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GuidaDiritto civile · Risarcimento del danno

Caduta per una buca o sul marciapiede: chi risponde e come si chiede il risarcimento

Chi cade per una buca, un tombino sporgente o una lastra di ghiaccio non deve provare la colpa di nessuno: il Comune, come ogni custode della strada, risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. salvo che provi il caso fortuito, che può essere anche la disattenzione del pedone. La causa si vince o si perde sulle prove raccolte nei primi minuti: foto, testimoni, referto.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Chi risponde: il custode della strada o del luogo (Comune, Provincia, ANAS, concessionaria, condominio, centro commerciale) ai sensi dell'art. 2051 c.c., senza bisogno di provarne la colpa.
  • Il custode si libera solo con il caso fortuito, che può essere la condotta imprudente del pedone (SU 20943/2022); la disattenzione minore riduce il risarcimento (art. 1227).
  • Prove subito: foto con misura, testimoni, verbale della polizia locale o del 118, referto con la dinamica, foto della riparazione.
  • Procedura: richiesta all'ente e alla sua assicurazione → negoziazione assistita obbligatoria fino a 50.000 euro → giudice di pace (fino a 10.000) o tribunale.
  • Danno: biologico (tabelle di Milano), temporanea, spese, reddito; prescrizione 5 anni.

Chi risponde e perché

Art. 2051 c.c. — Danno cagionato da cosa in custodia

«Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».

Strade, marciapiedi, piazze, giardini pubblici sono cose in custodia dell'ente che le possiede o le gestisce, tenuto alla manutenzione e al controllo (art. 14 CdS): il Comune per la viabilità urbana, la Provincia o la Città metropolitana per le strade provinciali, ANAS e le concessionarie per statali e autostrade, il gestore per le aree di un centro commerciale o di una stazione, il condominio per androni, scale e cortili, l'esercente per il pavimento del negozio. Dopo anni in cui i giudici chiedevano al pedone di provare l'«insidia o trabocchetto», la Cassazione applica alla pubblica amministrazione la regola comune della responsabilità oggettiva del custode: il danneggiato prova solo il nesso causale tra la cosa (la buca, il tombino, il ghiaccio) e la caduta, e il custode si libera solo provando il caso fortuito, cioè un fattore esterno imprevedibile e inevitabile (l'evento atmosferico eccezionale, il fatto del terzo, la voragine improvvisa) o la stessa condotta del danneggiato. Le Sezioni Unite (sentenza 20943/2022) hanno fissato il punto: la condotta del danneggiato esclude la responsabilità quando è imprevedibile, autonoma e da sola sufficiente a causare il danno; quando è solo imprudente concorre a ridurre il risarcimento ai sensi dell'art. 1227, e la valutazione dipende dalla visibilità e prevedibilità del pericolo (dimensioni della buca, luce, segnaletica, conoscenza dei luoghi, velocità, calzature, telefono in mano). L'estensione della rete stradale non è più una scusante automatica, ma il giudice ne tiene conto per valutare l'esigibilità del controllo; l'ente che ha appaltato la manutenzione risponde comunque verso il danneggiato e si rivale sull'impresa, che risponde in proprio se ha creato il pericolo (cantiere non segnalato). Per i privati (il proprietario del terreno che confina con la strada, il negozio con il gradino non segnalato) vale la stessa regola, e in via residuale l'art. 2043.

Che cosa fare, in ordine

  1. Documentare sul posto: foto e video della buca o dell'ostacolo con un oggetto di riferimento per le misure (una moneta, una scarpa, un metro), dell'insieme (illuminazione, segnaletica, transenne assenti), dell'ora e delle condizioni; nomi, telefono e possibilmente dichiarazioni scritte dei testimoni, che non siano familiari se possibile; chiamare la polizia locale o il 118 perché resti un verbale o una scheda di intervento.
  2. Cure e referto: al pronto soccorso dichiarare esattamente dove e come si è caduti, perché il referto che riporta «caduta accidentale in via X per buca» è la prima prova; conservare tutta la documentazione sanitaria successiva, scontrini e fatture, giorni di malattia.
  3. Tornare sul posto nei giorni seguenti: la riparazione rapida della buca da parte del Comune è un indizio, ma senza le foto precedenti sarà impossibile provare come fosse. Chiedere con accesso agli atti le segnalazioni precedenti dei cittadini e gli ordini di manutenzione.
  4. Richiesta scritta all'ente (ufficio sinistri o protocollo, via PEC) con la ricostruzione, i documenti, i testimoni, la riserva di quantificazione a guarigione avvenuta; l'ente trasmette all'assicurazione, che chiede visita medico-legale e fa un'offerta o respinge. La perizia di parte medico-legale è la base della trattativa.
  5. Negoziazione assistita (art. 3 DL 132/2014): per le domande fino a 50.000 euro l'invito tramite avvocato è condizione di procedibilità della causa; il silenzio dell'ente per 30 giorni la esaurisce.
  6. Causa: davanti al giudice di pace fino a 10.000 euro (con equità fino a 1.100), al tribunale oltre, nel luogo dell'evento o della sede dell'ente; prova per testimoni e documenti, consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, eventuale accesso ai luoghi. Le spese seguono la soccombenza: chi chiede troppo e ottiene poco rischia la compensazione.

Che cosa si ottiene e quando si perde

Situazione tipicaEsito ricorrente nella giurisprudenza
Buca profonda o tombino sporgente non visibili di sera, senza segnaleticaResponsabilità piena del custode
Buca ampia e visibile in pieno giorno, pedone che conosce il percorsoRigetto o concorso di colpa dal 50% in su
Dislivello di pochi centimetri, mattonella sconnessaRigetto frequente: pericolo prevedibile e evitabile con ordinaria attenzione
Ghiaccio o neve non rimossi in tempo ragionevole dopo la nevicataResponsabilità del custode, salvo evento eccezionale in corso
Pavimento bagnato in negozio o supermercato senza cartelloResponsabilità dell'esercente, concorso se il pedone correva o era distratto dal telefono
Cantiere o scavo non segnalato né protettoResponsabilità dell'impresa e dell'ente, in solido
Pedone che attraversa fuori dai passaggi o cammina sulla carreggiataConcorso rilevante o fortuito

Il risarcimento comprende il danno biologico permanente e temporaneo, liquidato con le tabelle del tribunale di Milano (non quelle del codice delle assicurazioni, riservate ai sinistri stradali e sanitari), personalizzabile per la sofferenza; le spese mediche, di assistenza e di trasporto documentate; la perdita di reddito per i lavoratori autonomi e le mancate retribuzioni; il danno ai beni (occhiali, telefono, vestiti). Il concorso di colpa riduce tutto in percentuale. La prescrizione è di cinque anni dalla caduta (art. 2947), interrotta dalla richiesta scritta; contro i danni lievi conviene una valutazione realistica prima di fare causa, perché la prova dell'esatta dinamica è la parte difficile e le spese legali possono superare il risarcimento. Le polizze di tutela legale e la responsabilità civile del capofamiglia coprono spesso le spese o, all'inverso, i danni causati.

Domande frequenti

Il Comune paga sempre?

No. Risponde come custode salvo caso fortuito, e le Sezioni Unite (20943/2022) hanno chiarito che la condotta del danneggiato può essere il fortuito che esclude tutto, quando è imprevedibile e da sola sufficiente a causare la caduta, oppure un concorso che riduce il risarcimento (art. 1227). In pratica: buca profonda e non visibile di sera, risarcimento pieno; buca larga e visibile di giorno su un marciapiede conosciuto, rigetto o forte riduzione; dislivelli di pochi centimetri, quasi sempre rigetto.

Che cosa devo fare subito dopo la caduta?

Fotografare e filmare la buca con un riferimento di misura e l'ambiente intorno (illuminazione, segnaletica), prendere nome e telefono di chi ha visto, chiamare la polizia locale o il 118 perché resti un verbale, andare al pronto soccorso dichiarando dove e come si è caduti, conservare scarpe, vestiti e scontrini, tornare nei giorni successivi a fotografare l'eventuale riparazione. Senza foto e testimoni la causa è persa in partenza: il danneggiato deve provare il nesso tra la cosa e il danno.

A chi mando la richiesta?

All'ente proprietario o gestore della strada (Comune per le vie urbane, Provincia, ANAS o concessionaria per le altre; condominio, centro commerciale o negozio per gli spazi privati) con raccomandata o PEC all'ufficio sinistri, allegando foto, referti, testimoni e la quantificazione; l'ente gira la pratica alla propria assicurazione. Se non si accorda, per le domande fino a 50.000 euro serve l'invito alla negoziazione assistita tramite avvocato, poi la causa davanti al giudice di pace (fino a 10.000 euro) o al tribunale.

Quanto vale una caduta?

Dipende dalle lesioni: per una frattura con postumi permanenti del 5-10% le tabelle di Milano danno alcune migliaia di euro per punto, più l'inabilità temporanea (circa 100-150 euro al giorno di inabilità totale), le spese mediche documentate e la perdita di reddito; una distorsione senza postumi vale poche migliaia di euro. Il concorso di colpa riduce tutto in proporzione, e le spese legali seguono la soccombenza. La prescrizione è di cinque anni.

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Fonti normative

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