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GuidaDiritto amministrativo · TAR e Consiglio di Stato

I vizi dell'atto amministrativo: incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere

Un provvedimento amministrativo si contesta dimostrando un vizio: è stato adottato da un organo che non ne aveva il potere, viola una norma, oppure esercita il potere in modo illogico, immotivato o discriminatorio. Questi vizi rendono l'atto annullabile, nei sessanta giorni del ricorso al TAR; pochi altri, più gravi, lo rendono nullo. La legge del 1990 aggiunge una regola che pesa: i difetti di forma e di procedura non bastano se l'atto era vincolato e non poteva avere un contenuto diverso.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Annullabile per incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere (art. 21-octies c. 1 L. 241/1990): ricorso al TAR entro 60 giorni (art. 29 c.p.a.).
  • Vizi di forma e procedura non invalidanti per gli atti vincolati dal contenuto obbligato; omessa comunicazione di avvio sanabile se la PA prova che nulla sarebbe cambiato (c. 2), salvo il preavviso di rigetto.
  • Nullo per mancanza di elementi essenziali, difetto assoluto di attribuzione, violazione del giudicato, casi di legge (art. 21-septies): azione entro 180 giorni, eccezione sempre (art. 31 c. 4 c.p.a.).
  • Autotutela: annullamento d'ufficio per interesse pubblico entro un termine ragionevole, max 6 mesi per autorizzazioni e vantaggi (art. 21-nonies, L. 182/2025); convalida; revoca con indennizzo (art. 21-quinquies).
  • Eccesso di potere = figure sintomatiche: istruttoria, motivazione, travisamento, illogicità, disparità, sviamento.

Annullabilità e nullità

Artt. 21-octies e 21-septies L. 241/1990 — Annullabilità e nullità del provvedimento

«È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis. […] È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge».

VizioChe cos'èEsempiRimedio e termine
Incompetenza (relativa)Atto adottato da un organo diverso da quello competente della stessa amministrazione (per materia, grado, territorio)Ordinanza firmata dal sindaco invece che dal dirigente; provvedimento del consiglio invece della giuntaAnnullabilità: TAR in 60 giorni; se accolta, gli altri motivi restano assorbiti perché il potere va riesercitato dall'organo competente (art. 34 c. 2 c.p.a.; Ad. plen. 5/2015)
Violazione di leggeContrasto con legge, regolamento, statuto, piano, atto generale, norme sul procedimento, motivazione, termini perentoriDiniego senza preavviso di rigetto; motivazione mancante o per relationem senza atti; sanzione senza contestazione; applicazione errata del pianoAnnullabilità: TAR in 60 giorni; vizi di forma non invalidanti per gli atti vincolati (art. 21-octies c. 2)
Eccesso di potereCattivo esercizio della discrezionalità, provato per figure sintomaticheDifetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, sviamento, sproporzione, violazione della prassiAnnullabilità: TAR in 60 giorni; il giudice non sostituisce la sua valutazione a quella della PA
NullitàMancanza di elementi essenziali; difetto assoluto di attribuzione; violazione o elusione del giudicato; casi di leggeAtto senza oggetto identificabile; potere inesistente in capo a qualsiasi organo di quell'ente; atto che elude una sentenza; assunzioni senza concorsoAzione di accertamento entro 180 giorni, eccezione sempre, rilievo d'ufficio (art. 31 c. 4 c.p.a.); ottemperanza per il giudicato
IrregolaritàDifetti che non incidono sulla validitàErrori materiali, data errata, mancata indicazione del termine di ricorso (che però giustifica l'errore scusabile)Rettifica; nessun annullamento

La tripartizione dei vizi di annullabilità viene dal diritto amministrativo classico e resta la griglia del ricorso: ogni motivo va rubricato come incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere, con l'indicazione della norma o della figura sintomatica e dei fatti. L'eccesso di potere è il vizio della discrezionalità: il giudice non rifà la scelta dell'amministrazione, ma verifica che sia stata istruita, motivata, coerente, proporzionata e non discriminatoria; per questo i motivi vincenti si costruiscono sui documenti (l'istruttoria che manca, il precedente trattato diversamente, il fatto travisato). La regola dell'art. 21-octies, c. 2, sui vizi non invalidanti ha ridotto il peso dei vizi di forma: contro gli atti vincolati (demolizioni, dinieghi dovuti, decadenze) occorre attaccare il merito; il preavviso di rigetto, dopo il 2020, fa eccezione (guida). La nullità resta residuale: la giurisprudenza riconduce quasi tutto all'annullabilità, e la «carenza di potere in concreto» (potere esistente ma esercitato senza presupposti) è annullabilità, non nullità.

Come si fanno valere e l'autotutela

  1. Ricorso al TAR (art. 29 c.p.a.): entro 60 giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza dell'atto, con motivi specifici; motivi aggiunti per i vizi scoperti dopo l'accesso; sospensiva per il danno grave e irreparabile; il risarcimento del danno entro 120 giorni o nel giudizio (art. 30) (guida al ricorso).
  2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, alternativo al TAR, solo per i vizi di legittimità (guida); ricorso gerarchico entro 30 giorni dove previsto.
  3. Nullità (art. 31 c. 4 c.p.a.): azione di accertamento entro 180 giorni; eccezione della parte resistente e rilievo d'ufficio senza limiti; giudizio di ottemperanza per gli atti in violazione o elusione del giudicato (art. 114 c. 4 lett. b).
  4. Autotutela (artt. 21-nonies e 21-quinquies): annullamento d'ufficio dell'atto illegittimo per ragioni di interesse pubblico, tenendo conto degli affidamenti, entro un termine ragionevole e comunque non oltre sei mesi dall'adozione per autorizzazioni e vantaggi economici, anche taciti (termine ridotto da dodici a sei mesi dalla L. 182/2025), salvo il caso delle false rappresentazioni accertate penalmente; convalida dell'atto annullabile; revoca dell'atto a efficacia durevole per sopravvenienze o rivalutazione, con indennizzo; sospensione per gravi ragioni entro gli stessi termini (art. 21-quater) (guida).
  5. Davanti al giudice ordinario: per i diritti soggettivi il giudice non annulla ma disapplica l'atto illegittimo (artt. 4-5 L. 2248/1865 all. E), per esempio nelle opposizioni a sanzione o nelle cause di lavoro pubblico; la scelta del giudice segue le regole della giurisdizione.

Nella pratica un ricorso efficace combina i piani: il vizio procedurale (avvio, preavviso di rigetto, termine perentorio) per gli atti discrezionali, il vizio sostanziale (norma applicata male, presupposto inesistente) per quelli vincolati, e l'eccesso di potere come lente sull'istruttoria e sulla motivazione. Il termine di sessanta giorni è la vera barriera: un atto illegittimo non impugnato in tempo diventa inoppugnabile e l'istanza di autotutela non riapre i termini né obbliga l'amministrazione a rispondere; per i vizi emersi dopo, restano la revocazione, il risarcimento nei limiti dell'art. 30 e, dove il potere era del tutto assente, la nullità (procedimento amministrativo; risarcimento).

Domande frequenti

Il comune ha revocato la mia licenza con un atto di due righe che rinvia a una relazione della polizia locale che non ho mai visto: quale vizio posso far valere?

Violazione di legge per difetto di motivazione (art. 3 L. 241/1990): la motivazione «per relationem» è ammessa solo se l'atto richiamato è indicato e reso disponibile, e la revoca deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche; a questo si aggiungono, di regola, la mancata comunicazione di avvio del procedimento (art. 7) e, se si tratta di una revoca-sanzione, la violazione del contraddittorio, oltre all'eccesso di potere per difetto di istruttoria se i fatti non sono stati verificati. Sono vizi che rendono l'atto annullabile: ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica, con la richiesta di sospensiva, chiedendo intanto l'accesso alla relazione per formulare motivi aggiunti. La revoca in senso tecnico (art. 21-quinquies) richiede sopravvenuti motivi di interesse pubblico o un mutamento della situazione e comporta l'indennizzo; se invece il comune ha inteso sanzionare una violazione, deve seguire il procedimento sanzionatorio.

Che differenza c'è tra atto nullo e atto annullabile, in pratica?

L'atto annullabile (art. 21-octies) produce effetti finché non è annullato, dal TAR entro il termine di decadenza di 60 giorni o dalla stessa amministrazione in autotutela: se il ricorso non è proposto in tempo, l'atto diventa inoppugnabile anche se illegittimo. L'atto nullo (art. 21-septies) non produce effetti: mancano gli elementi essenziali, l'amministrazione non aveva alcun potere in materia (difetto assoluto di attribuzione), viola o elude un giudicato, o la legge lo qualifica espressamente nullo; la nullità si fa valere con l'azione di accertamento entro 180 giorni (art. 31, c. 4, c.p.a.), ma può sempre essere eccepita dalla parte resistente e rilevata d'ufficio dal giudice, e per la violazione del giudicato la sede è l'ottemperanza. La giurisprudenza è restrittiva: la maggior parte dei vizi, anche gravi, è di annullabilità, e l'incompetenza relativa (organo diverso della stessa amministrazione) non è nullità. La mera irregolarità (errori materiali, indicazioni inesatte sanabili) non incide sulla validità.

Il TAR può annullare un atto solo perché manca la comunicazione di avvio del procedimento?

Non sempre. L'art. 21-octies, c. 2, esclude l'annullamento per violazione di norme sul procedimento o sulla forma quando l'atto è vincolato e «sia palese» che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso; per la mancata comunicazione di avvio l'esclusione vale per ogni tipo di atto, se l'amministrazione dimostra in giudizio che il contenuto non poteva essere diverso. In pratica, per una demolizione di un abuso evidente o per un diniego dovuto per legge, il vizio procedurale da solo non basta e occorre attaccare il merito (l'abuso non c'è, la norma è stata applicata male); per gli atti discrezionali, invece, la mancata partecipazione è quasi sempre invalidante, perché il privato avrebbe potuto incidere sulla decisione. Dal 2020 la violazione del preavviso di rigetto dell'art. 10-bis non è sanabile con questa regola. Il vizio di motivazione non è un vizio di forma e resta invalidante, salvo l'integrazione ammessa in giudizio per gli atti vincolati.

Ho perso i 60 giorni: posso chiedere all'amministrazione di annullare l'atto da sola?

Sì, con un'istanza di autotutela, ma senza un diritto a ottenerla. L'annullamento d'ufficio (art. 21-nonies) è discrezionale: richiede l'illegittimità dell'atto, ragioni di interesse pubblico attuali e concrete (non il solo ripristino della legalità), la valutazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, e va disposto entro un termine ragionevole; per le autorizzazioni e i provvedimenti attributivi di vantaggi economici, anche formatisi per silenzio, il termine massimo è di sei mesi dall'adozione (ridotto da dodici a sei dalla L. 182/2025), superabile solo se l'atto è stato ottenuto con false rappresentazioni accertate da sentenza penale definitiva (c. 2-bis). L'amministrazione non è obbligata a rispondere all'istanza e il suo silenzio non è impugnabile; la risposta negativa meramente confermativa non riapre i termini. Per gli atti che incidono su diritti soggettivi resta la disapplicazione da parte del giudice ordinario; per i vizi scoperti dopo, la revocazione; per il danno, l'azione risarcitoria entro 120 giorni.

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Fonti normative

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