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GuidaDiritto amministrativo · Responsabilità della PA

La responsabilità civile dei pubblici dipendenti verso i cittadini

Il cittadino danneggiato da un impiegato pubblico, dal vigile all'insegnante al funzionario che nega un permesso, può chiedere il risarcimento all'amministrazione, che risponde sempre del fatto dei propri dipendenti nell'esercizio delle funzioni; può chiederlo anche al dipendente in persona, ma solo se questi ha agito con dolo o colpa grave. L'amministrazione che paga si rivale davanti alla Corte dei conti, con i limiti che la riforma del 2026 ha reso stringenti: colpa grave, condanna di regola non oltre il 30% del danno e il doppio dello stipendio annuo, assicurazione obbligatoria. Per medici, insegnanti e magistrati valgono regole speciali.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  • Art. 28 Cost.: il dipendente è responsabile degli atti compiuti in violazione di diritti, e la responsabilità civile si estende all'ente.
  • Il dipendente in proprio risponde verso i terzi solo per dolo o colpa grave (artt. 22-23 DPR 3/1957); l'ente risponde anche per colpa lieve (art. 2043 c.c.) e per gli abusi legati alle funzioni (art. 2049 c.c.).
  • L'azione si fa di regola contro l'ente: giudice ordinario per i comportamenti materiali, TAR per provvedimenti e ritardi.
  • Rivalsa davanti alla Corte dei conti per dolo o colpa grave, con i limiti della L. 1/2026 (30% del danno, doppio dello stipendio, polizza obbligatoria).
  • Regole speciali per medici (L. 24/2017), insegnanti (L. 312/1980), magistrati (L. 117/1988).

Il principio costituzionale e le sue due facce

Art. 28 Costituzione

«I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.»

La Costituzione parte dal dipendente e aggiunge l'ente; la legge ordinaria ha rovesciato i pesi. Il testo unico degli impiegati civili dello Stato (DPR 3/1957) stabilisce che l'impiegato è personalmente obbligato a risarcire il danno ingiusto cagionato nell'esercizio delle attribuzioni (art. 22), ma definisce ingiusto solo il danno «derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave», anche per omissione o ritardo ingiustificato (art. 23): per la colpa lieve il dipendente non risponde verso il cittadino. La Corte costituzionale (sent. 2/1968) ha ritenuto legittima questa graduazione, purché resti la responsabilità dell'ente. L'ente, infatti, risponde sempre: in via diretta ex art. 2043 c.c., per il principio di immedesimazione organica, quando il dipendente agisce nell'esercizio delle funzioni, con qualunque grado di colpa; e in via indiretta ex art. 2049 c.c., come «padrone o committente», per i fatti illeciti commessi con abuso delle funzioni o per fini personali, purché legati alle mansioni da un rapporto di «occasionalità necessaria», cioè resi possibili o agevolati dall'incarico. Le Sezioni unite (Cass. SU 13246/2019) hanno chiuso la questione dei fatti dolosi: lo Stato risponde anche del dipendente che agisce per fini egoistici o contrari all'ente (il carabiniere che usa l'arma di ordinanza per un delitto, il funzionario che approfitta dell'ufficio per una truffa), salvo che la condotta sia del tutto estranea alle attribuzioni e il danneggiato non potesse fare affidamento sulla qualità pubblica dell'autore. Le norme del DPR 3/1957 valgono per i dipendenti statali e, per estensione giurisprudenziale e contrattuale, per quelli degli enti pubblici e locali.

Chi citare e davanti a quale giudice

SituazioneConvenutoGiudiceTitolo
Incidente con veicolo di servizio, caduta per insidia, danno da attività materialeL'ente; il dipendente solo se dolo o colpa graveGiudice ordinario (giudice di pace o tribunale per valore)Artt. 2043, 2049, 2051 c.c.; RC auto per i veicoli
Provvedimento illegittimo (diniego, revoca, esclusione) o ritardo nel procedimentoL'enteTAR (art. 30 c.p.a.), entro 120 giorniDanno ingiusto da lesione di interesse legittimo; colpa dell'apparato
Danno da provvedimento in materia di giurisdizione esclusiva (urbanistica, servizi pubblici, appalti)L'enteTARArt. 133 c.p.a.
Reato del dipendente in servizio (violenza, abuso, falso, omissione)Il dipendente nel processo penale; l'ente come responsabile civileGiudice penale (parte civile) o civileArt. 185 c.p.; art. 2049 c.c.; art. 83 c.p.p. per la citazione del responsabile civile
Prestazione sanitaria in struttura pubblicaLa struttura (contrattuale); il medico (extracontrattuale) salvo contratto direttoGiudice ordinarioArt. 7 L. 24/2017
Alunno ferito a scuolaL'amministrazione scolastica (Ministero)Giudice ordinarioArt. 61 L. 312/1980; artt. 1218 e 2048 c.c.
Errore giudiziario o diniego di giustiziaLo Stato (Presidenza del Consiglio)Tribunale del distretto competente ex art. 11 c.p.p.L. 117/1988

Citare anche il dipendente ha senso quando la colpa grave o il dolo sono evidenti (per la solidarietà e per la pressione), o quando l'ente contesta l'occasionalità necessaria; negli altri casi allunga il processo senza aumentare le probabilità di incasso, perché l'ente è sempre solvibile. La prescrizione è di cinque anni dal fatto per la responsabilità extracontrattuale, dieci per quella contrattuale (sanità, scuola), o quella più lunga del reato; l'azione risarcitoria davanti al TAR ha il termine di decadenza di 120 giorni. Il danno da comportamento del dipendente comprende il danno patrimoniale e non patrimoniale secondo le regole ordinarie.

La rivalsa e la responsabilità erariale dopo la riforma del 2026

L'amministrazione che ha risarcito il terzo «si rivale agendo contro» il dipendente (art. 22 c. 3 DPR 3/1957) davanti alla Corte dei conti (artt. 18-19), ma solo alle condizioni della L. 20/1994: responsabilità personale e limitata ai fatti commessi con dolo o colpa grave, insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, prescrizione di cinque anni dal fatto (o dalla scoperta se occultato dolosamente), imputazione nelle deliberazioni collegiali ai soli votanti favorevoli, esclusione della colpa grave per gli atti conformi a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. La L. 7 gennaio 2026, n. 1, che ha riformato la responsabilità erariale, ha aggiunto: una definizione legale di colpa grave (violazione manifesta di norme chiare, travisamento del fatto, affermazione o negazione di fatti smentiti dagli atti), con esclusione per chi si è attenuto a pareri o a indirizzi prevalenti; la limitazione al dolo per le conciliazioni, gli accordi di mediazione e le transazioni fiscali (c. 1.1); il potere riduttivo obbligatorio, con condanna non superiore al 30% del pregiudizio accertato e comunque non oltre il doppio della retribuzione lorda annua o del corrispettivo dell'incarico, salvi il dolo e l'illecito arricchimento (c. 1-octies); la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche da sei mesi a tre anni nei casi più gravi (c. 1-novies); l'obbligo, per chi assume incarichi con gestione di risorse pubbliche, di stipulare una polizza per i danni da colpa grave, con l'assicuratore litisconsorte necessario (c. 4-bis); la presunzione del danno all'immagine pari al doppio dell'utilità illecita nei reati contro la PA (c. 1-sexies). Per il cittadino la rivalsa è indifferente: incassa dall'ente. Per il dipendente cambia molto: il rischio patrimoniale personale è oggi limitato e assicurato, e la responsabilità piena resta per il dolo. La pagina sul giudizio davanti alla Corte dei conti descrive il procedimento.

I regimi speciali

Sanità. La legge Gelli-Bianco ha fissato il doppio binario: la struttura pubblica risponde a titolo contrattuale delle condotte dei propri sanitari (art. 7 c. 1 L. 24/2017), il medico dipendente risponde verso il paziente a titolo extracontrattuale, con prescrizione quinquennale e onere della prova sul danneggiato (c. 3), salvo che abbia assunto un'obbligazione diretta; la struttura che ha pagato esercita la rivalsa, o il PM contabile l'azione di responsabilità, solo per dolo o colpa grave, entro un anno dal pagamento, e per la colpa grave nel limite del triplo della retribuzione lorda annua (art. 9). Scuola. L'art. 61 L. 312/1980 stabilisce che per i danni causati dagli alunni sotto vigilanza del personale scolastico la responsabilità verso i terzi è solo dell'amministrazione, che si rivale sul docente per dolo o colpa grave; verso l'alunno che si fa male la responsabilità della scuola è contrattuale, da contatto sociale, e si libera provando che l'evento era imprevedibile e inevitabile. Magistrati. La L. 117/1988, riformata nel 2015, esclude l'azione diretta contro il magistrato: il danneggiato agisce contro lo Stato entro tre anni, dopo aver esaurito i mezzi di impugnazione, per dolo, colpa grave (violazione manifesta della legge o del diritto UE, travisamento del fatto o delle prove, provvedimenti cautelari personali fuori dai casi consentiti) o diniego di giustizia; lo Stato si rivale sul magistrato per il dolo o la negligenza inescusabile entro la metà dello stipendio annuo. Forze dell'ordine e militari. Valgono il DPR 3/1957 e le norme di corpo, con la responsabilità dello Stato per l'uso delle armi e dei mezzi anche fuori servizio se legato all'incarico. Notai e concessionari. Chi esercita funzioni pubbliche senza essere dipendente (notaio, concessionario, gestore di servizio) risponde in proprio secondo le regole della propria attività, e l'ente solo se ha concorso.

Come si imposta la richiesta

  1. Individuare il fatto: comportamento materiale, provvedimento, ritardo, prestazione; da questo dipendono giudice, termini e titolo.
  2. Individuare l'ente giusto: Ministero (con l'Avvocatura dello Stato), Regione, Comune, azienda sanitaria, ente pubblico; per la scuola il Ministero, per le forze dell'ordine il Ministero dell'interno o della difesa.
  3. Documentare: verbali, referti, atti del procedimento, testimoni; chiedere l'accesso agli atti (L. 241/1990) per i nomi e le responsabilità interne.
  4. Diffida e richiesta di risarcimento all'ente con PEC: interrompe la prescrizione e apre la trattativa con l'assicurazione dell'ente, che quasi tutti gli enti hanno.
  5. Valutare il dipendente: citarlo solo con dolo o colpa grave documentati; nel penale costituirsi parte civile e chiedere la citazione dell'ente come responsabile civile.
  6. Rispettare i termini: 120 giorni per il TAR, cinque o dieci anni per il giudice ordinario, tre anni per la L. 117/1988.

Il sistema protegge il cittadino attraverso l'ente e il dipendente attraverso la colpa grave: chi ha subito un danno da un pubblico impiegato deve pensare all'amministrazione come debitore e al dipendente come testimone o, nei casi gravi, come coimputato. I danni da atti e da inerzia sono trattati nelle pagine sul risarcimento da provvedimento illegittimo e sul danno da ritardo; il riparto tra giudici nella pagina su TAR o giudice ordinario.

Domande frequenti

Un impiegato comunale mi ha dato un'informazione sbagliata e ho perso un contributo: posso fare causa a lui?
A lui solo se ha agito con dolo o colpa grave (art. 23 DPR 3/1957): l'errore per semplice negligenza non fonda la sua responsabilità personale. Al Comune sì, sempre, perché risponde del fatto del dipendente nell'esercizio delle funzioni (art. 28 Cost., art. 2043 c.c.): la causa si fa contro l'ente, davanti al giudice ordinario se il danno deriva da un comportamento materiale, davanti al TAR se deriva da un provvedimento o da un ritardo nel procedimento.
Un poliziotto fuori servizio mi ha aggredito: risponde lo Stato?
Se la condotta è legata da «occasionalità necessaria» alle funzioni, cioè resa possibile o agevolata dalle mansioni (uso dell'arma di ordinanza, della qualifica, dell'occasione di servizio), lo Stato risponde ex art. 2049 c.c. anche per il fatto doloso commesso a fini personali (Cass. SU 13246/2019); se la condotta è del tutto estranea alle funzioni, risponde solo il dipendente. Nel processo penale puoi costituirti parte civile e citare il Ministero come responsabile civile.
Il Comune ha pagato per l'errore di un suo dirigente: lui rimborsa?
Solo se la Corte dei conti accerta il dolo o la colpa grave (L. 20/1994) nel giudizio di responsabilità promosso dal procuratore contabile, entro cinque anni. Dal 2026 la condanna del dipendente non può superare il 30% del danno né il doppio della retribuzione lorda annua, salvo dolo o arricchimento illecito, ed è coperta dall'assicurazione obbligatoria per chi gestisce risorse pubbliche (L. 1/2026).
Mio figlio si è fatto male a scuola durante la ricreazione: chi risponde?
L'amministrazione scolastica (Ministero dell'istruzione), non l'insegnante: l'art. 61 L. 312/1980 riserva all'amministrazione la responsabilità verso i terzi per i danni causati dagli alunni sotto vigilanza, con rivalsa sul docente solo per dolo o colpa grave. La responsabilità è contrattuale (contatto sociale) per i danni autoprocurati dall'alunno e ex art. 2048 c.c. per quelli causati ad altri: la scuola si libera provando di non aver potuto impedire il fatto.
Un giudice ha sbagliato e ho subito un danno: posso agire contro di lui?
No, direttamente: la L. 117/1988 prevede l'azione contro lo Stato, entro tre anni, per i danni da dolo, colpa grave o diniego di giustizia del magistrato, esclusa l'attività di interpretazione delle norme e di valutazione delle prove salvo colpa grave; lo Stato si rivale sul magistrato fino alla metà dello stipendio annuo (intero per il dolo). L'azione è ammessa solo dopo aver esperito i mezzi di impugnazione.

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Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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