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GuidaDiritto amministrativo · TAR e Consiglio di Stato

Il procedimento amministrativo (L. 241/1990): avvio, partecipazione, termini

Ogni volta che un ufficio pubblico deve decidere su una domanda o su una posizione di qualcuno segue un procedimento con regole fisse: deve dire chi se ne occupa, avvisare gli interessati, far partecipare, rispondere entro un termine e motivare. Conoscerle serve a ottenere risposte in tempo, a far pesare le proprie ragioni prima del provvedimento e a reagire al silenzio e al ritardo.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Obbligo di provvedere con atto espresso e motivato entro il termine: 30 giorni di regola, fino a 90 o 180 per i procedimenti fissati con DPCM o regolamento (artt. 2-3 L. 241/1990); ricevuta con i termini (art. 18-bis).
  • Avvio comunicato ai destinatari e ai controinteressati (artt. 7-8); responsabile del procedimento (artt. 4-6); diritto di vedere gli atti e depositare memorie (art. 10); preavviso di rigetto con 10 giorni (art. 10-bis).
  • SCIA per le attività vincolate (art. 19); silenzio-assenso nei procedimenti a istanza di parte, salvo materie escluse (art. 20); atti tardivi inefficaci (art. 2 c. 8-bis).
  • Ritardo: potere sostitutivo (art. 2 c. 9-bis), ricorso al TAR contro il silenzio entro 1 anno (art. 117 c.p.a.), risarcimento e indennizzo (art. 2-bis).
  • Vizi procedimentali: annullabilità, salvo atti vincolati a contenuto obbligato (art. 21-octies c. 2).

Le regole essenziali

Art. 2, commi 1 e 2, L. 7 agosto 1990, n. 241 — Conclusione del procedimento

«Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni».

FaseDiritto del cittadinoNorma
Presentazione dell'istanzaRicevuta immediata con protocollo, termine di conclusione o di silenzio-assenso; effetti anche senza ricevutaArt. 18-bis
Avvio (anche d'ufficio)Comunicazione personale con ufficio, responsabile, oggetto, termine, rimedi contro l'inerzia, accesso al fascicoloArtt. 7-8
IstruttoriaUn responsabile identificato; richieste di integrazione una sola volta con sospensione max 30 giorni; acquisizione d'ufficio dei documenti già in possesso della PA; autocertificazioniArtt. 2 c. 7, 4-6, 18
PartecipazioneVisione degli atti; memorie e documenti da valutare; intervento dei terzi interessati; accordi con l'amministrazioneArtt. 9-11
Prima del diniegoPreavviso di rigetto con i motivi ostativi; 10 giorni per le osservazioni; niente motivi nuoviArt. 10-bis
ProvvedimentoEspresso, motivato in fatto e in diritto, con termine e autorità per il ricorso; entro il termineArtt. 2-3
SilenzioSilenzio-assenso se previsto (art. 20) con attestazione automatica; altrimenti potere sostitutivo, ricorso al TAR, danno da ritardoArtt. 2 c. 9-bis, 2-bis, 20; art. 117 c.p.a.
DopoAccesso agli atti; ricorso al TAR in 60 giorni o straordinario in 120; autotutela dell'amministrazione con limiti e indennizzoArtt. 22-25, 21-quinquies, 21-nonies

La legge sul procedimento è del 1990 ma è stata riscritta più volte, e le novità recenti riguardano soprattutto il tempo: il termine è un obbligo e non un'indicazione, la sua violazione pesa sulla valutazione e sulla responsabilità del funzionario (art. 2, c. 9), un dirigente con potere sostitutivo deve essere sempre individuato e indicato sul sito (c. 9-bis), gli atti adottati dopo i termini delle conferenze di servizi, dei pareri e del silenzio-assenso sono inefficaci (c. 8-bis), il silenzio-assenso deve essere attestato automaticamente (art. 20, c. 2-bis), l'annullamento d'ufficio degli atti favorevoli è limitato a sei mesi (art. 21-nonies, dal 2025). Sul versante opposto, il principio di collaborazione e buona fede (art. 1, c. 2-bis) vincola anche il cittadino: istanze complete, documenti veri, risposte alle richieste di integrazione. Le guide sul preavviso di rigetto, sul silenzio, sull'accesso e sui vizi dell'atto sviluppano i singoli passaggi.

Come si usa il procedimento a proprio favore

  1. Istanza completa: oggetto e ragioni chiare, documenti richiesti, autocertificazioni; conservare la ricevuta con protocollo e termini; segnalare subito se mancano.
  2. Durante: chiedere il nome del responsabile se non indicato; rispondere alle richieste di integrazione (una sola sospensione, massimo 30 giorni); chiedere l'accesso al fascicolo; depositare memorie sui punti controversi; proporre accordi ex art. 11 quando l'amministrazione ha discrezionalità.
  3. Al preavviso di rigetto: osservazioni entro 10 giorni, documentate; se il diniego arriva senza considerarle o con motivi nuovi, è impugnabile per questo.
  4. Alla scadenza senza risposta: istanza al titolare del potere sostitutivo; se è materia di silenzio-assenso, richiesta dell'attestazione o autodichiarazione; altrimenti ricorso al TAR contro il silenzio entro un anno, con eventuale domanda di risarcimento del danno da ritardo.
  5. Al provvedimento sfavorevole: verifica di motivazione, termini, avvio e preavviso; ricorso al TAR in 60 giorni o straordinario in 120; istanza di autotutela in parallelo; risarcimento se l'atto è illegittimo e c'è danno.

Per le imprese il procedimento è spesso sostituito dalla SCIA e dallo sportello unico, con i tempi dell'art. 19 e i controlli successivi; per l'edilizia, dal permesso di costruire con i suoi termini speciali e dalla SCIA edilizia. Il danno da ritardo (art. 2-bis) richiede la prova del pregiudizio e del nesso con l'inerzia colposa, e per le imprese esiste l'indennizzo automatico da mero ritardo introdotto nel 2013 (30 euro per giorno di ritardo fino a 2.000 euro), da chiedere al titolare del potere sostitutivo entro 20 giorni dalla scadenza; la guida sul risarcimento del danno da provvedimento illegittimo completa il quadro. Chi autocertifica il falso risponde penalmente (falsa autocertificazione) e perde il beneficio.

Domande frequenti

Ho presentato un'istanza al comune due mesi fa e nessuno risponde: che cosa posso fare?

Prima verifichi il termine: la ricevuta rilasciata alla presentazione deve indicare entro quando l'amministrazione deve rispondere o quando il silenzio vale assenso (art. 18-bis L. 241/1990); in mancanza di termini specifici, per le amministrazioni statali il termine è di 30 giorni, mentre comuni e regioni fissano i propri con regolamento, e il termine può essere sospeso una sola volta per massimo 30 giorni per acquisire documenti (art. 2). Scaduto il termine ha tre strade: l'istanza al titolare del potere sostitutivo, il dirigente indicato sul sito dell'ente nella sezione trasparenza, che deve concludere il procedimento entro la metà del termine originario (art. 2, c. 9-bis); il ricorso al TAR contro il silenzio-inadempimento, entro un anno dalla scadenza, con rito camerale rapido e nomina di un commissario ad acta se l'amministrazione non provvede nemmeno dopo la sentenza (artt. 31 e 117 c.p.a.); la richiesta di risarcimento del danno da ritardo, se prova un pregiudizio (art. 2-bis). Se il procedimento rientra tra quelli a silenzio-assenso (art. 20) e la domanda era completa, la risposta è già arrivata sotto forma di silenzio: chieda l'attestazione automatica del decorso dei termini o presenti un'autodichiarazione. Sono esclusi dal silenzio-assenso ambiente, paesaggio, salute, sicurezza, immigrazione e cittadinanza.

Mi è arrivata una lettera che dice che la mia domanda sarà respinta: devo rispondere?

Sì, ed è il momento più utile del procedimento. È il preavviso di rigetto (art. 10-bis): nei procedimenti a istanza di parte, prima di negare, l'amministrazione deve comunicare i motivi che ostano all'accoglimento e lei ha dieci giorni per presentare osservazioni scritte e documenti; il termine di conclusione è sospeso, e il provvedimento finale deve dar conto delle sue osservazioni e non può basarsi su motivi nuovi non comunicati. Le osservazioni possono correggere errori di fatto, integrare documenti, proporre soluzioni; se restano ignorate, il diniego è illegittimo per difetto di motivazione. Il preavviso non si applica ai concorsi e ai procedimenti previdenziali, e la sua omissione non annulla il diniego se l'atto era vincolato e il contenuto non poteva essere diverso (art. 21-octies, c. 2). In ogni fase ha diritto di vedere gli atti del fascicolo e di depositare memorie che l'ufficio deve valutare (art. 10).

Il comune ha avviato d'ufficio un procedimento per revocare la mia licenza senza avvisarmi: è legittimo?

Di regola no. L'avvio del procedimento deve essere comunicato personalmente ai destinatari del provvedimento e ai terzi individuabili che ne subirebbero un pregiudizio (art. 7), con l'indicazione dell'ufficio, del responsabile, dell'oggetto, del termine di conclusione e delle modalità di accesso (art. 8), salvo particolari esigenze di celerità o provvedimenti cautelari. L'omissione rende annullabile la revoca, con un'eccezione importante: se l'atto è vincolato e l'amministrazione dimostra che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso, il vizio procedimentale non porta all'annullamento (art. 21-octies, c. 2, che dal 2020 vale anche per l'omessa comunicazione di avvio). La revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per mutamento della situazione richiede una motivazione specifica e, se incide su rapporti negoziali, un indennizzo (art. 21-quinquies); l'annullamento d'ufficio di un atto favorevole illegittimo deve arrivare entro sei mesi (art. 21-nonies, come modificato nel 2025). Il ricorso al TAR va proposto entro 60 giorni dalla notifica della revoca.

Che cosa cambia tra SCIA, silenzio-assenso e autorizzazione?

L'autorizzazione è il provvedimento espresso che l'amministrazione adotta al termine del procedimento, con motivazione e termine per il ricorso. Il silenzio-assenso (art. 20) è la regola per i procedimenti a istanza di parte che richiedono un provvedimento: se l'ufficio non comunica il diniego né indice una conferenza di servizi entro il termine, la domanda si intende accolta, purché completa degli elementi indispensabili e fuori dalle materie escluse; dal 2021 l'amministrazione deve rilasciare l'attestazione del decorso dei termini e le sue determinazioni tardive sono inefficaci (art. 2, c. 8-bis). La SCIA (art. 19) non è un provvedimento né un silenzio: l'attività vincolata inizia subito con la segnalazione corredata di asseverazioni, e l'amministrazione ha 60 giorni (30 nell'edilizia) per vietarla o farla conformare; dopo, può intervenire solo alle condizioni dell'annullamento d'ufficio. Il terzo leso da una SCIA sollecita i controlli e, se l'amministrazione non provvede, ricorre contro il silenzio. La guida su SCIA e silenzio-assenso approfondisce i poteri successivi dell'amministrazione.

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Fonti normative

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