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GuidaDiritto amministrativo · TAR e Consiglio di Stato

TAR o giudice ordinario? Diritti soggettivi e interessi legittimi

La prima domanda in ogni lite con un ente pubblico è davanti a chi si va. La regola è semplice da enunciare e difficile da applicare: il giudice amministrativo decide quando si contesta l'esercizio di un potere, il giudice ordinario quando si fa valere un diritto che il potere non tocca; in alcune materie la legge manda tutto al TAR. Sbagliare non fa perdere la causa, se si riassume entro tre mesi davanti al giudice giusto, ma fa perdere tempo e, a volte, la sospensiva.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • TAR: contestazioni sull'esercizio del potere (interessi legittimi) e, nelle materie di giurisdizione esclusiva, anche i diritti (art. 7 e 133 c.p.a.: appalti, edilizia, esproprio, concessioni, servizi pubblici, accesso, silenzio, autorità indipendenti).
  • Giudice ordinario: diritti soggettivi non toccati dal potere: comportamenti materiali, indennità di esproprio, canoni e corrispettivi, contratti dopo la stipula, pubblico impiego privatizzato, sanzioni e multe, tributi al giudice tributario.
  • Criterio: il petitum sostanziale, non come si intitola la domanda.
  • Errore: il giudice indica quello giusto; translatio entro 3 mesi salva gli effetti della domanda (art. 11); regolamento preventivo alle Sezioni Unite.
  • Termini diversi: 60 giorni al TAR, prescrizione o termini speciali davanti al giudice ordinario.

La regola e le materie esclusive

Art. 7, commi 1 e 3-5, c.p.a. — Giurisdizione amministrativa

«Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni. Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico. […] La giurisdizione amministrativa si articola in giurisdizione generale di legittimità, esclusiva ed estesa al merito. Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma. Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi».

ControversiaGiudicePerché
Diniego o annullamento di permesso di costruire, ordine di demolizione, piano regolatoreTARPotere; urbanistica ed edilizia esclusive (art. 133 lett. f)
Espropriazione: decreto, dichiarazione di pubblica utilità, occupazione con attiTAREsclusiva (lett. g)
Indennità di esproprio o di occupazioneCorte d'appelloRiserva espressa al giudice ordinario (lett. f e g)
Occupazione materiale senza alcun atto, danni da lavori, buca stradale, cosa in custodiaGiudice ordinarioComportamento non riconducibile al potere; diritto soggettivo
Gara d'appalto: esclusione, aggiudicazione, inefficacia del contrattoTAREsclusiva (lett. e), rito abbreviato, 30 giorni
Esecuzione del contratto pubblico: pagamenti, penali, risoluzioneGiudice ordinarioRapporto paritetico dopo la stipula
Concorso pubblico fino alla graduatoriaTARPotere di scelta
Assunzione del vincitore, inquadramento, incarichi, sanzioni, licenziamento (impiego privatizzato)Giudice del lavoroArt. 63 D.Lgs. 165/2001, con disapplicazione degli atti
Magistrati, militari, polizia, prefetti, diplomatici, professori universitariTARImpiego non privatizzato (art. 133 lett. i; art. 3 D.Lgs. 165/2001)
Concessione demaniale o di servizio: revoca, decadenza, affidamentoTAREsclusiva (lett. b e c)
Canoni, indennità e corrispettivi della concessioneGiudice ordinarioRiserva espressa
Multe stradali, sanzioni L. 689/1981, ordinanze-ingiunzioneGiudice di pace o tribunaleOpposizione ex artt. 6-7 D.Lgs. 150/2011, 30 giorni
Cartelle e avvisi per tributiCorte di giustizia tributariaArt. 2 D.Lgs. 546/1992
Provvedimenti di Antitrust, AGCOM, ARERA, ANACTAR LazioEsclusiva (lett. l); sanzioni Consob e Banca d'Italia previste dal TUF al TAR Lombardia nei procedimenti avviati dopo il 7 agosto 2026 (art. 195, c. 7, TUF); sanzioni della Banca d'Italia previste dal TUB alla corte d'appello di Roma (art. 145 TUB)
Accesso agli atti, silenzio della PA, SCIA, ritardo del procedimentoTAREsclusiva (lett. a)
Espulsione del prefetto; protezione internazionale; permesso di soggiornoGiudice di pace; tribunale; TARNorme speciali del T.U. immigrazione e D.Lgs. 25/2008

Il criterio di fondo è il petitum sostanziale: non conta come la domanda viene intitolata, ma la posizione che si fa valere. Chi contesta il modo in cui l'amministrazione ha esercitato o omesso un potere fa valere un interesse legittimo e va al TAR, con i termini brevi dell'impugnazione (60 giorni, 120 per il risarcimento, un anno per il silenzio); chi fa valere un diritto che l'amministrazione non poteva incidere (perché ha agito senza potere, in via di fatto, o in un rapporto paritetico) va al giudice ordinario, che non annulla l'atto ma lo disapplica se illegittimo (artt. 4-5 L. 2248/1865, all. E). Le materie di giurisdizione esclusiva dell'art. 133 risolvono il dubbio a monte: lì il TAR conosce anche dei diritti, purché la lite riguardi comunque un'attività riconducibile, «anche mediatamente», al potere; i comportamenti puramente materiali restano al giudice ordinario anche in quelle materie (Corte cost. 204/2004 e 191/2006).

Se si sbaglia giudice

  1. Rilievo (art. 9 c.p.a.): il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio; in appello solo se dedotto con motivo specifico contro il capo della sentenza che ha statuito, anche implicitamente, sulla giurisdizione; il giudicato interno lo copre.
  2. Translatio iudicii (art. 11): il giudice che declina indica il giudice munito di giurisdizione; se la causa è riproposta davanti a lui entro tre mesi dal passaggio in giudicato, restano salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda (interruzione della prescrizione, rispetto dei termini di decadenza originari), con rimessione in termini per errore scusabile sulle decadenze maturate, prove valutabili come argomenti, misure cautelari che cadono dopo 30 giorni. Regola speculare per il giudice ordinario (art. 59 L. 69/2009).
  3. Regolamento preventivo (art. 41 c.p.c.): finché la causa non è decisa nel merito in primo grado, ogni parte può chiedere alle Sezioni Unite della Cassazione di stabilire la giurisdizione; la causa può essere sospesa.
  4. Cassazione: contro le sentenze del Consiglio di Stato il ricorso alle Sezioni Unite è ammesso solo per motivi di giurisdizione (art. 111, c. 8, Cost.; art. 110 c.p.a.), cioè quando il giudice amministrativo ha invaso la sfera del giudice ordinario o ha rifiutato la propria (guida).
  5. Termini: la translatio salva la domanda, non i termini già scaduti quando è stata proposta; chi ha portato al giudice ordinario un'impugnazione che andava fatta al TAR entro 60 giorni, dopo 60 giorni non recupera, salvo l'errore scusabile riconosciuto dal giudice.

Nella pratica le zone grigie sono note: i danni da ritardo o da diniego illegittimo (TAR, art. 30), le occupazioni «sine titulo» dopo una dichiarazione di pubblica utilità scaduta (TAR, salvo la restituzione senza alcun atto), le concessioni (atti al TAR, soldi al giudice ordinario), il pubblico impiego (concorso al TAR, rapporto al giudice del lavoro), i provvedimenti sanzionatori (pecuniari al giudice ordinario, interdittivi e revoche di licenze al TAR), i servizi pubblici (affidamento e vigilanza al TAR, il rapporto tra utente e gestore al giudice ordinario). Nel dubbio si valutano i termini: se quello del TAR è il più breve, si notifica il ricorso al TAR e, se serve, si solleva il regolamento; la mappa generale è nella guida chi giudica che cosa, e per il ricorso in sé la guida al TAR.

Domande frequenti

Il Comune mi ha negato il permesso di costruire: TAR o tribunale?

TAR. Il diniego è l'esercizio di un potere e la sua contestazione riguarda un interesse legittimo; in più urbanistica ed edilizia sono materia di giurisdizione esclusiva (art. 133, c. 1, lett. f, c.p.a.), per cui al TAR vanno anche le questioni di diritto soggettivo collegate, compreso il risarcimento del danno da diniego illegittimo o da ritardo. Il ricorso va notificato entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego; la domanda di risarcimento entro 120 giorni, o nel corso del giudizio di annullamento. Se invece il Comune, senza alcun provvedimento, occupa materialmente una striscia del suo terreno per allargare la strada, il comportamento non è riconducibile a un potere e la lite per la restituzione e i danni è del giudice ordinario; se l'occupazione segue una dichiarazione di pubblica utilità, torna al TAR (lett. g), mentre la sola indennità di esproprio si contesta davanti alla corte d'appello.

Ho vinto un concorso pubblico ma non mi assumono: chi decide?

Dipende dalla fase. Le controversie sul concorso, dal bando fino all'approvazione della graduatoria, sono del giudice amministrativo, perché in quella fase l'amministrazione esercita un potere di scelta; dopo l'approvazione della graduatoria, il diritto all'assunzione del vincitore e tutto ciò che riguarda il rapporto di lavoro privatizzato (assunzione, inquadramento, incarichi dirigenziali, sanzioni, licenziamento) spetta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro (art. 63 D.Lgs. 165/2001), che può disapplicare gli atti amministrativi presupposti illegittimi. Restano al TAR, per intero, i rapporti non privatizzati: magistrati, avvocati dello Stato, militari, forze di polizia, prefetti, diplomatici, professori universitari (art. 3 D.Lgs. 165/2001).

Ho fatto ricorso al TAR e mi hanno detto che la giurisdizione è del giudice ordinario: ho perso tutto?

No. Il TAR che declina la giurisdizione indica il giudice competente e, se lei ripropone la causa davanti a quel giudice entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione, gli effetti processuali e sostanziali della domanda restano salvi (art. 11 c.p.a.): la prescrizione si considera interrotta dalla prima domanda, le prove raccolte valgono come argomenti di prova, e per le decadenze maturate il giudice può concedere la rimessione in termini per errore scusabile. Le misure cautelari ottenute perdono efficacia dopo 30 giorni e vanno richieste al nuovo giudice. Lo stesso meccanismo opera al contrario, dal giudice ordinario al TAR (art. 59 L. 69/2009). Per evitare l'incertezza, quando la questione è dubbia si può chiedere alle Sezioni Unite il regolamento preventivo di giurisdizione (art. 41 c.p.c.) prima che la causa sia decisa nel merito.

Per una multa, una cartella o una sanzione dell'Antitrust dove si va?

Le sanzioni amministrative pecuniarie (multe stradali, sanzioni della L. 689/1981, sanzioni comunali) si contestano con l'opposizione davanti al giudice di pace o al tribunale (artt. 6 e 7 D.Lgs. 150/2011), entro 30 giorni dalla notifica, perché la legge le affida al giudice ordinario; le cartelle per tributi vanno alla giustizia tributaria, quelle per multe al giudice di pace o al tribunale secondo il vizio. I provvedimenti delle autorità indipendenti (Antitrust, AGCOM, ARERA, ANAC) sono di giurisdizione esclusiva del TAR Lazio (art. 133, lett. l). Le sanzioni di Consob e Banca d'Italia previste dal TUF, nei procedimenti avviati dopo il 7 agosto 2026, vanno al TAR Lombardia, sede di Milano (art. 195, c. 7, D.Lgs. 58/1998, come modificato dal D.Lgs. 128/2026); restano invece alla corte d'appello quelle dei procedimenti avviati prima e le sanzioni della Banca d'Italia previste dal testo unico bancario, di competenza della corte d'appello di Roma (art. 145 TUB). L'espulsione del prefetto si impugna davanti al giudice di pace, il diniego del permesso di soggiorno davanti al TAR, la protezione internazionale davanti al tribunale.

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Fonti normative

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