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Come si legge una sentenza

Una sentenza ha una struttura fissa: chi decide, chi sono le parti, che cosa hanno chiesto, perché il giudice decide così e, alla fine, che cosa decide. Chi la riceve guarda di solito solo l'ultima parte, il dispositivo dopo la sigla P.Q.M., ma i termini per impugnare, le spese, l'esecutività e il valore del precedente si capiscono leggendo il resto. Ecco la mappa, per il civile, il penale, l'amministrativo e il tributario.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Struttura (art. 132 c.p.c.; art. 546 c.p.p.): intestazione e giudice, parti e difensori, conclusioni, motivazione (fatti e diritto), dispositivo dopo il P.Q.M., data e firme.
  • Il dispositivo dice che cosa è deciso; la motivazione dice perché ed è la base dell'impugnazione; le spese sono nel dispositivo.
  • Date: deliberazione ≠ pubblicazione (deposito, da cui i 6 mesi); la notifica della parte fa correre 30/60 giorni; nel penale motivazione in 15, 30 o 90 giorni e impugnazione in 15, 30 o 45.
  • Effetti: la sentenza civile di primo grado è esecutiva (art. 282); quella penale solo se irrevocabile; giudicato quando non più impugnabile (art. 324 c.p.c., art. 2909 c.c.).
  • Citazione: ufficio, sezione, data, numero (e ECLI); la massima non è la sentenza.

Le parti di una sentenza

Art. 132, secondo comma, c.p.c. — Contenuto della sentenza

«Essa deve contenere: 1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata; 2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori; 3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti; 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; 5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice».

ParteChe cosa contienePerché conta
Intestazione«Repubblica italiana – In nome del popolo italiano», ufficio, sezione, giudice o collegio, numero di ruolo (R.G.) e di sentenzaIdentifica la decisione e il giudice dell'eventuale impugnazione; il numero di R.G. serve per ogni ricerca
Parti e difensoriAttore/convenuto, appellante/appellato, ricorrente/resistente; imputato, PM, parte civile; domiciliChi è vincolato dalla decisione; dove notificare
Svolgimento e conclusioniRiassunto delle domande, eccezioni, istanze finali; nel penale l'imputazioneConsente di verificare se il giudice ha risposto a tutto (omessa pronuncia = motivo di impugnazione)
MotivazioneFatti ritenuti provati, valutazione delle prove, norme e principi applicati, precedenti (art. 118 disp. att. c.p.c.; art. 546 c. 1 lett. e c.p.p.)È la parte da contestare in appello e in cassazione; una motivazione mancante o apparente è nullità
P.Q.M. / dispositivoAccoglie, rigetta, dichiara, condanna, assolve; spese; provvisionale; pene accessorie, sospensione condizionale, non menzioneÈ ciò che si esegue; in caso di contrasto con la motivazione prevale il dispositivo, salvo correzione
SpeseCompensi, esborsi, spese generali 15%, IVA e CPA; «compensate» in tutto o in parte; distrazione all'avvocato antistatarioChi paga e quanto; il raddoppio del contributo unificato per l'impugnazione respinta
Data e firmeData della deliberazione; sottoscrizione del presidente e dell'estensoreLa data della pubblicazione (deposito) è quella da cui decorre il termine lungo

Il dispositivo è la decisione, la motivazione ne è la giustificazione: per impugnare non basta essere scontenti del primo, occorre trovare nella seconda l'errore di fatto o di diritto, e per questo la lettura con il difensore parte dai «motivi della decisione». Alcune formule vanno tradotte. «Rigetta» decide nel merito contro chi ha chiesto; «dichiara inammissibile» o «improcedibile» non decide il merito ma chiude per un vizio dell'atto o della procedura; «dichiara cessata la materia del contendere» prende atto che il conflitto è finito; nel penale «assolve perché il fatto non sussiste» e «perché non lo ha commesso» sono formule piene, «perché il fatto non costituisce reato» esclude la responsabilità penale ma può lasciare quella civile, «non doversi procedere per prescrizione» non è un'assoluzione. In Cassazione «rigetta», «dichiara inammissibile», «cassa con rinvio» (il giudice di rinvio deve seguire il principio di diritto) o «cassa senza rinvio» (decide direttamente). Le sentenze della Corte costituzionale «dichiarano l'illegittimità costituzionale» con effetto per tutti dal giorno dopo la pubblicazione, o rigettano la questione, a volte con un'interpretazione vincolata. Le guide su chi giudica che cosa e sul glossario spiegano i termini; quelle sull'appello civile, sull'appello penale e sulla cassazione spiegano come si attacca una motivazione.

Che cosa fare quando arriva

  1. Trovare le date: deliberazione, pubblicazione (deposito, con il numero di sentenza), eventuale notifica ricevuta. Dalla pubblicazione decorrono i sei mesi del termine lungo (art. 327 c.p.c.); dalla notifica a cura della parte i trenta o sessanta giorni del termine breve; la comunicazione della cancelleria non fa decorrere il termine breve (art. 133 c.p.c.). Nel penale: dispositivo letto in udienza, motivazione in 15, 30 o 90 giorni, con avviso di deposito se depositata in ritardo (artt. 544 e 548 c.p.p.).
  2. Leggere il dispositivo e verificare che risponda a ogni domanda: importi, interessi e decorrenza, spese, esecutività, pene e benefici; segnalare errori materiali (nomi, cifre, calcoli) per la correzione ex art. 287 c.p.c. o 130 c.p.p.
  3. Leggere la motivazione con il difensore: fatti accertati, prove valutate, norme applicate, precedenti; individuare omissioni, contraddizioni, errori di diritto; misurare le probabilità di un'impugnazione contro i costi (compresi il doppio contributo e le spese del grado).
  4. Decidere entro i termini: impugnare, eseguire (nel civile subito, art. 282, con copia attestata conforme e precetto), attendere il giudicato, chiedere la sospensione dell'esecutività; nel penale valutare i termini per l'appello o il ricorso e gli effetti sul casellario.
  5. Conservare la copia con l'attestazione di deposito e, quando serve, chiedere il certificato di passaggio in giudicato; per le sentenze costitutive (divorzio, usucapione, esecuzione in forma specifica) provvedere alle trascrizioni e annotazioni.

Due avvertenze per chi usa le sentenze come precedenti. La prima: in Italia il precedente non vincola, salvo il principio di diritto nel giudizio di rinvio e l'autorità delle Sezioni Unite, ma una decisione conforme della Cassazione o del Consiglio di Stato pesa, e le decisioni di merito (tribunali, corti d'appello, TAR) pesano molto meno; leggere solo la massima, senza i fatti, porta a citare sentenze che riguardano casi diversi. La seconda: le sentenze pubblicate online hanno i nomi delle parti oscurati e possono essere state riformate in un grado successivo o superate da una legge; prima di fondare una scelta su una sentenza, verificare che sia definitiva e ancora attuale. Per i tempi con cui le sentenze arrivano, la guida su quanto dura una causa; per il calcolo dei termini, quella sui termini processuali.

Domande frequenti

Ho ricevuto la sentenza: da dove comincio e che cosa significa P.Q.M.?

Dalla fine. Dopo la sigla «P.Q.M.» (per questi motivi) c'è il dispositivo, cioè la decisione vera e propria: accoglie o rigetta la domanda, condanna a pagare una somma, dichiara risolto un contratto, assolve o condanna, e regola le spese. Poi torni all'inizio: l'intestazione dice quale giudice ha deciso (tribunale, sezione, giudice monocratico o collegio), il numero di ruolo e le parti con i difensori; lo «svolgimento del processo» o le «conclusioni» riassumono che cosa ciascuno aveva chiesto; i «motivi della decisione» spiegano perché il giudice ha deciso così, quali fatti ritiene provati e quali norme applica (art. 132 c.p.c.; art. 546 c.p.p.). La motivazione è la parte da leggere con l'avvocato, perché lì si trovano i punti attaccabili in appello e la ragione per cui una domanda è stata respinta: un rigetto «nel merito» è diverso da una dichiarazione di «inammissibilità» o «improcedibilità», che non tocca il diritto ma solo il modo in cui è stato fatto valere. In fondo trova la data della deliberazione e le firme; la data che conta per i termini è quella del deposito in cancelleria, che risulta dal timbro o dall'attestazione telematica.

Ho vinto e la controparte ha detto che farà appello: posso già chiedere i soldi?

Nel civile sì: la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti (art. 282 c.p.c.), quindi può notificarla con il precetto e procedere al pignoramento, salvo che la corte d'appello sospenda l'esecuzione su istanza dell'appellante per gravi e fondati motivi. Il rischio è che, se l'appello viene accolto, dovrà restituire quanto riscosso con gli interessi. Dal 2024 non serve più la «formula esecutiva»: basta la copia attestata conforme. Nel penale è il contrario: la condanna si esegue solo quando la sentenza è irrevocabile, cioè quando sono scaduti i termini per impugnare o la Cassazione ha deciso; le statuizioni civili a favore della parte civile, invece, sono provvisoriamente esecutive se il giudice lo dispone, e la provvisionale lo è sempre. Nel processo amministrativo la sentenza del TAR è esecutiva salvo sospensione del Consiglio di Stato; nel tributario l'esecutività delle sentenze è regolata dalla riscossione frazionata.

Che cosa vuol dire che la sentenza è passata in giudicato e come lo dimostro?

Che non è più impugnabile con i mezzi ordinari: appello, ricorso per cassazione, regolamento di competenza, revocazione per i motivi 4 e 5 dell'art. 395 (art. 324 c.p.c.). Questo accade quando i termini sono scaduti senza impugnazione (30 giorni dalla notifica per l'appello, 60 per la cassazione, oppure sei mesi dalla pubblicazione se nessuno notifica) o quando l'ultimo grado ha deciso. La sentenza passata in giudicato «fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa» (art. 2909 c.c.): la questione decisa non si può più riaprire in un altro processo. Per dimostrarlo si chiede alla cancelleria il certificato di passaggio in giudicato, che attesta la mancata impugnazione nei termini, necessario per esempio per la trascrizione di una sentenza costitutiva, per l'esecuzione di una sentenza penale o per i procedimenti amministrativi. Nel penale il termine corrispondente è «irrevocabilità» (art. 648 c.p.p.).

Come si cita una sentenza e che cosa è una massima?

La citazione standard indica l'autorità, la sezione, la data e il numero: «Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2024, n. 6523», «Cass. pen., sez. V, n. 12345/2023», «Cass., sez. un., 5 novembre 2021, n. 32198», «Cons. Stato, sez. VI, n. 1234/2025», «TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 4567/2024», «Corte cost. 7/2024»; la numerazione è progressiva per anno all'interno di ciascun ufficio, e in Cassazione sentenze e ordinanze condividono la stessa serie, per cui il numero da solo non dice se è l'una o l'altra. Il codice ECLI (per esempio ECLI:IT:CASS:2024:6523CIV) identifica la decisione in modo univoco a livello europeo. La «massima» è il riassunto del principio di diritto redatto dall'ufficio del massimario della Cassazione o da chi pubblica la sentenza: è utile per orientarsi ma non è la decisione, e spesso il caso concreto ha particolarità che la massima non racconta; chi vuole usare un precedente deve leggere il testo integrale, verificare che i fatti siano davvero simili e controllare che non sia stato superato da decisioni successive o dalle Sezioni Unite. I testi si trovano gratuitamente sul sito della Cassazione (Italgiure per le sentenze civili e penali), su cortecostituzionale.it, su giustizia-amministrativa.it e sul portale della giustizia tributaria, con i nomi delle parti oscurati.

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Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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