In breve
- Azione di condanna al TAR (art. 30 c.p.a.), anche senza chiedere l'annullamento; giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- Termini: 120 giorni dal fatto o dalla conoscenza dell'atto; con l'annullamento, nel giudizio o entro 120 giorni dal giudicato; per il silenzio, finché dura e comunque da 1 anno dopo la scadenza.
- Niente pregiudiziale (Ad. plen. 3/2011), ma esclusi i danni evitabili con l'ordinaria diligenza, impugnazione compresa.
- Servono illegittimità, colpa (presunta, salvo errore scusabile; non richiesta negli appalti), danno e nesso; per gli interessi pretensivi la spettanza del bene o la chance.
- Provvedimento favorevole annullato: risarcibile l'affidamento incolpevole (Ad. plen. 19-21/2021), non se l'illegittimità era evidente.
La norma
«Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. […] La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti. […] Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza».
| Situazione | Che cosa si può chiedere | Termine | Prova decisiva |
|---|---|---|---|
| Atto sfavorevole illegittimo (diniego, esclusione, revoca) | Danno da lesione dell'interesse pretensivo: lucro cessante, spese, o chance | 120 giorni dalla conoscenza; con annullamento, entro 120 giorni dal giudicato | Spettanza del bene (giudizio prognostico) o probabilità seria; colpa presunta |
| Atto che incide su un bene già posseduto (ordine di demolizione, revoca di licenza) | Danno emergente e lucro cessante del periodo | Idem | Illegittimità, nesso, quantificazione |
| Silenzio o ritardo nel provvedere | Danno da ritardo (art. 2-bis L. 241/1990); indennizzo forfettario per le imprese | Finché dura l'inadempimento; decorre comunque 1 anno dopo la scadenza | Spettanza del provvedimento e danno del ritardo |
| Gara illegittima | Interesse positivo (utile provato), chance, o spese di partecipazione; subentro nel contratto | Con il ricorso (30 giorni) o 120 dal giudicato | Vittoria certa o probabilità; colpa non richiesta |
| Provvedimento favorevole annullato o ritirato | Interesse negativo: spese e occasioni perdute per l'affidamento | 120 giorni dalla conoscenza dell'annullamento | Affidamento incolpevole; esclusa l'illegittimità evidente |
| Diritti soggettivi in giurisdizione esclusiva (espropriazioni, servizi pubblici, urbanistica) | Risarcimento pieno, anche in forma specifica | Prescrizione 5 anni | Fatto illecito ex art. 2043 c.c. |
La responsabilità dell'amministrazione per lesione di interessi legittimi è ammessa dal 1999 (Cass. SU 500/1999) e regolata dal codice del processo amministrativo dal 2010: il giudice amministrativo ne conosce in via esclusiva, la domanda è autonoma dall'annullamento, i termini sono brevi. La prova è il vero terreno di scontro. L'illegittimità dell'atto, accertata dal giudice, fa presumere la colpa dell'apparato, che l'amministrazione può superare dimostrando l'errore scusabile (norme incerte, contrasti giurisprudenziali, condotta del privato); ma per gli interessi pretensivi, cioè quando si chiedeva qualcosa che è stato negato, il ricorrente deve dimostrare che il bene gli spettava, e non basta l'annullamento per vizi formali o di motivazione che lasciano all'amministrazione il potere di decidere di nuovo (Cons. Stato, sez. IV, 3127/2025; sez. V, 1087/2024). Quando la spettanza non è dimostrabile ma la probabilità era seria, resta la perdita di chance, liquidata in proporzione. Il danno va poi provato nel suo ammontare, con la possibilità di chiedere al giudice di fissare i criteri e di far formulare una proposta all'amministrazione (art. 34, c. 4). Le guide sul ricorso al TAR, sui vizi dell'atto e sul silenzio descrivono le azioni di annullamento e contro l'inerzia; quella sul danno da ritardo l'indennizzo forfettario.
Come si imposta la domanda
- Calcolare i termini: 120 giorni dalla conoscenza dell'atto o dal fatto; se si impugna, formulare la domanda risarcitoria già nel ricorso o con motivi aggiunti, o entro 120 giorni dal giudicato; per il silenzio, entro un anno dalla scadenza più 120 giorni.
- Costruire la prova della spettanza: conformità dell'intervento, requisiti per il beneficio, posizione in graduatoria, offerta migliore; in mancanza, la probabilità (chance) con elementi oggettivi.
- Quantificare: danno emergente (spese inutili, costi maggiori), lucro cessante (utile perduto, redditi non percepiti, canoni), danno non patrimoniale nei casi ammessi, interessi e rivalutazione; detrarre ciò che si è guadagnato altrove; documenti, perizie, richiesta di CTU.
- Dimostrare la diligenza: impugnazioni, istanze di sospensiva, solleciti e diffide, potere sostitutivo, per non subire la riduzione dell'art. 30, c. 3.
- Dopo la sentenza: se l'amministrazione non paga, giudizio di ottemperanza con commissario ad acta e astreinte; appello al Consiglio di Stato nei termini ordinari.
Due precisazioni sui confini. Il risarcimento per lesione di interessi legittimi spetta al giudice amministrativo anche quando il ricorrente non chiede l'annullamento, mentre i danni da comportamenti materiali non collegati all'esercizio del potere (per esempio la caduta su una strada dissestata) restano al giudice ordinario, come spiega la guida su TAR o giudice ordinario. E l'indennizzo forfettario da mero ritardo (30 euro al giorno fino a 2.000 per i procedimenti d'impresa) non esclude il risarcimento del danno da ritardo colposo, che va provato: sono due strumenti che si sommano, con l'indennizzo detratto dal risarcimento. Per i concorsi e gli appalti, dove il danno si misura sulla retribuzione o sull'utile perduti, le guide sul ricorso contro un concorso e sul ricorso negli appalti.
Domande frequenti
Il TAR ha annullato il diniego del mio permesso di costruire: la PA mi deve i danni del ritardo?
Solo se prova che il permesso le spettava e che il ritardo le ha causato un danno concreto. L'annullamento accerta l'illegittimità, ma per un interesse pretensivo il risarcimento richiede il giudizio sulla spettanza del «bene della vita»: se il diniego è stato annullato per un vizio formale o di motivazione e l'amministrazione, riesercitando il potere, potrebbe legittimamente negare ancora, il danno non c'è o si riduce alla perdita di chance; se invece l'intervento era conforme e il diniego era infondato nel merito, il danno è il lucro cessante del ritardo (canoni non percepiti, maggiori costi, finanziamenti persi) e le spese inutili, da provare con documenti e, se serve, con una consulenza. Serve anche la colpa dell'amministrazione, presunta dall'illegittimità salvo errore scusabile per contrasti interpretativi o comportamenti del privato. La domanda va proposta entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, oppure nel corso dello stesso giudizio (art. 30, c. 5, c.p.a.); per il ritardo nel provvedere, il termine non corre finché dura l'inerzia e comunque parte un anno dopo la scadenza del termine del procedimento (c. 4). Il danno che poteva essere evitato con la diligenza ordinaria, per esempio chiedendo una sospensiva o sollecitando il potere sostitutivo, non è risarcito.
Non ho impugnato il provvedimento in tempo: posso chiedere solo il risarcimento?
Sì, in astratto: dal 2010 l'azione risarcitoria è autonoma e non richiede il previo annullamento (art. 30, c. 1 e 3, c.p.a.; Ad. plen. 3/2011), ma va proposta entro 120 giorni dal fatto o dalla conoscenza del provvedimento, e il giudice esclude «il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti» (c. 3): se l'impugnazione tempestiva avrebbe evitato il danno, la mancata impugnazione pesa come concorso di colpa e può azzerare la pretesa. La giurisprudenza non trasforma questa regola in una pregiudiziale mascherata, ma valuta caso per caso se il ricorso era esigibile e utile: per un atto già eseguito e irreversibile, l'annullamento non avrebbe evitato il danno, e il risarcimento resta; per un atto i cui effetti si producevano nel tempo, l'inerzia del danneggiato riduce il dovuto. Il termine di 120 giorni è di decadenza: scaduto, non resta nulla, salvo il caso dei diritti soggettivi nelle materie di giurisdizione esclusiva, con la prescrizione quinquennale.
Ho ottenuto una concessione, ho investito, e il TAR l'ha annullata su ricorso di un vicino: chi mi ripaga?
Può chiedere il risarcimento all'amministrazione che ha rilasciato l'atto illegittimo, per lesione dell'affidamento, davanti al giudice amministrativo: l'Adunanza plenaria (sentenze 19, 20 e 21 del 2021) ha stabilito che la controversia spetta al giudice amministrativo e che la responsabilità dell'amministrazione, di natura da contatto qualificato, presuppone un ragionevole affidamento sulla legittimità del provvedimento, escluso quando l'illegittimità era evidente o quando il destinatario conosceva l'impugnazione e ha proseguito gli investimenti a proprio rischio. Il danno risarcibile è di regola l'interesse negativo: le spese sostenute confidando nell'atto e le occasioni perdute, non il profitto che l'attività illegittima avrebbe dato. La domanda va proposta entro 120 giorni dalla conoscenza della sentenza di annullamento (o del provvedimento di autotutela), e la prova dell'affidamento incolpevole è a suo carico: verbali, pareri, istruttoria completa, assenza di segnali. Nel frattempo, se l'atto è annullato per vizi sanabili, chieda all'amministrazione di rinnovarlo correttamente.
Ho partecipato a una gara e sono arrivato secondo per un errore della commissione: quanto posso chiedere?
Dipende da ciò che riesce a provare. Se dimostra che senza l'errore sarebbe stato aggiudicatario (spettanza del bene), può chiedere l'interesse positivo, cioè l'utile che avrebbe ricavato dal contratto, che la giurisprudenza non riconosce più in modo automatico nella misura del 10% ma richiede di provare con l'offerta e i costi, detratto ciò che ha guadagnato impiegando altrove i mezzi (aliunde perceptum), oltre al danno curriculare; se il contratto non è ancora eseguito, il giudice può dichiararlo inefficace e farle subentrare. Se la prova della vittoria non è possibile (per esempio per la discrezionalità della valutazione), resta la perdita di chance, risarcita in proporzione alla probabilità di aggiudicazione, oppure l'interesse negativo, cioè le spese di partecipazione, quando l'illegittimità riguarda la gara nel suo insieme. Negli appalti la colpa dell'amministrazione non è richiesta, per la giurisprudenza europea. La domanda si propone con il ricorso di annullamento (30 giorni) o entro 120 giorni dal giudicato; il rito è quello accelerato degli appalti. La guida sul ricorso negli appalti spiega tempi e stand still.
Domande collegate
Fonti normative
- Art. 30 c.p.a. — Azione di condanna
- Art. 7 c.p.a. — Giurisdizione amministrativa (comma 4: risarcimento)
- Art. 34 c.p.a. — Sentenze di merito (comma 4: criteri di liquidazione)
- Art. 2-bis L. 241/1990 — Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione
- Art. 2043 c.c. — Risarcimento per fatto illecito
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