correttivi, piano industriale) e trattative; eventuale domanda con riserva (art. 44) e richiesta di misure protettive (art. 54) se ci sono esecuzioni in corso.
- Attestazione del professionista indipendente su veridicità dei dati, fattibilità e capacità di pagare gli estranei; per il fisco, attestazione di convenienza o di trattamento non deteriore e proposta di transazione depositata (art. 63).
- Firma e omologazione: accordi sottoscritti, domanda al tribunale con i documenti dell'art. 39, iscrizione nel registro delle imprese, opposizioni dei dissenzienti entro 30 giorni, sentenza di omologazione (art. 48); per l'estensione, notifica ai non aderenti della categoria (art. 61).
- Esecuzione: pagamento degli estranei nei 120 giorni, rispetto del piano, rinegoziazione con nuova attestazione se cambiano le condizioni (art. 58); in caso di inadempimento, risoluzione e rischio di liquidazione giudiziale.
Per gli amministratori il ricorso tempestivo a questi strumenti è anche una difesa: dimostra l'attivazione senza indugio richiesta dall'art. 2086 c.c. e dall'art. 3 CCII e sposta gli atti di gestione sotto l'ombrello dell'attestazione. Per i creditori la valutazione è di convenienza: aderire consente di negoziare garanzie e prededuzione per la nuova finanza; restare estranei dà diritto al pagamento integrale ma con i tempi dell'accordo; subire l'estensione è possibile solo se si riceve almeno quanto nella liquidazione giudiziale, con l'opposizione come rimedio. Sulla liquidazione giudiziale come alternativa e sulla posizione del creditore rinviamo alle guide dedicate; per i finanziamenti dei soci, alla guida sulla postergazione.
Domande frequenti
La mia srl ha tre banche che pesano per il 70% dei debiti e cento fornitori piccoli: quale strumento uso?
L'accordo di ristrutturazione con le banche, che superano da sole la soglia del 60% dei crediti (art. 57 CCII), lasciando i fornitori come creditori estranei da pagare integralmente entro 120 giorni dall'omologazione o dalla scadenza; se non chiede una moratoria per gli estranei e rinuncia alle misure protettive, basta il 30% (accordi agevolati, art. 60), utile quando i fornitori possono essere pagati regolarmente e nessuno sta pignorando. L'accordo con le banche contiene il piano (stessi contenuti del piano attestato, art. 56), è attestato da un professionista indipendente anche quanto alla capacità di pagare gli estranei, e viene omologato dal tribunale con il procedimento dell'art. 48, in cui i dissenzienti possono opporsi. Se una delle banche non aderisce, può estendere gli effetti anche a lei se le banche aderenti rappresentano il 75% della categoria, l'accordo è in continuità e la dissenziente riceve almeno quanto nella liquidazione giudiziale (art. 61). Con la domanda può chiedere le misure protettive e l'autorizzazione a finanziamenti prededucibili; il fisco si tratta con la transazione dell'art. 63. Se invece preferisce evitare il tribunale e le banche sono disponibili a un accordo privato, il piano attestato basta.
Che cosa protegge davvero un piano attestato, visto che nessun giudice lo approva?
Protegge dal passato e dal futuro penale, non dai creditori. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un piano attestato con i requisiti dell'art. 56 (contenuto minimo, data certa, attestazione di veridicità e fattibilità) non sono soggetti a revocatoria fallimentare né ordinaria (art. 166, c. 3, lett. d) e non integrano bancarotta semplice o preferenziale (art. 324): se il risanamento fallisce e arriva la liquidazione giudiziale, i fornitori pagati e le banche garantite secondo il piano non restituiscono nulla e gli amministratori non rispondono di quei pagamenti. L'esenzione salta solo per dolo o colpa grave dell'attestatore o del debitore conosciuti dal creditore. Non c'è invece alcuna protezione dalle azioni esecutive dei creditori che non aderiscono, nessun vincolo per i dissenzienti, nessuna sospensione degli obblighi sul capitale: per questo il piano attestato funziona quando i creditori decisivi sono d'accordo e nessuno sta aggredendo il patrimonio. La pubblicazione nel registro delle imprese è facoltativa e serve per la detassazione delle sopravvenienze e la deducibilità delle perdite; gli atti esecutivi vanno provati per iscritto con data certa.
L'Agenzia delle entrate non aderisce alla transazione fiscale e senza di lei non arrivo al 60%: è finita?
Non necessariamente. L'art. 63, c. 4, consente al tribunale di omologare gli accordi anche in mancanza di adesione, o con voto contrario, del fisco e degli enti previdenziali, quando la loro adesione è determinante per raggiungere le soglie del 60% o del 30% e ricorrono insieme quattro condizioni, valutate dal giudice: l'accordo non è liquidatorio, gli altri creditori aderenti rappresentano almeno un quarto dei crediti complessivi, il trattamento offerto al fisco non è deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale e il pagamento dei crediti del fisco e degli enti è almeno del 50% per ciascun ente, esclusi sanzioni e interessi (almeno il 60% se gli altri aderenti sono sotto un quarto dei crediti, c. 5); l'attestazione del professionista indipendente deve coprire la convenienza o il trattamento non deteriore. La proposta di transazione va depositata con gli accordi presso gli uffici competenti, con la dichiarazione sostitutiva sulla completezza dei dati; l'ufficio ha 90 giorni per aderire. Nel concordato preventivo e nel piano di ristrutturazione omologato esistono regole analoghe; nella composizione negoziata, dal 2024, l'accordo transattivo diretto senza cram-down. La guida sulla transazione fiscale confronta le tre sedi.
Sono un fornitore rimasto fuori dall'accordo omologato: che cosa mi spetta?
Il pagamento integrale: gli accordi di ristrutturazione devono essere idonei ad assicurare il pagamento per intero dei creditori estranei entro 120 giorni dall'omologazione, se il credito era già scaduto, o entro 120 giorni dalla scadenza (art. 57, c. 3), e l'attestatore deve certificare questa idoneità. Se il debitore ha chiesto e ottenuto le misure protettive, durante la procedura non può iniziare o proseguire azioni esecutive, ma alla scadenza dei 120 giorni può agire per l'intero; se invece l'accordo è «agevolato» al 30%, il debitore ha rinunciato alla moratoria e alle protezioni e lei può agire subito. Diverso è il caso in cui lei appartenga a una categoria a cui gli effetti sono stati estesi (art. 61): allora è vincolato all'accordo come gli aderenti, ma deve essere stato informato e messo in condizione di partecipare, deve ricevere almeno quanto avrebbe nella liquidazione giudiziale e può opporsi all'omologazione entro 30 giorni dalla comunicazione; conserva comunque i diritti verso fideiussori e coobbligati del debitore (art. 59). Il mancato pagamento degli estranei nei termini è inadempimento dell'accordo, con la possibilità di chiederne la risoluzione e di far aprire la liquidazione giudiziale.
Domande collegate
- Amministro una piccola srl che paga stipendi e fornitori sempre più in ritardo, ma il capitale non è ancora intaccato: ho già degli obblighi?
- Una srl non mi ha pagato e il suo patrimonio non basta a coprire i debiti: come creditore posso rivalermi sull'amministratore?
- Sono socio di minoranza di una srl e sospetto che l'amministratore stia gestendo male la società: posso fare qualcosa?
Fonti normative
- Art. 56 D.Lgs. 14/2019 — Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento
- Art. 57 D.Lgs. 14/2019 — Accordi di ristrutturazione dei debiti
- Art. 60 D.Lgs. 14/2019 — Accordi di ristrutturazione agevolati
- Art. 61 D.Lgs. 14/2019 — Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa
- Art. 62 D.Lgs. 14/2019 — Convenzione di moratoria
- Art. 63 D.Lgs. 14/2019 — Transazione su crediti tributari e contributivi
- Art. 64-bis D.Lgs. 14/2019 — Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione
- Art. 48 D.Lgs. 14/2019 — Procedimento di omologazione
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeIl codice della crisi d'impresa: la mappa degli strumentiChi può usare che cosa: composizione negoziata, piano attestato, accordi al 60%, concordato preventivo, liquidazione giudiziale, sovraindebitamento ed esdebitazione.
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- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeConcordato semplificato, liquidazione coatta, amministrazione straordinariaConcordato senza voto dopo la composizione negoziata (art. 25-sexies CCII), liquidazione coatta di banche, assicurazioni e cooperative (artt. 293-316).
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- Reati societari e fallimentariLa bancarotta fraudolenta (art. 322 Codice della crisi)La bancarotta fraudolenta: patrimoniale e documentale 3-10 anni, preferenziale 1-5, amministratori e sindaci (art. 329), sentenza di liquidazione come condizione.
- Soci e amministratoriI finanziamenti dei soci: restituzione e postergazioneArt. 2467 c.c.: rimborso dopo gli altri creditori se prestati in squilibrio; rimborsi dell'anno prima della liquidazione giudiziale inefficaci (art. 164 CCII); prova.