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GuidaDiritto amministrativo · TAR e Consiglio di Stato

SCIA e silenzio-assenso: che cosa può ancora fare l'amministrazione

Per aprire un negozio, ristrutturare casa, avviare molte attività non serve più un'autorizzazione: basta una segnalazione, e si comincia lo stesso giorno. Per altre serve una domanda, ma se l'amministrazione tace entro il termine la domanda è accolta. Le due regole hanno però un rovescio: per sessanta giorni (trenta in edilizia) l'ufficio può vietare l'attività segnalata, e dopo può ancora intervenire in autotutela entro sei mesi; il silenzio-assenso non si forma sulle domande incomplete e non copre ambiente, paesaggio, salute e sicurezza. Il vicino che vuole opporsi non può impugnare la SCIA: deve chiedere all'amministrazione di controllare e, se non lo fa, andare al TAR contro l'inerzia.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 10 min

In breve

  • SCIA (art. 19 L. 241): sostituisce le autorizzazioni vincolate; si inizia il giorno della presentazione; entro 60 giorni (30 in edilizia) l'amministrazione può vietare o imporre di conformarsi; dopo, solo autotutela entro 6 mesi (art. 21-nonies) salvo dichiarazioni false.
  • Il terzo non impugna la SCIA: sollecita i controlli e, se l'ufficio tace, agisce contro il silenzio (art. 31 c.p.a.); Corte cost. 45/2019.
  • Silenzio-assenso (art. 20): domanda completa + termine scaduto (30 giorni o quello del regolamento) = accoglimento; attestazione entro 10 giorni o dichiarazione sostitutiva; escluse le materie sensibili.
  • Tra amministrazioni (art. 17-bis): pareri e nulla osta in 30 giorni, 90 per ambiente, paesaggio, beni culturali e salute; poi si intendono resi.
  • Quale regime per ogni attività: tabella A del D.Lgs. 222/2016.

La SCIA: che cosa sostituisce e come funziona

Art. 19, commi 1-2, L. 241/1990 (estratto)

«Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze [...]. 2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.»

La SCIA non è una domanda e non produce un provvedimento: è una dichiarazione del privato, corredata di autocertificazioni e, dove previsto, delle asseverazioni di un tecnico abilitato con gli elaborati, con cui si assume la responsabilità di avere i requisiti. L'attività comincia subito. Il regime vale per tutto ciò che dipende «esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti» senza contingenti né programmazione: esercizi commerciali di vicinato, pubblici esercizi, attività artigiane, agenzie, molte attività edilizie; non vale dove ci sono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, né per le materie sensibili elencate e per le attività finanziarie (c. 4-bis). Quale attività segua quale regime lo dice, attività per attività, la tabella A del D.Lgs. 222/2016: comunicazione, SCIA, SCIA unica, SCIA condizionata, autorizzazione espressa, con o senza silenzio-assenso. La SCIA si presenta allo sportello unico indicato sul sito dell'amministrazione, di regola telematico (per le attività produttive il SUAP, per l'edilizia il SUE); se servono più SCIA o comunicazioni, se ne presenta una sola e lo sportello la smista (SCIA unica, art. 19-bis c. 2); se l'attività dipende da atti di assenso di altre amministrazioni, la SCIA è «condizionata» e l'inizio è subordinato al loro rilascio, con conferenza di servizi (c. 3).

I poteri dell'amministrazione dopo la SCIA

FasePotereTermine
Controllo ordinario (art. 19 c. 3)Se accerta la carenza dei requisiti: divieto motivato di prosecuzione e rimozione degli effetti. Se l'attività è conformabile: invito a provvedere con termine non inferiore a 30 giorni, scaduto il quale l'attività si intende vietata; l'invito interrompe il termine60 giorni dal ricevimento; 30 giorni per la SCIA edilizia (c. 6-bis)
Sospensione immediataCon lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica, difesaCessa se non seguono altri provvedimenti nel termine
Dopo il termine (c. 4)Gli stessi provvedimenti, ma solo «in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies»: interesse pubblico concreto e attuale, ponderazione degli interessi del privato, motivazioneEntro un termine ragionevole e comunque non oltre 6 mesi (L. 182/2025; prima 12)
Dichiarazioni falseDivieto e rimozione senza limiti di tempo se la falsità è accertata con sentenza penale passata in giudicato (21-nonies c. 2-bis); sanzione dell'art. 75 DPR 445/2000; reclusione da 1 a 3 anni per chi attesta falsamente i requisiti (c. 6); nessuna conformazione né sanatoria (art. 21)—
Vigilanza di settoreRestano fermi i poteri di vigilanza, prevenzione e controllo previsti dalle leggi (igiene, sicurezza, edilizia), anche dopo l'inizio dell'attività (art. 21 c. 2-bis)Sempre

Il sistema è dunque a due velocità: nei primi sessanta (o trenta) giorni l'amministrazione controlla e può bloccare per la sola mancanza dei requisiti, con l'obbligo di preferire la conformazione al divieto quando è possibile; dopo, il privato acquista una posizione consolidata e l'intervento richiede la motivazione rafforzata dell'autotutela, che il Consiglio di Stato applica con rigore: il tempo trascorso, gli investimenti fatti, l'affidamento pesano, e la mera illegittimità non basta. Con la L. 182/2025 il termine massimo per l'autotutela sui provvedimenti autorizzatori è sceso da dodici a sei mesi, e la giurisprudenza lo applica anche alla SCIA per effetto del rinvio del c. 4. L'amministrazione che non controlla in tempo non è libera da conseguenze: l'art. 21 c. 2-ter, aggiunto nel 2025, chiarisce che il decorso del termine non esclude la responsabilità del dipendente che non ha agito tempestivamente.

Il terzo che vuole opporsi

Il vicino disturbato dal bar, il concorrente, il condomino che contesta i lavori non possono impugnare la SCIA davanti al TAR, perché non è un provvedimento (art. 19 c. 6-ter, introdotto nel 2011 dopo l'Adunanza plenaria 15/2011): possono «sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3» del codice del processo amministrativo, cioè il ricorso contro il silenzio. La Corte costituzionale (sent. 45/2019) ha respinto la questione sollevata dal TAR Toscana sulla mancanza di un termine per il terzo, ma leggendo la norma in modo che il terzo deve muoversi in tempo: la sollecitazione riguarda i poteri di controllo dell'art. 19 c. 3 e 6-bis, che scadono a sessanta o trenta giorni, e in seconda battuta i poteri di autotutela del c. 4 entro il loro termine; il terzo che si accorge tardi non può più ottenere l'esercizio del potere inibitorio, e gli restano la sollecitazione dell'autotutela (con l'obbligo per l'amministrazione di rispondere, ma senza obbligo di annullare), l'azione risarcitoria contro l'amministrazione per mancata vigilanza e le azioni civili contro il privato (per esempio per le distanze o le immissioni). In pratica: chi vuole fermare una SCIA scrive subito all'amministrazione una diffida circostanziata, chiedendo il divieto e indicando i requisiti mancanti; se in trenta giorni dalla diffida (o entro la scadenza del potere) non arriva un provvedimento, ricorre al TAR entro un anno dalla scadenza del termine per provvedere, chiedendo che l'amministrazione sia condannata a provvedere e, se l'attività è vincolata, ad adottare il provvedimento inibitorio (art. 31 c. 3 c.p.a.). Le pagine sul silenzio-inadempimento e sul ricorso al TAR descrivono il rito.

Il silenzio-assenso

Art. 20, comma 1, L. 241/1990

«Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato, ferma restando la facoltà di richiedere le informazioni o integrazioni documentali nel termine di cui all'articolo 2, comma 7. Il silenzio assenso non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dalla amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l'oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.»

Dove non c'è SCIA ma serve un provvedimento, la regola generale è il silenzio-assenso: la domanda si considera accolta se entro il termine del procedimento (trenta giorni in mancanza di altra previsione, fino a novanta o centottanta per i procedimenti regolati con decreto, art. 2) non arriva un diniego, né l'amministrazione convoca entro trenta giorni una conferenza di servizi. Il termine può essere sospeso una sola volta per chiedere integrazioni (art. 2 c. 7) e il preavviso di rigetto (art. 10-bis) lo interrompe. Il silenzio non si forma solo se la domanda non è arrivata all'ufficio competente o manca degli elementi indispensabili; il Consiglio di Stato ha chiarito che si forma anche se la domanda non aveva i requisiti sostanziali (sez. VI, 5746/2022), perché altrimenti la norma sarebbe inutile: il rimedio dell'amministrazione è l'autotutela (c. 3), con i suoi limiti di tempo e di motivazione. Dal 2021 l'amministrazione deve rilasciare, in via telematica e automatica, l'attestazione del decorso del termine; se il procedimento non è telematizzato deve inviarla entro dieci giorni dalla formazione del silenzio e, se non lo fa, il privato o il progettista la sostituiscono con una dichiarazione sostitutiva (c. 2-bis, integrato dalla L. 182/2025), utile per banche, notai e terzi. Le esclusioni (c. 4) sono le stesse materie sensibili della SCIA più la tutela dal rischio idrogeologico e la salute e pubblica incolumità, i casi in cui il diritto UE impone provvedimenti espressi e quelli in cui la legge qualifica il silenzio come rigetto. In edilizia il permesso di costruire ha un proprio silenzio-assenso (art. 20 c. 8 DPR 380/2001), che in presenza di vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali passa dalla conferenza di servizi e si forma solo se gli atti di assenso delle amministrazioni preposte sono stati acquisiti (c. 8, come modificato dal DL 76/2020).

Il silenzio tra amministrazioni

Molti procedimenti si bloccano non per l'inerzia dell'amministrazione procedente ma per quella di un'altra che deve dare un parere, un nulla osta, un concerto. L'art. 17-bis, dal 2015, impone che gli assensi comunque denominati tra amministrazioni siano resi entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, con una sola interruzione per esigenze istruttorie; scaduto il termine, l'assenso «si intende acquisito». Per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute il termine è di novanta giorni, con lo stesso effetto (c. 3): è la differenza più importante rispetto alla SCIA e al silenzio-assenso verso il privato, dove queste materie sono escluse. Il meccanismo non opera quando il diritto dell'Unione richiede provvedimenti espressi. Per il cittadino significa che, in una conferenza di servizi o in un procedimento con pareri, il silenzio della Soprintendenza oltre i novanta giorni non può essere opposto come motivo di ritardo: l'amministrazione procedente deve decidere.

Come si usa bene la SCIA (e come ci si difende)

  1. Individuare il regime nella tabella A del D.Lgs. 222/2016 e nella modulistica unificata del SUAP o del SUE; sbagliare regime (SCIA dove serve l'autorizzazione) espone al divieto e alle sanzioni.
  2. Verificare i requisiti prima: destinazione d'uso, agibilità, requisiti morali e professionali, conformità edilizia; l'asseverazione del tecnico è una responsabilità penale (c. 6).
  3. Presentare allo sportello telematico e conservare la ricevuta: da quel giorno decorrono i 60 o 30 giorni e si può iniziare.
  4. Rispondere all'invito a conformarsi nel termine assegnato, documentando le misure: il termine dell'amministrazione ricomincia dalla comunicazione.
  5. Contro il divieto: ricorso al TAR entro 60 giorni, con sospensiva; contro il divieto tardivo, eccepire la scadenza del termine e la mancanza delle condizioni dell'art. 21-nonies.
  6. Per il terzo: diffida immediata e circostanziata all'amministrazione, poi azione contro il silenzio; in parallelo le azioni civili.

La SCIA e il silenzio-assenso spostano il controllo dal «prima» al «dopo» e la responsabilità dall'amministrazione al privato e al suo tecnico: si comincia subito, ma con dichiarazioni che valgono come un atto pubblico e con un'attività che, per due mesi, può essere fermata senza troppa motivazione. Il quadro dei termini e delle regole del procedimento è nella pagina sulla L. 241/1990; i limiti dell'intervento successivo dell'amministrazione nella pagina su annullamento d'ufficio e revoca.

Domande frequenti

Ho presentato la SCIA per il mio bar e dopo quattro mesi il Comune mi vieta l'attività: può?
Solo alle condizioni dell'art. 21-nonies: interesse pubblico concreto, entro sei mesi dalla presentazione (termine dimezzato dalla L. 182/2025) e con ponderazione dei tuoi interessi; il semplice difetto di un requisito non basta più. Fanno eccezione le dichiarazioni false accertate con sentenza penale, per le quali non c'è termine. Entro 60 giorni invece il divieto era possibile per la sola carenza dei requisiti, con invito a conformarsi se l'attività era regolarizzabile.
Il vicino ha presentato una SCIA edilizia che ritengo illegittima: posso fare ricorso al TAR?
Non contro la SCIA, che non è un provvedimento (art. 19 c. 6-ter). Devi chiedere al Comune, per iscritto e subito, di esercitare i controlli; se il Comune non risponde, ricorri al TAR contro il silenzio ex art. 31 c.p.a. La Corte costituzionale (45/2019) ha chiarito che la sollecitazione va fatta entro i 30 giorni (60 fuori dall'edilizia) in cui il Comune ha il potere di divieto, o entro i termini dell'autotutela; dopo, restano il risarcimento e la segnalazione per l'autotutela.
Ho chiesto un'autorizzazione e nessuno risponde da due mesi: è accolta?
Se il procedimento è tra quelli a silenzio-assenso (art. 20), la domanda era completa e la materia non è esclusa (ambiente, paesaggio, salute, sicurezza, immigrazione), sì: il silenzio oltre il termine, di regola 30 giorni o quello del regolamento fino a 90, vale accoglimento. L'amministrazione deve rilasciarti l'attestazione entro 10 giorni; se non lo fa, puoi sostituirla con una dichiarazione sostitutiva (art. 20 c. 2-bis). Se invece è un procedimento a silenzio-inadempimento, serve il ricorso al TAR contro l'inerzia.
Il silenzio-assenso si forma anche se la mia domanda non era conforme?
Secondo il Consiglio di Stato (sez. VI, 5746/2022) sì: il silenzio-assenso si forma se la domanda è completa e ricevibile, anche se nel merito non aveva i requisiti; l'amministrazione può poi solo annullarla in autotutela entro sei mesi, con motivazione sull'interesse pubblico. Non si forma invece se la domanda manca degli elementi indispensabili o non è stata ricevuta dall'ufficio competente.
Che differenza c'è tra CILA, SCIA e permesso di costruire?
La CILA è una comunicazione per gli interventi minori (art. 6-bis DPR 380): si presenta e si inizia, senza poteri inibitori tipizzati. La SCIA (art. 22) copre manutenzione straordinaria su parti strutturali, restauro e ristrutturazione leggera: si inizia subito, il Comune ha 30 giorni per vietare. La SCIA alternativa al permesso (art. 23) copre ristrutturazioni pesanti e nuove costruzioni in piani attuativi: si presenta 30 giorni prima dei lavori. Il permesso di costruire (art. 10) è un provvedimento, con silenzio-assenso che in presenza di vincoli richiede l'acquisizione degli atti di assenso in conferenza di servizi (art. 20 c. 8 DPR 380).

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