In breve
- Regola: in malattia (e infortunio, gravidanza, puerperio) il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto e alla retribuzione o all'indennità per il periodo fissato dalla legge, dal CCNL o dall'equità; il datore può recedere «decorso il periodo stabilito», cioè dopo il comporto (art. 2110 c.c.).
- Prima del comporto: licenziamento nullo (Cass. Sez. un. 12568/2018), salvo giusta causa e cessazione dell'attività.
- Dopo il comporto: il datore può licenziare con preavviso, senza obbligo di ricollocare, ma tempestivamente; il lavoratore può chiedere l'aspettativa prima della scadenza.
- Disabili: il comporto va applicato con accomodamenti ragionevoli, altrimenti il licenziamento è discriminatorio.
- Non contano nel comporto: infortunio sul lavoro, malattia professionale, gravidanza, e le assenze escluse dal CCNL.
La regola dell'art. 2110
«In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianità di servizio».
La malattia sospende il rapporto senza scioglierlo: il lavoratore conserva il posto, l'anzianità matura, l'INPS paga l'indennità (integrata dal datore secondo il CCNL) e il datore non può licenziare per motivi economici o organizzativi. Il periodo di comporto è il tempo massimo di conservazione del posto, fissato quasi sempre dal contratto collettivo: comporto «secco» per un'unica malattia ininterrotta e comporto «per sommatoria» (o «frazionato») per la somma delle assenze in un arco temporale (l'anno solare, i 36 mesi precedenti), con durate crescenti in base all'anzianità e, in molti contratti, con esclusioni per i ricoveri, il day hospital, le terapie salvavita e le patologie oncologiche. Non si computano l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale (per i quali i CCNL prevedono comporti autonomi), la gravidanza e il congedo di maternità, e le assenze causate da un comportamento colpevole del datore (mancato rispetto dell'art. 2087, mobbing), secondo la giurisprudenza. Il lavoratore ha l'onere di comunicare tempestivamente l'assenza e di far trasmettere il certificato telematico dal medico; il datore può far eseguire le visite fiscali nelle fasce di reperibilità (10-12 e 17-19), e l'assenza ingiustificata alla visita comporta la perdita dell'indennità e rilievi disciplinari.
Prima del comporto: che cosa può fare il datore
Il licenziamento per superamento del comporto intimato prima che il periodo sia scaduto è nullo, non semplicemente inefficace fino alla scadenza: lo hanno stabilito le Sezioni Unite (sentenza 12568/2018), con la conseguenza della reintegrazione piena qualunque sia la dimensione dell'azienda (art. 18, comma 1, e art. 2 D.Lgs. 23/2015 per gli assunti dal 2015). Durante la malattia il datore può licenziare solo per giusta causa (art. 2119) e per cessazione totale dell'attività; i tribunali ammettono anche il licenziamento disciplinare per fatti gravi commessi durante la malattia (svolgere un'altra attività lavorativa incompatibile con la guarigione, simulare la malattia, farsi trovare altrove alla visita fiscale con giustificazioni false). Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato prima della malattia resta valido, ma il preavviso è sospeso dalla malattia sopravvenuta, fino alla scadenza del comporto. Il lavoratore che si avvicina al limite può chiedere, dove il CCNL lo prevede, un periodo di aspettativa non retribuita che sospende il conteggio: la richiesta va fatta prima della scadenza, e il datore deve comunicare a richiesta i giorni di comporto già consumati, secondo una parte della giurisprudenza in base ai doveri di correttezza.
Dopo il comporto: il licenziamento
- Presupposto è solo il superamento del periodo: il datore non deve provare un motivo oggettivo né tentare il ricollocamento (repêchage), perché il comporto è già il punto di equilibrio fissato dal contratto collettivo tra il diritto alla salute e l'interesse dell'impresa.
- Calcolo: vanno contati solo i giorni di malattia effettiva secondo il metodo del CCNL (calendario o giorni lavorativi, arco di riferimento mobile o fisso), escluse le assenze non computabili; l'errore di un giorno rende il licenziamento intimato prima della scadenza nullo. Il lavoratore ha diritto di conoscere il conteggio e di verificarlo con i certificati.
- Forma e tempi: lettera scritta con l'indicazione del motivo (superamento del comporto) e del preavviso, che decorre dalla comunicazione; nessuna procedura preventiva all'Ispettorato, perché non è un licenziamento economico. Il recesso deve essere tempestivo: un ritardo significativo dopo la scadenza, con la prosecuzione del rapporto al rientro, vale come rinuncia e rende il licenziamento illegittimo.
- Tutele: se il comporto non era superato, nullità e reintegra piena; se il licenziamento è tardivo o viziato, si applicano le tutele ordinarie (indennità o, per l'art. 18, reintegra attenuata nell'ipotesi del comma 7 di violazione dell'art. 2110). Impugnazione entro sessanta giorni.
Lavoratori disabili e patologie gravi
«Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori».
Per il lavoratore con disabilità (nel senso ampio della nozione europea: una limitazione duratura che ostacola la partecipazione alla vita professionale, anche senza certificazione della legge 104) l'applicazione automatica del comporto ordinario può costituire una discriminazione indiretta, perché le assenze dovute alla disabilità espongono al licenziamento più degli altri lavoratori: la Corte di giustizia (causa C-335/11, HK Danmark) e la Cassazione richiedono che il datore, se conosce o può conoscere la condizione, verifichi le cause delle assenze e adotti accomodamenti ragionevoli, come lo scorporo delle assenze legate alla disabilità, un comporto più lungo o l'aspettativa, prima di licenziare; in mancanza il licenziamento è discriminatorio e nullo, con reintegra in ogni azienda. I contratti collettivi più recenti escludono espressamente dal comporto le assenze per terapie salvavita e i ricoveri per patologie gravi. Al lavoratore conviene comunicare per iscritto al datore la propria condizione e la natura delle assenze prima che il comporto si esaurisca, chiedendo gli accomodamenti; al datore conviene documentare la valutazione fatta. Chi rientra al lavoro con una ridotta capacità ha diritto alla verifica di idoneità del medico competente e, se inidoneo alla mansione, al tentativo di ricollocazione in mansioni compatibili prima del licenziamento per inidoneità, che segue regole diverse dal comporto.
Domande frequenti
Quanto dura il comporto?
Lo fissa il contratto collettivo, di regola in relazione all'anzianità: per esempio 180 giorni nell'anno solare per molti CCNL, fino a 365 o più per anzianità elevate, con formule diverse per il comporto «secco» (un'unica malattia continuativa) e «per sommatoria» (più assenze in un periodo di riferimento, spesso i 36 mesi precedenti). Se il CCNL non dice nulla, decide il giudice secondo equità. Le assenze per infortunio sul lavoro, malattia professionale, gravidanza e, secondo molti contratti, i ricoveri e le terapie per patologie gravi non si contano.
Il datore può licenziarmi mentre sono in malattia?
Non per ragioni economiche o organizzative né per superamento del comporto prima che sia scaduto: il licenziamento intimato durante il comporto è nullo (Cass. Sez. un. 12568/2018). Può invece licenziare per giusta causa (un fatto grave, compreso lavorare altrove durante la malattia o fingere) e per cessazione totale dell'attività; nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato prima della malattia, la malattia sopravvenuta sospende il preavviso.
Superato il comporto, il datore deve licenziarmi subito?
No, ma non può aspettare troppo: il recesso deve essere tempestivo rispetto al superamento, altrimenti si presume che il datore abbia rinunciato; d'altra parte, se licenzia il giorno dopo la scadenza senza un margine, rischia errori di conteggio. Il lavoratore può chiedere prima della scadenza un periodo di aspettativa non retribuita, se il CCNL lo prevede, che sospende il conteggio.
Ho una disabilità: il comporto vale anche per me?
Vale, ma applicare al lavoratore disabile lo stesso comporto degli altri, senza tener conto delle assenze dovute alla disabilità, può essere una discriminazione indiretta: per la Corte di giustizia e la Cassazione il datore deve verificare se le assenze dipendono dall'handicap e adottare accomodamenti ragionevoli (art. 3, comma 3-bis, D.Lgs. 216/2003), per esempio scorporando quelle assenze o prolungando il comporto. Il licenziamento discriminatorio è nullo con reintegra piena.
Domande collegate
- Sono dirigente e mi hanno licenziato per un mio presunto errore senza contestarmi nulla prima: è regolare?
- Sono dirigente e mi hanno licenziato con una motivazione che mi sembra pretestuosa: posso essere reintegrato?
- Mi hanno licenziato con preavviso e nel frattempo mi sono ammalato: il rapporto finisce comunque alla data stabilita?
Fonti normative
- Art. 2110 c.c. — Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio
- Art. 2118 c.c. — Recesso dal contratto a tempo indeterminato
- Art. 3, comma 3-bis, D.Lgs. 216/2003 — Accomodamenti ragionevoli per le persone con disabilità
- Art. 18 L. 300/1970 — Tutela in caso di licenziamento illegittimo (inidoneità e art. 2110)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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