In breve
- Termini: notifica dell'appello entro 60 giorni dalla notifica della sentenza o 6 mesi dalla pubblicazione (art. 92 c.p.a.); deposito entro 30 giorni (art. 94).
- Contenuto: censure specifiche contro i capi della sentenza; motivi assorbiti da riproporre espressamente, altrimenti rinunciati (art. 101).
- Divieto di nova: niente nuove domande, eccezioni, prove e documenti, salvo indispensabilità (art. 104).
- La sentenza del TAR è esecutiva: sospensiva per pregiudizio grave e irreparabile (art. 98); appello cautelare in 30 giorni (art. 62).
- Rimessione al TAR solo nei casi dell'art. 105; poi solo revocazione o Cassazione per giurisdizione; contributo unificato +50%.
Termini, forma e contenuto
«Il ricorso in appello deve contenere l'indicazione del ricorrente, del difensore, delle parti nei confronti delle quali è proposta l'impugnazione, della sentenza che si impugna, nonché l'esposizione sommaria dei fatti, le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, le conclusioni, la sottoscrizione del ricorrente se sta in giudizio personalmente ai sensi dell'articolo 22, comma 3, oppure del difensore con indicazione, in questo caso, della procura speciale rilasciata anche unitamente a quella per il giudizio di primo grado. Si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell'atto di appello o, per le parti diverse dall'appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio».
| Adempimento | Regola | Termine |
|---|---|---|
| Notifica dell'appello | Alle parti, presso il domicilio eletto o il difensore (art. 93); ad almeno una parte interessata nei termini, a pena di inammissibilità (art. 95) | 60 giorni dalla notifica della sentenza; 6 mesi dalla pubblicazione (art. 92); sospensione feriale |
| Deposito | Segreteria del Consiglio di Stato (CGA per la Sicilia), con copia della sentenza e prove delle notifiche (art. 94) | 30 giorni dall'ultima notifica, a pena di decadenza |
| Appello incidentale | Contro qualsiasi capo; se tardivo (art. 334 c.p.c.) cade con l'inammissibilità del principale (art. 96) | 60 giorni dalla notifica della sentenza o dell'appello principale |
| Riproposizione | Domande ed eccezioni assorbite o non esaminate, espressamente, nell'appello o con memoria per le altre parti (art. 101 c. 2) | Con l'appello; per gli appellati, entro il termine di costituzione |
| Appello cautelare | Contro le ordinanze cautelari del TAR, deciso in camera di consiglio (art. 62) | 30 giorni dalla notifica o 60 dalla pubblicazione dell'ordinanza |
| Riserva di appello | Contro le sentenze non definitive, notificata nel termine per l'appello e depositata al TAR (art. 103) | 60 giorni; deposito nei 30 successivi |
| Contributo unificato | Importi del primo grado aumentati della metà per i giudizi di impugnazione (art. 13 D.P.R. 115/2002): 975 euro nel rito ordinario, 2.700 nel rito abbreviato, 3.000-9.000 negli appalti | Al deposito; a carico del soccombente |
Il giudizio di appello è a critica vincolata: il Consiglio di Stato esamina i capi della sentenza colpiti da censure specifiche, che devono confrontarsi con la motivazione del TAR e non limitarsi a ricopiare il ricorso di primo grado, e i motivi di primo grado rimasti assorbiti che l'appellante ripropone espressamente. L'appellato che ha vinto ma ha visto respinti o assorbiti alcuni motivi deve riproporli con memoria entro il termine di costituzione, oppure proporre appello incidentale se vuole modificare un capo della sentenza a lui sfavorevole. La legittimazione spetta alle parti del primo grado e all'interventore con posizione autonoma (art. 102); le cause inscindibili richiedono la notifica a tutte le parti, altrimenti il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, e l'appello è improcedibile se nessuno vi provvede (art. 95). Tutte le regole sul ricorso di primo grado (procura, PEC, deposito telematico, dichiarazione di valore) valgono anche qui.
Sospensiva, divieto di nova, decisione
- Sospensione della sentenza (art. 98): la sentenza del TAR è esecutiva e vincola l'amministrazione; l'appellante chiede la sospensione dell'esecutività, decisa in camera di consiglio con ordinanza, quando i motivi sono seri e dall'esecuzione può derivare un pregiudizio grave e irreparabile (perdita definitiva dell'aggiudicazione, demolizione, chiusura dell'attività); in urgenza estrema, decreto monocratico del presidente (regole della sospensiva).
- Divieto di nova (art. 104): niente nuove domande (salvo l'art. 34, c. 3, sull'accertamento dell'illegittimità a fini risarcitori), nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, nuove prove e nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili o la parte provi di non averli potuti produrre; ammessi interessi e danni maturati dopo la sentenza e motivi aggiunti su documenti scoperti dopo.
- Decisione nel merito: di regola il Consiglio di Stato decide la causa; la rimette al TAR solo nei casi tassativi dell'art. 105 (contraddittorio mancato, diritto di difesa leso, sentenza nulla, riforma della sentenza che ha declinato giurisdizione o competenza o dichiarato estinzione o perenzione), con riassunzione entro 90 giorni; le questioni di giurisdizione e competenza si decidono in camera di consiglio (art. 87, c. 3).
- Adunanza plenaria (art. 99): la sezione, o il presidente, rimette il ricorso alla plenaria per i contrasti di giurisprudenza o le questioni di massima importanza; la plenaria enuncia il principio di diritto, vincolante per le sezioni salvo nuova rimessione.
- Dopo: revocazione (art. 106), opposizione di terzo (art. 108), ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione entro 60 giorni; per l'esecuzione, il giudizio di ottemperanza davanti allo stesso Consiglio di Stato.
I tempi dell'appello vanno di regola da uno a due anni, meno nelle materie con rito abbreviato (art. 119: appalti, espropriazioni, autorità indipendenti) dove i termini sono dimezzati e la decisione arriva spesso nella stessa udienza cautelare con sentenza in forma semplificata; l'istanza di prelievo e l'udienza di merito fissata in sede cautelare sono gli strumenti per accelerare (tempi). L'appello manifestamente infondato espone alla condanna alle spese e alla sanzione per lite temeraria (art. 26 c.p.a.); per questo conviene selezionare i motivi, concentrarsi sui vizi che la sentenza ha trattato male e verificare, prima di tutto, la data di notifica della sentenza, perché un giorno di ritardo chiude la strada.
Domande frequenti
Ho perso al TAR: quanto tempo ho per l'appello?
Sessanta giorni dalla notificazione della sentenza a cura della controparte (art. 92, c. 1, c.p.a.); se nessuno la notifica, sei mesi dalla pubblicazione (c. 3), con la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Il termine è per la notifica del ricorso in appello alle altre parti, presso il domicilio eletto o il difensore risultante dalla sentenza (art. 93); poi entro trenta giorni dall'ultima notifica il ricorso va depositato al Consiglio di Stato con la copia della sentenza e le prove di notifica, a pena di decadenza (art. 94). Chi ha vinto in parte e riceve l'appello dell'altra parte può proporre appello incidentale entro sessanta giorni dalla notifica dell'appello principale (art. 96). Per la Sicilia l'appello va al Consiglio di giustizia amministrativa (art. 100).
Posso portare in appello documenti e argomenti nuovi?
Quasi mai. L'art. 104 vieta nuove domande e nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, nuovi mezzi di prova e nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili o la parte dimostri di non averli potuti produrre in primo grado per causa non imputabile; sono ammessi solo gli interessi e i danni maturati dopo la sentenza e i motivi aggiunti per documenti scoperti dopo. L'appello ha effetto devolutivo limitato: il Consiglio di Stato esamina solo i capi della sentenza attaccati con «specifiche censure» (art. 101) e i motivi di primo grado assorbiti o non esaminati che l'appellante ha espressamente riproposto; tutto il resto si intende rinunciato (art. 101, c. 2). Un appello che si limita a ripetere il ricorso di primo grado senza confrontarsi con la motivazione del TAR è inammissibile.
La sentenza del TAR mi ha annullato l'aggiudicazione: intanto l'amministrazione la esegue?
Sì: la sentenza di primo grado è esecutiva e l'amministrazione deve conformarsi, anche in pendenza di appello, salvo che il Consiglio di Stato ne sospenda l'esecutività. La sospensione si chiede con l'appello, o con istanza successiva, e viene concessa in camera di consiglio con ordinanza quando, valutati i motivi (fumus), dall'esecuzione può derivare un pregiudizio grave e irreparabile (art. 98); in urgenza estrema si chiede il decreto monocratico del presidente. Contro le ordinanze cautelari del TAR, invece, c'è l'appello cautelare entro trenta giorni dalla notifica o sessanta dalla pubblicazione (art. 62), deciso in camera di consiglio.
Che cosa succede dopo la sentenza del Consiglio di Stato?
La sentenza è definitiva sul merito: contro di essa restano solo la revocazione, nei casi dell'art. 395 c.p.c. (errore di fatto, documenti scoperti, dolo, falsità), l'opposizione di terzo e il ricorso per cassazione limitato ai motivi di giurisdizione (art. 111, c. 8, Cost.), cioè quando il giudice amministrativo ha deciso una materia del giudice ordinario o ha rifiutato la propria giurisdizione, non per errori di giudizio. Se l'amministrazione non esegue, si ricorre in ottemperanza allo stesso Consiglio di Stato. Il Consiglio rimette la causa al TAR solo nei casi tassativi dell'art. 105 (contraddittorio mancato, difesa lesa, sentenza nulla, giurisdizione o competenza declinate, estinzione o perenzione), con riassunzione in novanta giorni; altrimenti decide lui nel merito.
Domande collegate
Fonti normative
- Art. 92 c.p.a. — Termini per le impugnazioni
- Art. 94 c.p.a. — Deposito delle impugnazioni
- Art. 98 c.p.a. — Misure cautelari
- Art. 101 c.p.a. — Contenuto del ricorso in appello
- Art. 104 c.p.a. — Nuove domande ed eccezioni
- Art. 105 c.p.a. — Rimessione al primo giudice
- Art. 62 c.p.a. — Appello cautelare
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